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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Collevecchio (RI)
[...] C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Barbara Paoletti che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Collevecchio il 16.10.2005, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto n.2, parte II, Serie A 1, anno 2005), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (Roma, 21.3.2006) e (Roma 27.9.2008). Per_1 Per_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'immobile sito in Tarano Via Stocchetti n.17/A, di proprietà del Sig. Parte_3
1 e già adibito ad abitazione familiare, rimane definitivamente assegnato al marito;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, continuerà ad abitare Per_1
con la madre mentre la figlia minore (di anni 16) è affidata ad entrambi i genitori con Per_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria gestione e con collocamento presso la madre in
Collevecchio Via Piedicolle n.9/A; il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la stessa e nel rispetto dei suoi desiderata;
5) Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di A.250,00 mentre per il maggiore il contributo al mantenimento pari ad Per_1
A.250,00 verrà corrisposto direttamente in mani del figlio;
ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli (sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e scolastiche, si richiama il protocollo del Tribunale di Rieti e COA Rieti);
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei regali di nozze e di ogni altro bene in comunione familiare e più genericamente di tutti i loro beni;
Con note scritte depositate per l'udienza del 7 aprile 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le condizioni concordate sono congrue.
Spese di lite compensate vista la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugi in matrimonio contratto in in Collevecchio il 16.10.2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2005);
- recepisce le condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
2 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collevecchio (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Collevecchio (RI)
[...] C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Barbara Paoletti che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Collevecchio il 16.10.2005, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto n.2, parte II, Serie A 1, anno 2005), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (Roma, 21.3.2006) e (Roma 27.9.2008). Per_1 Per_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'immobile sito in Tarano Via Stocchetti n.17/A, di proprietà del Sig. Parte_3
1 e già adibito ad abitazione familiare, rimane definitivamente assegnato al marito;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, continuerà ad abitare Per_1
con la madre mentre la figlia minore (di anni 16) è affidata ad entrambi i genitori con Per_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria gestione e con collocamento presso la madre in
Collevecchio Via Piedicolle n.9/A; il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la stessa e nel rispetto dei suoi desiderata;
5) Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di A.250,00 mentre per il maggiore il contributo al mantenimento pari ad Per_1
A.250,00 verrà corrisposto direttamente in mani del figlio;
ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli (sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e scolastiche, si richiama il protocollo del Tribunale di Rieti e COA Rieti);
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei regali di nozze e di ogni altro bene in comunione familiare e più genericamente di tutti i loro beni;
Con note scritte depositate per l'udienza del 7 aprile 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le condizioni concordate sono congrue.
Spese di lite compensate vista la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugi in matrimonio contratto in in Collevecchio il 16.10.2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2005);
- recepisce le condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
2 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collevecchio (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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