TRIB
Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T R A N I
Il Giudice letti gli atti del proc. n. 4905/2022 R.G. e sciogliendo la riserva assunta per la decisione ex art. 127 ter c.p.c. a decorrere dal 12.9.2024;
CONSIDERATO CHE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 18.10.2022, la , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale, ha quivi convenuto la , già , deducendo quanto CP_1 CP_2
segue.
Quale <
dal 2020 ha svolto articolate e complesse prestazioni professionali di progettazione in favore della , CP_2
finalizzate alla presentazione, da parte di quest'ultima, al
Comune di Imperia, della proposta per la concessione della gestione dei cimiteri comunali con realizzazione degli ampliamenti e di un nuovo forno crematorio ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.L.vo n. 50/2016>>. < Controparte_3
ha dichiarato di pubblico interesse la proposta … e nel 2021
ha pubblicato il Bando di Gara titolato "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del completamento dei cimiteri del Comune di Imperia, di un tempio crematorio presso il
Cimitero di Oneglia e relativa gestione dei cimiteri e del tempio …">>. < 2
della originaria proponente giusta CP_2
Determinazione di Aggiudicazione Definitiva n. 157 del 2.2.2022
del Comune di [la quale] ha successivamente assunto Parte_2
la nuova denominazione di ed ha cambiato sede CP_1
sociale con cancellazione dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino e iscrizione a quella di
Roma dal 16.2.2022>>. La ha quindi < CP_1
l'aggiudicazione definitiva [della commessa] da parte del
, senza tuttavia corrispondere all'attrice il Controparte_3
compenso per l'attività professionale [da essa] espletata>> in suo favore quando era denominata , in corrispettivo della CP_2
quale la ha diritto al pagamento Parte_1
della complessiva somma di <€ 226.189,32 oltre C.P.I. e IVA
come per legge, determinata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lvo n. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013>>.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 29.12.2022, la già CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Andrea Bonato, con studio in
Torino, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale,
oltre a contestare nel merito l'avversa pretesa, per non essere mai intervenuto fra le parti il contratto dedotto dalla società
attrice a titolo del credito vantato, ha preliminarmente eccepito in rito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Roma, per ciò che: è in
Roma la sua sede legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c.; non è individuato né è individuabile il forum contractus, in relazione al primo dei concorrenti criteri 3
di determinazione della competenza per territorio contemplati dall'art. 20 c.p.c., non essendovi contratto;
il credito azionato sarebbe in ogni caso illiquido, donde l'applicazione nel caso, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis altresì previsto dall'art. 20 c.p.c., non già del terzo, bensì del quarto comma dell'art. 1182 c.c., che, a differenza del precedente, stabilisce nel domicilio del debitore e non in quello del creditore il luogo del pagamento,
in difetto, com'è nella specie, della possibilità di applicare alcuno dei criteri di cui al primo comma della medesima disposizione.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte, nelle questioni di cui qui si tratta, <
derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione,
[vige] il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c. [salvo che] l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore>> (Cass.
5.3.2024 n. 5817 fra le più recenti).
Nel caso che ci occupa, nulla è dedotto dall'attrice in ordine al criterio in forza del quale ha inteso agire davanti a questo foro;
era pertanto onere dalla convenuta contestare la competenza per territorio di questo Tribunale in relazione a tutti i fori possibili;
questo la SOFEIN come innanzi ha fatto,
con la comparsa di risposta tempestivamente depositata e 4
indicando il diverso tribunale ritenuto competente alla stregua di tutti e di ciascuno dei possibili criteri di determinazione della competenza per territorio, in puntuale ossequio al disposto dell'art. 38, co. 1, c.p.c.: donde la piena ammissibilità della eccezione.
Nel merito, con riferimento al criterio del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19, co. 1, c.p.c., è
documentato da entrambe le parti ed è incontroverso che la convenuta ha sede legale in Roma;
né dalle visure camerali versate in atti risulta e neppure è allegato dalla
[...]
che la abbia nel circondario del Parte_1 CP_1
Tribunale di Trani <
autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda>>.
Quanto al secondo dei criteri integranti il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., cioè quello del luogo in cui <
l'obbligazione dedotta in giudizio>>, per prospettazione dell'attrice il compenso di cui essa chiede il pagamento non è
determinato in forza di un accordo fra le parti, bensì è
determinato <
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013>>, in rapporto alle prestazioni professionali asseritamente eseguite.
Ora, è pacifico orientamento del Supremo Collegio che <
compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido,
da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto,
in relazione alla domanda di pagamento di tale compenso, il giudice competente, in base al criterio del "forum destinatae solutionis" di cui all'art. 20, seconda ipotesi, c.p.c., va 5
individuato in quello del domicilio del debitore al tempo della scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, c.c.>> (Cass. 17.11.2021 n. 34944, nel solco di Cass.,
SS.UU., 13.9.2016 n. 17989).
Incontrovertibilmente fondata dunque l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Roma sollevata dalla convenuta in relazione al foro generale delle persone giuridiche e al forum destinatae solutionis, rimane da esaminare se lo sia o meno anche con riguardo al forum contractus.
È invero reiterata massima della giurisprudenza di legittimità
che, <
l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Non possono al riguardo avere quindi rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'articolo 20 del Cpc, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza 6
dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge>> (Cass. 12.12.2023 n. 34787; nello stesso senso Cass. 16.7.2020 n. 15254).
Senonché, per un verso, occorre per l'appunto che in ordine al luogo di conclusione del contratto vi sia una <
dell'attore>>, vi siano dei <
fini delle determinazione della competenza>>; per altro verso,
detta statuizione va coordinata con il disposto del quarto comma dell'art. 38 c.p.c., a mente del quale le questioni sulla competenza < … [stessa], in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni>>.
Di modo che, per ciò che specificamente si riferisce al forum contractus di cui qui si dibatte, per quanto sia privo di incidenza ai fini della decisione sulla competenza che il convenuto neghi la conclusione stessa del contratto, è pur sempre necessario che, a fronte della sua eccezione di incompetenza, oltre a ricorrere una certa prospettazione dell'attore che il contratto per cui è causa si è concluso in un determinato luogo, avendo riguardo al quale sarebbe competente per la controversia il giudice adito, essa trovi anche un fumus di conforto negli atti di causa quali essi sono allo stato della introduzione del giudizio.
È infatti consolidato insegnamento della Corte di Cassazione
che <
non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo 7
svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti>>
(Cass.
2.12.2024 n. 30836 da ultimo;
nello stesso senso in precedenza Cass. 30.7.2019 n. 20553, Cass. 22.7.2013 n. 17794).
Ebbene, nella specie, niente altro la Parte_1
ha come innanzi allegato nell'atto di citazione in
[...]
ordine alla formazione del titolo in virtù del quale vanta credito, che <
complesse prestazioni professionali di progettazione in favore della , delle quali è puramente e semplicemente Controparte_2 8
dedotto che < (già CP_1
denominata , si è avvantaggiata>>: col che CP_2
assolutamente nulla è prospettato con riguardo alla stipula di un contratto di conferimento del relativo incarico professionale e con quali modalità essa sia avvenuta e in quale data e in quale luogo si sia perfezionata;
né alcunché
l'attrice ha aggiunto sul punto in sede della prima udienza.
E a tale assoluto vuoto assertivo corrispondeva identica assenza di documenti anche solo astrattamente idonei a provare alcunché in ordine a tali circostanze.
È soltanto nella memoria depositata dalla Parte_1
ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. che, sempre senza il
[...]
sostegno di alcuna produzione documentale, è dato leggere in proposito che <
Trani si radica anche sotto il profilo del "forum contractus",
ex art. 20 c.p.c., posto che l'adempimento è iniziato presso la sede della ), luogo Controparte_4
in cui è sorta l'obbligazione>>: a voler evidentemente sottintendere che il non allegato contratto, del quale non è
esplicitamente asserita la conclusione neppure in nessun altro passaggio della stessa memoria istruttoria, si sarebbe perfezionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327 c.c.
E tuttavia tale deduzione, non solo, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, risulta tardiva ai fini della decisione sulla competenza, ma suona comunque inverosimile,
tanto da apparire esattamente come un artificio finalizzato a sottrarre la controversia al giudice naturale: ed infatti, né
è allegato che l'esecuzione della prestazione da parte dell'oblata senza preventiva risposta alla proposta della 9
committente sia stata da questa richiesta, né una siffatta modalità di conclusione, per un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di < e complesse prestazioni professionali di progettazione>> verso un corrispettivo di oltre 200.000,00 euro oltre ad accessori, né corrisponde alla natura dell'affare, né tanto meno è plausibile che possa essere conforme ad usi della pratica commerciale, la cui esistenza non consta a questo giudicante.
Cosicché sembra in definitiva doversi ritenere che l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Roma, ritualmente sollevata dalla convenuta, sia sotto ogni profilo fondata e vada accolta.
È costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che <
regime di cui alla l. 18 giugno 2009 n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui al
1° comma, art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria,
o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel 1° comma dell'art. 91 c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia>> (Cass., ord., 18.10.2011
n. 21565).
Nel caso del presente giudizio la controvertibilità della questione giustifica peraltro l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio svoltosi davanti a questo
Ufficio.
P.Q.M.
- dichiara, a norma dell'art. 279, co. 1, c.p.c., 10
l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, per la riassunzione della causa davanti al quale assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50
c.p.c.;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Trani, 1°.4.2025
Il G.O.T. dott. Nicola Milillo
Il Giudice letti gli atti del proc. n. 4905/2022 R.G. e sciogliendo la riserva assunta per la decisione ex art. 127 ter c.p.c. a decorrere dal 12.9.2024;
CONSIDERATO CHE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 18.10.2022, la , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale, ha quivi convenuto la , già , deducendo quanto CP_1 CP_2
segue.
Quale <
dal 2020 ha svolto articolate e complesse prestazioni professionali di progettazione in favore della , CP_2
finalizzate alla presentazione, da parte di quest'ultima, al
Comune di Imperia, della proposta per la concessione della gestione dei cimiteri comunali con realizzazione degli ampliamenti e di un nuovo forno crematorio ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.L.vo n. 50/2016>>. < Controparte_3
ha dichiarato di pubblico interesse la proposta … e nel 2021
ha pubblicato il Bando di Gara titolato "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del completamento dei cimiteri del Comune di Imperia, di un tempio crematorio presso il
Cimitero di Oneglia e relativa gestione dei cimiteri e del tempio …">>. < 2
della originaria proponente giusta CP_2
Determinazione di Aggiudicazione Definitiva n. 157 del 2.2.2022
del Comune di [la quale] ha successivamente assunto Parte_2
la nuova denominazione di ed ha cambiato sede CP_1
sociale con cancellazione dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino e iscrizione a quella di
Roma dal 16.2.2022>>. La ha quindi < CP_1
l'aggiudicazione definitiva [della commessa] da parte del
, senza tuttavia corrispondere all'attrice il Controparte_3
compenso per l'attività professionale [da essa] espletata>> in suo favore quando era denominata , in corrispettivo della CP_2
quale la ha diritto al pagamento Parte_1
della complessiva somma di <€ 226.189,32 oltre C.P.I. e IVA
come per legge, determinata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lvo n. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013>>.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 29.12.2022, la già CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Andrea Bonato, con studio in
Torino, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale,
oltre a contestare nel merito l'avversa pretesa, per non essere mai intervenuto fra le parti il contratto dedotto dalla società
attrice a titolo del credito vantato, ha preliminarmente eccepito in rito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Roma, per ciò che: è in
Roma la sua sede legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c.; non è individuato né è individuabile il forum contractus, in relazione al primo dei concorrenti criteri 3
di determinazione della competenza per territorio contemplati dall'art. 20 c.p.c., non essendovi contratto;
il credito azionato sarebbe in ogni caso illiquido, donde l'applicazione nel caso, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis altresì previsto dall'art. 20 c.p.c., non già del terzo, bensì del quarto comma dell'art. 1182 c.c., che, a differenza del precedente, stabilisce nel domicilio del debitore e non in quello del creditore il luogo del pagamento,
in difetto, com'è nella specie, della possibilità di applicare alcuno dei criteri di cui al primo comma della medesima disposizione.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte, nelle questioni di cui qui si tratta, <
derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione,
[vige] il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c. [salvo che] l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore>> (Cass.
5.3.2024 n. 5817 fra le più recenti).
Nel caso che ci occupa, nulla è dedotto dall'attrice in ordine al criterio in forza del quale ha inteso agire davanti a questo foro;
era pertanto onere dalla convenuta contestare la competenza per territorio di questo Tribunale in relazione a tutti i fori possibili;
questo la SOFEIN come innanzi ha fatto,
con la comparsa di risposta tempestivamente depositata e 4
indicando il diverso tribunale ritenuto competente alla stregua di tutti e di ciascuno dei possibili criteri di determinazione della competenza per territorio, in puntuale ossequio al disposto dell'art. 38, co. 1, c.p.c.: donde la piena ammissibilità della eccezione.
Nel merito, con riferimento al criterio del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19, co. 1, c.p.c., è
documentato da entrambe le parti ed è incontroverso che la convenuta ha sede legale in Roma;
né dalle visure camerali versate in atti risulta e neppure è allegato dalla
[...]
che la abbia nel circondario del Parte_1 CP_1
Tribunale di Trani <
autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda>>.
Quanto al secondo dei criteri integranti il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., cioè quello del luogo in cui <
l'obbligazione dedotta in giudizio>>, per prospettazione dell'attrice il compenso di cui essa chiede il pagamento non è
determinato in forza di un accordo fra le parti, bensì è
determinato <
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013>>, in rapporto alle prestazioni professionali asseritamente eseguite.
Ora, è pacifico orientamento del Supremo Collegio che <
compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido,
da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto,
in relazione alla domanda di pagamento di tale compenso, il giudice competente, in base al criterio del "forum destinatae solutionis" di cui all'art. 20, seconda ipotesi, c.p.c., va 5
individuato in quello del domicilio del debitore al tempo della scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, c.c.>> (Cass. 17.11.2021 n. 34944, nel solco di Cass.,
SS.UU., 13.9.2016 n. 17989).
Incontrovertibilmente fondata dunque l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Roma sollevata dalla convenuta in relazione al foro generale delle persone giuridiche e al forum destinatae solutionis, rimane da esaminare se lo sia o meno anche con riguardo al forum contractus.
È invero reiterata massima della giurisprudenza di legittimità
che, <
l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Non possono al riguardo avere quindi rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'articolo 20 del Cpc, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza 6
dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge>> (Cass. 12.12.2023 n. 34787; nello stesso senso Cass. 16.7.2020 n. 15254).
Senonché, per un verso, occorre per l'appunto che in ordine al luogo di conclusione del contratto vi sia una <
dell'attore>>, vi siano dei <
fini delle determinazione della competenza>>; per altro verso,
detta statuizione va coordinata con il disposto del quarto comma dell'art. 38 c.p.c., a mente del quale le questioni sulla competenza < … [stessa], in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni>>.
Di modo che, per ciò che specificamente si riferisce al forum contractus di cui qui si dibatte, per quanto sia privo di incidenza ai fini della decisione sulla competenza che il convenuto neghi la conclusione stessa del contratto, è pur sempre necessario che, a fronte della sua eccezione di incompetenza, oltre a ricorrere una certa prospettazione dell'attore che il contratto per cui è causa si è concluso in un determinato luogo, avendo riguardo al quale sarebbe competente per la controversia il giudice adito, essa trovi anche un fumus di conforto negli atti di causa quali essi sono allo stato della introduzione del giudizio.
È infatti consolidato insegnamento della Corte di Cassazione
che <
non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo 7
svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti>>
(Cass.
2.12.2024 n. 30836 da ultimo;
nello stesso senso in precedenza Cass. 30.7.2019 n. 20553, Cass. 22.7.2013 n. 17794).
Ebbene, nella specie, niente altro la Parte_1
ha come innanzi allegato nell'atto di citazione in
[...]
ordine alla formazione del titolo in virtù del quale vanta credito, che <
complesse prestazioni professionali di progettazione in favore della , delle quali è puramente e semplicemente Controparte_2 8
dedotto che < (già CP_1
denominata , si è avvantaggiata>>: col che CP_2
assolutamente nulla è prospettato con riguardo alla stipula di un contratto di conferimento del relativo incarico professionale e con quali modalità essa sia avvenuta e in quale data e in quale luogo si sia perfezionata;
né alcunché
l'attrice ha aggiunto sul punto in sede della prima udienza.
E a tale assoluto vuoto assertivo corrispondeva identica assenza di documenti anche solo astrattamente idonei a provare alcunché in ordine a tali circostanze.
È soltanto nella memoria depositata dalla Parte_1
ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. che, sempre senza il
[...]
sostegno di alcuna produzione documentale, è dato leggere in proposito che <
Trani si radica anche sotto il profilo del "forum contractus",
ex art. 20 c.p.c., posto che l'adempimento è iniziato presso la sede della ), luogo Controparte_4
in cui è sorta l'obbligazione>>: a voler evidentemente sottintendere che il non allegato contratto, del quale non è
esplicitamente asserita la conclusione neppure in nessun altro passaggio della stessa memoria istruttoria, si sarebbe perfezionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327 c.c.
E tuttavia tale deduzione, non solo, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, risulta tardiva ai fini della decisione sulla competenza, ma suona comunque inverosimile,
tanto da apparire esattamente come un artificio finalizzato a sottrarre la controversia al giudice naturale: ed infatti, né
è allegato che l'esecuzione della prestazione da parte dell'oblata senza preventiva risposta alla proposta della 9
committente sia stata da questa richiesta, né una siffatta modalità di conclusione, per un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di < e complesse prestazioni professionali di progettazione>> verso un corrispettivo di oltre 200.000,00 euro oltre ad accessori, né corrisponde alla natura dell'affare, né tanto meno è plausibile che possa essere conforme ad usi della pratica commerciale, la cui esistenza non consta a questo giudicante.
Cosicché sembra in definitiva doversi ritenere che l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Roma, ritualmente sollevata dalla convenuta, sia sotto ogni profilo fondata e vada accolta.
È costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che <
regime di cui alla l. 18 giugno 2009 n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui al
1° comma, art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria,
o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel 1° comma dell'art. 91 c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia>> (Cass., ord., 18.10.2011
n. 21565).
Nel caso del presente giudizio la controvertibilità della questione giustifica peraltro l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio svoltosi davanti a questo
Ufficio.
P.Q.M.
- dichiara, a norma dell'art. 279, co. 1, c.p.c., 10
l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, per la riassunzione della causa davanti al quale assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50
c.p.c.;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Trani, 1°.4.2025
Il G.O.T. dott. Nicola Milillo