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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6395 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 13.11.2025 e vertente
TRA
, E Parte_1 Parte_2 [...]
i n atti Pt_3
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – contumace
Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe agivano per ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, CP_1 di cui all'art. 1 L. 18/198 eficio che veniva riconosciuto al loro dante causa Per_1
dal Tribunale di Velletri all'esito del procedimento di ATPO n. 425
[...] conclusosi con omologa del 28.07.2022, con decorrenza dal settembre 2021 fino al decesso. Lamentava che, malgrado la notifica del Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' perfezionata il 14.07.2023, la successiva trasmissione della documentazione CP_2 nec er la liquidazione della prestazione (Mod. AP70), avvenuta in data 27.07.2023, e il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento dei ratei del beneficio per cui è processo, allegando documentazione a sostegno della propria domanda. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e ne veniva CP_1
d dichiarata la contumacia. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, la causa veniva discussa e decisa.
*** 2. Come emerge dai documenti allegati il ricorso, i ricorrenti hanno ottenuto un decreto di omologa che attesta la sussistenza, in capo al sig. dei requisiti sanitari Persona_1 previsti per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a partire dal settembre 2021. Gli eredi, costituitisi già nel procedimento per a.t.p. stante il decesso, nelle more, del periziando, hanno provveduto a notificare all' sia il decreto di omologa che i modelli CP_1
AP70 e AP23 di ognuno, nonché la dichiaraz i notorietà di accettazione dell'eredità e il certificato di mancato ricovero in strutture pubbliche;
l' non ha provveduto a CP_1 liquidare la prestazione, né si è costituita nel presente giudizio L' dunque, deve essere condannata a corrispondere la prestazione oggetto del decreto CP_1 di loga del 28.07.2022, da settembre 2021 al decesso del ricorrente, avvenuto il 08.12.2021. 2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Condanna l' a corrispondere ai ricorrenti la prestazione oggetto del decreto di CP_1 omologa del 2 022 emesso nel procedimento r.g.n. 4253/2021, fino al 07.12.2021;
2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali, li in complessivi euro 900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Velletri, il 04.12.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6395 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 13.11.2025 e vertente
TRA
, E Parte_1 Parte_2 [...]
i n atti Pt_3
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – contumace
Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe agivano per ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, CP_1 di cui all'art. 1 L. 18/198 eficio che veniva riconosciuto al loro dante causa Per_1
dal Tribunale di Velletri all'esito del procedimento di ATPO n. 425
[...] conclusosi con omologa del 28.07.2022, con decorrenza dal settembre 2021 fino al decesso. Lamentava che, malgrado la notifica del Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' perfezionata il 14.07.2023, la successiva trasmissione della documentazione CP_2 nec er la liquidazione della prestazione (Mod. AP70), avvenuta in data 27.07.2023, e il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento dei ratei del beneficio per cui è processo, allegando documentazione a sostegno della propria domanda. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e ne veniva CP_1
d dichiarata la contumacia. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, la causa veniva discussa e decisa.
*** 2. Come emerge dai documenti allegati il ricorso, i ricorrenti hanno ottenuto un decreto di omologa che attesta la sussistenza, in capo al sig. dei requisiti sanitari Persona_1 previsti per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a partire dal settembre 2021. Gli eredi, costituitisi già nel procedimento per a.t.p. stante il decesso, nelle more, del periziando, hanno provveduto a notificare all' sia il decreto di omologa che i modelli CP_1
AP70 e AP23 di ognuno, nonché la dichiaraz i notorietà di accettazione dell'eredità e il certificato di mancato ricovero in strutture pubbliche;
l' non ha provveduto a CP_1 liquidare la prestazione, né si è costituita nel presente giudizio L' dunque, deve essere condannata a corrispondere la prestazione oggetto del decreto CP_1 di loga del 28.07.2022, da settembre 2021 al decesso del ricorrente, avvenuto il 08.12.2021. 2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Condanna l' a corrispondere ai ricorrenti la prestazione oggetto del decreto di CP_1 omologa del 2 022 emesso nel procedimento r.g.n. 4253/2021, fino al 07.12.2021;
2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali, li in complessivi euro 900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Velletri, il 04.12.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio