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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la parte opponente l'avv. FARENGA CLAUDIO, il quale conclude riportandosi ai propri scritti e chiede l'integrale accoglimento dell'opposizione, rappresentando che la parte opposta on ha fornito la prova della legittimazione attiva, la prova che la specifica posizione debitoria sia stata
Contro effettivamente trasmessa alla Cassa di Risparmio e poi alla ed infine a Evidenzia CP_1 che l'opposta, inoltre, non ha provato l'erogazione del credito da al , essendo stato Parte_1 Per_1
prodotto soltanto un assegno emesso dalla non riconducibile a . Chiede, Parte_2 Parte_1 quindi l'accoglimento dell'opposizione con condanna alle spese di lite della controparte ed attribuzione;
per la parte opposta l'avv. Giuseppe Di Lazzaro per delega dell'avv. TEOFILATTO TEODORA, il quale, nel riportarsi ai propri scritti conclude per il rigetto dell'opposizione. Impugna e contesta le eccezioni, deduzioni sollevate dalla controparte. Conclude per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed attribuzione.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord - Terza sezione civile - in persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_3 C.F._1
atti, dagli avv.ti Stefania D'Onofrio (C.F.: ) e Claudio Farenga (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
OPPONENTE
E
(c.f. ) e, per essa, (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Teodora Teofilatto (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.02.2022, ha proposto Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2353/2022, emesso il 14/06/2022 dal Tribunale di
Napoli nord in favore di per l'importo in linea capitale di euro 5.855,04, oltre interessi CP_4
e spese, quale debito residuo del contratto di prestito personale n. 778992 stipulato il 04/08/2006 con . Controparte_5 Parte_4
2 A fondamento dell'opposizione ha dedotto: l'improcedibilità della domanda, atteso l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta; la mancata prova dell'erogazione del credito;
la inadeguatezza probatoria dell'estratto conto prodotto allegato al ricorso monitorio. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “In linea preliminare: 1) dichiararsi improcedibile la domanda della società opposta, atteso il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni sopra esposte;
Nel merito: 3) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. 4) Per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di Legge, dichiarando che il Sig. nulla deve a qualsiasi titolo alla o, comunque, alla sua Parte_3 CP_4
mandataria e/o alla Sempre nel merito, ma in Controparte_6 Controparte_3
via subordinata: 5) Dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda della nonché CP_4 non provata. 6) In ogni caso, dichiarare prescritta la domanda della . CP_4
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa ed CP_4
insistendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Ante omnia, vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai
3 soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa di a mezzo della Controparte_3
mandataria al pagamento del debito residuo del contratto di prestito personale n. CP_4
778992 stipulato da con in data 4.08.2006. Parte_3 Parte_5
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n. 27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale sottoscritto da , recante le condizioni economiche del prestito (segnatamente Parte_3
tan, taeg, numero e importo delle rate), in uno alle condizioni generali di contratto, la copia frontale di un assegno di euro 5.000,00 tratto su Unicredit Banca il l'8.08.2006 in favore di Parte_3
l'estratto conto del rapporto con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute.
[...]
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della domanda, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia,
“Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi
4 probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto
5 obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (cfr.
Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi
(Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n.
14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n.
5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso di specie, l'opposta ha versato in atti il contratto del 05.10.2006, avente ad oggetto la cessione di crediti in blocco tra , originaria titolare del credito Parte_5
azionato, e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. Detto contratto rimanda, per l'individuazione dei crediti ceduti, all'Allegato 1, di cui l'opposta ha prodotto un estratto.
Nell'elenco dei crediti di cui al predetto documento figura il codice pratica 778992, che corrisponde a quello presente sul contratto di finanziamento per cui è causa.
6 L'opposta ha, inoltre, versato in atti il successivo contratto di cessione dei crediti in blocco intervenuto il 31.03.2016 tra Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. e SPV
Project ABS S.p.a. Tale contratto rinvia, per l'individuazione dei crediti ceduti, ad un allegato elenco, di cui è stato prodotto un estratto, riportante, tra gli altri, il numero del contratto di finanziamento in atti (778992).
La parte opponente ha eccepito non esservi certezza della riconducibilità degli allegati prodotti in estratto ai rispettivi contratti di cessione dei crediti in blocco.
Tuttavia, il Tribunale osserva che l'insieme della documentazione prodotta dalla parte opposta, valutata nel suo complesso, è idonea a dimostrare l'acquisto del credito per cui è causa in capo a
SPV Project ABS S.p.a., in virtù delle due operazioni di cartolarizzazione poste in essere. Oltre ai contratti di cessione dei crediti, con gli allegati estratti riportanti il numero del finanziamento per cui è causa, la parte opposta risulta essere in possesso del contratto di finanziamento, dell'estratto conto riportante l'elenco dei movimenti inerenti al rapporto, della copia frontale dell'assegno emesso in favore del . Si tratta di documenti che, non già singolarmente considerati, bensì Per_1 complessivamente valutati, inducono a ritenere adeguatamente dimostrato l'acquisto del credito in capo all'odierna opposta.
ha, inoltre, eccepito non esservi prova dell'erogazione del finanziamento, Parte_3 segnatamente dell'incasso dell'assegno prodotto in copia dalla controparte.
L'eccezione è priva di pregio. Se è vero che il documento prodotto in copia dall'opposta non vale a dimostrare l'incasso dell'assegno, non meno vero è che il non ha espressamente negato di Per_1 aver stipulato il finanziamento e di aver ricevuto l'importo finanziato. Soprattutto, l'opponente non ha specificamente contestato le risultanze dell'estratto conto in atti, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso, a dimostrazione dell'erogazione del finanziamento.
Quanto alle contestazioni mosse avverso l'estratto conto, esse sono irrilevanti, dal momento che, trattandosi di un rapporto di finanziamento, una volta che l'istituto di credito abbia provato i fatti costitutivi della domanda, ossia la dazione di una somma di denaro a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Nel caso di specie, l'elenco analitico dei movimenti contabili inerenti al rapporto prodotto dall'istituto di credito, con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, vale, ad abundantiam,
7 a rappresentare ed illustrare la formazione del saldo richiesto, a prescindere dai requisiti ex art. 50 tub.
Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato alle condizioni economiche indicate in contratto.
In ordine alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, già si è argomentato.
È appena il caso di precisare che la richiesta di dichiarare prescritta “la domanda”, formulata nelle conclusioni dell'atto di opposizione, non è ammissibile quale eccezione, poiché inserita quale mera formula di stile nelle conclusioni, senza alcun supporto argomentativo, né riferimento al diritto di credito sub iudice.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654
c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2353/2022;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che Parte_3
qui si liquidano in euro 2540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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