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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 902/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RAUSEI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE
Appellante
E
, C.F. , , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Pupo
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Antonio CP_2 C.F._1
Nicola Braile
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 701/18 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
Con atto di opposizione, iscritto a ruolo in data 19.07.2018, impugnava, innanzi al CP_2
Giudice di Pace di Paola, preavviso di fermo disposto su bene mobile di sua proprietà in ragione dell'omesso pagamento di carico scaduto portato dalle cartelle di pagamento nn.
0342016000875584000 - 03420160031712987000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie iscritte a ruolo dalla . Parte_1
A fondamento della domanda deduceva;
l'inesistenza di titolo esecutivo e la prescrizione del credito trasposto nella cartella n. 0342016000875584000; la violazione delle norme sulla notificazione e il difetto di motivazione dell'atto di fermo impugnato;
la violazione dell'art. 50 DPR 602/73 e l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità cui proporre opposizione nel fermo per cui è causa.
Si costituiva la la quale produceva copia della ordinanza ingiunzione ritualmente Parte_1 notificata all'opponente ed instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.
La causa veniva decisa con sentenza n. 701/2018, con la quale il Giudice di Pace adito, in parziale accoglimento della domanda proposta, annullava il preavviso impugnato in ragione della prescrizione del credito portato dalla cartella n. 0342016000875584000 e rigettava per il resto l'opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello, notificato in data 27.05.2019, la impugnava detta pronuncia Parte_1
ritenendo la stessa erronea nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione del carico azionato per essere lo stessa erronea alla luce della documentazione già versta in atti.
Si costituiva in questo grado di giudizio la che aderiva ai Controparte_3 motivi di appello proposti dall'appellante avverso la sentenza n. 701/2018, nella parte in cui ha accolto l'opposizione avversaria ritenendo prescritto il credito portato dalla cartella n.
0342016000875584000, in quanto l'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella
'veniva notificata al trasgressore in data 05.02.2012, mentre la cartella suddetta veniva notificata, oltre cinque anni dopo, in data 21.04.2016”.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto del gravame siccome infondato e CP_2
diritto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi per dichiarato anticipo.
Quindi la causa espletata la trattazione veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'appellante, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito, in riferimento ad una sola parte della sentenza gravata, ovvero l'erroneità del calcolo del termine prescrizionale intercorso tra l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e la notificazione della cartella di pagamento. .
Nella specie, il Tribunale reputa che detta eccezione sia fondata.
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, il solo motivo del calcolo del termine prescrizionale così come statuiti dal Giudice di prime cure Ciò posto occorre rilevare che, come dedotto, l'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella 'veniva notificata al trasgressore in data 05.02.2012, mentre la cartella suddetta veniva notificata in data 21.04.2016 ovvero in forza di quanto disposto dagli artt. 26 ult. co. del d.p.r. n.
602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973.
Dunque la dedotta prescrizione deve ritenersi non fondata atteso che le sanzioni sottese alle cartelle opposte venivano, come detto, comminate nell'anno 2012 e la notifica avveniva in data nel 2016, ovvero decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 3 l. 335/95.
Nel caso in esame, gli onorari per il grado di appello devono essere liquidati nella misura minima tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Controparte_4
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di Paola n. 701/18, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. CONDANNA l'appellato al pagamento in favore di ciascuna parte costituita CP_2
delle spese del giudizio, che si liquidano nel loro complessivo ammontare in € 64,50 per spese ed €
650,00 per compenso.
Paola, 3.6.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 902/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RAUSEI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE
Appellante
E
, C.F. , , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Pupo
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Antonio CP_2 C.F._1
Nicola Braile
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 701/18 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
Con atto di opposizione, iscritto a ruolo in data 19.07.2018, impugnava, innanzi al CP_2
Giudice di Pace di Paola, preavviso di fermo disposto su bene mobile di sua proprietà in ragione dell'omesso pagamento di carico scaduto portato dalle cartelle di pagamento nn.
0342016000875584000 - 03420160031712987000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie iscritte a ruolo dalla . Parte_1
A fondamento della domanda deduceva;
l'inesistenza di titolo esecutivo e la prescrizione del credito trasposto nella cartella n. 0342016000875584000; la violazione delle norme sulla notificazione e il difetto di motivazione dell'atto di fermo impugnato;
la violazione dell'art. 50 DPR 602/73 e l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità cui proporre opposizione nel fermo per cui è causa.
Si costituiva la la quale produceva copia della ordinanza ingiunzione ritualmente Parte_1 notificata all'opponente ed instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.
La causa veniva decisa con sentenza n. 701/2018, con la quale il Giudice di Pace adito, in parziale accoglimento della domanda proposta, annullava il preavviso impugnato in ragione della prescrizione del credito portato dalla cartella n. 0342016000875584000 e rigettava per il resto l'opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello, notificato in data 27.05.2019, la impugnava detta pronuncia Parte_1
ritenendo la stessa erronea nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione del carico azionato per essere lo stessa erronea alla luce della documentazione già versta in atti.
Si costituiva in questo grado di giudizio la che aderiva ai Controparte_3 motivi di appello proposti dall'appellante avverso la sentenza n. 701/2018, nella parte in cui ha accolto l'opposizione avversaria ritenendo prescritto il credito portato dalla cartella n.
0342016000875584000, in quanto l'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella
'veniva notificata al trasgressore in data 05.02.2012, mentre la cartella suddetta veniva notificata, oltre cinque anni dopo, in data 21.04.2016”.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto del gravame siccome infondato e CP_2
diritto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi per dichiarato anticipo.
Quindi la causa espletata la trattazione veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'appellante, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito, in riferimento ad una sola parte della sentenza gravata, ovvero l'erroneità del calcolo del termine prescrizionale intercorso tra l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e la notificazione della cartella di pagamento. .
Nella specie, il Tribunale reputa che detta eccezione sia fondata.
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, il solo motivo del calcolo del termine prescrizionale così come statuiti dal Giudice di prime cure Ciò posto occorre rilevare che, come dedotto, l'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella 'veniva notificata al trasgressore in data 05.02.2012, mentre la cartella suddetta veniva notificata in data 21.04.2016 ovvero in forza di quanto disposto dagli artt. 26 ult. co. del d.p.r. n.
602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973.
Dunque la dedotta prescrizione deve ritenersi non fondata atteso che le sanzioni sottese alle cartelle opposte venivano, come detto, comminate nell'anno 2012 e la notifica avveniva in data nel 2016, ovvero decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 3 l. 335/95.
Nel caso in esame, gli onorari per il grado di appello devono essere liquidati nella misura minima tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Controparte_4
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di Paola n. 701/18, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. CONDANNA l'appellato al pagamento in favore di ciascuna parte costituita CP_2
delle spese del giudizio, che si liquidano nel loro complessivo ammontare in € 64,50 per spese ed €
650,00 per compenso.
Paola, 3.6.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli