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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 222/2024
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to ALBERTO P.IVA_1
ALFREDO FERRARIO
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALERIA GIROLDI e P.IVA_2
ORESTE MANZI
resistente
OGGETTO: responsabilità per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (opposizione ad ordinanza-ingiunzione).
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato i l 28/02/2024, la società
[...]
ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -001279039, con la quale l' di Reggio Emilia ha ingiunto il pagamento dell'importo CP_1
di € 7.924,30 oltre a spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al 2017.
2. Il ricorso è incentrato sull'inesistenza di passività a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali alla data di CP_1
notifica dell'ordinanza-ingiunzione, sull'esistenza alla stessa data di una rateazione in forza della proce dura di rottamazione quater e sull'inesistenza del debito nell'elenco documenti da saldare della . Controparte_2
3. L' si è costituito con memoria depositata il CP_1
27/06/2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione in virtù della circostanza che l'accertamento della violazione risulta notificato in data 25/09/2018 e il primo pagamento in sede di definizione agevolata è stato effettuato solo in data 31/07/2019, ben oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 12/09/1983, n. 463.
4. All'udienza del 25/03/2025, dopo breve discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo;
il procuratore di parte resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
5. Tanto premesso, la causa – di natura documentale – viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento , per quanto di seguito indicato.
Pag. 2 di 4 6. La documentazione prodotta dal ricorrente non è decisi va.
Essa fa infatti riferimento :
a) quanto al doc. n. 4), intitolato “LISTA DEI DOCUMENTI
CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL' , e al doc. Parte_2
n. 6), intitolato “LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO ANCORA
NON PAGATI O PAGATI PARZIALMENTE A , ai soli atti Parte_3
già trasmessi all' , senza che ciò valga ad escludere la Controparte_2
sussistenza di ulteriori ragioni di credito dell'Istituto;
b) quanto al doc. n. 5), ad una procedura di rottamazione quater ex l.
197/2022, con un residuo di circa € 1.541,00 per l' , che nulla ha a che CP_1
fare con l'avviso di accertamento sottostante all'ordinanza-ingiunzione opposta, senza che – anche in questo caso – ciò valga ad escludere la sussistenza di ulteriori ragioni di credito dell' . CP_1
7. Di contro, l' ha documentalmente provato : CP_1
1) che l'avviso di accertamento Prot.
.6800.28/08/2018.0188697 del 28/08/2018 è stato CP_1
notificato in data 25/09/2018 (doc. n. 2 resistente);
2) che i primi pagamenti a seguito della presentazione di istanze di definizione agevolata sono avvenuti so lo in data
31/07/2019.
A tale proposito, la circostanza che le istanze di definizione agevolata relative al capitale siano state accolte non è, di per sé sola, decisiva al fine di ritenere stralciato l'importo dovuto a titolo di sanzione.
Recente giurisprudenza ( C.A. Torino, Sez. Lav., 14/02/2023, n.
68) ha infatti chiarito che il consenso alla rateizzazione, che
Pag. 3 di 4 permette di valorizzare la buona fede del ricorrente e di escludere la legittimità della sanzione, è tale solo nel caso in cui esso intervenga prima della notifica della contestazione.
Nel caso di specie, al contrario, l a notifica della contestazione risulta avvenuta il 25/09/2018, ben prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata (31/07/2019 ), sicché il motivo di opposizione non può essere accolto .
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna d el ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per le fasi effettivamente svolte ( fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 222/2024, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, dichiarando fondata la pretesa contenuta nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001279039;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.863,50, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge qualora dovuti.
Fissa il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.
Così deciso in Reggio Emilia in data 25/03/2025.
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 222/2024
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to ALBERTO P.IVA_1
ALFREDO FERRARIO
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALERIA GIROLDI e P.IVA_2
ORESTE MANZI
resistente
OGGETTO: responsabilità per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (opposizione ad ordinanza-ingiunzione).
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato i l 28/02/2024, la società
[...]
ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -001279039, con la quale l' di Reggio Emilia ha ingiunto il pagamento dell'importo CP_1
di € 7.924,30 oltre a spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al 2017.
2. Il ricorso è incentrato sull'inesistenza di passività a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali alla data di CP_1
notifica dell'ordinanza-ingiunzione, sull'esistenza alla stessa data di una rateazione in forza della proce dura di rottamazione quater e sull'inesistenza del debito nell'elenco documenti da saldare della . Controparte_2
3. L' si è costituito con memoria depositata il CP_1
27/06/2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione in virtù della circostanza che l'accertamento della violazione risulta notificato in data 25/09/2018 e il primo pagamento in sede di definizione agevolata è stato effettuato solo in data 31/07/2019, ben oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 12/09/1983, n. 463.
4. All'udienza del 25/03/2025, dopo breve discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo;
il procuratore di parte resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
5. Tanto premesso, la causa – di natura documentale – viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento , per quanto di seguito indicato.
Pag. 2 di 4 6. La documentazione prodotta dal ricorrente non è decisi va.
Essa fa infatti riferimento :
a) quanto al doc. n. 4), intitolato “LISTA DEI DOCUMENTI
CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL' , e al doc. Parte_2
n. 6), intitolato “LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO ANCORA
NON PAGATI O PAGATI PARZIALMENTE A , ai soli atti Parte_3
già trasmessi all' , senza che ciò valga ad escludere la Controparte_2
sussistenza di ulteriori ragioni di credito dell'Istituto;
b) quanto al doc. n. 5), ad una procedura di rottamazione quater ex l.
197/2022, con un residuo di circa € 1.541,00 per l' , che nulla ha a che CP_1
fare con l'avviso di accertamento sottostante all'ordinanza-ingiunzione opposta, senza che – anche in questo caso – ciò valga ad escludere la sussistenza di ulteriori ragioni di credito dell' . CP_1
7. Di contro, l' ha documentalmente provato : CP_1
1) che l'avviso di accertamento Prot.
.6800.28/08/2018.0188697 del 28/08/2018 è stato CP_1
notificato in data 25/09/2018 (doc. n. 2 resistente);
2) che i primi pagamenti a seguito della presentazione di istanze di definizione agevolata sono avvenuti so lo in data
31/07/2019.
A tale proposito, la circostanza che le istanze di definizione agevolata relative al capitale siano state accolte non è, di per sé sola, decisiva al fine di ritenere stralciato l'importo dovuto a titolo di sanzione.
Recente giurisprudenza ( C.A. Torino, Sez. Lav., 14/02/2023, n.
68) ha infatti chiarito che il consenso alla rateizzazione, che
Pag. 3 di 4 permette di valorizzare la buona fede del ricorrente e di escludere la legittimità della sanzione, è tale solo nel caso in cui esso intervenga prima della notifica della contestazione.
Nel caso di specie, al contrario, l a notifica della contestazione risulta avvenuta il 25/09/2018, ben prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata (31/07/2019 ), sicché il motivo di opposizione non può essere accolto .
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna d el ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per le fasi effettivamente svolte ( fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 222/2024, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, dichiarando fondata la pretesa contenuta nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001279039;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.863,50, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge qualora dovuti.
Fissa il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.
Così deciso in Reggio Emilia in data 25/03/2025.
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
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