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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2142 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2142 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 20.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudce, per la ricorrente l'avv. GANCI FABIO Parte_1 che si riporta agli ultimi conteggi depositati;
nessuno compare per il convenuto. CP_1
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ripristinato il collegamento, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2142/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GANCI Parte_1 C.F._1
FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e domicilio eletto in Monreale via Roma 48
-ricorrente-
contro
) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
ROVELLI STEFANO e SERAFINO FRANCESCO e domicilio in via Soderini 24 CP_2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.8.2024, Parte_1 esponeva: che, dal 01.10.2017 al 30.06.2023, è stata utilizzata dal Controparte_1 in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a.s. 2017/2018, contratto dal 01.10.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI);
- a.s. 2018/2019, contratto dal 18.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “G.B. Perasso” di Milano (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “G.B. Perasso” di Milano (MI);
- a.s. 2020/2021, contratto dal 07.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI);
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI); - a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI);
che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2); che durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 273 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,75 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 286 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,83 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 293 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,42 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 267 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,25 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 296 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,67 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,33 di ferie;
che, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: - 4 giorni nell'anno scolastico 2017/18; - 3 giorni nell'anno scolastico 2018/19; - 4 giorni nell'anno scolastico 2019/20; - 3 giorni nell'anno scolastico 2020/21; - 4 giorni nell'anno scolastico 2021/22; - 3
giorni nell'anno scolastico 2022/23;
che, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 21,75 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,83 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,42 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (24,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 21,25 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); 23,67 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 24,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); che, benché non abbia chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva per ferie non godute, sicchè doveva esserle riconosciuta a tale titolo la somma complessiva di euro 9.147,41. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il diritto a percepire euro 9.147,41 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al pagamento Controparte_1 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il Controparte_3
si costituiva con memoria, nella quale
[...] contestavano le pretese avversarie, assumendo che, tenuto conto dei giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anni richiesti e ottenuti, la ricorrente aveva goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. Si soffermava in particolare sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. In legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007. La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55
(rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Nel caso in esame, le istituzioni scolastiche, presso le quali la ricorrente aveva prestato servizio, determinavano correttamente il numero dei giorni di ferie e di festività soppresse, che venivano interamente fruite dalla docente, peraltro informata da tutti gli Istituti della necessità di usufruire delle ferie. Il contestava altresì il calcolo dei giorni di ferie, così come illustrato in ricorso, CP_1 venendo in tale preso in considerazione, ai fini della determinazione dei giorni di sospensione, solo quelli indicati nel Calendario scolastico regionale, senza tenere conto degli adattamenti e delle variazioni poste in essere dalle singole istituzioni scolastiche. Formulava infine l'eccezione di indebito arricchimento, poiché l'accoglimento della tesi avversaria avrebbe come conseguenza quella di consentire al lavoratore di cumulare il riposo e l'indennità per il mancato riposo, ricadendosi pertanto nell'ipotesi previsto dall'art. 2041 c.c..
Alla prima udienza, fissata ai sensi dell'art.420 c.p.c., il difensore della ricorrente richiamava alcune modifiche, introdotte nel calcolo dell'indennità sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero nel proprio atto difensivo, la cui ricezione determinava a tale titolo la differente somma di euro 7.036,08, che formava oggetto della domanda entro questi limiti ridotta. All'udienza del 20.3.2025, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolr modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, che la ricorrente ha calcolato sulla base di una esposizione chiara e analitica, non investita da specifiche contestazioni di controparte. E' altresì infondata l'eccezione del sul CP_1 conteggio delle festività soppresse, atteso che la docente a tempo determinato non può fruirne nel periodo compreso tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, trattandosi di periodo nel quale la stessa non poteva prestare servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie. Nell'operazione di calcolo deve quindi considerarsi anche l'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non godute, che la ricorrente ha puntualmente individuato e quantificato. Infine, il riconoscimento dell'indennità sostitutive per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto ferie, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente. Come sopra anticipato, parte ricorrente, alla luce delle indicazioni contenute nella comparsa di controparte, ha rivisto parzialmente i propri conteggi, individuando i giorni di ferie fruiti e quelli di assenza, implicanti la riduzione del periodo di ferie, come da tabella che segue, e sulla base della quale ha riformulato l'entità della domanda, riducendola alla somma di euro 7.036,08.
Sulla base delle considerazioni che precedono, e del ricalcolo operato in conformità con gli elementi conoscitivi allegati dal , che sul punto non ha svolto ulteriori contestazioni, CP_1 quest'ultimo deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di euro 7.036,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, condanna il a pagare in suo favore la somma di euro 7.036,08, Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 20.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2142 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 20.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudce, per la ricorrente l'avv. GANCI FABIO Parte_1 che si riporta agli ultimi conteggi depositati;
nessuno compare per il convenuto. CP_1
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ripristinato il collegamento, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2142/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GANCI Parte_1 C.F._1
FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e domicilio eletto in Monreale via Roma 48
-ricorrente-
contro
) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
ROVELLI STEFANO e SERAFINO FRANCESCO e domicilio in via Soderini 24 CP_2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.8.2024, Parte_1 esponeva: che, dal 01.10.2017 al 30.06.2023, è stata utilizzata dal Controparte_1 in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a.s. 2017/2018, contratto dal 01.10.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI);
- a.s. 2018/2019, contratto dal 18.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “G.B. Perasso” di Milano (MI);
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “G.B. Perasso” di Milano (MI);
- a.s. 2020/2021, contratto dal 07.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI);
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI); - a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano (MI);
che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2); che durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 273 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,75 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 286 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,83 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 293 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,42 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 267 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,25 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 296 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,67 di ferie;
che, durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,33 di ferie;
che, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: - 4 giorni nell'anno scolastico 2017/18; - 3 giorni nell'anno scolastico 2018/19; - 4 giorni nell'anno scolastico 2019/20; - 3 giorni nell'anno scolastico 2020/21; - 4 giorni nell'anno scolastico 2021/22; - 3
giorni nell'anno scolastico 2022/23;
che, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 21,75 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,83 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,42 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (24,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 21,25 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); 23,67 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 24,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); che, benché non abbia chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva per ferie non godute, sicchè doveva esserle riconosciuta a tale titolo la somma complessiva di euro 9.147,41. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il diritto a percepire euro 9.147,41 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al pagamento Controparte_1 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il Controparte_3
si costituiva con memoria, nella quale
[...] contestavano le pretese avversarie, assumendo che, tenuto conto dei giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anni richiesti e ottenuti, la ricorrente aveva goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. Si soffermava in particolare sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. In legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007. La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55
(rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Nel caso in esame, le istituzioni scolastiche, presso le quali la ricorrente aveva prestato servizio, determinavano correttamente il numero dei giorni di ferie e di festività soppresse, che venivano interamente fruite dalla docente, peraltro informata da tutti gli Istituti della necessità di usufruire delle ferie. Il contestava altresì il calcolo dei giorni di ferie, così come illustrato in ricorso, CP_1 venendo in tale preso in considerazione, ai fini della determinazione dei giorni di sospensione, solo quelli indicati nel Calendario scolastico regionale, senza tenere conto degli adattamenti e delle variazioni poste in essere dalle singole istituzioni scolastiche. Formulava infine l'eccezione di indebito arricchimento, poiché l'accoglimento della tesi avversaria avrebbe come conseguenza quella di consentire al lavoratore di cumulare il riposo e l'indennità per il mancato riposo, ricadendosi pertanto nell'ipotesi previsto dall'art. 2041 c.c..
Alla prima udienza, fissata ai sensi dell'art.420 c.p.c., il difensore della ricorrente richiamava alcune modifiche, introdotte nel calcolo dell'indennità sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero nel proprio atto difensivo, la cui ricezione determinava a tale titolo la differente somma di euro 7.036,08, che formava oggetto della domanda entro questi limiti ridotta. All'udienza del 20.3.2025, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolr modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, che la ricorrente ha calcolato sulla base di una esposizione chiara e analitica, non investita da specifiche contestazioni di controparte. E' altresì infondata l'eccezione del sul CP_1 conteggio delle festività soppresse, atteso che la docente a tempo determinato non può fruirne nel periodo compreso tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, trattandosi di periodo nel quale la stessa non poteva prestare servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie. Nell'operazione di calcolo deve quindi considerarsi anche l'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non godute, che la ricorrente ha puntualmente individuato e quantificato. Infine, il riconoscimento dell'indennità sostitutive per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto ferie, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente. Come sopra anticipato, parte ricorrente, alla luce delle indicazioni contenute nella comparsa di controparte, ha rivisto parzialmente i propri conteggi, individuando i giorni di ferie fruiti e quelli di assenza, implicanti la riduzione del periodo di ferie, come da tabella che segue, e sulla base della quale ha riformulato l'entità della domanda, riducendola alla somma di euro 7.036,08.
Sulla base delle considerazioni che precedono, e del ricalcolo operato in conformità con gli elementi conoscitivi allegati dal , che sul punto non ha svolto ulteriori contestazioni, CP_1 quest'ultimo deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di euro 7.036,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, condanna il a pagare in suo favore la somma di euro 7.036,08, Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 20.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta