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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 16475/2022 R.G. promossa da:
, c.f. e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._2 PE
, c.f. , elettivamente domiciliati in Torino, C.so G.
[...] C.F._3
Ferraris n. 110, presso lo studio dell'avv. MARCHETTI LUCA, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
, c.f. , e , c.f. CO C.F._4 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._5 Per_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Torino, Via del Carmine
[...] C.F._6
31, presso lo studio dell'avv. CENA SARA, che li rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
- e
contro
-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, C.F. e P. IVA , elettivamente domiciliata in Torino, via Cardinal P.IVA_1
Maurizio 8f, presso lo studio dell'avv. CURTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 27 - TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Responsabilità per danno cagionato dall'incapace ex art. 2047 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Nel merito ed in via principale
- accertato e dichiarato che il 14/09/2019 il minor veniva danneggiato Persona_3 all'occhio destro da un pezzo di vetro lanciato dal minor;
Persona_2
- accertato e dichiarato che il minore , a causa del sinistro, riportava Persona_3 gravissimi danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, per i danni causati dal loro figlio al minore e, conseguentemente, dichiararli Persona_2 Persona_3 tenuti e condannarli a risarcire, in favore degli odierni attori, tutti i danni subiti dal minore , mediante il pronto pagamento della somma complessiva di Persona_3
Euro 97.322,31 (94.784,71 in punto capitale oltre ad Euro 2.537,60 in punto spese legali) s.e. od o., o altra somma diversa determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, limitando la pretesa risarcitoria alle risultanze della CTU e, quindi, alla percentuale di danno biologico permanente del 15% (€ 59.951,00), mentre, per quello temporaneo, 4 giorni al 100%
(€ 375,04), 15 al 75% (€1.054,80), 30 al 50% (€ 1.406,40) ed altri 30 al 25% (€
703,20), per un totale di Euro 63.490,44:
Si insiste altresì sulla richiesta di personalizzazione del danno anche alla luce delle conseguenze sotto il profilo psicologico del danneggiato come rilevato dalla dr.ssa
[...]
e confermato dal dr . PE ER
In via istruttoria
- si chiede ammettersi, per interrogatorio formale e testimoni, i capitoli di prova dedotti nelle osservazioni in fatto, contrassegnati dal n. 1 al n. 12, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”.
pagina 2 di 27 - ammettersi CTU medico legale al fine di quantificare i danni patiti dal minore Per_3
a seguito del sinistro verificatosi il 14/09/2019.
[...]
Con riserva di produrre, dedurre, indicare testi e capitoli di prova entro i termini di cui all'ar.t 183 c.p.c.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre oneri fiscali, e distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia in punto di responsabilità che di quantificazione del danno, per i motivi di cui in atti, mandando assolti i convenuti da qualsivoglia pretesa avversaria
IN VIA SUBORDINATA CP_4
- Dichiarare ed accertare, anche a fronte delle risultanze della CTU medico legale espletata, l'effettiva entità del danno patito da , escludendo quelle voci Persona_3 non provate o che risultano duplicate e, conseguentemente, ridurre le domande attoree al residuo minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa
IN OGNI CASO
- dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamat Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (numero REA TO-827841, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese , P.I.VA , Gruppo IVA P.IVA_1 P.IVA_1
), a tenere indenne e manlevare i convenuti da qualsivoglia importo P.IVA_2 dovessero essere condannati a pagare in favore di parte attrice per capitale, interessi, rivalutazione, spese e qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causale per le ragioni esposte in narrativa e per cui è causa in virtù del rapporto assicurativo intercorso con la SI.ra
, nonché a ristorare parte convenuta di qualsivoglia somma sostenuta Controparte_2
e/o debenda per resistere alla presente azione
IN TUTTI CASI, con il favore delle spese di lite ed onorari professionali pagina 3 di 27 IN VIA ISTRUTTORIA: per dovere defensionale, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già in atti ed in particolare delle prove per interrogatorio formale e degli ulteriori testimoni indicati, sui capitoli già ammessi con provvedimento del 28.05.2024 e sugli ulteriori capitoli non ammessi, come articolati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del 29 maggio 2023
e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. del 19 giugno 2023, opponendosi a quelle avversarie per tutti i motivi indicati in atti e qui integralmente richiamati. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei capitoli avversari, insiste per l'ammissione della prova contraria sui capi eventualmente ex adverso ammessi, sia a prova diretta che a prova contraria, con i testi tutti già indicati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3
c.p.c..”.
Per la parte terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, laddove non reputasse di dover assolvere parte convenuta da ogni attrice domanda, liquidare la pretesa di manleva avanzata nei propri confronti sulla scorta delle risultanze istruttorie, compensando le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.08.2022 i SIg.ri Parte_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2 hanno convenuto in giudizio i SIg.ri e Persona_1 CO
, genitori del minore . Controparte_2 Persona_2
Gli attori hanno rappresentato che:
- la sera del 14/09/2019 entrambe le famiglie si trovavano a cena con altri amici presso il locale Sporting Friend di Rivoli – Via Genova n. 62, quando il minore
[...]
, giocando con una bottiglia di vetro Pepsi Cola, l'ha rotta e ne ha lanciato un Per_2 frammento in aria, colpendo il minore ll'occhio destro;
Persona_1
- a seguito del sinistro, quest'ultimo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di sutura della ferita corneale presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino ed è stato costretto pagina 4 di 27 ad interrompere l'attività scolastica per una decina di giorni, nonché l'attività sportiva del karate per evitare contatti;
- la SI.ra , madre di , ha provveduto a denunciare il sinistro P_ Persona_2 alla propria compagnia assicurativa per la Controparte_5 responsabilità civile, la quale ha aperto il sinistro con nr. 2019010406425700;
- il minore ha subito importanti conseguenze sotto il profilo del danno alla PE salute sia biologico (accertato dal medico legale di parte nella misura del 20%, oltre a una malattia da lesione di 180 giorni, di cui 4 giorni a totale, 26 a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% ed i successivi a parziale al 25%) sia psicologico, manifestatosi in una condizione statica di pensiero caratterizzata da sconforto e sfiducia nelle possibilità di SInificativi miglioramenti.
Hanno concluso domandando la condanna dei convenuti in solido, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , ex art. 2048 c.c., al Persona_2 risarcimento dei danni complessivamente quantificati in euro 97.322,31, di cui euro
94.784,71 in punto capitale ed euro 2.537,60 per spese legali stragiudiziali.
Con comparsa in data 25.11.2022 si sono costituiti e CO
, genitori del minore , osservando che: Controparte_2 Persona_2
- al momento del fatto, i bambini stavano giocando tutti insieme con la bottiglia di vetro, quando il figlio ne ha lanciato un frammento colpendo l'amico del tutto Per_2 involontariamente, non rendendosi conto di trovarsi vicino a Persona_1
- in ragione dell'ora serale e della scarsità di luce, nessuno dei genitori ha potuto accorgersi della presenza della bottiglia di vetro e del gioco dei bambini;
- il minore si è sottoposto ad un'operazione che si è conclusa con Persona_1 esito positivo e dai successivi controlli è emersa una restituzione completa della funzione visiva;
- il medico legale della compagnia assicuratrice ha Controparte_5 visitato il minore ed ha riscontrato un danno biologico nella misura del 4% (oltre a malattia temporanea, di giorni 3 al 100%, giorni 27 al 50% e giorni 30 al 25%).
Pertanto, i convenuti hanno contestato la propria responsabilità e la quantificazione dei danni operata da parte attrice, ivi compresa la richiesta pagina 5 di 27 personalizzazione del danno e le spese di assistenza stragiudiziale, e hanno concluso domandando: in via principale il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata l'accertamento -anche tramite CTU- degli effettivi danni patiti;
in ogni caso, di essere tenuti indenni e manlevati dalla compagnia assicuratrice per il caso dell'eventuale condanna, chiedendo essere autorizzati alla sua chiamata in giudizio.
Con comparsa in data 9.3.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_5
, la quale ha aderito alle difese svolte dai chiamanti e ha contestato la
[...] pretesa attorea sia nell'an sia nel quantum, così concludendo per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 8.9.2023 sono stati concessi i termini per le memorie e la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'esito, precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data
18.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
*****
1. Sulla natura della responsabilità
La presente vertenza trae origine dalla domanda di risarcimento avanzata dagli attori nei confronti dei SIg.ri e , genitori del CO Controparte_2 minore , quasi undicenne all'epoca dei fatti, avente ad oggetto i danni Persona_2 patiti dal minore Persona_1
Occorre in primo luogo inquadrare la natura della responsabilità che gli attori addebitano ai convenuti, la quale può essere astrattamente ricondotta a due diverse fattispecie: l'art. 2047 c.c., che indica il sorvegliante quale responsabile dei danni cagionati dall'incapace e l'art. 2048 c.c., che prevede una responsabilità solidale in capo ai genitori per i fatti commessi dai figli minori capaci di intendere e volere al momento del fatto.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di pagina 6 di 27 educazione ovvero nell' art. 2047 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, dell'esistenza di quella capacità” (Cass. 2606/1997, ove la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2048 c.c., e non l'art. 2047 c.c., alla luce dell'accertata capacità di intendere e di volere di una minore di anni quattordici alla guida di un'autovettura Fiat Uno;
Conf. Cass. 1148/2005).
Alla luce di quanto esposto, elemento distintivo delle due forme di responsabilità
è la capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto che ha cagionato un danno ingiusto: questa, se accertata in concreto, determina la configurabilità di una responsabilità in proprio dello stesso minore ai sensi dell'art. 2043 c.c., eventualmente concorrente con la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.; laddove invece detta capacità non sussista, ne consegue la non imputabilità dell'autore del fatto, secondo quanto disposto dall'art. 2046 c.c., e l'eventuale esclusiva responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2047 c.c. quali sorveglianti.
1.1 La responsabilità ex art. 2048 c.c.
Nel dettaglio, la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. prevede che il padre e la madre siano responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio
- in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore” (Cass. 4303/2023).
La norma presuppone quindi che il danneggiante, sebbene di minore età, sia tuttavia capace di intendere e di volere e possa rispondere in proprio ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il fatto illecito commesso, con la conseguenza che la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. può concorrere con quella dello stesso minore (cfr. Cass.
8263/1996 e Cass. 8740/2001).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 2048 cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di pagina 7 di 27 volere, in relazione al quale soltanto è configurabile – in capo ai genitori - la "culpa in educando" e la culpa in vigilando". Pertanto la responsabilità dei genitori o tutori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore, mentre entrambe restano escluse nell'ipotesi di caso fortuito che, come tale, elimina l'ingiustizia del danno” (Cass.
2463/1995).
Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. sia connotata dalla colpa presunta, vincibile con la -rigorosa- prova contraria di non aver potuto impedire il fatto;
sul punto, si è sostenuto che “La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando" (cfr. Cass. n. 9556/09; conf. Cass. 26200/2011).
Inoltre, “L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.” (Cass. 20322/2005, avente ad oggetto la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dalla figlia minore alla guida di un ciclomotore;
conf. Cass.
pagina 8 di 27 26200/2011 ove si è riconosciuta la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato;
conf. Cass. 24475/2014).
Infine, “la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'art. 2047 cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sè e per i terzi” (Cass. 4481/2001; nella specie, alla stregua dei principi di cui alla massima, la S.C. ha escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente "A").
Analogamente, “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (Cass. 22541/2019 ove la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la pagina 9 di 27 presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza).
Dai principi suesposti, emerge che i genitori rispondono ai sensi dell'art. 2048 c.c. per colpa presunta e per fatto proprio, consistente nel non aver adeguatamente educato il figlio minore e non aver vigilato sul fatto che l'educazione impartita fosse adeguata al carattere e alle attitudini del minore, non sussistendo un obbligo di sorveglianza sullo stesso in ragione della sua capacità di intendere e di volere.
1.2 La responsabilità ex art. 2047 c.c.
L'art. 2047 c.c., al contrario dell'art. 2048 c.c., presuppone l'incapacità di intendere e di volere di colui che ha cagionato il danno, disponendo che al relativo risarcimento debba provvedere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
ai sensi del secondo comma della medesima norma, solo nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di imputabilità del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato, in quanto mentre in campo penale è la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilità, nel campo civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (cfr. Cass. 2425/1975).
Tale stato di incapacità deve essere accertato caso per caso, anche mediante presunzioni, quali il riferimento alla stessa età del minore (cfr. Cass. 565/1985).
Tuttavia, la Suprema Corte ha sostenuto che “la sola circostanza che l'autore del fatto illecito abbia meno di quattordici anni, non comporta che detto soggetto sia un incapace di intendere e volere. In particolare, ai fini della responsabilità civile per danni cagionati da persona incapace di intendere e di volere (art. 2047 c.c.), al fine di pagina 10 di 27 accertare se un minore sia incapace di intendere e volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l'assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell'illiceità della sua azione, la capacità del volere con riferimento all'attitudine ad autodeterminarsi.
L'art. 2047 c.c., sulla responsabilità per danni cagionati da persona incapace, nel riferirsi alla capacità di intendere e di volere, non enuncia i criteri in base ai quali il relativo accertamento deve essere compiuto, ma affida al giudice di compiere il relativo accertamento alla stregua dei criteri tratti dalla comune esperienza e dalle nozioni della scienza (in motivazione, Cass. 8740/2001).
In ogni caso, “Ai fini di cui all'art. 2047 cod. civ., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro” (Cass. 23464/2010; in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con la quale era stato ritenuto incapace di intendere e di volere un bambino di dieci anni che, colpendo alla schiena con la cartella altro minore, gli aveva provocato la frattura di quattro vertebre).
L'art. 2047 c.c. non precisa che il fatto commesso dal minore/incapace debba essere un fatto illecito e ciò si spiega in quanto, come già evidenziato, solo il minore capace di intendere e di volere è imputabile e risponde in proprio ex art. 2043 c.c. per il fatto commesso, doloso o colposo, mentre non sussiste alcuna forma di responsabilità oggettiva in capo al minore incapace di cui all'art. 2047 c.c., sicché manca il riferimento al fatto illecito proprio per la mancanza dell'elemento psicologico.
Escluso quest'ultimo, per configurare la responsabilità del sorvegliante dell'incapace a norma dell'art. 2047 c.c. è, tuttavia, necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito;
pertanto, non ogni fatto dell'incapace espone il sorvegliante all'obbligo del risarcimento, salva la prova liberatoria, ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, quindi un fatto antigiuridico e lesivo di una pagina 11 di 27 posizione meritevole di tutela (cfr. Cass. 8740/2001, avente ad oggetto danni subiti da un minore in occasione di uno scontro con un altro minore durante il gioco “ruba - bandiera”, ove la Suprema Corte ha escluso la natura antigiuridica del fatto in quanto tale gioco è tradizionalmente inserito nelle attività ricreative e di per sé non è pericoloso).
Accertata l'incapacità di intendere e di volere del minore e la natura antigiuridica del fatto dallo stesso commesso, viene in rilievo l'obbligo di sorveglianza dei genitori, volto ad evitare che il proprio figlio possa arrecare danni ingiusti ad altri;
l'inosservanza del suddetto dovere determina la configurabilità della responsabilità ex art. 2047 c.c., salva la prova liberatoria.
Sul piano probatorio il danneggiato deve dimostrare che il danno è stato cagionato da un incapace, mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto, ovverosia individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull'incapace, come ad esempio l'affidamento del minore ad altri soggetti: “Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento, essendo il minore incapace di intendere e volere al momento del fatto, nella fattispecie autonoma di cui all'art. 2047 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiante la prova dell'affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell'incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto” (Cass.
1148/2005, relativa all'infortunio occorso ad un minore colpito con un ceppo di legno da altro fanciullo di sette anni che giocava con lui, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dei genitori del danneggiante, essendo presente al gioco il padre del danneggiato, assumendo che la madre del primo, allontanatasi, aveva ritenuto tacitamente delegata all'altro adulto rimasto la sorveglianza del proprio figlio minore).
In conclusione, l'art. 2047 c.c. contempla una responsabilità per colpa presunta e per fatto proprio, consistente nel non aver sorvegliato il figlio minore incapace di intendere e di volere, vincibile con la prova di non aver potuto impedire in alcun modo il pagina 12 di 27 fatto, che, sebbene non illecito nei termini sopra delineati, presenta tutte le caratteristiche dell'antigiuridicità.
2. Sulla responsabilità contestata ai convenuti
Parte attrice riconduce la responsabilità dei SIg.ri e CO
all'art. 2048 c.c., addebitando ai convenuti una culpa consistente Controparte_2 nel non aver adeguatamente educato il figlio e non aver vigilato Persona_2 sull'adeguatezza dell'educazione impartita al carattere e alle attitudini di quest'ultimo.
Dalle risultanze dell'istruttoria orale esperita, tuttavia, risulta che il minore non fosse capace di intendere e di volere -nei termini poc'anzi esposti- al momento della commissione del fatto dannoso che gli viene contestato, sia per la tenera età (undici anni non ancora compiuti), sia per le modalità del fatto (gioco con coetanei) che per la natura pericolosa dello stesso (con una bottiglia di vetro), sia per la involontarietà della lesione arrecata, nonché per la reazione avuta dallo stesso subito dopo il fatto.
In particolare, dall'istruttoria compiuta e dagli atti di causa è emerso che
[...]
e giocavano insieme con altri bambini ( Per_2 Persona_1 Persona_6
e , come confermato dai testi , ) su un campo Persona_7 Per_7 Tes_1 R_ sportivo in prossimità del locale Sporting Friends di Rivoli, ove erano a cena con i rispettivi genitori.
In quel frangente, i bambini si sono trovati a maneggiare una bottiglia di vetro di una Pepsi Cola, come affermato all'udienza del 1.07.2024 dalla teste Tes_2
(“confermo, c'era una bottiglia di vetro”), dal teste che (interrogato sul capitolo Per_7 di prova n. 7 articolato da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c.,) ha confermato che la sorella del , , aveva comprato una Persona_2 Per_8
Pepsi Cola al bar, che le venne servita in una bottiglia di vetro e dal teste (“i R_ ragazzi hanno preso una bottiglia perché avevano sete, poi l'avranno portata al campetto”).
A seguito della rottura della suddetta bottiglia, il minore ha Persona_2 afferrato un frammento di vetro e l'ha lanciato in aria, colpendo così il minore
[...] ell'occhio destro. PE
pagina 13 di 27 A tale proposito, la teste ha dichiarato che “giocavano ad un gioco e la Tes_2 bottiglia si è rotta”…”mio figlio mi aveva detto che c'era questa bottiglia in campo, che ci giocavano e che poi si è rotta”…“da quello che mi hanno raccontato i ragazzi solo Per_2 ha preso questo pezzo di vetro, l'ha lanciato ed è finito nell'occhio del ragazzo”.
Anche il teste ha dichiarato, tra l'altro, che i ragazzi “erano lì a giocare Per_7 insieme, c'era anche mio figlio ” e che “la bottiglia era rotta ma io non Persona_7 posso dire chi l'ha rotta”… “mio figlio mi ha detto che quando stavano giocando è stato a rompere la bottiglia e a lanciare il pezzo”. Per_2
Quanto alla reazione avuta da immediatamente dopo Persona_2
l'accaduto, i testi e hanno confermato di essere stati presenti e di Tes_2 Per_7 averlo visto sbattere la testa contro il muro e gridare “non volevo, mi ammazzo”, mentre gli adulti stavano soccorrendo in particolare, la SI.ra Persona_1 Tes_2 ha dichiarato “questo l'ho visto direttamente, abbiamo dovuto calmarlo [
[...]
] …” e, inoltre, “all'inizio c'eravamo io e la mamma di , che cercavamo Per_2 Per_3 di calmarlo, perché a lui era venuta una crisi per quello che aveva fatto, era spaventato”.
Gli elementi sopra indicati, valutati congiuntamente, dimostrano l'immaturità e l'inconsapevolezza del minore al momento della commissione del fatto Persona_2 lesivo, consistente nell'imprudente lancio per aria dei cocci di vetro, senza avvedersi della vicinanza con l'amico sicché la responsabilità addebitata ai genitori PE deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2047 c.c. e non dell'art. 2048 c.c.
3. Sull'antigiuridicità del fatto e sulla prova liberatoria
Ciò premesso, in applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2047 c.c. occorre innanzitutto accertare la natura antigiuridica del fatto commesso dal minore, che non può essere qualificato come illecito in ragione della mancanza di imputabilità e quindi della non riconducibilità dello stesso fatto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La dinamica della vicenda, in particolare la riconducibilità a del Persona_2 lancio del frammento di vetro che ha colpito n un occhio, emerge Persona_1 dall'istruttoria testimoniale esperita, con particolare riferimento alle dichiarazioni sopra pagina 14 di 27 riportate, e trova ulteriore conferma nella dichiarazione resa dalla stessa SI.ra
, odierna convenuta, nella denuncia inoltrata alla propria compagnia P_ assicuratrice e acquisita nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ove si legge:
“giocando con una bottiglia di vetro e rompendosi, mio figlio ha preso un pezzo di vetro e lo ha lanciato colpend nell'occhio dx”. Per_3
Come già precisato, ai fini della valutazione dell'antigiuridicità del fatto non rileva né la natura involontaria dello stesso né tantomeno la sussistenza della colpa e non del dolo, non potendosi imputare alcun elemento soggettivo all'agente incapace di intendere e di volere.
Il fatto commesso dal minore deve essere qualificato come Per_2 antigiuridico, attesa la pericolosità - secondo la comune esperienza - della condotta del lancio dei frammenti di vetro, a nulla rilevando il contesto di gioco in cui è stata posta in essere, poiché certamente non riconducibile all'ambito dei giochi leciti (cfr. a contrario
Cass. 8740/2001, nella cui vicenda un minore si è scontrato con un altro minore durante il gioco “ruba - bandiera”, ritenuto dalla Suprema Corte tradizionalmente inserito nelle attività ricreative e di per sé non è pericoloso, con la conseguente esclusione della natura antigiuridica del fatto).
Accertata l'antigiuridicità del fatto posto in essere da , all'epoca Persona_2 incapace di intendere e di volere, viene in rilievo l'eventuale assolvimento della prova liberatoria da parte dei genitori, di non aver potuto evitare il fatto, ovverosia l'individuazione dello specifico ostacolo che abbia impedito in concreto di esercitare la dovuta sorveglianza sull'incapace, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver adottato adeguata diligenza nella vigilanza.
Nel caso in esame, i convenuti hanno mancato di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto ai danni di al contrario, essi ben erano nelle Persona_1 condizioni di sorvegliare adeguatamente il figlio , in quanto al Persona_2 momento del sinistro si trovavano con gli altri genitori in un luogo adiacente al campetto di calcio nel quale giocavano i bambini, come dichiarato dagli stessi convenuti nell'atto di costituzione ed altresì confermato dal teste . Per_7
pagina 15 di 27 Quest'ultimo, interrogato sull'acquisto da parte della minore di Persona_9 una Pepsi Cola in bottiglia di vetro, ha dichiarato “ho visto passare il bere e quello che hanno ordinato i ragazzini. Eravamo abbastanza vicino al campetto in cui stavano giocando i ragazzi”.
Inoltre, la provenienza della bottiglia di vetro è stata confermata anche dal teste
, il quale ha riferito “i ragazzi hanno preso una bottiglia perché avevano Testimone_3 sete, poi l'avranno portata al campetto”.
Ora, la vicinanza dei SI.ri e rispetto al luogo ove si Per_2 P_ trovavano i minori e la verosimile consapevolezza della presenza di una bottiglia di vetro con la quale gli stessi avevano iniziato a giocare, legata al fatto che trattasi della stessa bottiglia di Pepsi Cola ordinata al bar da (figlia dei convenuti), inducono a Persona_9 ritenere che essi abbiano omesso di esercitare la dovuta sorveglianza e non abbiano impedito che i bambini potessero utilizzare incautamente il vetro e, conclusivamente, che il figlio lanciasse il frammento e colpisse, pur inavvertitamente, il minore Per_2 ell'occhio. Persona_1
L'evento dannoso non può dirsi imprevedibile, potendosi immaginare sia che un gruppo di bambini nel gioco finisca per rompere una bottiglia di vetro, sia che un bambino di nemmeno undici anni (qual era ) non sia pienamente Persona_2 consapevole dei rischi connessi al maneggiamento di frammenti di vetro.
Né rilevano le condizioni ambientali descritte dai convenuti, ossia la scarsità di luce che avrebbe asseritamente impedito di accorgersi del pericolo, posto che semmai dette condizioni avrebbero dovuto indurre gli odierni convenuti a modulare la sorveglianza sul figlio in maniera ancora più rigorosa.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve quindi ritenersi sussistente in capo ai convenuti, la responsabilità per danni cagionati dal figlio , ai sensi Persona_2 dell'art. 2047 c.c.
4. Sul concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c.
Accertata la responsabilità dei SIg.ri e CO Controparte_2 ai sensi dell'art. 2047 c.c., occorre tuttavia tenere in considerazione la complessiva dinamica del sinistro ai fini della valutazione di un concorso del fatto colposo del pagina 16 di 27 danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., incidente sul nesso di causalità
e, peraltro, rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 1164/2020).
Secondo la Suprema Corte, ai fini del concorso di colpa del danneggiato rileva il fatto obiettivamente colposo, quale inosservanza del modello di condotta normalmente diligente, a prescindere dall'incapacità del danneggiato, “giacchè la colpa ha rilevanza ai fini della responsabilità, che presuppone l'imputabilità, e non ai fini della risarcibilità del danno patito, per il quale quel che conta è il comportamento oggettivamente in contrasto con norme positive e di comune prudenza tenuto dal danneggiato, il quale non può pretendere il risarcimento del danno prodotto a se stesso nè può altrimenti ritenersi che la sua condotta resti assorbita da quella del danneggiante così da dare luogo ad una responsabilità di quest'ultimo eccedente i limiti dell'efficienza causale della sua azione”
(in motivazione, Cass. 2704/2005) e “il principio di cui all'art. 1227 cod.civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa…” (Cass.
2704/2005; nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto l'ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da un'auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nell'accezione sopra indicata, nel provocare il danno. Conf. Cass. 22514/2014).
Dall'istruttoria testimoniale esperita, per quanto già esposto, è emerso che il minore abbia lanciato in aria il frammento di vetro che ha colpito il minore Per_2 ma è risultato altresì che i bambini giocassero insieme con la bottiglia di PE vetro.
In particolare, si richiama nuovamente quanto riferito all'udienza del 1.07.2024 dalla teste “giocavano a un gioco e la bottiglia si è rotta… mio figlio mi aveva Tes_2 detto che c'era questa bottiglia in campo, che ci giocavano e che poi si è rotta”; interrogata sul capitolo di prova n. 31 articolato da parte convenuta nella memoria ex pagina 17 di 27 art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. (“vero che la sera del 14 settembre 2019, quando
è stato colpito ad un occhio, , , Persona_3 Persona_3 Persona_2 R_
e giocavano tutti insieme con una bottiglia di vetro, lanciandola in
[...] Persona_7 aria e sfidandosi a farla cadere a terra in piedi”) ha riferito “sì, hanno fatto questo gioco nel senso che è stata lanciata questa bottiglia però, ripeto, al primo lancio la bottiglia si
è rotta”.
Ulteriore conferma del fatto che i bambini giocassero insieme con la bottiglia si desume dalle testimonianze rese dal SI. (“la bottiglia era rotta ma io non Per_7 posso dire chi l'ha rotta”) e dal SI. (“i ragazzi hanno preso una bottiglia perché R_ avevano sete, poi l'avranno portata al campetto e come si sia rotta non si sa”).
Così ricostruita la dinamica dell'evento, può affermarsi che la condotta imprudente tenuta dal minore che ha partecipato al gioco con la bottiglia e PE non ha evitato in alcun modo la situazione di pericolo, abbia fornito un apporto concausale alla verificazione dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che può essere determinato nella misura del 30%.
5. Sulle risultanze della CTU e sulla quantificazione del danno
Riguardo alla sussistenza del danno lamentato dagli odierni attori, alla relativa quantificazione e alla riconducibilità dello stesso al sinistro per cui vi è causa soccorre la
CTU esperita dal dott. , il quale si è avvalso della dott.ssa ER PE
(neuropsichiatra infantile) in qualità di ausiliario autorizzato, che ha accertato il nesso di causalità tra il sinistro e le conseguenze riportate da n ambito sia Persona_1 oculistico sia psicologico.
Sotto il primo profilo emerge che “Dall' incidente, per cui è causa , sono derivate al periziato le seguenti lesioni: in ambito Oculare su OD :
- Esiti di accesso chirurgico a ore XII
- Esiti di ferita corneale con leucoma residuo nei settori inferiori a lambire l' asse ottico
- Esito cicatriziale di suture corneali nel temporale e 1 residuo punto aggettante in CA ad ore V-VI
- Neo vaso corneale nel quadrante temporale e paracentrale pagina 18 di 27 - Astigmatismo miopico indotto dalla ferita perforante corneale e non preesistente alla data del trauma oculare
- OD V 9/10 con correzione ottica per astigmatismo post traumatico e non presistente
- Fotofobia con particolare fastidio all'esposizione a perfrigerazioni,
In ambito di natura Psichica :
- Un Disturbo di Adattamento non complicato con sintomi ansiosi e depressivi sec. DSM
5”.
Il CTU ha inoltre chiarito che “dalla documentazione agli atti, la minor resistenza dei tessuti, in seguito alla ferita penetrante corneale oculare in OD, ha indicato allo specialista Dott. , consultato dal Periziato, a sconSIliare l'attività sportiva di PE0
Karate che lo stesso praticava prima del trauma oculare di OD” (pag. 23)
Quanto all'aspetto psicologico, la dott.ssa ha rilevato un “disturbo non PE complicato di Adattamento con sintomi ansiosi e depressivi sec. DSM 5, in prevalenza una sintomatologia ansiosa che si è anche declinata nei c.d. aspetti di chiusura depressiva”. In particolare, “L'osservazione clinica segnala che il Periziando presenta una sintomatologia psichiatrica SInificativa, con un assetto mentale di funzionamento che comporta un quadro caratterizzato da ansia, angoscia, oltre a saltuaria irritabilità, modalità ossessive di controllo, dolore fisico che incide sulla sua capacità di movimento, che incidono sul piano dell'umore (fenomeni attivi depressivi). In particolare, vi sono numerosi pensieri di natura dolorosa, con tendenza ad avere presumibilmente una ridotta progettualità.” (pag. 24)
In considerazione della dinamica dell'evento traumatico, del quadro obiettivo rilevato nel corso degli accertamenti peritali specialistici oculistici e psichiatrici, della sintomatologia e delle condizioni soggettive lamentate, degli accertamenti clinico strumentali e della stabilizzazione delle lesioni subite, il CTU ha quantificato il danno biologico nella seguente misura:
▪ danno biologico permanente: 15%;
▪ invalidità temporanea al 100% per 4 giorni;
▪ invalidità temporanea al 75% per 15 giorni;
▪ invalidità temporanea al 50% per 30 giorni;
pagina 19 di 27 ▪ invalidità temporanea al 25% per 30 giorni.
Le conclusioni sopra enunciate sono da condividersi per il rigore scientifico con cui la CTU è stata condotta, nonché per la coerenza delle argomentazioni, delle motivazioni e delle conclusioni cui è pervenuta nel pieno rispetto del contraddittorio con i Consulenti di parte, i quali, peraltro, non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere pagina 20 di 27 all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al SInificativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
pagina 21 di 27 Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore con riconoscimento del solo danno morale, tenuto conto che il fatto traumatico ha attinto un minore in fase di sviluppo psico evolutivo e che in conseguenza del sinistro egli ha dovuto abbandonare definitivamente lo sport in precedenza praticato, oltre a patire maggiori difficoltà nella vita di relazione.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22 conf. Cass. 31681/2024).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, né tantomeno ciò emerge dalla CTU esperita, ove anzi si legge che “In riferimento alla natura, all'afflittività ed alla durata della malattia ed all'entità dei pagina 22 di 27 postumi permanenti, non si evidenziano elementi idonei a valutare l'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinane attività della vita”.
Inoltre, le “criticità psicologiche … vissuti e ansie di danneggiamento, emarginazione e diversità, con svalutazione dell'immagine di sé, sensi di colpa, scarsa espressività delle emozioni, disturbo del sonno, pensieri intrusivi, che lo portano ad una condizione statica di pensiero caratterizzata da sconforto e sfiducia nelle possibilità di SInificativi miglioramenti” (citazione pag. 6) su cui parte attrice ha fondato la richiesta di personalizzazione del danno, a ben vedere, costituiscono espressione del danno psichico, già valutato e considerato dal CTU ai fini della quantificazione del danno biologico complessivamente conseguito al sinistro (sia quale lesione oculare che pregiudizio psichico e psicologico).
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componete della sofferenza soggettiva interiore, con esclusione dell'ulteriore aumento per la personalizzazione;
come noto, le Tabelle elaborate dal
Tribunale di AN, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato come segue (tenuto conto dell'età del minore all'epoca dei fatti – 11 anni):
IP 15 % e danno morale € 59.951,00
ITP 4 gg. € 460,00
ITP 15 gg. al 75%. € 1.293,75
ITP 30 giorni al 50% € 1.725,00
ITP 30 giorni al 25% € 862,50
Totale € 64.292,25.
L'importo così determinato viene liquidato all'attualità, comprensivo della rivalutazione già maturata (essendosi fatta applicazione delle ultime tabelle di AN e non di quelle vigenti all'epoca del sinistro).
pagina 23 di 27 Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
pagina 24 di 27 Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
All'importo come sopra riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale vanno inoltre aggiunte le spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal
CTU nell'importo complessivo di € 3.662,15, comprensive di costi ed esborsi per le perizie medico legali di parte ante causam, da ritenersi congrue in quanto propedeutiche all'introduzione della vertenza ed alla quantificazione del danno.
Detto importo, trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorato della sola rivalutazione da calcolarsi a partire dalla data del sinistro (per praticità) così per complessivi € 4.332,32.
Infine, parte attrice ha domandato altresì il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, pari ad euro 2.537,60.
Per giurisprudenza costante “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr.
Cass. SU n. 16990/17 e Cass. n. 24481/20).
Nel caso di specie alcuna documentazione risulta prodotta in giudizio – quale ad esempio nota pro forma o proposta di parcella o fattura – da cui desumere l'attività stragiudiziale dettagliatamente condotta e quantificata, essendo stato genericamente indicato in atto di citazione che la stessa ammonterebbe a € 2.000 oltre accessori di legge.
Nulla può dunque essere riconosciuto a titolo di spese stragiudiziali.
*********
In conclusione, i danni patiti dal minore conseguenti al sinistro per PE cui è causa ammontano a complessivi € 68.625,00 (arr.) (€ 64.292,25 danno non patrimoniale + € 4.332,32 danno patrimoniale).
Su detto importo, tuttavia deve essere applicata la decurtazione del 30% tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato come sopra determinato.
pagina 25 di 27 L'importo finale riconosciuto in favore del minore mmonta Persona_1
a € 48.038,00 (arr.), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Sulla domanda di manleva della terza chiamat Controparte_5
Infine, parte convenuta ha provato di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile “Capo famiglia” con la (docc. 3 Controparte_5
e 4 fascicolo parte convenuta), alla quale ha tempestivamente denunciato il sinistro in data 23.09.2019 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), sicché la compagnia ha provveduto ad aprire una pratica ed a sottoporre il minore danneggiato ad una visita presso il proprio fiduciario (doc. 5 fascicolo parte convenuta e doc. 30 fasc. attoreo).
Ciò premesso, considerato che non è stata eccepita l'inoperatività della copertura assicurativa invocata ed anzi, dal tenore delle condizioni generali di polizza risulta che l'evento rientra nell'ambito di applicazione della suddetta garanzia assicurativa (cfr.
“ , doc. 4 fasc. convenuti, pag. 32 art. 13.1 e 13.2 lett. a), Controparte_6 la terza chiamata deve essere condannata a Controparte_5 manlevare e tenere indenne i convenuti dall'importo da questi dovuto per capitale interessi e spese, secondo quanto sopra esposto, nei limiti meglio indicati in dispositivo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite, nel rapporto tra attori e convenuti, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di questi ultimi;
nel rapporto tra i convenuti e la terza chiamata le stesse, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di manleva, sono poste a carico della . Controparte_5
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum (scaglione da euro da € 26.001 a € 52.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale concretamente svolta da ciascuna parte, nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca).
Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Luca Marchetti, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste, nei rapporti interni, in via definitiva a carico di parte terza chiamata.
pagina 26 di 27
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna i convenuti e CO P_
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e
[...] Parte_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore Parte_2 PE
, della somma di euro € 48.038,00, oltre interessi legali dalla data della
[...] pronuncia al saldo;
▪ condanna i convenuti e , in solido tra CO Controparte_2 loro, a rimborsare le spese di lite in favore degli attori e Parte_1
, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre € 786,00 per esborsi, oltre Parte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore avv. Luca Marchetti antistatario ex art. 93 c.p.c.;
▪ dichiara tenuta e condanna a tenere Controparte_5 indenne e manlevare i convenuti e di CO Controparte_2 quanto dagli stessi dovuto in forza della presente sentenza per capitale interessi e spese di cui ai punti precedenti;
▪ condanna a rimborsare le spese di lite in Controparte_5 favore dei convenuti e , che liquida in CO Controparte_2 complessivi € 7.616,00, oltre € 759,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di
Controparte_5
Così deciso in Torino, il 6/6/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal MOT Amanda Coggiola
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 16475/2022 R.G. promossa da:
, c.f. e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._2 PE
, c.f. , elettivamente domiciliati in Torino, C.so G.
[...] C.F._3
Ferraris n. 110, presso lo studio dell'avv. MARCHETTI LUCA, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
, c.f. , e , c.f. CO C.F._4 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._5 Per_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Torino, Via del Carmine
[...] C.F._6
31, presso lo studio dell'avv. CENA SARA, che li rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
- e
contro
-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, C.F. e P. IVA , elettivamente domiciliata in Torino, via Cardinal P.IVA_1
Maurizio 8f, presso lo studio dell'avv. CURTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 27 - TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Responsabilità per danno cagionato dall'incapace ex art. 2047 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Nel merito ed in via principale
- accertato e dichiarato che il 14/09/2019 il minor veniva danneggiato Persona_3 all'occhio destro da un pezzo di vetro lanciato dal minor;
Persona_2
- accertato e dichiarato che il minore , a causa del sinistro, riportava Persona_3 gravissimi danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, per i danni causati dal loro figlio al minore e, conseguentemente, dichiararli Persona_2 Persona_3 tenuti e condannarli a risarcire, in favore degli odierni attori, tutti i danni subiti dal minore , mediante il pronto pagamento della somma complessiva di Persona_3
Euro 97.322,31 (94.784,71 in punto capitale oltre ad Euro 2.537,60 in punto spese legali) s.e. od o., o altra somma diversa determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, limitando la pretesa risarcitoria alle risultanze della CTU e, quindi, alla percentuale di danno biologico permanente del 15% (€ 59.951,00), mentre, per quello temporaneo, 4 giorni al 100%
(€ 375,04), 15 al 75% (€1.054,80), 30 al 50% (€ 1.406,40) ed altri 30 al 25% (€
703,20), per un totale di Euro 63.490,44:
Si insiste altresì sulla richiesta di personalizzazione del danno anche alla luce delle conseguenze sotto il profilo psicologico del danneggiato come rilevato dalla dr.ssa
[...]
e confermato dal dr . PE ER
In via istruttoria
- si chiede ammettersi, per interrogatorio formale e testimoni, i capitoli di prova dedotti nelle osservazioni in fatto, contrassegnati dal n. 1 al n. 12, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”.
pagina 2 di 27 - ammettersi CTU medico legale al fine di quantificare i danni patiti dal minore Per_3
a seguito del sinistro verificatosi il 14/09/2019.
[...]
Con riserva di produrre, dedurre, indicare testi e capitoli di prova entro i termini di cui all'ar.t 183 c.p.c.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre oneri fiscali, e distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia in punto di responsabilità che di quantificazione del danno, per i motivi di cui in atti, mandando assolti i convenuti da qualsivoglia pretesa avversaria
IN VIA SUBORDINATA CP_4
- Dichiarare ed accertare, anche a fronte delle risultanze della CTU medico legale espletata, l'effettiva entità del danno patito da , escludendo quelle voci Persona_3 non provate o che risultano duplicate e, conseguentemente, ridurre le domande attoree al residuo minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa
IN OGNI CASO
- dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamat Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (numero REA TO-827841, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese , P.I.VA , Gruppo IVA P.IVA_1 P.IVA_1
), a tenere indenne e manlevare i convenuti da qualsivoglia importo P.IVA_2 dovessero essere condannati a pagare in favore di parte attrice per capitale, interessi, rivalutazione, spese e qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causale per le ragioni esposte in narrativa e per cui è causa in virtù del rapporto assicurativo intercorso con la SI.ra
, nonché a ristorare parte convenuta di qualsivoglia somma sostenuta Controparte_2
e/o debenda per resistere alla presente azione
IN TUTTI CASI, con il favore delle spese di lite ed onorari professionali pagina 3 di 27 IN VIA ISTRUTTORIA: per dovere defensionale, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già in atti ed in particolare delle prove per interrogatorio formale e degli ulteriori testimoni indicati, sui capitoli già ammessi con provvedimento del 28.05.2024 e sugli ulteriori capitoli non ammessi, come articolati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del 29 maggio 2023
e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. del 19 giugno 2023, opponendosi a quelle avversarie per tutti i motivi indicati in atti e qui integralmente richiamati. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei capitoli avversari, insiste per l'ammissione della prova contraria sui capi eventualmente ex adverso ammessi, sia a prova diretta che a prova contraria, con i testi tutti già indicati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3
c.p.c..”.
Per la parte terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, laddove non reputasse di dover assolvere parte convenuta da ogni attrice domanda, liquidare la pretesa di manleva avanzata nei propri confronti sulla scorta delle risultanze istruttorie, compensando le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.08.2022 i SIg.ri Parte_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2 hanno convenuto in giudizio i SIg.ri e Persona_1 CO
, genitori del minore . Controparte_2 Persona_2
Gli attori hanno rappresentato che:
- la sera del 14/09/2019 entrambe le famiglie si trovavano a cena con altri amici presso il locale Sporting Friend di Rivoli – Via Genova n. 62, quando il minore
[...]
, giocando con una bottiglia di vetro Pepsi Cola, l'ha rotta e ne ha lanciato un Per_2 frammento in aria, colpendo il minore ll'occhio destro;
Persona_1
- a seguito del sinistro, quest'ultimo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di sutura della ferita corneale presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino ed è stato costretto pagina 4 di 27 ad interrompere l'attività scolastica per una decina di giorni, nonché l'attività sportiva del karate per evitare contatti;
- la SI.ra , madre di , ha provveduto a denunciare il sinistro P_ Persona_2 alla propria compagnia assicurativa per la Controparte_5 responsabilità civile, la quale ha aperto il sinistro con nr. 2019010406425700;
- il minore ha subito importanti conseguenze sotto il profilo del danno alla PE salute sia biologico (accertato dal medico legale di parte nella misura del 20%, oltre a una malattia da lesione di 180 giorni, di cui 4 giorni a totale, 26 a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% ed i successivi a parziale al 25%) sia psicologico, manifestatosi in una condizione statica di pensiero caratterizzata da sconforto e sfiducia nelle possibilità di SInificativi miglioramenti.
Hanno concluso domandando la condanna dei convenuti in solido, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , ex art. 2048 c.c., al Persona_2 risarcimento dei danni complessivamente quantificati in euro 97.322,31, di cui euro
94.784,71 in punto capitale ed euro 2.537,60 per spese legali stragiudiziali.
Con comparsa in data 25.11.2022 si sono costituiti e CO
, genitori del minore , osservando che: Controparte_2 Persona_2
- al momento del fatto, i bambini stavano giocando tutti insieme con la bottiglia di vetro, quando il figlio ne ha lanciato un frammento colpendo l'amico del tutto Per_2 involontariamente, non rendendosi conto di trovarsi vicino a Persona_1
- in ragione dell'ora serale e della scarsità di luce, nessuno dei genitori ha potuto accorgersi della presenza della bottiglia di vetro e del gioco dei bambini;
- il minore si è sottoposto ad un'operazione che si è conclusa con Persona_1 esito positivo e dai successivi controlli è emersa una restituzione completa della funzione visiva;
- il medico legale della compagnia assicuratrice ha Controparte_5 visitato il minore ed ha riscontrato un danno biologico nella misura del 4% (oltre a malattia temporanea, di giorni 3 al 100%, giorni 27 al 50% e giorni 30 al 25%).
Pertanto, i convenuti hanno contestato la propria responsabilità e la quantificazione dei danni operata da parte attrice, ivi compresa la richiesta pagina 5 di 27 personalizzazione del danno e le spese di assistenza stragiudiziale, e hanno concluso domandando: in via principale il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata l'accertamento -anche tramite CTU- degli effettivi danni patiti;
in ogni caso, di essere tenuti indenni e manlevati dalla compagnia assicuratrice per il caso dell'eventuale condanna, chiedendo essere autorizzati alla sua chiamata in giudizio.
Con comparsa in data 9.3.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_5
, la quale ha aderito alle difese svolte dai chiamanti e ha contestato la
[...] pretesa attorea sia nell'an sia nel quantum, così concludendo per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 8.9.2023 sono stati concessi i termini per le memorie e la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'esito, precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data
18.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
*****
1. Sulla natura della responsabilità
La presente vertenza trae origine dalla domanda di risarcimento avanzata dagli attori nei confronti dei SIg.ri e , genitori del CO Controparte_2 minore , quasi undicenne all'epoca dei fatti, avente ad oggetto i danni Persona_2 patiti dal minore Persona_1
Occorre in primo luogo inquadrare la natura della responsabilità che gli attori addebitano ai convenuti, la quale può essere astrattamente ricondotta a due diverse fattispecie: l'art. 2047 c.c., che indica il sorvegliante quale responsabile dei danni cagionati dall'incapace e l'art. 2048 c.c., che prevede una responsabilità solidale in capo ai genitori per i fatti commessi dai figli minori capaci di intendere e volere al momento del fatto.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di pagina 6 di 27 educazione ovvero nell' art. 2047 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, dell'esistenza di quella capacità” (Cass. 2606/1997, ove la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2048 c.c., e non l'art. 2047 c.c., alla luce dell'accertata capacità di intendere e di volere di una minore di anni quattordici alla guida di un'autovettura Fiat Uno;
Conf. Cass. 1148/2005).
Alla luce di quanto esposto, elemento distintivo delle due forme di responsabilità
è la capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto che ha cagionato un danno ingiusto: questa, se accertata in concreto, determina la configurabilità di una responsabilità in proprio dello stesso minore ai sensi dell'art. 2043 c.c., eventualmente concorrente con la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.; laddove invece detta capacità non sussista, ne consegue la non imputabilità dell'autore del fatto, secondo quanto disposto dall'art. 2046 c.c., e l'eventuale esclusiva responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2047 c.c. quali sorveglianti.
1.1 La responsabilità ex art. 2048 c.c.
Nel dettaglio, la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. prevede che il padre e la madre siano responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio
- in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore” (Cass. 4303/2023).
La norma presuppone quindi che il danneggiante, sebbene di minore età, sia tuttavia capace di intendere e di volere e possa rispondere in proprio ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il fatto illecito commesso, con la conseguenza che la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. può concorrere con quella dello stesso minore (cfr. Cass.
8263/1996 e Cass. 8740/2001).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 2048 cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di pagina 7 di 27 volere, in relazione al quale soltanto è configurabile – in capo ai genitori - la "culpa in educando" e la culpa in vigilando". Pertanto la responsabilità dei genitori o tutori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore, mentre entrambe restano escluse nell'ipotesi di caso fortuito che, come tale, elimina l'ingiustizia del danno” (Cass.
2463/1995).
Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. sia connotata dalla colpa presunta, vincibile con la -rigorosa- prova contraria di non aver potuto impedire il fatto;
sul punto, si è sostenuto che “La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando" (cfr. Cass. n. 9556/09; conf. Cass. 26200/2011).
Inoltre, “L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.” (Cass. 20322/2005, avente ad oggetto la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dalla figlia minore alla guida di un ciclomotore;
conf. Cass.
pagina 8 di 27 26200/2011 ove si è riconosciuta la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato;
conf. Cass. 24475/2014).
Infine, “la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'art. 2047 cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sè e per i terzi” (Cass. 4481/2001; nella specie, alla stregua dei principi di cui alla massima, la S.C. ha escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente "A").
Analogamente, “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (Cass. 22541/2019 ove la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la pagina 9 di 27 presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza).
Dai principi suesposti, emerge che i genitori rispondono ai sensi dell'art. 2048 c.c. per colpa presunta e per fatto proprio, consistente nel non aver adeguatamente educato il figlio minore e non aver vigilato sul fatto che l'educazione impartita fosse adeguata al carattere e alle attitudini del minore, non sussistendo un obbligo di sorveglianza sullo stesso in ragione della sua capacità di intendere e di volere.
1.2 La responsabilità ex art. 2047 c.c.
L'art. 2047 c.c., al contrario dell'art. 2048 c.c., presuppone l'incapacità di intendere e di volere di colui che ha cagionato il danno, disponendo che al relativo risarcimento debba provvedere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
ai sensi del secondo comma della medesima norma, solo nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di imputabilità del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato, in quanto mentre in campo penale è la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilità, nel campo civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (cfr. Cass. 2425/1975).
Tale stato di incapacità deve essere accertato caso per caso, anche mediante presunzioni, quali il riferimento alla stessa età del minore (cfr. Cass. 565/1985).
Tuttavia, la Suprema Corte ha sostenuto che “la sola circostanza che l'autore del fatto illecito abbia meno di quattordici anni, non comporta che detto soggetto sia un incapace di intendere e volere. In particolare, ai fini della responsabilità civile per danni cagionati da persona incapace di intendere e di volere (art. 2047 c.c.), al fine di pagina 10 di 27 accertare se un minore sia incapace di intendere e volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l'assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell'illiceità della sua azione, la capacità del volere con riferimento all'attitudine ad autodeterminarsi.
L'art. 2047 c.c., sulla responsabilità per danni cagionati da persona incapace, nel riferirsi alla capacità di intendere e di volere, non enuncia i criteri in base ai quali il relativo accertamento deve essere compiuto, ma affida al giudice di compiere il relativo accertamento alla stregua dei criteri tratti dalla comune esperienza e dalle nozioni della scienza (in motivazione, Cass. 8740/2001).
In ogni caso, “Ai fini di cui all'art. 2047 cod. civ., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro” (Cass. 23464/2010; in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con la quale era stato ritenuto incapace di intendere e di volere un bambino di dieci anni che, colpendo alla schiena con la cartella altro minore, gli aveva provocato la frattura di quattro vertebre).
L'art. 2047 c.c. non precisa che il fatto commesso dal minore/incapace debba essere un fatto illecito e ciò si spiega in quanto, come già evidenziato, solo il minore capace di intendere e di volere è imputabile e risponde in proprio ex art. 2043 c.c. per il fatto commesso, doloso o colposo, mentre non sussiste alcuna forma di responsabilità oggettiva in capo al minore incapace di cui all'art. 2047 c.c., sicché manca il riferimento al fatto illecito proprio per la mancanza dell'elemento psicologico.
Escluso quest'ultimo, per configurare la responsabilità del sorvegliante dell'incapace a norma dell'art. 2047 c.c. è, tuttavia, necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito;
pertanto, non ogni fatto dell'incapace espone il sorvegliante all'obbligo del risarcimento, salva la prova liberatoria, ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, quindi un fatto antigiuridico e lesivo di una pagina 11 di 27 posizione meritevole di tutela (cfr. Cass. 8740/2001, avente ad oggetto danni subiti da un minore in occasione di uno scontro con un altro minore durante il gioco “ruba - bandiera”, ove la Suprema Corte ha escluso la natura antigiuridica del fatto in quanto tale gioco è tradizionalmente inserito nelle attività ricreative e di per sé non è pericoloso).
Accertata l'incapacità di intendere e di volere del minore e la natura antigiuridica del fatto dallo stesso commesso, viene in rilievo l'obbligo di sorveglianza dei genitori, volto ad evitare che il proprio figlio possa arrecare danni ingiusti ad altri;
l'inosservanza del suddetto dovere determina la configurabilità della responsabilità ex art. 2047 c.c., salva la prova liberatoria.
Sul piano probatorio il danneggiato deve dimostrare che il danno è stato cagionato da un incapace, mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto, ovverosia individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull'incapace, come ad esempio l'affidamento del minore ad altri soggetti: “Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento, essendo il minore incapace di intendere e volere al momento del fatto, nella fattispecie autonoma di cui all'art. 2047 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiante la prova dell'affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell'incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto” (Cass.
1148/2005, relativa all'infortunio occorso ad un minore colpito con un ceppo di legno da altro fanciullo di sette anni che giocava con lui, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dei genitori del danneggiante, essendo presente al gioco il padre del danneggiato, assumendo che la madre del primo, allontanatasi, aveva ritenuto tacitamente delegata all'altro adulto rimasto la sorveglianza del proprio figlio minore).
In conclusione, l'art. 2047 c.c. contempla una responsabilità per colpa presunta e per fatto proprio, consistente nel non aver sorvegliato il figlio minore incapace di intendere e di volere, vincibile con la prova di non aver potuto impedire in alcun modo il pagina 12 di 27 fatto, che, sebbene non illecito nei termini sopra delineati, presenta tutte le caratteristiche dell'antigiuridicità.
2. Sulla responsabilità contestata ai convenuti
Parte attrice riconduce la responsabilità dei SIg.ri e CO
all'art. 2048 c.c., addebitando ai convenuti una culpa consistente Controparte_2 nel non aver adeguatamente educato il figlio e non aver vigilato Persona_2 sull'adeguatezza dell'educazione impartita al carattere e alle attitudini di quest'ultimo.
Dalle risultanze dell'istruttoria orale esperita, tuttavia, risulta che il minore non fosse capace di intendere e di volere -nei termini poc'anzi esposti- al momento della commissione del fatto dannoso che gli viene contestato, sia per la tenera età (undici anni non ancora compiuti), sia per le modalità del fatto (gioco con coetanei) che per la natura pericolosa dello stesso (con una bottiglia di vetro), sia per la involontarietà della lesione arrecata, nonché per la reazione avuta dallo stesso subito dopo il fatto.
In particolare, dall'istruttoria compiuta e dagli atti di causa è emerso che
[...]
e giocavano insieme con altri bambini ( Per_2 Persona_1 Persona_6
e , come confermato dai testi , ) su un campo Persona_7 Per_7 Tes_1 R_ sportivo in prossimità del locale Sporting Friends di Rivoli, ove erano a cena con i rispettivi genitori.
In quel frangente, i bambini si sono trovati a maneggiare una bottiglia di vetro di una Pepsi Cola, come affermato all'udienza del 1.07.2024 dalla teste Tes_2
(“confermo, c'era una bottiglia di vetro”), dal teste che (interrogato sul capitolo Per_7 di prova n. 7 articolato da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c.,) ha confermato che la sorella del , , aveva comprato una Persona_2 Per_8
Pepsi Cola al bar, che le venne servita in una bottiglia di vetro e dal teste (“i R_ ragazzi hanno preso una bottiglia perché avevano sete, poi l'avranno portata al campetto”).
A seguito della rottura della suddetta bottiglia, il minore ha Persona_2 afferrato un frammento di vetro e l'ha lanciato in aria, colpendo così il minore
[...] ell'occhio destro. PE
pagina 13 di 27 A tale proposito, la teste ha dichiarato che “giocavano ad un gioco e la Tes_2 bottiglia si è rotta”…”mio figlio mi aveva detto che c'era questa bottiglia in campo, che ci giocavano e che poi si è rotta”…“da quello che mi hanno raccontato i ragazzi solo Per_2 ha preso questo pezzo di vetro, l'ha lanciato ed è finito nell'occhio del ragazzo”.
Anche il teste ha dichiarato, tra l'altro, che i ragazzi “erano lì a giocare Per_7 insieme, c'era anche mio figlio ” e che “la bottiglia era rotta ma io non Persona_7 posso dire chi l'ha rotta”… “mio figlio mi ha detto che quando stavano giocando è stato a rompere la bottiglia e a lanciare il pezzo”. Per_2
Quanto alla reazione avuta da immediatamente dopo Persona_2
l'accaduto, i testi e hanno confermato di essere stati presenti e di Tes_2 Per_7 averlo visto sbattere la testa contro il muro e gridare “non volevo, mi ammazzo”, mentre gli adulti stavano soccorrendo in particolare, la SI.ra Persona_1 Tes_2 ha dichiarato “questo l'ho visto direttamente, abbiamo dovuto calmarlo [
[...]
] …” e, inoltre, “all'inizio c'eravamo io e la mamma di , che cercavamo Per_2 Per_3 di calmarlo, perché a lui era venuta una crisi per quello che aveva fatto, era spaventato”.
Gli elementi sopra indicati, valutati congiuntamente, dimostrano l'immaturità e l'inconsapevolezza del minore al momento della commissione del fatto Persona_2 lesivo, consistente nell'imprudente lancio per aria dei cocci di vetro, senza avvedersi della vicinanza con l'amico sicché la responsabilità addebitata ai genitori PE deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2047 c.c. e non dell'art. 2048 c.c.
3. Sull'antigiuridicità del fatto e sulla prova liberatoria
Ciò premesso, in applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2047 c.c. occorre innanzitutto accertare la natura antigiuridica del fatto commesso dal minore, che non può essere qualificato come illecito in ragione della mancanza di imputabilità e quindi della non riconducibilità dello stesso fatto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La dinamica della vicenda, in particolare la riconducibilità a del Persona_2 lancio del frammento di vetro che ha colpito n un occhio, emerge Persona_1 dall'istruttoria testimoniale esperita, con particolare riferimento alle dichiarazioni sopra pagina 14 di 27 riportate, e trova ulteriore conferma nella dichiarazione resa dalla stessa SI.ra
, odierna convenuta, nella denuncia inoltrata alla propria compagnia P_ assicuratrice e acquisita nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ove si legge:
“giocando con una bottiglia di vetro e rompendosi, mio figlio ha preso un pezzo di vetro e lo ha lanciato colpend nell'occhio dx”. Per_3
Come già precisato, ai fini della valutazione dell'antigiuridicità del fatto non rileva né la natura involontaria dello stesso né tantomeno la sussistenza della colpa e non del dolo, non potendosi imputare alcun elemento soggettivo all'agente incapace di intendere e di volere.
Il fatto commesso dal minore deve essere qualificato come Per_2 antigiuridico, attesa la pericolosità - secondo la comune esperienza - della condotta del lancio dei frammenti di vetro, a nulla rilevando il contesto di gioco in cui è stata posta in essere, poiché certamente non riconducibile all'ambito dei giochi leciti (cfr. a contrario
Cass. 8740/2001, nella cui vicenda un minore si è scontrato con un altro minore durante il gioco “ruba - bandiera”, ritenuto dalla Suprema Corte tradizionalmente inserito nelle attività ricreative e di per sé non è pericoloso, con la conseguente esclusione della natura antigiuridica del fatto).
Accertata l'antigiuridicità del fatto posto in essere da , all'epoca Persona_2 incapace di intendere e di volere, viene in rilievo l'eventuale assolvimento della prova liberatoria da parte dei genitori, di non aver potuto evitare il fatto, ovverosia l'individuazione dello specifico ostacolo che abbia impedito in concreto di esercitare la dovuta sorveglianza sull'incapace, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver adottato adeguata diligenza nella vigilanza.
Nel caso in esame, i convenuti hanno mancato di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto ai danni di al contrario, essi ben erano nelle Persona_1 condizioni di sorvegliare adeguatamente il figlio , in quanto al Persona_2 momento del sinistro si trovavano con gli altri genitori in un luogo adiacente al campetto di calcio nel quale giocavano i bambini, come dichiarato dagli stessi convenuti nell'atto di costituzione ed altresì confermato dal teste . Per_7
pagina 15 di 27 Quest'ultimo, interrogato sull'acquisto da parte della minore di Persona_9 una Pepsi Cola in bottiglia di vetro, ha dichiarato “ho visto passare il bere e quello che hanno ordinato i ragazzini. Eravamo abbastanza vicino al campetto in cui stavano giocando i ragazzi”.
Inoltre, la provenienza della bottiglia di vetro è stata confermata anche dal teste
, il quale ha riferito “i ragazzi hanno preso una bottiglia perché avevano Testimone_3 sete, poi l'avranno portata al campetto”.
Ora, la vicinanza dei SI.ri e rispetto al luogo ove si Per_2 P_ trovavano i minori e la verosimile consapevolezza della presenza di una bottiglia di vetro con la quale gli stessi avevano iniziato a giocare, legata al fatto che trattasi della stessa bottiglia di Pepsi Cola ordinata al bar da (figlia dei convenuti), inducono a Persona_9 ritenere che essi abbiano omesso di esercitare la dovuta sorveglianza e non abbiano impedito che i bambini potessero utilizzare incautamente il vetro e, conclusivamente, che il figlio lanciasse il frammento e colpisse, pur inavvertitamente, il minore Per_2 ell'occhio. Persona_1
L'evento dannoso non può dirsi imprevedibile, potendosi immaginare sia che un gruppo di bambini nel gioco finisca per rompere una bottiglia di vetro, sia che un bambino di nemmeno undici anni (qual era ) non sia pienamente Persona_2 consapevole dei rischi connessi al maneggiamento di frammenti di vetro.
Né rilevano le condizioni ambientali descritte dai convenuti, ossia la scarsità di luce che avrebbe asseritamente impedito di accorgersi del pericolo, posto che semmai dette condizioni avrebbero dovuto indurre gli odierni convenuti a modulare la sorveglianza sul figlio in maniera ancora più rigorosa.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve quindi ritenersi sussistente in capo ai convenuti, la responsabilità per danni cagionati dal figlio , ai sensi Persona_2 dell'art. 2047 c.c.
4. Sul concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c.
Accertata la responsabilità dei SIg.ri e CO Controparte_2 ai sensi dell'art. 2047 c.c., occorre tuttavia tenere in considerazione la complessiva dinamica del sinistro ai fini della valutazione di un concorso del fatto colposo del pagina 16 di 27 danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., incidente sul nesso di causalità
e, peraltro, rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 1164/2020).
Secondo la Suprema Corte, ai fini del concorso di colpa del danneggiato rileva il fatto obiettivamente colposo, quale inosservanza del modello di condotta normalmente diligente, a prescindere dall'incapacità del danneggiato, “giacchè la colpa ha rilevanza ai fini della responsabilità, che presuppone l'imputabilità, e non ai fini della risarcibilità del danno patito, per il quale quel che conta è il comportamento oggettivamente in contrasto con norme positive e di comune prudenza tenuto dal danneggiato, il quale non può pretendere il risarcimento del danno prodotto a se stesso nè può altrimenti ritenersi che la sua condotta resti assorbita da quella del danneggiante così da dare luogo ad una responsabilità di quest'ultimo eccedente i limiti dell'efficienza causale della sua azione”
(in motivazione, Cass. 2704/2005) e “il principio di cui all'art. 1227 cod.civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa…” (Cass.
2704/2005; nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto l'ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da un'auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nell'accezione sopra indicata, nel provocare il danno. Conf. Cass. 22514/2014).
Dall'istruttoria testimoniale esperita, per quanto già esposto, è emerso che il minore abbia lanciato in aria il frammento di vetro che ha colpito il minore Per_2 ma è risultato altresì che i bambini giocassero insieme con la bottiglia di PE vetro.
In particolare, si richiama nuovamente quanto riferito all'udienza del 1.07.2024 dalla teste “giocavano a un gioco e la bottiglia si è rotta… mio figlio mi aveva Tes_2 detto che c'era questa bottiglia in campo, che ci giocavano e che poi si è rotta”; interrogata sul capitolo di prova n. 31 articolato da parte convenuta nella memoria ex pagina 17 di 27 art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. (“vero che la sera del 14 settembre 2019, quando
è stato colpito ad un occhio, , , Persona_3 Persona_3 Persona_2 R_
e giocavano tutti insieme con una bottiglia di vetro, lanciandola in
[...] Persona_7 aria e sfidandosi a farla cadere a terra in piedi”) ha riferito “sì, hanno fatto questo gioco nel senso che è stata lanciata questa bottiglia però, ripeto, al primo lancio la bottiglia si
è rotta”.
Ulteriore conferma del fatto che i bambini giocassero insieme con la bottiglia si desume dalle testimonianze rese dal SI. (“la bottiglia era rotta ma io non Per_7 posso dire chi l'ha rotta”) e dal SI. (“i ragazzi hanno preso una bottiglia perché R_ avevano sete, poi l'avranno portata al campetto e come si sia rotta non si sa”).
Così ricostruita la dinamica dell'evento, può affermarsi che la condotta imprudente tenuta dal minore che ha partecipato al gioco con la bottiglia e PE non ha evitato in alcun modo la situazione di pericolo, abbia fornito un apporto concausale alla verificazione dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che può essere determinato nella misura del 30%.
5. Sulle risultanze della CTU e sulla quantificazione del danno
Riguardo alla sussistenza del danno lamentato dagli odierni attori, alla relativa quantificazione e alla riconducibilità dello stesso al sinistro per cui vi è causa soccorre la
CTU esperita dal dott. , il quale si è avvalso della dott.ssa ER PE
(neuropsichiatra infantile) in qualità di ausiliario autorizzato, che ha accertato il nesso di causalità tra il sinistro e le conseguenze riportate da n ambito sia Persona_1 oculistico sia psicologico.
Sotto il primo profilo emerge che “Dall' incidente, per cui è causa , sono derivate al periziato le seguenti lesioni: in ambito Oculare su OD :
- Esiti di accesso chirurgico a ore XII
- Esiti di ferita corneale con leucoma residuo nei settori inferiori a lambire l' asse ottico
- Esito cicatriziale di suture corneali nel temporale e 1 residuo punto aggettante in CA ad ore V-VI
- Neo vaso corneale nel quadrante temporale e paracentrale pagina 18 di 27 - Astigmatismo miopico indotto dalla ferita perforante corneale e non preesistente alla data del trauma oculare
- OD V 9/10 con correzione ottica per astigmatismo post traumatico e non presistente
- Fotofobia con particolare fastidio all'esposizione a perfrigerazioni,
In ambito di natura Psichica :
- Un Disturbo di Adattamento non complicato con sintomi ansiosi e depressivi sec. DSM
5”.
Il CTU ha inoltre chiarito che “dalla documentazione agli atti, la minor resistenza dei tessuti, in seguito alla ferita penetrante corneale oculare in OD, ha indicato allo specialista Dott. , consultato dal Periziato, a sconSIliare l'attività sportiva di PE0
Karate che lo stesso praticava prima del trauma oculare di OD” (pag. 23)
Quanto all'aspetto psicologico, la dott.ssa ha rilevato un “disturbo non PE complicato di Adattamento con sintomi ansiosi e depressivi sec. DSM 5, in prevalenza una sintomatologia ansiosa che si è anche declinata nei c.d. aspetti di chiusura depressiva”. In particolare, “L'osservazione clinica segnala che il Periziando presenta una sintomatologia psichiatrica SInificativa, con un assetto mentale di funzionamento che comporta un quadro caratterizzato da ansia, angoscia, oltre a saltuaria irritabilità, modalità ossessive di controllo, dolore fisico che incide sulla sua capacità di movimento, che incidono sul piano dell'umore (fenomeni attivi depressivi). In particolare, vi sono numerosi pensieri di natura dolorosa, con tendenza ad avere presumibilmente una ridotta progettualità.” (pag. 24)
In considerazione della dinamica dell'evento traumatico, del quadro obiettivo rilevato nel corso degli accertamenti peritali specialistici oculistici e psichiatrici, della sintomatologia e delle condizioni soggettive lamentate, degli accertamenti clinico strumentali e della stabilizzazione delle lesioni subite, il CTU ha quantificato il danno biologico nella seguente misura:
▪ danno biologico permanente: 15%;
▪ invalidità temporanea al 100% per 4 giorni;
▪ invalidità temporanea al 75% per 15 giorni;
▪ invalidità temporanea al 50% per 30 giorni;
pagina 19 di 27 ▪ invalidità temporanea al 25% per 30 giorni.
Le conclusioni sopra enunciate sono da condividersi per il rigore scientifico con cui la CTU è stata condotta, nonché per la coerenza delle argomentazioni, delle motivazioni e delle conclusioni cui è pervenuta nel pieno rispetto del contraddittorio con i Consulenti di parte, i quali, peraltro, non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere pagina 20 di 27 all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al SInificativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
pagina 21 di 27 Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore con riconoscimento del solo danno morale, tenuto conto che il fatto traumatico ha attinto un minore in fase di sviluppo psico evolutivo e che in conseguenza del sinistro egli ha dovuto abbandonare definitivamente lo sport in precedenza praticato, oltre a patire maggiori difficoltà nella vita di relazione.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22 conf. Cass. 31681/2024).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, né tantomeno ciò emerge dalla CTU esperita, ove anzi si legge che “In riferimento alla natura, all'afflittività ed alla durata della malattia ed all'entità dei pagina 22 di 27 postumi permanenti, non si evidenziano elementi idonei a valutare l'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinane attività della vita”.
Inoltre, le “criticità psicologiche … vissuti e ansie di danneggiamento, emarginazione e diversità, con svalutazione dell'immagine di sé, sensi di colpa, scarsa espressività delle emozioni, disturbo del sonno, pensieri intrusivi, che lo portano ad una condizione statica di pensiero caratterizzata da sconforto e sfiducia nelle possibilità di SInificativi miglioramenti” (citazione pag. 6) su cui parte attrice ha fondato la richiesta di personalizzazione del danno, a ben vedere, costituiscono espressione del danno psichico, già valutato e considerato dal CTU ai fini della quantificazione del danno biologico complessivamente conseguito al sinistro (sia quale lesione oculare che pregiudizio psichico e psicologico).
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componete della sofferenza soggettiva interiore, con esclusione dell'ulteriore aumento per la personalizzazione;
come noto, le Tabelle elaborate dal
Tribunale di AN, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato come segue (tenuto conto dell'età del minore all'epoca dei fatti – 11 anni):
IP 15 % e danno morale € 59.951,00
ITP 4 gg. € 460,00
ITP 15 gg. al 75%. € 1.293,75
ITP 30 giorni al 50% € 1.725,00
ITP 30 giorni al 25% € 862,50
Totale € 64.292,25.
L'importo così determinato viene liquidato all'attualità, comprensivo della rivalutazione già maturata (essendosi fatta applicazione delle ultime tabelle di AN e non di quelle vigenti all'epoca del sinistro).
pagina 23 di 27 Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
pagina 24 di 27 Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
All'importo come sopra riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale vanno inoltre aggiunte le spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal
CTU nell'importo complessivo di € 3.662,15, comprensive di costi ed esborsi per le perizie medico legali di parte ante causam, da ritenersi congrue in quanto propedeutiche all'introduzione della vertenza ed alla quantificazione del danno.
Detto importo, trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorato della sola rivalutazione da calcolarsi a partire dalla data del sinistro (per praticità) così per complessivi € 4.332,32.
Infine, parte attrice ha domandato altresì il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, pari ad euro 2.537,60.
Per giurisprudenza costante “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr.
Cass. SU n. 16990/17 e Cass. n. 24481/20).
Nel caso di specie alcuna documentazione risulta prodotta in giudizio – quale ad esempio nota pro forma o proposta di parcella o fattura – da cui desumere l'attività stragiudiziale dettagliatamente condotta e quantificata, essendo stato genericamente indicato in atto di citazione che la stessa ammonterebbe a € 2.000 oltre accessori di legge.
Nulla può dunque essere riconosciuto a titolo di spese stragiudiziali.
*********
In conclusione, i danni patiti dal minore conseguenti al sinistro per PE cui è causa ammontano a complessivi € 68.625,00 (arr.) (€ 64.292,25 danno non patrimoniale + € 4.332,32 danno patrimoniale).
Su detto importo, tuttavia deve essere applicata la decurtazione del 30% tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato come sopra determinato.
pagina 25 di 27 L'importo finale riconosciuto in favore del minore mmonta Persona_1
a € 48.038,00 (arr.), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Sulla domanda di manleva della terza chiamat Controparte_5
Infine, parte convenuta ha provato di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile “Capo famiglia” con la (docc. 3 Controparte_5
e 4 fascicolo parte convenuta), alla quale ha tempestivamente denunciato il sinistro in data 23.09.2019 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), sicché la compagnia ha provveduto ad aprire una pratica ed a sottoporre il minore danneggiato ad una visita presso il proprio fiduciario (doc. 5 fascicolo parte convenuta e doc. 30 fasc. attoreo).
Ciò premesso, considerato che non è stata eccepita l'inoperatività della copertura assicurativa invocata ed anzi, dal tenore delle condizioni generali di polizza risulta che l'evento rientra nell'ambito di applicazione della suddetta garanzia assicurativa (cfr.
“ , doc. 4 fasc. convenuti, pag. 32 art. 13.1 e 13.2 lett. a), Controparte_6 la terza chiamata deve essere condannata a Controparte_5 manlevare e tenere indenne i convenuti dall'importo da questi dovuto per capitale interessi e spese, secondo quanto sopra esposto, nei limiti meglio indicati in dispositivo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite, nel rapporto tra attori e convenuti, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di questi ultimi;
nel rapporto tra i convenuti e la terza chiamata le stesse, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di manleva, sono poste a carico della . Controparte_5
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum (scaglione da euro da € 26.001 a € 52.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale concretamente svolta da ciascuna parte, nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca).
Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Luca Marchetti, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste, nei rapporti interni, in via definitiva a carico di parte terza chiamata.
pagina 26 di 27
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna i convenuti e CO P_
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e
[...] Parte_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore Parte_2 PE
, della somma di euro € 48.038,00, oltre interessi legali dalla data della
[...] pronuncia al saldo;
▪ condanna i convenuti e , in solido tra CO Controparte_2 loro, a rimborsare le spese di lite in favore degli attori e Parte_1
, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre € 786,00 per esborsi, oltre Parte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore avv. Luca Marchetti antistatario ex art. 93 c.p.c.;
▪ dichiara tenuta e condanna a tenere Controparte_5 indenne e manlevare i convenuti e di CO Controparte_2 quanto dagli stessi dovuto in forza della presente sentenza per capitale interessi e spese di cui ai punti precedenti;
▪ condanna a rimborsare le spese di lite in Controparte_5 favore dei convenuti e , che liquida in CO Controparte_2 complessivi € 7.616,00, oltre € 759,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di
Controparte_5
Così deciso in Torino, il 6/6/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal MOT Amanda Coggiola
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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