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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
NRG n. 802-1-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV
Il giudice designato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], assistito C.F._1
in qualità di advisor dalla P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. Dr. con sede in Napoli, alla Via CP_2
G. Porzio n.4 Is. G/1 – PEC: , assistito ai sensi ed ai fini Email_1
dell'art. 68 1° e 2° comma Codice della Crisi e dell'Insolvenza dall' Avv.
Francesco Caselli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, in qualità di
Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato
Sociale di Roma, iscritto al n. 369/A del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della
Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre
2014; richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.; preso atto che il ricorrente, a fronte di una esposizione pari ad euro 52.483,52, intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 17.118,500 da corrispondersi in un'unica soluzione di cui euro 12.581,31 giacente sul conto ed il rimanente proveniente da finanza esterna;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;
considerato che la domanda di omologazione è stata accompagnata da osservazioni da parte di un creditori concorsuali, Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C;
ritenuto che è stata risolta la contestazione con l'attribuzione al creditore di un maggior credito tenendo conto di tutti i titoli azionati;
ritenuto, in ogni caso, che la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che vedrebbe insoddisfatti i crediti chirografari;
ritenuto che, quanto alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto, tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi, anche in considerazione delle osservazioni da parte del creditore concorsuale che hanno portato alla modifica della proposta, ha considerato definitivo il piano depositato in data 7.07.2025;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente
[...] C.F._1
alla Via Enrico Cravero n. 15;
dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale. roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi,
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore
della crisi.
Roma, 14 luglio 2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Daniela Cavaliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV
Il giudice designato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], assistito C.F._1
in qualità di advisor dalla P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. Dr. con sede in Napoli, alla Via CP_2
G. Porzio n.4 Is. G/1 – PEC: , assistito ai sensi ed ai fini Email_1
dell'art. 68 1° e 2° comma Codice della Crisi e dell'Insolvenza dall' Avv.
Francesco Caselli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, in qualità di
Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato
Sociale di Roma, iscritto al n. 369/A del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della
Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre
2014; richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.; preso atto che il ricorrente, a fronte di una esposizione pari ad euro 52.483,52, intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 17.118,500 da corrispondersi in un'unica soluzione di cui euro 12.581,31 giacente sul conto ed il rimanente proveniente da finanza esterna;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;
considerato che la domanda di omologazione è stata accompagnata da osservazioni da parte di un creditori concorsuali, Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C;
ritenuto che è stata risolta la contestazione con l'attribuzione al creditore di un maggior credito tenendo conto di tutti i titoli azionati;
ritenuto, in ogni caso, che la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che vedrebbe insoddisfatti i crediti chirografari;
ritenuto che, quanto alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto, tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi, anche in considerazione delle osservazioni da parte del creditore concorsuale che hanno portato alla modifica della proposta, ha considerato definitivo il piano depositato in data 7.07.2025;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente
[...] C.F._1
alla Via Enrico Cravero n. 15;
dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale. roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi,
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore
della crisi.
Roma, 14 luglio 2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Daniela Cavaliere