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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11725/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Ariela Maggio, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Emanuela Salamone, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: opposizione ex art. 473 bis.38 ultimo comma c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 26/3/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza del 25/9/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. nel procedimento iscritto
1 al n. 10564/2024 R.G.
Il ricorrente ha dedotto che il suddetto procedimento era stato irritualmente introdotto da ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed aveva ad oggetto la richiesta di Parte_2 autorizzazione a condurre la figlia minore a Roma, durante il periodo di Per_1
domiciliazione presso il padre;
che il Giudice aveva riqualificato il ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. ed aveva autorizzato a condurre con sé la minore Parte_2 Per_1
a Roma, condannando parte resistente alle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza;
che l'ordinanza del 25/9/2024 era viziata sotto il profilo della riqualificazione disposta e per averlo considerato come soccombente.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'ordinanza opposta, con la condanna della alle Pt_2
spese del giudizio n. 10564/2024 R.G., o, in subordine, dichiarando la soccombenza reciproca delle parti con compensazione delle spese.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, evidenziando che il suddetto provvedimento non conteneva né vizi procedurali né di merito e che il ricorrente, pur consapevole di non potere ottenere la revoca dell'autorizzazione ormai concessa e per un evento già svoltosi, aveva proposto l'opposizione al solo fine di sottrarsi alla disposta condanna a suo carico alle spese di lite.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 26/3/2025, il Giudice, esaminati gli atti, ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “compensazione delle spese del procedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c. e compensazione delle spese del presente giudizio;
rinuncia ad ogni altra ulteriore domanda”.
Le parti, dopo apposita interlocuzione, hanno dichiarato di voler addivenire ad un bonario componimento, accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni suindicate, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Le spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria 2 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) dispone che i rapporti tra le parti in merito all'oggetto del presente giudizio siano regolati alle condizioni dalle stesse accettate e riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11725/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Ariela Maggio, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Emanuela Salamone, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: opposizione ex art. 473 bis.38 ultimo comma c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 26/3/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza del 25/9/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. nel procedimento iscritto
1 al n. 10564/2024 R.G.
Il ricorrente ha dedotto che il suddetto procedimento era stato irritualmente introdotto da ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed aveva ad oggetto la richiesta di Parte_2 autorizzazione a condurre la figlia minore a Roma, durante il periodo di Per_1
domiciliazione presso il padre;
che il Giudice aveva riqualificato il ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. ed aveva autorizzato a condurre con sé la minore Parte_2 Per_1
a Roma, condannando parte resistente alle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza;
che l'ordinanza del 25/9/2024 era viziata sotto il profilo della riqualificazione disposta e per averlo considerato come soccombente.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'ordinanza opposta, con la condanna della alle Pt_2
spese del giudizio n. 10564/2024 R.G., o, in subordine, dichiarando la soccombenza reciproca delle parti con compensazione delle spese.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, evidenziando che il suddetto provvedimento non conteneva né vizi procedurali né di merito e che il ricorrente, pur consapevole di non potere ottenere la revoca dell'autorizzazione ormai concessa e per un evento già svoltosi, aveva proposto l'opposizione al solo fine di sottrarsi alla disposta condanna a suo carico alle spese di lite.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 26/3/2025, il Giudice, esaminati gli atti, ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “compensazione delle spese del procedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c. e compensazione delle spese del presente giudizio;
rinuncia ad ogni altra ulteriore domanda”.
Le parti, dopo apposita interlocuzione, hanno dichiarato di voler addivenire ad un bonario componimento, accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni suindicate, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Le spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria 2 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) dispone che i rapporti tra le parti in merito all'oggetto del presente giudizio siano regolati alle condizioni dalle stesse accettate e riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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