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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2675/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2675/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06.02.1984, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Piccolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Fontana n. 12/14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di Per_1 Per_2 consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita di e invece, sarà esercitata dal genitore presso il quale i minori Per_1 Per_2 sono collocati in quel momento. Il loro collocamento sarà alternato, con residenza mantenuta presso la madre nella casa coniugale in Monza, alla via San Gottardo n.76;
2) La casa familiare sita a Monza, alla via San Gottardo n. 76, verrà assegnata alla signora che, successivamente, ne acquisirà l'intera proprietà (v. infra, punto 7); Parte_2
3) i figli staranno con ciascun genitore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
inoltre, sulle due settimane, la prima settimana staranno con il genitore A il lunedì e martedì, con il genitore B il mercoledì e giovedì e di nuovo con il genitore A nel weekend;
la seconda settimana, si invertiranno i turni;
in considerazione del fatto che i figli trascorreranno egual tempo con ciascun genitore, pertanto, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui questi saranno presso di sé; Riguardo le vacanze estive, ciascun genitore potrà stare con i figli per un periodo di tre settimane, di cui eventualmente due consecutive, concordando tale periodo con l'altro genitore preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, per verificare ed armonizzare i rispettivi piani ferie. Il padre potrà poi tenere i figli per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/1 al 6/1. Le vacanze di Pasqua saranno invece trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche e ponti verranno gestiti, sempre secondo il principio dell'alternanza, nel rispetto reciproco. Queste e tutte le altre pattuizioni relative ai minori potranno essere modificate, nell'accordo delle parti, nel preminente interesse dei figli. 4) Ciascun genitore terrà inoltre a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Ciascun genitore terrà infine a proprio ed esclusivo carico gli oneri di spesa relativi all'utilizzo di eventuale baby sitter nei propri giorni di spettanza con i minori e/o nei propri periodi di frequentazione con i figli;
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7) la signora si impegna ad acquistare dal coniuge la sua quota parte della casa coniugale, Parte_2 oggi intestata ad entrambi e su cui pende un mutuo, dietro il versamento della somma di euro 130.000,00 (centotrentamila,00), e ad accollarsi integralmente il mutuo residuo;
8) la signora si impegna ad acquistare altresì dal coniuge la sua quota parte dell'immobile Parte_2 sito in Milano, alla via Via Privata Pienza 4/C, ad oggi intestata ad entrambi e su cui pende un mutuo, dietro versamento della somma di euro 60.000,00 (sessantamila,00), e ad accollarsi integralmente il mutuo residuo. Le parti considerano tali accordi relativi ai trasferimenti immobiliari quali condizione funzionale e indispensabile per la soluzione consensuale della crisi coniugale;
I coniugi dichiarano inoltre, espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli ad eventuale richiesta del Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 luglio 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 15.04.2025, così provvede: Parte_2 I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Trapani il 18 luglio 2015 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Trapani, anno 2015, n. 98, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Trapani, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2675/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06.02.1984, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Piccolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Fontana n. 12/14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di Per_1 Per_2 consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita di e invece, sarà esercitata dal genitore presso il quale i minori Per_1 Per_2 sono collocati in quel momento. Il loro collocamento sarà alternato, con residenza mantenuta presso la madre nella casa coniugale in Monza, alla via San Gottardo n.76;
2) La casa familiare sita a Monza, alla via San Gottardo n. 76, verrà assegnata alla signora che, successivamente, ne acquisirà l'intera proprietà (v. infra, punto 7); Parte_2
3) i figli staranno con ciascun genitore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
inoltre, sulle due settimane, la prima settimana staranno con il genitore A il lunedì e martedì, con il genitore B il mercoledì e giovedì e di nuovo con il genitore A nel weekend;
la seconda settimana, si invertiranno i turni;
in considerazione del fatto che i figli trascorreranno egual tempo con ciascun genitore, pertanto, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui questi saranno presso di sé; Riguardo le vacanze estive, ciascun genitore potrà stare con i figli per un periodo di tre settimane, di cui eventualmente due consecutive, concordando tale periodo con l'altro genitore preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, per verificare ed armonizzare i rispettivi piani ferie. Il padre potrà poi tenere i figli per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/1 al 6/1. Le vacanze di Pasqua saranno invece trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche e ponti verranno gestiti, sempre secondo il principio dell'alternanza, nel rispetto reciproco. Queste e tutte le altre pattuizioni relative ai minori potranno essere modificate, nell'accordo delle parti, nel preminente interesse dei figli. 4) Ciascun genitore terrà inoltre a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Ciascun genitore terrà infine a proprio ed esclusivo carico gli oneri di spesa relativi all'utilizzo di eventuale baby sitter nei propri giorni di spettanza con i minori e/o nei propri periodi di frequentazione con i figli;
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7) la signora si impegna ad acquistare dal coniuge la sua quota parte della casa coniugale, Parte_2 oggi intestata ad entrambi e su cui pende un mutuo, dietro il versamento della somma di euro 130.000,00 (centotrentamila,00), e ad accollarsi integralmente il mutuo residuo;
8) la signora si impegna ad acquistare altresì dal coniuge la sua quota parte dell'immobile Parte_2 sito in Milano, alla via Via Privata Pienza 4/C, ad oggi intestata ad entrambi e su cui pende un mutuo, dietro versamento della somma di euro 60.000,00 (sessantamila,00), e ad accollarsi integralmente il mutuo residuo. Le parti considerano tali accordi relativi ai trasferimenti immobiliari quali condizione funzionale e indispensabile per la soluzione consensuale della crisi coniugale;
I coniugi dichiarano inoltre, espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli ad eventuale richiesta del Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 luglio 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 15.04.2025, così provvede: Parte_2 I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Trapani il 18 luglio 2015 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Trapani, anno 2015, n. 98, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Trapani, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi