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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 1/5/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Carollo, del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo Studio, sito in Vicenza, Contrà Cordenons, 6, Parte appellante contro
– C.F. CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Schiavulli, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL in Venezia, Santa Croce 712, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14/2021 resa dal Tribunale di Belluno in data 23.03.2021 e notificata il 2.4.2021.
In punto: controversie in materia di rendita CP_1
*
CONCLUSIONI Per parte appellante:
1.dichiarare la conferma/ripristino/riottenimento del precedente provvedimento
di costituzione rendita e quindi dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione CP_1 CP_1 zione della rendita di inabilità permanente di cui all'art. 13 D.Lgs. 000; con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la rimozione della revoca.
2. accertare il diritto del ricorrente di percepire le prestazioni di legge con particolare riferimento alla rendita d'inabilità prevista dall'art. 74 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D. Lgs n. 38/2000; 3. condannare l a corrispondere CP_1 al ricorrente dette prestazioni e quindi la rendita d'inabilità o in subordine l'as nvalidità previa liquidazione degli stessi;
4. condannare l' al pagamento delle spese mediche sostenute dal ricorrente CP_1 per la cura della malattia professionale, s ri ed omissioni, e comunque con riserva di inserire altre e ulteriori spese rilevanti;
5. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
6. con condanna dell' al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a CP_1 favore del sot procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
7. Rigettare la domanda riconvenzionale dell' CP_1
Per parte appellata: IN PRINCIPALITA' contrariis reiectis, respinger e l'appello poichè infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura del 23,81% (cfr. L.
8.08.1995 n. 335) - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Civ. SS.UU.
6.02.2023 n. 3592; Cass. Civ. sez. VI -2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22; conformi TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151). IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'appellante a percepire la rendita per inabilità permanente per effetto del venir meno dei presupposti per il riconoscimento dell'evento infortunistico del 30.05.2002, avendo l'appellante dolosamente o colposamente indotto l' a riconoscergli le prestazioni in legge previste, ed CP_2 inoltre perché, in ogni caso, tale evento è riconducibile a rischi o meramente elettivo, come tale non CP_ indennizzabile dall' Confermandosi per il resto l'impugnata sentenza, segnatamente in ordine al la CP_ condanna del l'appellante a rifondere all' la somma di € 2.404,34, oltre accessori, somma indebitamente percepita per il denunciato eve el 2002. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura del 23,81% (cfr. L.
8.08.1995 n. 335) - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Civ. SS.UU.
6.02.2023 n. 3592; Cass. Civ. sez. VI -2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22; conformi TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151).
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Belluno, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha dichiarato inammissibile la domanda con cui , odierno appellante, ha chiesto l'annullamento della Parte_1 sospensione dell'erogazione della rendita per l'inabilità permanente ex art. 13, d.lgs. 38/2000.
Il Tribunale di Belluno ha rigettato poi le ulteriori domande con le quali il chiedeva venisse accertato il proprio diritto a percepire le prestazioni Pt_1 di legge con particolare riferimento alla rendita d'inabilità prevista dall'art. 74, DPR 1124/1965 e che venisse condannata a corrispondergli la rendita CP_1
d'inabilità o, in subordine, l'assegno d'invalidità; chiedeva inoltre che CP_1 venisse condannata al pagamento delle spese mediche sostenute per la cura della malattia professionale subita oltre accessori. Il Tribunale quindi, rigettate le suddette domande, condannava il alla Pt_1 restituzione della somma pari ad € 2.404,34, ricevuta per l'inabilità temporanea successiva all'infortunio datato 30.05.2002, in quanto indebitamente percepita.
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la domanda di dichiarazione dell'annullabilità del provvedimento con cui l' disponeva la sospensione CP_1 dell'erogazione della rendita per inabilità permanente ex art. 13, d.lgs. 38/2000, in quanto competente il solo giudice amministrativo per l'annullamento degli atti amministrativi.
1.2 In aggiunta a ciò, il primo giudice rigettava le domande presentate dal in quanto infondate, non essendo stati provati i fatti posti a Pt_1 fondamento della pretesa. Le allegazioni del risultavano infatti in Pt_1 contrasto con quanto accertato, nell'ambito del giudizio tra datore di lavoro e lavoratore, dalle sentenze del Tribunale di Belluno in data 16.11.2011 e dalla Corte d'Appello in data 16.7.2015 (confermativa della sentenza del Tribunale di Belluno).
1.3 In conclusione, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale dell' , condannando il a corrispondere all'Ente la somma di € CP_1 Pt_1
2.404,34, percepita per l'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio del 30.05.2002, in quanto indebitamente ottenuta (<La domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente a corrispondere all' la somma di €. CP_1
2.404,34, indebitamente percepita per il periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente all'evento del 30.05.2002, […], merita accoglimento. Invero l'art. 9 D. Lgs n. 38/2000, dispone che “Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.”. L' nel caso di specie ha provato attraverso la sopra richiamata sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Venezia che l'evento del 2002 era relativo ad attività estranea all'attività lavorativa del ricorrente, contrariamente a quanto originariamente dichiarato dal ricorrente nel certificato redatto al Pronto Soccorso il 30.5.02 (doc. 2 )>>]. CP_1
Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con unico ed articolato motivo, , con atto depositato in data 1/5/2021. Parte_1 2.1. In primo luogo, l'appellante ha sottolineato non esservi contrasto tra i fatti oggetto di causa con quelli accertati dalle sentenze del 16.11.2011 del Tribunale di Belluno e del 16.7.2015 della Corte d'Appello di Venezia;
ciò in ragione della diversità di oggetto dei differenti giudizi: nei due più remoti giudizi (di primo e di secondo grado), infatti, l'oggetto si sostanziava nell'accertamento della responsabilità datoriale, mentre nel giudizio in corso atteneva alla possibilità per l'Ente previdenziale di revocare un proprio provvedimento.
Il provvedimento di revisione o di revoca, infatti, secondo l'appellante avrebbe potuto essere emesso soltanto in seguito a un accertamento medicolegale che “raffronta la riduzione dell'attitudine al lavoro rilevata al tempo in cui per la prima volta fu accertata l'inabilità e quella esistente al momento della revisione, ed a fronte di un giudizio conclusivo sulla evoluzione del danno professionale”.
Conseguentemente, il ha criticato la sentenza anche nella parte in cui Pt_1 non ha riconosciuto la giurisdizione del giudice del lavoro, in quanto il giudizio sarebbe stato finalizzato all'ottenimento della rendita revocata e non all'annullamento del provvedimento di revoca.
2.2. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte avversa, l'appellante ha ritenuto dovuto il pagamento delle spese mediche, essendo di pertinenza dell'infortunio, ed ha argomentato in ordine alla non ammissibilità della rettifica dell'errore per dolo o colpa grave del dichiarante poiché l'infortunio era avvenuto nel corso dell'attività lavorativa, all'interno del cantiere.
Oltre a ciò, il ha escluso la possibilità di revoca del provvedimento Pt_1 amministrativo, in quanto non ammissibile in caso di infortunio, e della revisione del medesimo, mancandone i presupposti e la procedura;
pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto escluderne l'applicabilità. L'appellante, inoltre, ha sottolineato il risultato dell'investigazione difensiva prodotta in primo grado ed evidenziato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché non contenente una domanda connessa, trattandosi invero di una semplice difesa.
Infine, il ha richiamato la disciplina prevista dall'articolo 9, d.lgs. Pt_1
38/2000, inerente alla rettifica per errore delle prestazioni erogate dall' , CP_1 che richiedeva l'accertamento giudiziale inerente alla sussistenza del dolo o della colpa grave del beneficiario. Non essendovi stato l'accertamento giudiziale dell'elemento soggettivo, la revoca sarebbe illegittima. 3. Si è costituita in data 5/6/2023, contestando le difese avverse e CP_1 proponendo appello incidentale.
3.1. In particolare, l' ha evidenziato avere disposto solamente la CP_2 sospensione dell'erogazione della rendita, in luogo della revoca citata dall'appellante.
Ciò posto, l' ha ripercorso l'iter amministrativo attraverso il quale si era CP_1 giunti al presente giudizio ed ha, quindi, argomentato in merito alla correttezza della pronuncia gravata rilevando di avere provveduto, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 38/2000, alla sospensione dell'erogazione della rendita in conseguenza delle pronunce rese dal Tribunale di Belluno e dalla CdA di Venezia in quanto segnalategli dal datore di lavoro del Pt_1
3.2. ha poi proposto appello incidentale;
il primo giudice, infatti, “pur CP_1 condannando il ricorrente a rifondere all' l'importo di €. 2.404,34, ossia la somma CP_1 corrispondente all'indennizzo erogato per l'infortunio del 2002 (oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento fino al saldo), ometteva di pronunciare sulla preliminare declaratoria di insussistenza del diritto a percepire la rendita”.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 30/6/2022, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/6/2023, all'11/4/2024, al 5/12/2024 e, infine, al 3/7/2025 in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. La parte appellante, nel formulare unico ed articolato motivo di appello, in buona sostanza domanda che gli siano riconosciute le prestazioni in conseguenza dell'infortunio asseritamente verificatosi sul lavoro in data 30.05.2002.
Infortunio che, avendo comportato un grado di invalidità pari al 4% (senza diritto a indennizzo), sommandosi con successivo infortunio sul lavoro (anno 2008) con grado di invalidità pari al 15% (che quindi non consentiva la liquidazione di alcuna rendita bensì, solo, il pagamento di una una tantum), gli ha consentito la percezione di una rendita (invalidità complessiva pari a 18%) i cui ratei ha in effetti corrisposto avendo in precedenza anche erogato, CP_1 con riferimento alla temporanea invalidità conseguente all'infortunio dell'anno 2002, una indennità temporanea pari ad € 2.404,34. La suddetta prestazione istituita ad ottobre 2009, come concordemente narrano le parti, è poi stata sospesa (di fatto revocata) dall' che ha CP_1 escluso, una volta conosciuto l'esito del giudizio tra lavoratore e datore di lavoro (sentenza n. 179/2011 Trib. Belluno così come confermata dalla sentenza n. 233/2015 CdA Venezia), che l'infortunio del 30.05.2002 si fosse verificato in occasione di lavoro.
Prestazione quindi sospesa (in attesa della definitività della pronuncia n. 179/2011 Trib. Belluno) ai sensi dell'art. 9, co. 1 d.lgs. 38/2000 a mente del quale <Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato>>.
6. Ciò premesso, rileva il Collegio come il abbia nel presente giudizio Pt_1
(si legga il ricorso introduttivo dimesso in primo grado) così descritto l'infortunio verificatosi in data 30.05.2002.
Il stava montando, nell'ambito della propria attività lavorativa, un Pt_1 ponteggio sulla strada;
per completare il montaggio del ponteggio sarebbe stato necessario togliere un palo segnaletico metallico infisso sul marciapiede;
siccome quello stesso giorno erano presenti sul luogo dell'incidente alcuni operai del Comune di Belluno che erano impegnati nella costruzione di un'isola per rifiuti per il Comune, il a questi si rivolgeva e chiedeva Pt_1 loro di eliminare il palo;
il sig. (che, sentito come Persona_1 testimone, ha confermato di essere dipendente del , con un CP_3 escavatore, ha sradicato il palo e, nello svolgimento di tale operazione, è avvenuto il sinistro [<Nel togliere il palo si è verificato un contraccolpo con rotazione violenta del palo e il ricorrente, nel tentativo di fermarlo per evitare il pericolo che lo minacciava, si è ferito alla mano>>].
6.1. Tuttavia il nell'ambito di altro processo (tra lavoratore e datore di Pt_1 lavoro per il risarcimento del danno biologico-relazionale in seguito ad infortunio sul lavoro), ha descritto il medesimo sinistro in modo del tutto differente. Ha il così spiegato – ma non dimostrato - le ragioni della Pt_1 differente, precedente, versione : <Poiché l'infortunio è accaduto prima che il datore di lavoro avesse ottenuto l'autorizzazione ad installare il cantiere, lo stesso datore chiese al signor di dichiarare che l'evento era consistito nel trauma durante lo scarico di Pt_1 materiali dal camion per montare una baracca in cantiere. 21. Al solo fine di non danneggiare l'azienda il ricorrente accettò di dichiarare questo, ma in realtà l'infortunio avvenne perché il lavoratore si protesse con la mano dalla imminente caduta del palo segnaletico>>.
Infatti, nella causa intentata contro il datore di lavoro, il ha affermato Pt_1 che, mentre era intento ad effettuare lo scarico da un camion di componenti per montare una baracca di cantiere, un pezzo metallico, durante lo scarico, cadeva e lo feriva alla mano. In tale giudizio il datore di lavoro si era difeso allegando che dopo che il d i colleghi avevano ultimato lo scarico dei Pt_1 componenti per erigere una baracca, finito tale lavoro l'odierno appellante si allontana e si reca presso altro cantiere nel quale altri lavoratori di altra ditta dovevano sradicare un palo con un escavatore. In tale contesto, estraneo al lavoro, si era quindi verificato il sinistro.
Le sentenze (del Tribunale di Belluno e della CdA di Venezia) sopra riportate hanno confermato la versione del datore di lavoro stabilendo che il Pt_1 una volta terminato il proprio lavoro, si era allontanato dal cantiere ed aveva dato una mano ad altri operai, di altra ditta, al fine di effettuare l'eradicazione di un palo stradale;
precisa la sentenza di primo grado come il non Pt_1 avesse in ogni caso dato prova del fatto che tale attività (eradicare il palo) fosse correlata allo svolgimento del proprio lavoro.
7. Ora, come sopra detto, il ropone, in parte, la versione del fatto per Pt_1 come accertata dalla sentenza resa da Tribunale Belluno nel processo in danno del datore di lavoro. Il n ogni caso qui sostiene come il togliere il palo Pt_1 fosse funzionale alla completa installazione dei una impalcatura (qui non si parla più di una baracca di cantiere).
Rispetto a tale versione il giudice di prime cure ha quindi proceduto a svolgere attività istruttoria;
attività istruttoria che la parte appellante non contesta quanto ai capitoli di prova ammessi ovvero ai testi escussi limitandosi a confutare la complessiva valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale.
Ciò detto, la prova testimoniale – escusso il teste guidatore Persona_1 dell'escavatore che ha operato l'eradicazione del palo - ha avuto il seguente esito : <Interrogato a prova diretta sui capitoli del ricorso introduttivo così risponde: 13) si è vero c'ero anche io;
14, 15, 16) si è vero;
20) non so dire;
21) ho già risposto non so altro>> [in nota si riporta il capitolato di prova]1. Di tale prova testimoniale la sentenza di primo grado ha tenuto conto rilevando, da un lato, la genericità e, in ogni caso, la discordanza tra quanto qui emerso e quanto emerso nel precedente giudizio tra il d il datore Pt_1 di lavoro.
8. Il Collegio condivide il suddetto giudizio.
Ed infatti, oltre alla persistente situazione di incertezza insita nel contrasto tra le testimonianze assunte nei differenti giudizi, posto che per nulla chiarite sono le ragioni delle difformi allegazioni dello stesso in ordine alla Pt_1 dinamica del sinistro, restando in ogni caso l'onere della prova in capo al deve essere rilevato come la testimonianza da ultimo assunta dal Pt_1
Tribunale di Belluno non è tale da fornire dimostrazione del fatto essenziale e, cioè, che il palo dovesse essere sradicato per consentire il montaggio di una impalcatura della cui erezione nulla si dice in termini chiari ed inequivocabili né qui né nel precedente/altro giudizio.
Restando il fatto che nel precedente giudizio le dichiarazioni rese dai testi, per come riportate in sentenza, descrivono una condotta del – che di quel Pt_1 giudizio è stato parte - del tutto sconnessa dal contesto lavorativo e che è certamente riconducibile nell'ambito del rischio elettivo ed è, quindi, estranea al processo lavorativo.
8.1. Pertanto, del tutto condivisibili si palesano le valutazioni del primo giudice che ha escluso che l'infortunio verificatosi nell'anno 2002, produttivo di conseguenze (costituzione di rendita) per nell'anno 2009, possa essere CP_1 qualificato quale infortunio sul lavoro con conseguente diritto a percezione della rendita.
8.2. Parimenti giustificata, essendo evidente che l'iniziale pagamento dell'indennità temporanea conseguente all'infortunio dell'anno 2002 è avvenuta alla luce di inveritiere dichiarazioni del è poi la ripetizione Pt_1 della somma – di € 2.404,34 - erogata a titolo di indennità temporanea.
15. A quel punto il sig. si è avvicinato con la macchina operatrice che guidava, dotata di braccio Persona_1 escavatore, ha agganciato il catene e lo ha estratto dal suolo.
16. Nel togliere il palo si è verificato un contraccolpo con rotazione violenta del palo e il ricorrente, nel tentativo di fermarlo per evitare il pericolo che lo minacciava, si è ferito alla mano.
20. Poiché l'infortunio è accaduto prima che il datore di lavoro avesse ottenuto l'autorizzazione ad installare il cantiere, lo stesso datorer chiese al signor di dichiarare che l'evento era consistito nel trauma durante lo sacrico di Pt_1 materiali dal camion per montare una b in cantiere
21. Al solo fine di non danneggiare l'azienda il ricorrente accettò di dichiarare questo, ma in realtà l'infortunio avvenne perché il lavoratore si protesse con la mano dalla imminente caduta del palo segnaletico>>. 9. Quanto alla legittimità della sospensione – prodromica alla revoca - della prestazione – che il ontesta – deve essere rilevato come la stessa trovi Pt_1 certa giustificazione, come già sopra anticipato, nella previsione dell'art. 9, co. 1, d.lgs. 38/2000 [<Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato>>].
Tale norma stabilisce infatti che qualsiasi errore <commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni>> che abbia dato luogo ad una prestazione, consente all' di provvedere alla rettifica (e quindi alla CP_1 revoca ovvero, come nel caso di specie, la rideterminazione) della prestazione senza alcun limite temporale in ipotesi di dolo ovvero colpa grave da parte dell'assicurato.
Nel caso che ci occupa, pur evidente la sussistenza del suddetto elemento soggettivo, la prestazione, erogata a decorrere dall'anno 2009, risulta essere stata sospesa (in attesa del previsto accertamento giudiziale) già nel 2013 e, quindi, ben prima dello scadere del suddetto termine decennale.
Anche sotto tale aspetto ben possibile è avallare la condotta tenuta dall' CP_1
e con ciò confermare la pronuncia appellata.
10. Con riferimento, infine, all'appello incidentale proposto da , rileva il CP_1
Collegio come la domanda debba essere necessariamente reinterpretata quale mera difesa atteso che il rigetto della domanda del – che chiedeva Pt_1
l'affermazione del diritto alla rendita – presuppone, di per sé, l'affermazione di insussistenza del medesimo diritto che, a ben vedere, è quanto chiesto in via riconvenzionale (qui, di appello incidentale) dall' . CP_1
11. Quanto alle spese di lite trova qui applicazione la previsione dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
il Presidente dott. Gaetano Campo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <13. Quello stesso giorno erano presenti sul luogo dell'incidente alcuni operai del Comune di Belluno che erano impegnati alla costruzione di un'isola per rifiuti per il Comune. 14. Il sig dovette rivolgeresi a uno di questi operai, sig. per chiedergli di togliere un palo Pt_1 Persona_1 segnaletico lico infisso sul marciapiede, altrimenti non av il lavoro di montaggio.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 1/5/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Carollo, del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo Studio, sito in Vicenza, Contrà Cordenons, 6, Parte appellante contro
– C.F. CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Schiavulli, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL in Venezia, Santa Croce 712, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14/2021 resa dal Tribunale di Belluno in data 23.03.2021 e notificata il 2.4.2021.
In punto: controversie in materia di rendita CP_1
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CONCLUSIONI Per parte appellante:
1.dichiarare la conferma/ripristino/riottenimento del precedente provvedimento
di costituzione rendita e quindi dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione CP_1 CP_1 zione della rendita di inabilità permanente di cui all'art. 13 D.Lgs. 000; con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la rimozione della revoca.
2. accertare il diritto del ricorrente di percepire le prestazioni di legge con particolare riferimento alla rendita d'inabilità prevista dall'art. 74 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D. Lgs n. 38/2000; 3. condannare l a corrispondere CP_1 al ricorrente dette prestazioni e quindi la rendita d'inabilità o in subordine l'as nvalidità previa liquidazione degli stessi;
4. condannare l' al pagamento delle spese mediche sostenute dal ricorrente CP_1 per la cura della malattia professionale, s ri ed omissioni, e comunque con riserva di inserire altre e ulteriori spese rilevanti;
5. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
6. con condanna dell' al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a CP_1 favore del sot procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
7. Rigettare la domanda riconvenzionale dell' CP_1
Per parte appellata: IN PRINCIPALITA' contrariis reiectis, respinger e l'appello poichè infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura del 23,81% (cfr. L.
8.08.1995 n. 335) - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Civ. SS.UU.
6.02.2023 n. 3592; Cass. Civ. sez. VI -2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22; conformi TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151). IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'appellante a percepire la rendita per inabilità permanente per effetto del venir meno dei presupposti per il riconoscimento dell'evento infortunistico del 30.05.2002, avendo l'appellante dolosamente o colposamente indotto l' a riconoscergli le prestazioni in legge previste, ed CP_2 inoltre perché, in ogni caso, tale evento è riconducibile a rischi o meramente elettivo, come tale non CP_ indennizzabile dall' Confermandosi per il resto l'impugnata sentenza, segnatamente in ordine al la CP_ condanna del l'appellante a rifondere all' la somma di € 2.404,34, oltre accessori, somma indebitamente percepita per il denunciato eve el 2002. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura del 23,81% (cfr. L.
8.08.1995 n. 335) - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Civ. SS.UU.
6.02.2023 n. 3592; Cass. Civ. sez. VI -2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22; conformi TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151).
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Belluno, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha dichiarato inammissibile la domanda con cui , odierno appellante, ha chiesto l'annullamento della Parte_1 sospensione dell'erogazione della rendita per l'inabilità permanente ex art. 13, d.lgs. 38/2000.
Il Tribunale di Belluno ha rigettato poi le ulteriori domande con le quali il chiedeva venisse accertato il proprio diritto a percepire le prestazioni Pt_1 di legge con particolare riferimento alla rendita d'inabilità prevista dall'art. 74, DPR 1124/1965 e che venisse condannata a corrispondergli la rendita CP_1
d'inabilità o, in subordine, l'assegno d'invalidità; chiedeva inoltre che CP_1 venisse condannata al pagamento delle spese mediche sostenute per la cura della malattia professionale subita oltre accessori. Il Tribunale quindi, rigettate le suddette domande, condannava il alla Pt_1 restituzione della somma pari ad € 2.404,34, ricevuta per l'inabilità temporanea successiva all'infortunio datato 30.05.2002, in quanto indebitamente percepita.
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la domanda di dichiarazione dell'annullabilità del provvedimento con cui l' disponeva la sospensione CP_1 dell'erogazione della rendita per inabilità permanente ex art. 13, d.lgs. 38/2000, in quanto competente il solo giudice amministrativo per l'annullamento degli atti amministrativi.
1.2 In aggiunta a ciò, il primo giudice rigettava le domande presentate dal in quanto infondate, non essendo stati provati i fatti posti a Pt_1 fondamento della pretesa. Le allegazioni del risultavano infatti in Pt_1 contrasto con quanto accertato, nell'ambito del giudizio tra datore di lavoro e lavoratore, dalle sentenze del Tribunale di Belluno in data 16.11.2011 e dalla Corte d'Appello in data 16.7.2015 (confermativa della sentenza del Tribunale di Belluno).
1.3 In conclusione, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale dell' , condannando il a corrispondere all'Ente la somma di € CP_1 Pt_1
2.404,34, percepita per l'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio del 30.05.2002, in quanto indebitamente ottenuta (<La domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente a corrispondere all' la somma di €. CP_1
2.404,34, indebitamente percepita per il periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente all'evento del 30.05.2002, […], merita accoglimento. Invero l'art. 9 D. Lgs n. 38/2000, dispone che “Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.”. L' nel caso di specie ha provato attraverso la sopra richiamata sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Venezia che l'evento del 2002 era relativo ad attività estranea all'attività lavorativa del ricorrente, contrariamente a quanto originariamente dichiarato dal ricorrente nel certificato redatto al Pronto Soccorso il 30.5.02 (doc. 2 )>>]. CP_1
Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con unico ed articolato motivo, , con atto depositato in data 1/5/2021. Parte_1 2.1. In primo luogo, l'appellante ha sottolineato non esservi contrasto tra i fatti oggetto di causa con quelli accertati dalle sentenze del 16.11.2011 del Tribunale di Belluno e del 16.7.2015 della Corte d'Appello di Venezia;
ciò in ragione della diversità di oggetto dei differenti giudizi: nei due più remoti giudizi (di primo e di secondo grado), infatti, l'oggetto si sostanziava nell'accertamento della responsabilità datoriale, mentre nel giudizio in corso atteneva alla possibilità per l'Ente previdenziale di revocare un proprio provvedimento.
Il provvedimento di revisione o di revoca, infatti, secondo l'appellante avrebbe potuto essere emesso soltanto in seguito a un accertamento medicolegale che “raffronta la riduzione dell'attitudine al lavoro rilevata al tempo in cui per la prima volta fu accertata l'inabilità e quella esistente al momento della revisione, ed a fronte di un giudizio conclusivo sulla evoluzione del danno professionale”.
Conseguentemente, il ha criticato la sentenza anche nella parte in cui Pt_1 non ha riconosciuto la giurisdizione del giudice del lavoro, in quanto il giudizio sarebbe stato finalizzato all'ottenimento della rendita revocata e non all'annullamento del provvedimento di revoca.
2.2. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte avversa, l'appellante ha ritenuto dovuto il pagamento delle spese mediche, essendo di pertinenza dell'infortunio, ed ha argomentato in ordine alla non ammissibilità della rettifica dell'errore per dolo o colpa grave del dichiarante poiché l'infortunio era avvenuto nel corso dell'attività lavorativa, all'interno del cantiere.
Oltre a ciò, il ha escluso la possibilità di revoca del provvedimento Pt_1 amministrativo, in quanto non ammissibile in caso di infortunio, e della revisione del medesimo, mancandone i presupposti e la procedura;
pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto escluderne l'applicabilità. L'appellante, inoltre, ha sottolineato il risultato dell'investigazione difensiva prodotta in primo grado ed evidenziato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché non contenente una domanda connessa, trattandosi invero di una semplice difesa.
Infine, il ha richiamato la disciplina prevista dall'articolo 9, d.lgs. Pt_1
38/2000, inerente alla rettifica per errore delle prestazioni erogate dall' , CP_1 che richiedeva l'accertamento giudiziale inerente alla sussistenza del dolo o della colpa grave del beneficiario. Non essendovi stato l'accertamento giudiziale dell'elemento soggettivo, la revoca sarebbe illegittima. 3. Si è costituita in data 5/6/2023, contestando le difese avverse e CP_1 proponendo appello incidentale.
3.1. In particolare, l' ha evidenziato avere disposto solamente la CP_2 sospensione dell'erogazione della rendita, in luogo della revoca citata dall'appellante.
Ciò posto, l' ha ripercorso l'iter amministrativo attraverso il quale si era CP_1 giunti al presente giudizio ed ha, quindi, argomentato in merito alla correttezza della pronuncia gravata rilevando di avere provveduto, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 38/2000, alla sospensione dell'erogazione della rendita in conseguenza delle pronunce rese dal Tribunale di Belluno e dalla CdA di Venezia in quanto segnalategli dal datore di lavoro del Pt_1
3.2. ha poi proposto appello incidentale;
il primo giudice, infatti, “pur CP_1 condannando il ricorrente a rifondere all' l'importo di €. 2.404,34, ossia la somma CP_1 corrispondente all'indennizzo erogato per l'infortunio del 2002 (oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento fino al saldo), ometteva di pronunciare sulla preliminare declaratoria di insussistenza del diritto a percepire la rendita”.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 30/6/2022, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/6/2023, all'11/4/2024, al 5/12/2024 e, infine, al 3/7/2025 in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. La parte appellante, nel formulare unico ed articolato motivo di appello, in buona sostanza domanda che gli siano riconosciute le prestazioni in conseguenza dell'infortunio asseritamente verificatosi sul lavoro in data 30.05.2002.
Infortunio che, avendo comportato un grado di invalidità pari al 4% (senza diritto a indennizzo), sommandosi con successivo infortunio sul lavoro (anno 2008) con grado di invalidità pari al 15% (che quindi non consentiva la liquidazione di alcuna rendita bensì, solo, il pagamento di una una tantum), gli ha consentito la percezione di una rendita (invalidità complessiva pari a 18%) i cui ratei ha in effetti corrisposto avendo in precedenza anche erogato, CP_1 con riferimento alla temporanea invalidità conseguente all'infortunio dell'anno 2002, una indennità temporanea pari ad € 2.404,34. La suddetta prestazione istituita ad ottobre 2009, come concordemente narrano le parti, è poi stata sospesa (di fatto revocata) dall' che ha CP_1 escluso, una volta conosciuto l'esito del giudizio tra lavoratore e datore di lavoro (sentenza n. 179/2011 Trib. Belluno così come confermata dalla sentenza n. 233/2015 CdA Venezia), che l'infortunio del 30.05.2002 si fosse verificato in occasione di lavoro.
Prestazione quindi sospesa (in attesa della definitività della pronuncia n. 179/2011 Trib. Belluno) ai sensi dell'art. 9, co. 1 d.lgs. 38/2000 a mente del quale <Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato>>.
6. Ciò premesso, rileva il Collegio come il abbia nel presente giudizio Pt_1
(si legga il ricorso introduttivo dimesso in primo grado) così descritto l'infortunio verificatosi in data 30.05.2002.
Il stava montando, nell'ambito della propria attività lavorativa, un Pt_1 ponteggio sulla strada;
per completare il montaggio del ponteggio sarebbe stato necessario togliere un palo segnaletico metallico infisso sul marciapiede;
siccome quello stesso giorno erano presenti sul luogo dell'incidente alcuni operai del Comune di Belluno che erano impegnati nella costruzione di un'isola per rifiuti per il Comune, il a questi si rivolgeva e chiedeva Pt_1 loro di eliminare il palo;
il sig. (che, sentito come Persona_1 testimone, ha confermato di essere dipendente del , con un CP_3 escavatore, ha sradicato il palo e, nello svolgimento di tale operazione, è avvenuto il sinistro [<Nel togliere il palo si è verificato un contraccolpo con rotazione violenta del palo e il ricorrente, nel tentativo di fermarlo per evitare il pericolo che lo minacciava, si è ferito alla mano>>].
6.1. Tuttavia il nell'ambito di altro processo (tra lavoratore e datore di Pt_1 lavoro per il risarcimento del danno biologico-relazionale in seguito ad infortunio sul lavoro), ha descritto il medesimo sinistro in modo del tutto differente. Ha il così spiegato – ma non dimostrato - le ragioni della Pt_1 differente, precedente, versione : <Poiché l'infortunio è accaduto prima che il datore di lavoro avesse ottenuto l'autorizzazione ad installare il cantiere, lo stesso datore chiese al signor di dichiarare che l'evento era consistito nel trauma durante lo scarico di Pt_1 materiali dal camion per montare una baracca in cantiere. 21. Al solo fine di non danneggiare l'azienda il ricorrente accettò di dichiarare questo, ma in realtà l'infortunio avvenne perché il lavoratore si protesse con la mano dalla imminente caduta del palo segnaletico>>.
Infatti, nella causa intentata contro il datore di lavoro, il ha affermato Pt_1 che, mentre era intento ad effettuare lo scarico da un camion di componenti per montare una baracca di cantiere, un pezzo metallico, durante lo scarico, cadeva e lo feriva alla mano. In tale giudizio il datore di lavoro si era difeso allegando che dopo che il d i colleghi avevano ultimato lo scarico dei Pt_1 componenti per erigere una baracca, finito tale lavoro l'odierno appellante si allontana e si reca presso altro cantiere nel quale altri lavoratori di altra ditta dovevano sradicare un palo con un escavatore. In tale contesto, estraneo al lavoro, si era quindi verificato il sinistro.
Le sentenze (del Tribunale di Belluno e della CdA di Venezia) sopra riportate hanno confermato la versione del datore di lavoro stabilendo che il Pt_1 una volta terminato il proprio lavoro, si era allontanato dal cantiere ed aveva dato una mano ad altri operai, di altra ditta, al fine di effettuare l'eradicazione di un palo stradale;
precisa la sentenza di primo grado come il non Pt_1 avesse in ogni caso dato prova del fatto che tale attività (eradicare il palo) fosse correlata allo svolgimento del proprio lavoro.
7. Ora, come sopra detto, il ropone, in parte, la versione del fatto per Pt_1 come accertata dalla sentenza resa da Tribunale Belluno nel processo in danno del datore di lavoro. Il n ogni caso qui sostiene come il togliere il palo Pt_1 fosse funzionale alla completa installazione dei una impalcatura (qui non si parla più di una baracca di cantiere).
Rispetto a tale versione il giudice di prime cure ha quindi proceduto a svolgere attività istruttoria;
attività istruttoria che la parte appellante non contesta quanto ai capitoli di prova ammessi ovvero ai testi escussi limitandosi a confutare la complessiva valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale.
Ciò detto, la prova testimoniale – escusso il teste guidatore Persona_1 dell'escavatore che ha operato l'eradicazione del palo - ha avuto il seguente esito : <Interrogato a prova diretta sui capitoli del ricorso introduttivo così risponde: 13) si è vero c'ero anche io;
14, 15, 16) si è vero;
20) non so dire;
21) ho già risposto non so altro>> [in nota si riporta il capitolato di prova]1. Di tale prova testimoniale la sentenza di primo grado ha tenuto conto rilevando, da un lato, la genericità e, in ogni caso, la discordanza tra quanto qui emerso e quanto emerso nel precedente giudizio tra il d il datore Pt_1 di lavoro.
8. Il Collegio condivide il suddetto giudizio.
Ed infatti, oltre alla persistente situazione di incertezza insita nel contrasto tra le testimonianze assunte nei differenti giudizi, posto che per nulla chiarite sono le ragioni delle difformi allegazioni dello stesso in ordine alla Pt_1 dinamica del sinistro, restando in ogni caso l'onere della prova in capo al deve essere rilevato come la testimonianza da ultimo assunta dal Pt_1
Tribunale di Belluno non è tale da fornire dimostrazione del fatto essenziale e, cioè, che il palo dovesse essere sradicato per consentire il montaggio di una impalcatura della cui erezione nulla si dice in termini chiari ed inequivocabili né qui né nel precedente/altro giudizio.
Restando il fatto che nel precedente giudizio le dichiarazioni rese dai testi, per come riportate in sentenza, descrivono una condotta del – che di quel Pt_1 giudizio è stato parte - del tutto sconnessa dal contesto lavorativo e che è certamente riconducibile nell'ambito del rischio elettivo ed è, quindi, estranea al processo lavorativo.
8.1. Pertanto, del tutto condivisibili si palesano le valutazioni del primo giudice che ha escluso che l'infortunio verificatosi nell'anno 2002, produttivo di conseguenze (costituzione di rendita) per nell'anno 2009, possa essere CP_1 qualificato quale infortunio sul lavoro con conseguente diritto a percezione della rendita.
8.2. Parimenti giustificata, essendo evidente che l'iniziale pagamento dell'indennità temporanea conseguente all'infortunio dell'anno 2002 è avvenuta alla luce di inveritiere dichiarazioni del è poi la ripetizione Pt_1 della somma – di € 2.404,34 - erogata a titolo di indennità temporanea.
15. A quel punto il sig. si è avvicinato con la macchina operatrice che guidava, dotata di braccio Persona_1 escavatore, ha agganciato il catene e lo ha estratto dal suolo.
16. Nel togliere il palo si è verificato un contraccolpo con rotazione violenta del palo e il ricorrente, nel tentativo di fermarlo per evitare il pericolo che lo minacciava, si è ferito alla mano.
20. Poiché l'infortunio è accaduto prima che il datore di lavoro avesse ottenuto l'autorizzazione ad installare il cantiere, lo stesso datorer chiese al signor di dichiarare che l'evento era consistito nel trauma durante lo sacrico di Pt_1 materiali dal camion per montare una b in cantiere
21. Al solo fine di non danneggiare l'azienda il ricorrente accettò di dichiarare questo, ma in realtà l'infortunio avvenne perché il lavoratore si protesse con la mano dalla imminente caduta del palo segnaletico>>. 9. Quanto alla legittimità della sospensione – prodromica alla revoca - della prestazione – che il ontesta – deve essere rilevato come la stessa trovi Pt_1 certa giustificazione, come già sopra anticipato, nella previsione dell'art. 9, co. 1, d.lgs. 38/2000 [<Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato>>].
Tale norma stabilisce infatti che qualsiasi errore <commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni>> che abbia dato luogo ad una prestazione, consente all' di provvedere alla rettifica (e quindi alla CP_1 revoca ovvero, come nel caso di specie, la rideterminazione) della prestazione senza alcun limite temporale in ipotesi di dolo ovvero colpa grave da parte dell'assicurato.
Nel caso che ci occupa, pur evidente la sussistenza del suddetto elemento soggettivo, la prestazione, erogata a decorrere dall'anno 2009, risulta essere stata sospesa (in attesa del previsto accertamento giudiziale) già nel 2013 e, quindi, ben prima dello scadere del suddetto termine decennale.
Anche sotto tale aspetto ben possibile è avallare la condotta tenuta dall' CP_1
e con ciò confermare la pronuncia appellata.
10. Con riferimento, infine, all'appello incidentale proposto da , rileva il CP_1
Collegio come la domanda debba essere necessariamente reinterpretata quale mera difesa atteso che il rigetto della domanda del – che chiedeva Pt_1
l'affermazione del diritto alla rendita – presuppone, di per sé, l'affermazione di insussistenza del medesimo diritto che, a ben vedere, è quanto chiesto in via riconvenzionale (qui, di appello incidentale) dall' . CP_1
11. Quanto alle spese di lite trova qui applicazione la previsione dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
il Presidente dott. Gaetano Campo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <13. Quello stesso giorno erano presenti sul luogo dell'incidente alcuni operai del Comune di Belluno che erano impegnati alla costruzione di un'isola per rifiuti per il Comune. 14. Il sig dovette rivolgeresi a uno di questi operai, sig. per chiedergli di togliere un palo Pt_1 Persona_1 segnaletico lico infisso sul marciapiede, altrimenti non av il lavoro di montaggio.