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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
1824 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DI TRIA GIUSEPPE;
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2022 esponeva: di avere lavorato in forza di Parte_1 due contratti part-time alle dipendenze della società – esercente attività di autotrasporto Controparte_1
merci - dal 2.11.2015 al 31.12.2021, svolgendo le mansioni di addetto agli imballaggi e con inquadramento nel quinto livello CCNL dei dipendenti imprese di spedizione;
che alla data di cessazione del primo contratto (1.07.2019) non aveva percepito il trattamento di fine rapporto maturato e dovuto;
che anche alla cessazione del secondo rapporto di lavoro (31.12.2021) il tfr non gli era stato corrisposto;
che, inoltre, non aveva percepito la retribuzione di dicembre 2021 oltre ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità relativi al 2021; che, pertanto, esso ricorrente risultava creditore dell'importo di euro 6.159,39, di cui euro 2.317,92 a titolo di tfr maturato alla data dell'1.07.2019, euro 2.708,86 a titolo di tfr maturato alla data del 31.12.2021 ed euro 964,31 a titolo di retribuzione di dicembre 2021, oltre ad euro 84,15 per ciascuna mensilità supplementare non corrisposta.
Tanto premesse l'odierno ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della suddetta somma, il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
La società datrice era dichiarata contumace alla udienza del 31.03.2023.
1 Ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, il quale non si presentava alla udienza fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio il 7.07.2023; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata discussa e decisa.
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
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La domanda è fondata e come tale va accolta.
Innanzitutto risulta agli atti che l'ordinanza con cui era ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società contumace, in uno al verbale di udienza, è stato regolarmente notificato alla parte resistente, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., in data 5.06.2023; ciò nonostante il rappresentante legale della non si è presentato alla udienza all'uopo fissata per rendere Controparte_1
il suddetto mezzo istruttorio.
Risulta, altresì, documentalmente che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_1
sino a novembre 2021 (vd. busta paga allegata al fascicolo di parte ricorrente); che ha maturato, a titolo di indennità di fine rapporto, sino all'1.07.2019 l'importo di euro 2.317,92 e sino al 31.12.2020
l'importo di euro 1.354,43 (vd. Certificazione Unica 2020 e 2021, versate in atti).
Premesso che la mancata risposta all'interrogatorio formale può assurgere a prova dei fatti dedotti solo nella concorrenza di altri elementi di prova, ritiene questo giudice che, nella specie, il quadro istruttorio complessivamente considerato e come sopra evidenziato, deponga nel senso di poter ricollegare, proprio ai sensi dell'art. 232 c.p.c., alla mancata risposta del rappresentante legale della società datrice, la prova della continuazione del rapporto sino al 31.12.2021, con l'effetto che ad debba essere riconosciuto, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'intera somma Parte_1 richiesta (pari ad euro 2.317,92 sino all'1.07.2019, non avendo fornito prova dell'avvenuto pagamento;
ed euro 2.708,96 sino al 31.12.2021).
A tali importi si aggiungono quelli della retribuzione di dicembre 2021, pari ad euro 964,31, nonché delle mensilità supplementari da quantificarsi complessivamente in euro 168,30.
Anche per tali voci la società datrice, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio.
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2 In conclusione la domanda va accolta e, per l'effetto, la società va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 6.159,39, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il 21/02/2022, così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di euro 6.159,39, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la società convenuta al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 06/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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