Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
La litispendenza è data dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel "petitum" e nella "causa petendi", e non già solo nelle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia. Ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogo a litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi di identificazione dell'azione. (Nella specie, la S.C. ha negato la litispendenza tra due cause relative al pagamento, da parte dello stesso socio di una cooperativa agricola, delle quote di mutuo di ricapitalizzazione societaria relative ad annualità diverse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA ADRIATICA a r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 36/97 del Giudice di ce di CHIETI, depositata il 17/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo, l'assorbimento del quarto motivo, rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18.1.1996 la soc. coop. agricola a.r.l. "Rinascita Adriatica" conveniva dinanzi al giudice di pace di IE AN AT, socio della cooperativa, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 952.750, oltre interessi, dovuta come quota di mutuo di ricapitalizzazione societaria per l'anno 1994.
Il convenuto, costituitosi, preliminarmente eccepiva la litispendenza con la causa pendente tra le stesse parti e per lo stesso oggetto dinanzi al Pretore di IE. Nel merito, deduceva di nulla dovere per il titolo dedotto, per aver esercitato il diritto di recesso dalla cooperativa nel 1991 e per aver mutato la coltivazione da frutteto a vigneto, escluso dall'obbligo di conferimento. Con sentenza 17.3.1997, il giudice di pace di IE, rilevata l'identità delle parti e dell'oggetto con la causa promossa dalla cooperativa dinanzi al Pretore di IE, dichiarava la litispendenza con la predetta causa, allo stato pendente in secondo grado dinanzi al Tribunale di IE a seguito di appello proposto dalla cooperativa soccombente con atto notificato il 31 gennaio 1997, e condannava l'attrice alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la cooperativa agricola "Rinascita Adriatica".
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con quattro motivi la ricorrente rispettivamente:
1) deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto sussistente la litispendenza, pur in carenza del presupposto dell'identità di "Petitum", poiché la causa anteriormente instaurata riguardava il pagamento delle rate di mutuo per le annualità 1991, 1992 e 1993, mentre quella promossa dinanzi al giudice di pace concerneva l'annualità 1994;
2) deduce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, meramente apparente, non avendo il giudice di pace fornito, al di là di considerazioni generiche, alcun elemento concreto di riferimento per la ritenuta identità di "causa petendi" e "petitum";
3) deducendo violazione dei principi in materia di valutazione delle risultanze istruttorie e di ripartizione dell'onere probatorio, nonché ancora motivazione inesistente o meramente apparente, lamenta che il giudice di pace abbia affermato la litispendenza, senza indicare da quale documentazione o da quali altre risultanze processuali abbia ricavato elementi per stabilire l'identità delle cause, e senza considerare che il convenuto non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei presupposti della litispendenza, da lui eccepita;
4) lamenta che il giudice di pace abbia emesso condanna alle spese nei suoi confronti, pur avendo definito il giudizio con una sentenza di rito, senza alcuna decisione di merito.
Le prime tre censure, da esaminare congiuntamente in quanto tutte rivolte contro la dichiarazione di litispendenza, sono fondate. Ed invero, nel motivare la dichiarazione di litispendenza, il giudice di pace si è limitato ad affermazioni di carattere generico circa l'identità del rapporto, delle problematiche sollevate, delle ragioni delle rispettive domande ed eccezioni, dell'oggetto del contenzioso, ma non ha esteso la propria indagine all'accertamento dei necessari presupposti della litispendenza, vale a dire l'identità (oltre che delle parti, nella specie pacificamente sussistente) della "causa petendi" e del "petitum", non essendo sufficiente l'identità delle questioni di diritto da trattare e risolvere per la decisione della controversia.
Ora, la domanda preventivamente proposta dalla cooperativa dinanzi al Pretore di IE aveva ad oggetto il pagamento delle quote di mutuo per gli anni 1991, 1992 e 1993, mentre quella successivamente proposta dinanzi al giudice di pace aveva ad oggetto il pagamento della quota relativa all'anno 1994.
Difettava, quindi, il presupposto dell'identità di "petitum", data la diversità delle somme richieste con le due domande, e di "causa petendi", date le diverse annualità di riferimento del mutuo. Ed invero, in fattispecie analoghe è stata esclusa la litispendenza nell'ipotesi di cause intentate dal prestatore di lavoro per chiedere la retribuzione, con riferimento a due diversi periodi di lavoro (Cass. 2611/78), ovvero nell'ipotesi di domanda di pagamento di canoni di locazione scaduti, con riferimento a mensilità distinte (Cass. 4371/83; 4792/84). Data l'assenza del presupposto dell'identità di "petitum" e di "causa petendi", il giudice di pace non avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza, ma avrebbe potuto sospendere la causa pendente dinanzi a sè fino alla definizione del giudizio anteriormente promosso, se ne avesse ravvisato la pregiudizialità.
In accoglimento, quindi, dei primi tre motivi di ricorso - e restando assorbito il quarto motivo - la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di pace di IE, in persona di altro magistrato, cui è rimessa anche la pronuncia sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di IE, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999