Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 568
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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La litispendenza è data dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel "petitum" e nella "causa petendi", e non già solo nelle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia. Ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogo a litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi di identificazione dell'azione. (Nella specie, la S.C. ha negato la litispendenza tra due cause relative al pagamento, da parte dello stesso socio di una cooperativa agricola, delle quote di mutuo di ricapitalizzazione societaria relative ad annualità diverse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 568
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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