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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di AT, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Serena Andaloro Giudice lette le note depositate nel procedimento n. 1122/2022 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_3
BR (Me) il 7.12.1954, tutti rappresentati e difesi dell'avv. Emidio Riolo, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], e Controparte_1
, nata a [...] il Controparte_2
15.9.1947, rappresentate e difese dall'avv. Mariella Sciammetta, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], Parte_3
, nata a [...] l' 8.6.1948, CP_2
, nata a [...] il [...], Parte_4
, nata a [...] il [...], Parte_5
nata a [...] il [...], Parte_3
, nata a [...] il [...], Parte_6
, nata a [...] l' 1/7/1953, rappresentati e Parte_7
difesi dall'avv. Carmela Bonina, giusta procura in atti.
- reclamanti contro
1 , nato a [...] il [...], rappresentato CP_3
e difeso dall'avv. Marco Spiccia, giusta procura in atti;
- reclamato
OSSERVA
Con ricorso cautelare in corso di causa iscritto al n. 565 - 1/2022 R.G. gli odierni reclamanti hanno chiesto il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'asse ereditario del defunto . Persona_1
A supporto della domanda gli stessi, premettendo di essere gli eredi legittimi del de cuius, hanno esposto che il testamento olografo datato 13.9.2019, pubblicato l'8.6.2021, in forza del quale era stato nominato erede CP_3
universale di non era riconducibile all'autografia di Persona_1
quest'ultimo.
, costituitosi, ha contestato quanto dedotto dalle controparti CP_3
ed ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare in quanto carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con l'ordinanza emessa l'1.8.2022 allegata in atti, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso cautelare iscritto al n. 565 - 1/2022 R.G. con la seguente motivazione: “I ricorrenti hanno l'onere di indicare specificatamente i beni di cui intendono chiedere il sequestro giudiziario in quanto l'istanza non può essere dettata da fini meramente esplorativi e ricostruttivi dell'asse ereditario;
inoltre,
l'identificazione dei singoli beni nella loro individualità si rende indispensabile per il necessario collegamento del sequestro giudiziario con l'esecuzione in forma specifica, nonché per consentire al Tribunale di valutare, preliminarmente se i singoli beni, in considerazione della loro natura, siano assoggettabili a sequestro giudiziario. L'unico riferimento più specifico è ad una polizza, di cui è riportato il numero, ma non è neppure indicato con quale soggetto sia stata stipulata, né è stata prodotta una copia anche al fine di verificare se essa faccia effettivamente parte dell'asse ereditario. Da ciò consegue che la cautela invocata non può essere concessa neppure limitatamente a tale bene.”
Avverso il provvedimento di rigetto Parte_1 Parte_2
(1954), Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
(1956),
[...] CP_2 Parte_4 Parte_5 Pt_3
2 e hanno proposto nei termini di legge il Pt_3 Parte_6 Parte_7
reclamo.
Gli odierni reclamanti hanno esposto che – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di prime cure – i beni di cui avevano chiesto il sequestro erano stati indicati “nell'atto introduttivo del procedimento principale R.G. N.
565/22 e nelle memorie integrative del procedimento cautelare R.G.. N. 565/22 sub 1”; hanno precisato, inoltre, che “i beni immobili sono esattamente individuati tramite visura catastale storica, ipotecaria e specifica… (all. 2)” e che, inoltre, “I buoni fruttiferi, polizze vita, libretti postali e altri rapporti intrattenuti dal de cuius con sono esattamente Persona_1 CP_4
specificati nella relazione ufficiale rilasciata proprio da Controparte_5
(All. 3).”
Gli odierni reclamanti, infine, hanno precisato di non avere potuto dare specifica indicazione soltanto dei rapporti bancari che il de cuius aveva intrattenuto con la e la Banca Monte dei Paschi di Siena. Controparte_6
costituitosi, ha contestato quanto sostenuto dalle CP_3
controparti e, premettendo l'inesistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha eccepito l'inammissibile del sequestro con riferimento ai c.d. beni fungibili;
lo stesso, pertanto, ha chiesto il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure.
Fatta questa premessa si evidenzia che l'udienza del 5.6.2023 - fissata dal
Presidente con decreto depositato il 20.4.2023 - per un problema tecnico non è stata registrata nel sistema informatico e, conseguentemente, all'esito dell'udienza il fascicolo non è andato “in riserva automatica” in quanto non è comparso nella sezione Consolle del relatore denominata “scaduto termine per note”. Successivamente - rinvenuto il fascicolo - con decreto è stata fissata l'udienza a trattazione scritta del 12.11.2024, all'esito della quale il fascicolo è stato nuovamente rinviato in quanto il provvedimento di fissazione udienza non era stato comunicato dalla Cancelleria ad entrambe le parti
Il reclamo è fondato per le ragioni che seguono.
3 Il Collegio ritiene che dall'esame della documentazione in atti si evince che gli odierni reclamanti hanno specificamente indicato i beni mobili e immobili di cui hanno chiesto il sequestro.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio n. 565/2022 R.G., pagine 3 e
4, così come a pag. 5 della memoria integrativa depositate l'8.7.2022 dall'avv.
Riolo nell'ambito del giudizio n. 565 - 1/2022 R.G., gli odierni reclamanti hanno dato atto che , alla data della sua morte, risultava intestatario Persona_1 dei buoni fruttiferi postali “n. 73031856 (aperto il 09.06.14), n. 73031840
(aperto il 09.05.14), n. 86440390 (aperto il 15.12.18), n. 88009719 (aperto il
11.02.19), n. 74567308 (aperto il 14.11.14), n. 74567221 (aperto il 09.09.14), dei libretti postali n. 11679306 (aperto il 16.08.04) e n. 24746642 (aperto il
26.02.2006), dei titoli postali n. 2832512 (aperto il 24.03.09), della polizze vita emessa da n. 50010119228 (aperta il 28.04.15)”, nonché dei CP_7
seguenti beni immobili: “1) Terreno a NTLO di BR (ME), Foglio 13 particella 108; 2) Terreno a NTLO di BR (ME), Foglio 13 particella
233; 3) Fabbricato (magazzini e locali di deposito) a NTLO di BR (ME),
Foglio 12 particella 60 subalterno 5; 4) Fabbricato (magazzini e locali di deposito) a NTLO di BR (ME), Foglio 12 particella 60 subalterno 9; 5)
Fabbricato (magazzini e locali di deposito) a NTLO di BR (ME), Foglio
12 particella 60 subalterno 10; 6) Fabbricato (abitazione di tipo civile) a
NTLO di BR (ME), Foglio 12 particella 60 subalterno 12; 7) Fabbricato
(magazzini e locali di deposito) a BR (ME), Foglio 2 particella 532 subalterno
15; 8) Fabbricato (abitazione di tipo civile) a BR (ME), Foglio 2 particella
532 subalterno 16”.
I beni immobili e mobili sopra indicati trovano riscontro nelle visure ipotecarie e nell'elenco rilasciato da relativo ai rapporti Controparte_5
intestati al de cuius, depositati nel fascicolo cautelare n. 565-1/2022 R.G.
Ciò precisato ritiene il Collegio che sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per accogliere il reclamo.
Secondo il codice di rito ai sensi dell'art. 670, comma 1, c.p.c., “Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o
4 altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed
è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea (…)”.
Per giurisprudenza consolidata detta disposizione trova applicazione quando si controverte sulla proprietà dei beni;
la norma in esame va interpretata estensivamente in quanto il sequestro può essere disposto sia quando si esercita un'azione che si fonda su uno ius in re (ad esempio, rivendica, petizione ereditaria, contestazione sulle quote in sede di giudizio divisorio) che su uno ius ad rem: per cui lo stesso potrebbe andare disposto anche quando sia stata proposta o debba proporsi un'azione di accertamento o di nullità dalla cui decisione possa scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio (cfr. Cass. n. 9645/1994; Cass. n. 10333/1993).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, ai fini della concessione del sequestro giudiziario si ha controversia sulla proprietà o sul possesso anche quando si esercitano azioni personali, aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine possesso, usato dall'art. 670 c.p.c., unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione (cfr. Milano, 29 gennaio 2003).
Ebbene, applicando i principi sopra richiamati, ritiene il Collegio che il fumus boni iuris nella fattispecie in esame coincida con la stessa situazione oggettiva di incertezza della proprietà dei beni appartenuti al de cuius.
Invero, gli odierni reclamanti, n.q. di eredi legittimi di Persona_1
hanno impugnato - ritenendolo falso - il testamento olografo con cui quest'ultimo ha nominato erede universale . CP_3
A supporto delle proprie ragioni i reclamanti hanno allegato nel giudizio di merito n. 565/2022 R.G. una perizia di parte che attesta la falsità del testamento impugnato.
Ed ancora, sempre sotto il profilo del fumus, nel presente giudizio i reclamanti hanno depositato la relazione tecnica n. 657/6 IT2002 effettuata dal
Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina – resa nell'ambito del procedimento penale n. 2037/21 RGNR della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AT nei confronti di per i delitti di cui agli artt. 485 e CP_3
491 c.p. – nella quale si legge che “forti elementi supportano l'ipotesi” che
5 non abbia tracciato le manoscritture osservabili sulla scheda Persona_1
testamentaria del 13.9.2019; documentazione, questa, che – contrariamente da quanto sostenuto dal reclamato – non è inammissibile in quanto nel procedimento cautelare uniforme non sono previste decadenze.
Nella fattispecie in esame sussiste anche il requisito del periculum in mora.
In materia di periculum la giurisprudenza prevalente ai fini della concessione del sequestro giudiziario non richiede che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell'esistenza della c.d. “opportunità” per come richiesta dall'art. 670, n.1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente comporti la mera possibilità
- sia pure astratta - che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (cfr. Cass., n. 854/1982; cfr. Trib. Torino 3.7.2009; Trib
Velletri, 17.7.2003; Trib. Monza, 17.4.2001).
Orbene osserva il Collegio che, nella fattispecie in esame, appare certamente sussistere il pericolo che nelle more del giudizio di merito, avente ad oggetto la nullità del testamento olografo di , i beni appartenuti Persona_1
al de cuius possano essere alienati, dispersi o deteriorati da . CP_3
Ed invero, già dall'esame della documentazione in atti si evince che due beni immobili appartenuti al de cuius e identificati in catasto fabbricati del
Comune di BR al Fg. 2, part. 532, sub. 15 e sub. 16, sono stati usucapiti da cognata di e, pertanto, non fanno più parte della Parte_8 CP_3
massa ereditaria.
Diversamente da quanto sostenuto da , odierno reclamato, la CP_3
trascrizione della domanda giudiziale - avente ad oggetto l'impugnazione del testamento olografo - non è sufficiente ad arginare il pericolo che gli ulteriori beni immobili appartenuti al de cuius vengano – nelle more del giudizio di merito
– sottratti alla massa ereditaria, dispersi o danneggiati.
A tal proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione ha precisato che
“la trascrizione di una domanda suscettibile di prenotare gli effetti di una sentenza sanzionante l'acquisto di diritti dominicali sul cespite immobiliare oggetto della vertenza non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di sequestro
6 giudiziario dell'immobile stesso” (cfr. Cass., n. 46/2000; cfr. Cass. n. 4039/1994) poiché il periculum può concretizzarsi in comportamenti materiali diversi dal mero compimento di atti dispositivi.
Ed ancora, il Collegio ritiene sussistente il presupposto del periculum in mora anche in ragione del fatto che, come si evince dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza (cfr. nota prot. N. 95592/22 del 16.2.2022) nell'ambito del procedimento penale n. 2037/21 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT, in data successiva alla morte di Persona_1
(ottobre 2021) sono state riscosse ben 6 polizze assicurative intestate al de cuius ed emesse da “ . Controparte_8
Sulla base di quanto esposto sussistendo nella fattispecie in esame sia il
“fumus boni iuris” che il “periculum in mora” il reclamo è fondato.
Ne consegue, pertanto, che deve essere disposto il sequestro giudiziario dei seguenti beni immobili appartenuti a : 1) Terreno sito a Persona_1
NTLO di BR (ME), identificato al F. 13, part. 108; 2) Terreno sito a
NTLO di BR (ME), identificato al F. 13, part. 233; 3) Fabbricato sito a
NTLO di BR (ME), identificato al F. 12, part. 60, sub. 5; 4) Fabbricato sito a NTLO di BR (ME), identificato al F. 12, part. 60, sub. 9; 5)
Fabbricato sito a NTLO di BR (ME), identificato al F. 12, part. 60, sub.
10; 6) Fabbricato sito a NTLO di BR (ME), identificato al F. 12, part. 60, sub. 12.
Si dà atto che la misura cautelare invocata non può essere concessa per gli immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di BR al Fg. 12, part. 532, sub. 15 e 16, perché ormai entrati nella titolarità di un soggetto terzo, estraneo al presente giudizio.
La misura cautelare del sequestro deve estendersi - quali beni ereditari espressamente indicati dai reclamanti - anche ai buoni fruttiferi postali n.
73031856, n. 73031840, n. 86440390, n. 88009719, n. 74567308, n. 74567221, ai libretti postali n. 11679306 e n. 24746642, ai titoli postali n. 2832512 e alla polizza n. 50010119228 emessa da Controparte_7
7 Occorre precisare che la domanda di sequestro per tali beni non è inammissibile in quanto non si è in presenza – come sostenuto dal reclamato – di beni fungibili.
Sul punto appare necessario distinguere le ipotesi in cui oggetto del sequestro è la somma di denaro in sé, considerata quale bene fungibile, da quella in cui – come nella specie – la somma stessa deve essere intesa quale bene mobile determinato;
in quest'ultima ipotesi, difatti, il credito rileva quale entità patrimoniale oggetto di proprietà o possesso (cfr. Trib. Nola, 14 ottobre 2023).
Ne consegue, pertanto, che possono essere oggetto di sequestro i titoli e i rapporti riconducibili al defunto per come sopra individuati. Persona_1
Vagliata la fondatezza del reclamo proposto, occorre provvedere alla nomina del custode che – in assenza di manifesta disponibilità da parte di uno dei contendenti - per ragioni di economia e opportunità viene individuato nella persona di , parte reclamante. Parte_1
Si precisa che il custode avrà l'obbligo di non disporre delle cose salvo apposita autorizzazione del Giudice e l'obbligo di rispettare quanto indicato negli artt. 521, 522, 560 c.p.c., ed avrà il compito di provvedere alla gestione ordinaria e, ove necessaria, straordinaria dei beni sopra indicati, previa autorizzazione del
Tribunale, con obbligo di presentare il rendiconto alla scadenza del semestre;
dovrà consentire l'immissione in possesso dei beni sequestrati in CP_3
favore del custode nominato.
Le spese saranno liquidate all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT in composizione collegiale, visti gli artt. 669 terdecies
e 670 c.p.c., nel giudizio n. 1122/2022 R.G. dispone quanto segue: accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone il sequestro giudiziario dei beni immobili e mobili indicati in parte motiva appartenuti al defunto Per_1
e nella specie: 1) Terreno sito a NTLO di BR (ME), identificato
[...]
al F. 13, part. 108; 2) Terreno sito a NTLO di BR (ME), identificato al F.
13, part. 233; 3) Fabbricato sito a NTLO di BR (ME), identificato al F.
8 12, part. 60, sub. 5; 4) Fabbricato sito a NTLO di BR (ME), identificato al F. 12, part. 60, sub. 9; 5) Fabbricato sito a NTLO di BR (ME), identificato al F. 12, part. 60, sub. 10; 6) Fabbricato sito a NTLO di BR
(ME), identificato al F. 12, part. 60, sub. 12; buoni fruttiferi postali n. 73031856, n. 73031840, n. 86440390, n.
88009719, n. 74567308, n. 74567221, ai libretti postali n. 11679306 e n.
24746642, ai titoli postali n. 2832512 e alla polizza n. 50010119228 emessa da
Controparte_7
nomina custode dei beni Parte_1
spese all'esito del giudizio di merito.
Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
9