Sentenza 16 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 16/08/2019, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2019
N. 01182/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2017, proposto da
AO RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società del Debbio S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;
per l'annullamento
del Permesso di Costruire del Comune di Lucca n. 105/2016 in data 22.06.2016, per “Ampliamento di fabbricato industriale (suap), che deve rispettare il progetto facente parte integrante del presente permesso di costruire, ma sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia …” , nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, compreso in modo specifico il parere preventivo del Comune di Lucca in data 20.04.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucca e di Società del Debbio S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di essere proprietario di un fabbricato ad uso abitazione posto in Lucca, Via del Brennero n. 1408 e confinante con la proprietà della Del Debbio S.p.A.
Quest’ultima avanzava al Comune di Lucca una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone a destinazione magazzino ad uso del complesso industriale già esistente, ricadente in “Aree produttive concentrate della piana UR” ex art. 119 delle N. T. A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca.
La controinteressata chiedeva nell’occasione l’applicazione dell’art. 3 bis della L. reg. 08.05.2009 n. 24 (c. d. “Piano casa”) che, per gli interventi su edifici a destinazione d’uso industriale e artigianale, consentiva addizioni volumetriche agli edifici esistenti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi fino ad un massimo del 20% della superficie lorda.
Ritenendo il nuovo fabbricato per il suo notevole ingombro idoneo a sottrarre aria, luce e visuale alla propria abitazione il sig. RI proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato che, per l’opposizione delle controparti, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo T.A.R.
L’accoglimento del gravame veniva affidato alle censure che seguono:
- Violazione dell’art. 5, commi 9° e ss., del d.l. 13.05.2011 n. 70; violazione dell’art. 47 della L. reg. n. 40 del 05.08.2011 in relazione al preambolo della stessa Legge e conseguente violazione degli artt. 3 bis e 5, 1° comma della L. reg. 08.05.2009 n. 24; violazione dell’art. 119 delle N. T. A. del Regolamento Urbanistico di Lucca.
Si costituivano in giudizio il Comune di Lucca e la società del Debbio S.p.A.
Nella pubblica udienza del 19 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato il permesso di costruire n. 105/2016 in data 22.06.2016, rilasciato dal Comune di Lucca alla società Del Debbio per l’ampliamento di un fabbricato industriale sito in Lucca, Via del Brennero n. 1408.
2. La controinteressata eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività (essendo stato notificato il 18.01.2017, quando era ormai scaduto il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne aveva avuto piena conoscenza), e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse ad agire.
Ciò in quanto, in tema di impugnazione di titoli edilizi da parte di terzi, il mero criterio della vicinitas non potrebbe ex se radicare la legittimazione (e l'interesse) al ricorso, dovendo la parte ricorrente pur sempre fornire la prova concreta del pregiudizio specifico inferto dagli atti impugnati a una propria situazione giuridica soggettiva che, nel caso specifico, sarebbe stato solo genericamente dedotto (Cons. Stato, Sez. IV, 18.10.2017, n. 4830, id., 2.02.2016, n. 383).
2.1. Quanto a quest’ultimo profilo è noto al Collegio che la tesi esposta ha ricevuto dalla giurisprudenza difformi risposte. Secondo un cospicuo e prevalente orientamento la vicinitas , ovvero l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno sul quale è effettuato l'intervento edilizio, è nondimeno circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, non essendo necessario che il ricorrente debba provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24/04/2019, n. 2654; id., sez. IV, 27/03/2019, n. 2025; T.A.R. Umbria, 10/01/2019, n. 16; T.A.R. Lazio, sez. II, 14/12/2018, n. 12175).
Detto orientamento è peraltro condiviso dalla Sezione che in più occasione ha affermato il principio per cui è ravvisabile nello stabile collegamento territoriale con la porzione di territorio interessata dalla trasformazione un sufficiente titolo di legittimazione a impugnare il titolo edilizio rilasciato a un terzo, senza necessità di dimostrare, da parte del ricorrente, uno specifico pregiudizio a fondamento dell’interesse ad agire (tra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. III, 12 aprile 2019, n. 546; id., 17/10/2018, n. 1330; id., 03/10/2018, n. 1253).
3. Si può poi prescindere dall’eccezione di irricevibilità in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Ad avviso del deducente il permesso di costruire impugnato sarebbe illegittimo in quanto l’art. 3-bis l. reg. n. 24/2009 (in virtù del quale il titolo edilizio è stato rilasciato) dovrebbe essere interpretato conformemente alla “legge quadro statale”, ossia all’art. 5, comma 9 d.l. n. 70/2011, e, quindi, nel senso di consentire “ un aumento volumetrico del 20% ” non sempre e comunque, ma “ solo nei limiti fissati dalla legge statale ”, e, quindi, “ solo in caso di razionalizzazione del patrimonio edilizio o di riqualificazione dell’area urbana degradata ”.
Tale ipotesi non ricorrerebbero nel caso di specie, in quanto l’art. 119.1 delle NTA del R.U., disciplinando le aree su cui insiste l’immobile della Società Del Debbio, le descriverebbe come “ connotate dalla presenza di insediamenti produttivi che … hanno dato luogo ad un tessuto abbastanza ordinato ed omogeneo ”.
3.1. La tesi non persuade per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo giacché la norma nazionale invocata dal ricorrente apparre trovare applicazione solo nei confronti di quelle regioni che non hanno tempestivamente approvato specifiche leggi di attuazione, circostanza non verificatasi per la Regione Toscana.
In tal senso depone chiaramente il comma 13 dell’art. 5, d.l. n. 70/2011 il quale stabilisce che nelle Regioni a statuto ordinario si applicano direttamente alcune disposizioni del medesimo decreto, tra cui quelle di interesse, ma solo “... sino all'entrata in vigore della normativa regionale... ”
In secondo luogo, appare dirimente che prima del rilascio del titolo edilizio l’art. 3 bis e l’art. 5, cc. 1 e 2 della legge reg. n. 24/2009 sono stati modificati dalla l. reg. 18 dicembre 2015, n. 79.
L’art. 5, co. della l. n. 24/2009 dispone ora che “ Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3bis e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti ”.
A sua volta l’art. 3 bis, co. 1 della stessa legge stabilisce che “ Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo ”.
Risulta dunque obliterato ogni riferimento a esigenze di razionalizzazione del patrimonio edilizio o di riqualificazione dell’area urbana degradata quale presupposti di ammissibilità dell’intervento.
E ciò senza contare che nel preambolo della l. reg. n. 79/2015 si indica, tra le finalità della legge, quella di fronteggiare la forte crisi economica subita dal settore edile nel periodo antecedente alla sua promulgazione.
4. Assume ancora il ricorrente, richiamando a sostegno una pronuncia di questo TAR, che gli interventi di incremento volumetrico, atteso il carattere straordinario delle norme introdotte con il c.d. “Piano casa”, sarebbero possibili solo nel rispetto della disciplina degli strumenti urbanistici vigenti (TAR Toscana, sez. III, 12 novembre 2015, n. 1550).
L’argomentazione non coglie nel segno dal momento che la sentenza ha per oggetto una controversia relativa all'applicazione dell'art. 3, c. 3 della legge regionale n. 24/2009, relativo agli “Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi” e non, come nel caso di specie, ad interventi su edifici ad uso industriale e artigianale disciplinati, come si è visto, dall’art. 3 bis della stessa legge.
5. Infine, parte ricorrente lamenta che, come stabilito dall’art. 119.4 delle N. T. A. del Regolamento Urbanistico “ nei complessi produttivi esistenti, è ammessa la realizzazione di strutture precarie facilmente rimovibili…con le caratteristiche di volumi tecnici e con dimensione massima di mq. 3.000 ”.
Inoltre, nel caso all’esame, il calcolo della SUL suscettibile di nuova edificazione sarebbe stato calcolato in misura superiore al 20%, con specifico riferimento al garage interrato di altezza non superiore a ml. 2,40 e al “deposito olio”, che dovrebbe essere sottratto dalla SUL esistente.
Da ultimo si assume che, quanto al vincolo idrogeologico, non sarebbe stato verificato il parametro relativo alla superficie permeabile del lotto.
Le doglianze sono tutte infondate.
5.1. Quanto al primo degli aspetti rilevati è sufficiente evidenziare che l’art. 3-bis, comma 1, l. reg. n. 24/2009, fatto salvo “ il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia ”, al successivo comma 1-bis prevede che “ Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1 sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ”.
E ciò senza contare che l’art. 1, comma 271, l. n. 190/2014 ha precisato che “ le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, …si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi… ”.
Ne segue, de plano, che le uniche previsioni legislative o regolamentari applicabili agli interventi di ampliamento/sostituzione edilizia straordinari previsti da tale art. 3-bis, sono quelle in materia di sicurezza idraulico-geomorfologica, di distanze minime e altezze massime dei fabbricati.
5.2. Quanto al preteso mancato rispetto dell’incremento di superficie, il doc. n. 6 di controparte dimostra chiaramente che la SUL del magazzino realizzato, pari a mq. 995,6, rispetta il limite del 20% della SUL esistente anche se da quest’ultima, pari a mq. 6.050,02, venisse detratta la SUL del garage interrato, pari a mq. 919,55.
5.3. Infine, relativamente alla verifica del parametro relativo alla superficie permeabile del lotto, si osserva che la “Relazione tecnica – Problematiche idrauliche prescrizioni art. 15 NTA R.U. vigente” citata dal ricorrente evidenzia che la Società Del Debbio, al fine di dimostrare il rispetto dell’art. 15 NTA cit. (che impone il mantenimento, in ipotesi di “ nuova edificazione ” “ di una superficie scoperta permeabile ” “ pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio ”) ha effettuato un confronto tra la superficie del lotto e la superficie impermeabilizzata dopo l’intervento. Le risultanze di tale raffronto dimostrano che la superficie del lotto oggetto d’intervento è pari a mq. 13.433 mq. e di conseguenza la superficie permeabile da mantenere era pari a mq. (13.433 x 0,25 = 3.358 mq. Ebbene, all’esito della costruzione del magazzino, risultano conservati mq. 4.913 di superficie permeabile, e, quindi, una superficie superiore a mq. 3.358.
Per le ragioni esposte il ricorso va perciò rigettato, seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bernardo Massari | Saverio Romano |
IL SEGRETARIO