Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1505/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 13/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Francesca Oro, in sostituzione dell'avv. CALABRETTA DAMIANO. È altresì presente, per la convenuta l'avv. Luisa Chianello, in sostituzione CP_1 dell'avv. CAVALLO ANTONIO. È inoltre presente, per , l'avv. Chiara Orilio, in sostituzione degli avv.ti ZIMATORE CP_2
VALERIO e ZIMATORE ALESSANDRO;
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Oro si riporta ai propri scritti difensivi insistendo nelle conclusioni ivi formulate. L'avv. Chianello si riporta ai propri scritti difensivi e alle memorie 281 sexies c.p.c. con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, con distrazione. L'avv. Orilio si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni già rassegnate nelle memorie 281 sexies c.p.c.. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1505/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Damiano Calabretta (C.F. ); C.F._2 opponente
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cavallo (C.F. ; C.F._3
ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO (C.F. ), CP_4 CP_5 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Zimatore (C.F. e Alessandro Zimatore (C.F. ; C.F._4 C.F._5 opposte
Oggetto: opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617 c.p.c. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. propone opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, Parte_1 comma 1, c.p.c. avverso la cartella n. 03420190031136437000, con la quale è intimato il pagamento della somma di € 27.872,30, notificata il 26/10/2021 per conto dell'
[...]
(già CP_6 Parte_2 Controparte_7
. Pt_2 Parte_3
1.1. A sostegno della domanda, deduce che la cartella impugnata si riferisce a un'ingiunzione di pagamento (n. 784286224400 del 20/12/2016) mai notificatale e concerne un credito vantato dall'Ente impositore in forza di un contratto di finanziamento pagina 2 di 7 stipulato il 02/02/2004. Assume: i. la prescrizione del credito azionato;
ii. la mancanza di un valido titolo esecutivo per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, in considerazione della natura privatistica del rapporto obbligatorio da cui scaturisce la pretesa creditoria vantata;
iii. l'annullabilità della cartella di pagamento per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento esattoriale. Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella impugnata e, per l'effetto, l'estinzione del diritto dell'Ente della riscossione di portare in esecuzione il credito ingiunto. 1.2. Controparte_8
, nel contestare le avverse doglianze, assume la regolarità della notifica
[...] dell'ingiunzione di pagamento de qua, perfezionatasi in data 26/01/2017 mediante il ritiro dell'atto da parte del destinatario. Nel merito, contesta la fondatezza dell'opposizione proposta, evidenziando innanzitutto che l'odierna opponente e (oggi Parte_4
), in data 02/02/2004, stipularono un contratto di finanziamento agevolato per la CP_2 promozione del lavoro autonomo, mediante l'erogazione di una somma da rimborsare nell'arco di un quinquennio, con modalità rateale e a cadenza trimestrale e che, non avendo la beneficiaria adempiuto all'obbligo di rimborso e avendo questa cessato l'attività prima della scadenza indicata in contratto, revocò le agevolazioni concesse e le CP_2 comunicò l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, intimandole di restituire l'importo erogato, a titolo di sorte capitale e interessi. Deduce, inoltre, l'esistenza di un valido titolo esecutivo, in ragione dell'applicabilità del R.D. n. 639/1910 anche alla riscossione dei crediti di natura privatistica vantati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché dell'apposizione, sull'ingiunzione di pagamento per cui è causa, della firma del funzionario responsabile del procedimento. Assume, infine, l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione del credito azionato a seguito della comunicazione alla beneficiaria della revoca del finanziamento agevolato e della contestuale richiesta di rimborso delle somme erogate. Conclude, pertanto, chiedendo di rigettare e/o dichiarare inammissibile l'opposizione proposta per infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare integralmente la cartella di pagamento impugnata e i suoi atti presupposti. 1.3. , nel contestare le avverse doglianze, eccepisce Controparte_3 invece: i. la tardività dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; ii. il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente a questioni concernenti il credito, il titolo e la formazione del ruolo;
iii. la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa e della sottesa cartella esattoriale;
iv. la validità della cartella di pagamento impugnata, emessa in conformità a quanto previsto dall'art. 25, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 602/1973 e recante la firma del responsabile del relativo procedimento. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, il rigetto dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito e in subordine rispetto a quanto richiesto in via preliminare, il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla fase Controparte_9 di formazione del ruolo e per quanto concerne il merito delle pretese.
1.4. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente deduce l'invalidità della notifica dell'ingiunzione, perché effettuata presso un indirizzo non riconducibile alla stessa,
pagina 3 di 7 perché diverso da quello di residenza, per come risulta dal certificato storico di residenza. Contesta, inoltre, che il piego sia stato ritirato da alcuno presso l'ufficio postale, atteso che l'avviso reca la sottoscrizione del solo addetto postale. Assume, infine, l'inesistenza del potere in capo all' del potere di emettere ingiunzioni ai sensi del R.D. Controparte_6
639/1910, in quanto lo strumento è riservato alle Pubbliche amministrazioni e non anche alle società di capitali, quand'anche a totale partecipazione pubblica e, in ogni caso, la nullità del titolo, perché carente del visto di esecutorietà.
1.5. Il procedimento non ha necessitato di approfondimenti istruttori ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_3
2.1. È noto che in materia di riscossione dei crediti esattoriali la legge prevede un'eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva e che quest'ultima compete esclusivamente all'Agente della Riscossione. Pertanto, l'Agente della Riscossione è da ritenersi l'unico legittimato passivo necessario nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999 [cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, (Rv. 598269); Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007 (Rv. 601121); Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008 (Rv. 601637); Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009 (Rv. 606177); Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009 (Rv. 608590); Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010 (Rv. 611404); Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011 (Rv. 617735); Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011 (Rv. 617650); Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012 (Rv. 621546); Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012 (Rv. 623836); Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013 (Rv. 626290); Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014 (Rv. 630633); Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014 (Rv. 630892); Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015 (Rv. 634119); cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016 (Rv. 638876 - 01); Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113 - 01)].
2.2. Pertanto alla luce delle menzionate premesse va riconosciuta la legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
3. Priva di pregio deve, poi, ritenersi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi sollevata da . Controparte_3
Al riguardo, è sufficiente osservare che la notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, nei confronti dell'odierna opponente, risulta essere avvenuta in data 26/10/2021, mentre l'opposizione avverso la stessa è stata proposta da quest'ultima in data 08/11/2021, nel pieno rispetto del termine di venti giorni prescritto dall'art. 617, comma 1, c.p.c.
4. Nel merito, tanto l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.), quanto quella agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) sono infondate, per le ragioni che seguono.
pagina 4 di 7 4.1. Sotto il primo profilo, l'opponente denuncia l'intervenuta prescrizione del credito e l'inesistenza del diritto ad agire in executivis per mancanza di un titolo esecutivo.
4.1.1. L'eccezione di prescrizione non coglie nel segno. La prescrizione del diritto al rimborso della somma oggetto del contratto di mutuo inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, dal momento che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unitaria ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
inoltre, sebbene l'obbligo restitutorio della somma ricevuta possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
[cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002 (Rv. 557206 - 01)]. Nel caso che ci occupa, il contratto fonte del credito azionato prevede espressamente l'obbligo, incombente sulla beneficiaria di rimborsare il finanziamento ricevuto “mediante il pagamento di n. 20 (venti) rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale e interessi la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento” (cfr. art. 12.2. del contratto del 02/04/2004). Pertanto, l'odierna opponente avrebbe dovuto saldare l'ultima rata di pagamento il 31/12/2009, data che rappresenta il dies a quo del termine di prescrizione del diritto dell'Ente finanziatore a vedersi rimborsate le somme erogate;
senonché, il decorso del suindicato termine ha indubbiamente subìto un'interruzione per effetto della comunicazione da parte di , nei confronti di , della CP_2 Parte_1 revoca delle agevolazioni concesse e della contestuale richiesta di restituzione dell'importo erogato, avvenuta mediante lettera raccomandata a/r notificatale il 04/07/2013 e ricevuta il 02/09/2013. La circostanza che la raccomandata sia stata recapitata a un indirizzo non coincidente con quello riportato dal certificato storico di residenza è inconferente. L'opponente, in forza dell'art 22 del contratto, ha eletto domicilio in Rione Croce n. 120, sicché è in quella sede che tanto le comunicazioni relative al rapporto contrattuale quanto le notificazioni andavano effettuate, secondo quanto dispone l'art. 141, comma 2, c.p.c. D'altra parte, dalla disamina del certificato di residenza storico risulta che già alla data della stipula del contratto risiedeva in via Vico Mulino di Mare n. Parte_1
7 e, cionondimeno, risulta dalla stessa indicato come luogo di residenza quello di Rione Croce n. 120, sicché è quest'ultimo che deve intendersi come luogo in cui effettivamente l'opponente ha stabilito il centro dei propri interessi.
4.1.2. Parimenti inconferente si palesa la doglianza concernente l'inesistenza, in capo alla società opposta, del potere di emettere ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910. L'art. 17, co. 3 bis del D. Lgs. 46/1999 attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di “autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”. Il successivo comma 3 ter prevede, inoltre che “In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede
pagina 5 di 7 all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”. Nel caso che ci occupa, l'autorizzazione prevista dalle menzionate disposizioni è stata concessa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 04/02/2008, pubblicato nella G.U. n. 57 del 07/03/2008, per come risulta indicato anche nell'ingiunzione di pagamento notificata. L'autorizzazione è stata concessa all'
[...]
(già per la Controparte_8 Controparte_10 riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla concessione dei benefici di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, tra cui rientrano anche quelli per cui è causa [per una conferma giurisprudenziale dell'esistenza del potere in capo dell' di avvalersi del Controparte_8 procedimento di cui al R.D. 639/1910 e dell'esecuzione esattoriale, cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 26559 del 30/0972021]. Occorre da ultimo evidenziare che l'art. 229 del D. lgs. 51/1998 ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi gli atti emanati dalle autorità amministrative (tra cui rientrano anche le ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910) e ha stabilito che tali atti “sono esecutivi di diritto”, onde relativamente alle ingiunzioni fiscali non è richiesta l'apposizione di alcun visto di esecutività da parte di chicchessia. Pertanto, l'ingiunzione adottata dall' è Controparte_8 legittima e costituisce titolo esecutivo che può essere validamente posto a fondamento dell'intimata esecuzione esattoriale.
4.2. Per quanto attiene ai vizi dedotti con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, si osserva quanto segue.
4.2.1. Non sussiste il denunciato vizio di nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento esattoriale. Sul punto, è sufficiente rilevare che in calce alla pag. 3 di 14 della cartella opposta vi è l'indicazione del nome di CP_11
quale responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella
[...] di pagamento.
4.2.2. Così come non sussiste il denunciato vizio di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica del titolo esecutivo. Per come si desume dalla disamina della documentazione offerta da parte opposta, il titolo esecutivo, rappresentato dall'ingiunzione prot. n. 21715/GPE del 20/12/2016, è stato notificato a mezzo posta nel domicilio contrattualmente eletto dal debitore. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, per come si desume dalla notoria stampigliatura (anche se leggibile solo in parte) apposta dall'ufficio postale in caso di mancato ritiro nei termini di legge e non per l'avvenuto ritiro del piego presso l'ufficio postale, per come erroneamente assunto da parte opposta. Questo spiega anche la ragione per la quale dalla cartolina non risulta la firma della persona che ha ritirato il plico. Per il resto, il procedimento di notifica si è perfezionato mediante invio in raccomandazione dell'avviso dell'avvenuto deposito del piego non consegnato per mancanza del destinatario, così come prescritto, il cui avviso è stato immesso in cassetta, per come si desume dalla cartolina allegata, ragione per cui la pagina 6 di 7 notifica dell'atto presupposto all'emissione della cartella qui opposta è stata validamente eseguita.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione e istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando così provvede: Rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420190031136437000. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in € 6.713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore di
[...]
, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cavallo, che ha Controparte_3 dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla sua assistita ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e in € 6.713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore di Controparte_12
[...]
, 13 giugno 2025.
[...]
Il Giudice Matteo Torretta
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