Art. 11. Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge )) ((3)) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).