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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 298/2023 R.G., avente ad oggetto “assegno di invalidità - art. 13 L. n. 118/1971”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
48, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 03.02.2023, Parte_1 già riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. (promosso ad impugnazione del giudizio sanitario espresso in data 24.11.2021, in sede di revisione, dalla Commissione Medica, che l'aveva infine riconosciuta soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 Percentuale 50%”) - il quale aveva ritenuto l'insussistenza in capo ad essa ricorrente dell'allegata invalidità pari o superiore al 74%, atta a fondarne il diritto all'assegno di invalidità art. 13 L. n. 118/1971 -, deducendo l'errata stima delle patologie certificate nell'esibita documentazione sanitaria e la loro concreta incidenza, attesone peraltro il medio tempore intervenuto aggravamento, sullo svolgimento dell'attività lavorativa. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio e il rigetto della proposta opposizione.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
*** L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata;
rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito della presente fase del giudizio è invero pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal C.T.U. nominato nella precedente fase. Premesso che la ricorrente è affetta da “sclerosi multipla recidivante/remittente ad attuale modesta incidenza funzionale in portatrice di esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma mammario in situ”, l'ausiliario ha concluso che le anzidette patologie “determinano un'invalidità del 60%” e pertanto “non raggiungono il livello d'invalidità necessario per ottenere la concessione della pensione d'inabilità (100%) e/o dell'assegno mensile d'invalidità (74%)”; il C.T.U. ha infatti esposto che:
1- quanto alla sclerosi multipla, “le condizioni motorie attuali della sig.ra Pt_1 sono buone e prive di alterazioni che impediscono la sufficiente motilità nella vita ordinaria, e/o di alterazioni psichiche identificabili, e/o di alterazioni metaboliche. La malattia, attualmente in uno stadio fortunatamente piuttosto limitato, trova riscontro nella tabella finalizzata all'applicazione del DM 5/2/1992 (…) al seguente punto: Cod. 7335 – “Paraparesi con deficit di forza medio agli arti inferiori (51-60%)”, con un punteggio attribuibile del 55%”;
2- quanto alla quadrantectomia alla mammella sinistra per esportazione di carcinoma mammario allo stadio iniziale, “la malattia, identificata molto precocemente, è stata trattata con asportazione chirurgica del nodulo neoplastico e del linfonodo ascellare di riferimento, e subito dopo con radioterapia e quindi con terapia ormonale che successivamente venne sospesa nel giugno 2023 in seguito all'identificazione e successiva asportazione di polipo endometriale” e “per la precocità della diagnosi e del trattamento, nonché per l'assenza di recidive, trova riscontro al seguente punto: Cod. 9322 –
“Neoplasia e prognosi favorevole a modesta compromissione funzionale” con punteggio fisso dello 11%”; e 3 – quanto infine al “riferito intervento di ernia discale cervicale, di cui non trovo traccia nella documentazione agli atti e che la Istante riferisce essere avvenuto nel 2010”, “dall'obiettività rilevata non si trova riduzione dell'articolarità del rachide e pertanto a tale malattia non può essere attribuito alcun punteggio” (cfr. relazione depositata il 09.12.2023, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in Parte_1 possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale. Giusta soccombenza, le spese dell'intero procedimento vanno poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 298/2023 R.G.; rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 23 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 298/2023 R.G., avente ad oggetto “assegno di invalidità - art. 13 L. n. 118/1971”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
48, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 03.02.2023, Parte_1 già riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. (promosso ad impugnazione del giudizio sanitario espresso in data 24.11.2021, in sede di revisione, dalla Commissione Medica, che l'aveva infine riconosciuta soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 Percentuale 50%”) - il quale aveva ritenuto l'insussistenza in capo ad essa ricorrente dell'allegata invalidità pari o superiore al 74%, atta a fondarne il diritto all'assegno di invalidità art. 13 L. n. 118/1971 -, deducendo l'errata stima delle patologie certificate nell'esibita documentazione sanitaria e la loro concreta incidenza, attesone peraltro il medio tempore intervenuto aggravamento, sullo svolgimento dell'attività lavorativa. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio e il rigetto della proposta opposizione.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
*** L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata;
rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito della presente fase del giudizio è invero pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal C.T.U. nominato nella precedente fase. Premesso che la ricorrente è affetta da “sclerosi multipla recidivante/remittente ad attuale modesta incidenza funzionale in portatrice di esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma mammario in situ”, l'ausiliario ha concluso che le anzidette patologie “determinano un'invalidità del 60%” e pertanto “non raggiungono il livello d'invalidità necessario per ottenere la concessione della pensione d'inabilità (100%) e/o dell'assegno mensile d'invalidità (74%)”; il C.T.U. ha infatti esposto che:
1- quanto alla sclerosi multipla, “le condizioni motorie attuali della sig.ra Pt_1 sono buone e prive di alterazioni che impediscono la sufficiente motilità nella vita ordinaria, e/o di alterazioni psichiche identificabili, e/o di alterazioni metaboliche. La malattia, attualmente in uno stadio fortunatamente piuttosto limitato, trova riscontro nella tabella finalizzata all'applicazione del DM 5/2/1992 (…) al seguente punto: Cod. 7335 – “Paraparesi con deficit di forza medio agli arti inferiori (51-60%)”, con un punteggio attribuibile del 55%”;
2- quanto alla quadrantectomia alla mammella sinistra per esportazione di carcinoma mammario allo stadio iniziale, “la malattia, identificata molto precocemente, è stata trattata con asportazione chirurgica del nodulo neoplastico e del linfonodo ascellare di riferimento, e subito dopo con radioterapia e quindi con terapia ormonale che successivamente venne sospesa nel giugno 2023 in seguito all'identificazione e successiva asportazione di polipo endometriale” e “per la precocità della diagnosi e del trattamento, nonché per l'assenza di recidive, trova riscontro al seguente punto: Cod. 9322 –
“Neoplasia e prognosi favorevole a modesta compromissione funzionale” con punteggio fisso dello 11%”; e 3 – quanto infine al “riferito intervento di ernia discale cervicale, di cui non trovo traccia nella documentazione agli atti e che la Istante riferisce essere avvenuto nel 2010”, “dall'obiettività rilevata non si trova riduzione dell'articolarità del rachide e pertanto a tale malattia non può essere attribuito alcun punteggio” (cfr. relazione depositata il 09.12.2023, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in Parte_1 possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale. Giusta soccombenza, le spese dell'intero procedimento vanno poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 298/2023 R.G.; rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 23 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella