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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2885/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 4.10.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Gianni Casale, come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. CP_1 C.F._2
Raffaella Vingiano, giusta procura unita alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa rimessa in decisione al Collegio per la decisione non definitiva sullo status alle seguenti: CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a LAMEZIA TERME (CZ) in data 19.5.2007 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte II, Serie A, nr. 16, anno
2007). Da quell'unione sono nati i figli Persona_1
(1.2.2008) e (4.9.2010). Persona_2
Il 26.6.2019, divenuta intollerabile la convivenza, le parti presentavano, avanti al Tribunale di FERRARA, ricorso congiunto per la separazione, successivamente comparendo, in data 12.11.2019, avanti al Presidente del Tribunale medesimo senza conciliarsi, con l'effetto che la separazione veniva omologata in forza del decreto del 14.11.2019. Le condizioni di separazione prevedevano, tra le altre cose, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre a FERRARA e diritto di visita del padre, residente a LETOJANNI (ME), per due fine settimana al mese.
In seguito, il sig. avviava un procedimento di modifica Pt_1 delle condizioni di separazione, all'esito del quale i minori venivano collocati in via prevalente presso il padre, con obbligo di quest'ultimo di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Nel discutere ora delle condizioni di divorzio, il sig. , Pt_1 premettendo di essersi successivamente trasferito a PASIAN DI TO
(UD) assieme ai figli e che la relazione dei minori con la madre si era deteriorata, non avendo la sig.ra rapporti significativi con i figli CP_1 da luglio del 2022, domandava di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé,
e di porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere un CP_1 assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi € 700,00 al mese (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, la sig.ra rappresentava di aver ripreso l'attività CP_1 lavorativa, essendo impiegata come insegnante di sostegno, di aver avuto un'altra figlia, , dalla relazione con il nuovo Persona_3 compagno e di aver comunque ripreso i rapporti con la figlia , ma Per_2 non con il figlio . Con queste premesse, la resistente, Persona_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedeva un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 250,00 mensili e domandava comunque -fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori- la collocazione prevalente dei figli presso di sé, con obbligo del padre di pagare complessivi € 700,00 al mese per il mantenimento di e , oltre al 60% delle Persona_2 Persona_1 spese straordinarie.
Nell'ambito del presente procedimento di divorzio, in data
28.8.2024, la resistente adiva in via d'urgenza l'intestato Tribunale, per ottenere l'autorizzazione a trasferire presso di sé, a RIMINI, la figlia e per iscriverla, sempre a RIMINI, all'Istituto Professionale Persona_2
Alberghiero “SIGISMONDO PANDOLFO MALATESTA”, deducendo che la predetta -la quale, invero, aveva trascorso con lei, in quella città, Per_2 il periodo estivo dal 20 giugno al 14 luglio 2024, per poi fare rientro nell'abitazione paterna di aveva maturato la convinta Per_4 determinazione di andare a vivere dalla madre. Il Tribunale di UDINE accoglieva l'istanza, autorizzando il trasferimento in parola, confermava la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio di invitando il medesimo consultorio a interfacciarsi Controparte_2 con il Servizio dell'ambito territoriale competente a RIMINI, disponeva che le spese ordinarie e straordinarie per i figli restassero a carico di ciascun genitore in relazione al figlio convivente, prevedendo in capo al sig. il pagamento di un contributo integrativo per il Pt_1 mantenimento di , pari ad € 200,00. Persona_2
All'udienza del 28.11.2024, essendo emersa l'utilità della prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare anche con diretto coinvolgimento del Servizio Sociale di RIMINI e permanendo, in ogni caso, profili di contrasto tra le parti soprattutto in relazione alle questioni patrimoniali, il sig. e la sig.ra dichiaravano il proprio Pt_1 CP_1 interesse alla definizione immediata della causa sulla questione dello status, precisando le relative conclusioni. Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 2.12.2019, il Tribunale di FERRARA omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 12.11.2019, sicché alla data del deposito del presente ricorso (4.10.2023), erano di certo abbondantemente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, 1^ sezione civile, nella sopra intestata composizione, non definitivamente decidendo tra le parti: ▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e nel Comune di LAMEZIA TERME CP_1 Parte_1
(CZ) in data 19.5.2007;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LAMEZIA TERME
(CZ) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 16, parte II, Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio, anno 2007;
▪ RIMETTE la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
▪ SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13.6.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO