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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11326/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 11326/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo -Altri contratti atipici” vertente:
TRA (C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore sig. , con sede legale in Casoria (NA), alla Parte_2 via G. Matteotti n.19/21, rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Massimo Di Donna del Foro di Napoli (C.F.: ) ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._1 studio in Napoli alla R. Morghen n°181, giusta procura alle liti allegata all'atto di opposizione e di esso costituente parte integrante ai sensi dell'art.83 comma 3° c.p.c.;
-Opponente - CONTRO con sede in L'Aquila, Via Roma 215 (P.I. ), in CP_1 P.IVA_2 sostituzione del precedente difensore Avv. Giuseppe De Donno rinunciante al mandato, si sono costituiti in giudizio l'Avv. Patrizia Gigante (C.F.
[...]
–) e l'Avv. Mauro Contadini (C.F. ) C.F._2 CodiceFiscale_3 giusta procura in calce all'atto di costituzione dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del dott. nato a [...] il CP_2
12.08.1983 (C.F. ), con domicilio eletto presso il di CodiceFiscale_4 loro studio in Rimini, Via Edelweiss Rodriguez Senior 13.
-Opposta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.06.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
1- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.10.2022, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la in Parte_1 persona le l.r.p.t., conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord la onde sentir revocare il decreto ingiuntivo n.3075/22 CP_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U. dott.ssa Boccia 2^ sez. civ. in data 26.07.2022 (rg.8027/22) con il quale le veniva ingiunto di pagare, per la mancata corresponsione di somme portatE dalle fatture n. 501 del 30.6.2019, n. 500 del 30.6.2019, n. 499 del 30.6.2019, n.498 del 30.6.2019, n.503 del 30.6.2019, n. 504 del 30.6.2019, n. 502 del 30.6.2019, emesse per l'effettuazione di varie campagne pubblicitarie, a favore di CP_1
l'importo complessivo di €.170.190,00, oltre spese e competenze professionali di procedura monitoria. Preliminarmente, l'opponente sollevava eccezione di litispendenza, all'uopo rappresentando il decreto opposto riferirsi a somme relative a fatturazioni già sub judice per essere state oggetto di una domanda riconvenzionale spiegata in un precedente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Napoli Nord rg. 9125/20) – nel quale la assumeva la qualifica di CP_1 opponente (in riconvenzionale) al D.I. n. 2685/20, emesso dal Tribunale di Napoli Nord a favore della (creditore opposto) contro Parte_1 CP_1
[...]
Deduceva che il suddetto giudizio si era concluso con provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. con il quale il Tribunale di Napoli Nord nella persona del GU dott.ssa Esposito 2^ sez. civ. - esaurita l'istruttoria e rigettati i mezzi di prova articolati dalla e rigettata la riconvenzionale - la condannava al CP_1 pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n D.I. n.2685/20 opposto (con domanda riconvenzionale rappresentata dalle stesse fatture oggetto della presente ingiunzione di pagamento), disponendo con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata in cancelleria in data 13.07.2022 (rg.9125/20), come di seguito : “letto l'art. 186 quater c.p.c., ingiunge alla il pagamento in CP_1 favore di della somma di € 98.059,75 oltre interessi di mora ex d.lgs. Parte_1
231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, nonché il pagamento delle spese di giudizio ad oggi, liquidate in € 5770,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa come per legge.. Altresì rilevava che la appellava CP_1
l'ordinanza (ex art. 186 quater c.p.c. rg 9125/20 Trib Napoli Nord) adendo la Corte di Appello di Napoli (rg 3485/22) - nonché proponeva autonoma istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c. conclusasi con rigetto, giusta ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 12.10.2022. L'odierna opponente rappresentava essersi costituita sia nel giudizio di appello sia in quello di inibitoria, precisando che l'importo delle fatture n. 501 del 30.6.2019, n. 500 del 30.6.2019, n. 499 del 30.6.2019, n.498 del 30.6.2019, n.503 del 30.6.2019, n. 504 del 30.6.2019, n. 502 del 30.6.2019 (di cui alla riconvenzionale spiegata nel giudizio rg 9125/20 Tribunale di Napoli Nord) non ammontava ad €.198.748,98 (somma erroneamente indicata frutto di errore di calcolo), bensì ad €.170.190,00. Sottolineava che il sub procedimento incardinato da ex art. 351 CP_1
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c.p.c. si concludeva con rigetto, giusta provvedimento del 12.10.2022 della Corte di appello di Napoli, rg.3485-1/22. Dedotto quanto sopra, a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c., chiedeva dichiararsi la litispendenza. Nel merito, eccepiva l'inesistenza del credito, contestando che la società CP_1
aveva utilizzato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nel
[...] precedente giudizio di opposizione (rg.9125/20, Trib Napoli Nord GU dott.ssa Esposito 2^ sez. civ.) onde precostituirsi una prova contabile da portare in compensazione con il credito ad essa ingiunto. Segnatamente, che la CP_1 emetteva, una dopo l'altra, nn.7 fatture (nn.498,499, 500, 501, 502, 503, 504) tutte nella data del 30/06/2019 nei confronti di per servizi di Parte_1 pubblicità, che quest'ultima eccepiva mai resi, e di cui eccepiva assenza di contratto ai fini della prova del rapporto sottostante. La disconosceva le fatture oggetto del presente decreto Parte_1 ingiuntivo, in quanto argomentava mai portate nel suo bilancio. Richiamava l'estratto del libro giornale di contabilità (debitamente autenticato per notar
[...]
con studio in Napoli alla via Melisurgo n.4, in data 11/10/2020) Per_1 della società del Giugno 2019 dal quale rilevava evincersi che nel Parte_1 bilancio non venivano riportate le fatturazioni (acquisti) emesse Parte_1 da ma due fatture (vendite) per fornitura di merce emesse nei CP_1 confronti di Precisamente, la n.17 del 14/06/19 come fattura CP_1 insoluta (di cui al D.I. opposto nel precedente giudizio rg 9125/20) e la n.16 del 14/06/2019 - per €.44.544,64 – , che rilevava essere stata oggetto di separato decreto ingiuntivo (di riconsegna merce, per mancata pagamento di una rata ex art.1525 c.c., in ragione di un contratto di vendita con riserva di proprietà) n.5272/20 emesso dal Tribunale di Napoli in data 16/09/20, G.U. dott.ssa Stravino rg.14851/20 (doc.n.30 e 31). Argomentava che il prefato decreto ingiuntivo era stato munito della provvisoria esecuzione in data 16.02.2021. Operava il richiamo onde dimostrare che l'opposizione (doc. n.33) al D.I. innanzi al Tribunale di Napoli (ut supra richiamato) rg.22769/20, operata dalla individuava le stesse inesistenti fatture portate nella presente sede CP_1 ed in quella precedente (rg 9125/20). Precisava inoltre che successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione – le parti erano pervenute ad una transazione dell'02.04.2021 (doc.ti n.34 e 35) a fronte di una corresponsione di importo pari ad €.60.000,00 (sostituendo la somma di denaro alla ingiunzione di restituire la merce per mancata pagamento di una rata ex art.1525 c.c., in ragione di un contratto di vendita con riserva di proprietà). Ribadiva in ogni caso non aver mai commissionato alcuna prestazione afferente a pubblicità e l'assenza del contratto come substratum imprescindibile del rapporto sottostante. L'opponente altresì evidenziava che nelle causali delle fatture emesse da che dettagliatamente elencava, comparivano CP_1 nomi di società terze estranee al presente giudizio, destinatarie della presunta prestazione. Sul punto precisava che i documenti a supporto della pretesa monitoria fossero normali operazioni commerciali tra le due società nell'ambito n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
di reciproca fornitura di merce con partite dare/avere, senza alcuna pertinenza con le causali di cui alle fatture emesse da ed oggetto della presente CP_1 ingiunzione. Da ultimo contestava il quantum della pretesa monitoria come incomprensibile duplicazione della richiesta di pagamento di fatture inesistenti. Pertanto, citando la parte opposta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 10.1.24, concludeva: Dichiarare preliminarmente la litispendenza ex art. 39 c.p.c.; Revocare il decreto ingiuntivo n°3075/22 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U. dott.ssa Boccia 2^ sez. civ., rg.8027/22, in data 26.07.22 - in danno dell'opponente, in ragione della infondatezza e/o inesistenza del credito ex adverso azionato;
Condannare sempre e comunque essa convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al difensore. Si costituiva in giudizio la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, preliminarmente contestando l'eccezione di litispendenza sollevata ex adverso. All'uopo parte opposta osservava l'eccezione formulata dalla controparte fondarsi su di un presupposto erroneo, ossia che la domanda del presente giudizio fosse pendente in altro grado, ed espressamente dinanzi la Corte di Appello di Napoli. Di contro, rilevava che nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello, in impugnazione di ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 186 quater, la somma oggetto di decreto ingiuntivo per cui è opposizione, era portata in compensazione con le somme richieste dalla controparte, sotto forma di eccezione riconvenzionale Pertanto, non sussistere litispendenza tra i due giudizi. Nel merito reclamava la pretesa monitoria fondarsi sulle fatture e sui report legati alle campagne pubblicitarie rese dalla in favore della CP_1 Parte_1
Contestava non sussistere alcun contratto neanche riguardo alle fatture emesse dalla quindi, rivendicava una sostanziale uguaglianza nelle posizioni
Parte_1 processuali, eccependo che in relazione a tali rapporti non vi erano contratti per iscritto, in quanto non necessari. Segnatamente argomentava in merito alle fatture emesse dalla recare le stesse date, ed essere state emesse il 3
Parte_1 luglio 2019, successivamente alla data del 30 giugno 2019 di emissione delle fatture da parte della e dunque, facendo proprie le congetture di CP_1 controparte, deducendo che le fatture emesse dalla fossero
Parte_1 strumentali rispetto ad una possibile compensazione dei crediti. All'uopo richiamava una mail datata 23 maggio 2020, proveniente dalla ed in
Parte_1 particolare dalla casella di posta elettronica del sig. A.U. Parte_2 quale socio unico della ed indirizzata al sig. AU della
Parte_1 CP_2
ove rilevava esservi espresso riferimento e menzione, e dunque CP_1 riconoscimento, dell'esistenza degli accordi di collaborazione, definiti di co- marketing dallo stesso e delle relative compensazioni, con espresso Pt_2 riferimento alle operazioni di compensazione da effettuare tra le parti, quale piena prova dell'esistenza di quanto affermato dalla CP_1
Tutto quanto premesso, concludeva: -In via preliminare rigettare l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi la Corte di Appello di Napoli;
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Nel merito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo per le ragioni esposte…, con condanna alle spese di parte opponente. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e in data 19.06.25, trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3. In via preliminare va disattesa l'eccezione di litispendenza per come sollevata dalla opponente atteso che, da come si evince dalla documentazione prodotta, l'ordinanza ex art. 186 quater, avente idoneità ad acquisire efficacia di sentenza limitatamente all'oggetto dell'istanza richiesta, e relativamente al quale essere stato dedotto pendenza di giudizio di appello riguarda solo il credito €98.059,75 vantato dalla odierna opponente;
pertanto, la domanda riconvenzionale,
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dispiegata in quel giudizio, per come dedotto dalla odierna opponente, a ben vedere si appalesa come mera eccezione riconvenzionale. Occorre ricordare invero che la litispendenza ricorre quando fra due o più giudizi sussiste identità, oltre che dei soggetti, anche del petitum, inteso quale bene della vita del quale si chiede tutela, e della causa petendi, intesa come fatto costitutivo della domanda;
considerato che
, dal contenuto della proposta opposizione non si desume l'identità delle domande introduttive dei procedimenti richiamati da parte opponente (cfr. produzione introduttiva opponente ) la istanza deve essere disattesa. 4.Nel merito. L'opposizione si è rilevata fondata e va accolta per quanto in appresso osservato. Mette conto ribadire che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate. Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3581/2024 si è espressa su un interessante argomento per le aziende, pronunciando il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.). La fattura, tuttavia, di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, ossia, essa non fa piena prova dell'esistenza del credito, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito. Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria, ossia, con riferimento alla richiesta del decreto ingiuntivo, in relazione all'importo del credito. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile. Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Fermo tutto quanto innanzi, la questione del valore delle fatture per la prova del credito, assume contorni particolari con riferimento alle fatture elettroniche, in formato XML che possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie. Inoltre, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, viene meno anche l'obbligo di conservare le scritture contabili richieste dall'art. 634, comma 2, c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo, rendendo superflua la presentazione di estratti autentici delle scritture contabili (Trib. Verona, 29 novembre 2019; Trib. Padova, 8 agosto 2019; Ag. Entrate, prov., 30 aprile 2018, n. 89757). Tuttavia, la giurisprudenza di merito prevalente
– cui questo giudice intende aderire- adotta un approccio prudente, richiedendo un collegamento tra le fatture e le scritture contabili ufficiali per garantire una maggiore affidabilità del credito (Trib. Massa, 21 luglio 2023; Trib. Milano, 15 marzo 2022). Tale approccio si fonda sul principio generale secondo cui un documento formato dalla stessa parte non costituisce prova a suo favore, a meno che non sia corroborato da elementi aggiuntivi di credibilità, come la regolare tenuta delle scritture contabili. La Cassazione - con la già menzionata sentenza n. 3581/2024 - ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto,
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allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Cio posto in punto di diritto, mette conto evidenziare in fatto che la originaria pretesa vantata tra origine da una mancata corresponsione di somme portate dalle fatture n. 501 del 30.6.2019, n. 500 del 30.6.2019, n. 499 del 30.6.2019, n.498 del 30.6.2019, n.503 del 30.6.2019, n. 504 del 30.6.2019, n. 502 del 30.6.2019. Orbene, tanto premesso e così addivenendo al caso che ci occupa, parte opponente con l'atto di citazione in opposizione ha del tutto disconosciuto i servizi e le prestazioni per come asseritamente prestati dalla ditta opposta;
di contro, l'opposta non ha adeguatamente provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria avanzata, non producendo alcun contratto scritto a sostegno della propria prospettazione. Ed invero al riguardo nessun valore può essere attribuito di per sé alle fatture, pure prodotte in fase monitoria dalla parte opposta, trattandosi di atti unilateralmente predisposti dal creditore e pure contestate dall'opponente. Mette invero conto evidenziare che a fronte del disconoscimento della prestazione resa, l'opposta nulla ha provato. Ed invero, a fronte della contestazione dell'opponente, l'opposta ha richiamato esclusivamente una email datata 23 maggio 2020, proveniente dalla ed in particolare dalla Parte_1 casella di posta elettronica del sig. A.U. quale socio unico Parte_2 della ed indirizzata al sig. AU della Parte_1 CP_2 CP_1 presumendo assurgere la stessa a prova dell'esistenza degli accordi di collaborazione, definiti di co-marketing tra le parti. Tuttavia, in assenza di ulteriore sostegno probatorio ed a fronte della contestazione sollevata dalla opponente non essendo state articolate neppure istanze istruttorie al riguardo, la predetta interlocuzione non può assurgere al valore di prova piena della effettiva prestazione dei servizi oggetto di pretesa creditoria. Ne deriva da tutto quanto esposto, che in mancanza di prova del credito, l'opposizione va accolta e va revocato l'opposto decreto ingiuntivo. 5. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 6.Le spese di lite. In ragione del rigetto della istanza di litispendenza per come articolata dalla opponente, si ritiene compensare le spese di lite nei limiti di un terzo di guisa che la residua parte delle spese segue il regime della soccombenza dell'opposta con liquidazione come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, nei valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della CP_1 opponente elle spese di lite, che liquida in euro 379,00 Parte_1 per spese ed euro 4.702,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore della società opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N. 11326/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo -Altri contratti atipici” vertente:
TRA (C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore sig. , con sede legale in Casoria (NA), alla Parte_2 via G. Matteotti n.19/21, rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Massimo Di Donna del Foro di Napoli (C.F.: ) ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._1 studio in Napoli alla R. Morghen n°181, giusta procura alle liti allegata all'atto di opposizione e di esso costituente parte integrante ai sensi dell'art.83 comma 3° c.p.c.;
-Opponente - CONTRO con sede in L'Aquila, Via Roma 215 (P.I. ), in CP_1 P.IVA_2 sostituzione del precedente difensore Avv. Giuseppe De Donno rinunciante al mandato, si sono costituiti in giudizio l'Avv. Patrizia Gigante (C.F.
[...]
–) e l'Avv. Mauro Contadini (C.F. ) C.F._2 CodiceFiscale_3 giusta procura in calce all'atto di costituzione dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del dott. nato a [...] il CP_2
12.08.1983 (C.F. ), con domicilio eletto presso il di CodiceFiscale_4 loro studio in Rimini, Via Edelweiss Rodriguez Senior 13.
-Opposta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.06.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.10.2022, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la in Parte_1 persona le l.r.p.t., conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord la onde sentir revocare il decreto ingiuntivo n.3075/22 CP_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U. dott.ssa Boccia 2^ sez. civ. in data 26.07.2022 (rg.8027/22) con il quale le veniva ingiunto di pagare, per la mancata corresponsione di somme portatE dalle fatture n. 501 del 30.6.2019, n. 500 del 30.6.2019, n. 499 del 30.6.2019, n.498 del 30.6.2019, n.503 del 30.6.2019, n. 504 del 30.6.2019, n. 502 del 30.6.2019, emesse per l'effettuazione di varie campagne pubblicitarie, a favore di CP_1
l'importo complessivo di €.170.190,00, oltre spese e competenze professionali di procedura monitoria. Preliminarmente, l'opponente sollevava eccezione di litispendenza, all'uopo rappresentando il decreto opposto riferirsi a somme relative a fatturazioni già sub judice per essere state oggetto di una domanda riconvenzionale spiegata in un precedente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Napoli Nord rg. 9125/20) – nel quale la assumeva la qualifica di CP_1 opponente (in riconvenzionale) al D.I. n. 2685/20, emesso dal Tribunale di Napoli Nord a favore della (creditore opposto) contro Parte_1 CP_1
[...]
Deduceva che il suddetto giudizio si era concluso con provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. con il quale il Tribunale di Napoli Nord nella persona del GU dott.ssa Esposito 2^ sez. civ. - esaurita l'istruttoria e rigettati i mezzi di prova articolati dalla e rigettata la riconvenzionale - la condannava al CP_1 pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n D.I. n.2685/20 opposto (con domanda riconvenzionale rappresentata dalle stesse fatture oggetto della presente ingiunzione di pagamento), disponendo con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata in cancelleria in data 13.07.2022 (rg.9125/20), come di seguito : “letto l'art. 186 quater c.p.c., ingiunge alla il pagamento in CP_1 favore di della somma di € 98.059,75 oltre interessi di mora ex d.lgs. Parte_1
231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, nonché il pagamento delle spese di giudizio ad oggi, liquidate in € 5770,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa come per legge.. Altresì rilevava che la appellava CP_1
l'ordinanza (ex art. 186 quater c.p.c. rg 9125/20 Trib Napoli Nord) adendo la Corte di Appello di Napoli (rg 3485/22) - nonché proponeva autonoma istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c. conclusasi con rigetto, giusta ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 12.10.2022. L'odierna opponente rappresentava essersi costituita sia nel giudizio di appello sia in quello di inibitoria, precisando che l'importo delle fatture n. 501 del 30.6.2019, n. 500 del 30.6.2019, n. 499 del 30.6.2019, n.498 del 30.6.2019, n.503 del 30.6.2019, n. 504 del 30.6.2019, n. 502 del 30.6.2019 (di cui alla riconvenzionale spiegata nel giudizio rg 9125/20 Tribunale di Napoli Nord) non ammontava ad €.198.748,98 (somma erroneamente indicata frutto di errore di calcolo), bensì ad €.170.190,00. Sottolineava che il sub procedimento incardinato da ex art. 351 CP_1
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c.p.c. si concludeva con rigetto, giusta provvedimento del 12.10.2022 della Corte di appello di Napoli, rg.3485-1/22. Dedotto quanto sopra, a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c., chiedeva dichiararsi la litispendenza. Nel merito, eccepiva l'inesistenza del credito, contestando che la società CP_1
aveva utilizzato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nel
[...] precedente giudizio di opposizione (rg.9125/20, Trib Napoli Nord GU dott.ssa Esposito 2^ sez. civ.) onde precostituirsi una prova contabile da portare in compensazione con il credito ad essa ingiunto. Segnatamente, che la CP_1 emetteva, una dopo l'altra, nn.7 fatture (nn.498,499, 500, 501, 502, 503, 504) tutte nella data del 30/06/2019 nei confronti di per servizi di Parte_1 pubblicità, che quest'ultima eccepiva mai resi, e di cui eccepiva assenza di contratto ai fini della prova del rapporto sottostante. La disconosceva le fatture oggetto del presente decreto Parte_1 ingiuntivo, in quanto argomentava mai portate nel suo bilancio. Richiamava l'estratto del libro giornale di contabilità (debitamente autenticato per notar
[...]
con studio in Napoli alla via Melisurgo n.4, in data 11/10/2020) Per_1 della società del Giugno 2019 dal quale rilevava evincersi che nel Parte_1 bilancio non venivano riportate le fatturazioni (acquisti) emesse Parte_1 da ma due fatture (vendite) per fornitura di merce emesse nei CP_1 confronti di Precisamente, la n.17 del 14/06/19 come fattura CP_1 insoluta (di cui al D.I. opposto nel precedente giudizio rg 9125/20) e la n.16 del 14/06/2019 - per €.44.544,64 – , che rilevava essere stata oggetto di separato decreto ingiuntivo (di riconsegna merce, per mancata pagamento di una rata ex art.1525 c.c., in ragione di un contratto di vendita con riserva di proprietà) n.5272/20 emesso dal Tribunale di Napoli in data 16/09/20, G.U. dott.ssa Stravino rg.14851/20 (doc.n.30 e 31). Argomentava che il prefato decreto ingiuntivo era stato munito della provvisoria esecuzione in data 16.02.2021. Operava il richiamo onde dimostrare che l'opposizione (doc. n.33) al D.I. innanzi al Tribunale di Napoli (ut supra richiamato) rg.22769/20, operata dalla individuava le stesse inesistenti fatture portate nella presente sede CP_1 ed in quella precedente (rg 9125/20). Precisava inoltre che successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione – le parti erano pervenute ad una transazione dell'02.04.2021 (doc.ti n.34 e 35) a fronte di una corresponsione di importo pari ad €.60.000,00 (sostituendo la somma di denaro alla ingiunzione di restituire la merce per mancata pagamento di una rata ex art.1525 c.c., in ragione di un contratto di vendita con riserva di proprietà). Ribadiva in ogni caso non aver mai commissionato alcuna prestazione afferente a pubblicità e l'assenza del contratto come substratum imprescindibile del rapporto sottostante. L'opponente altresì evidenziava che nelle causali delle fatture emesse da che dettagliatamente elencava, comparivano CP_1 nomi di società terze estranee al presente giudizio, destinatarie della presunta prestazione. Sul punto precisava che i documenti a supporto della pretesa monitoria fossero normali operazioni commerciali tra le due società nell'ambito n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
di reciproca fornitura di merce con partite dare/avere, senza alcuna pertinenza con le causali di cui alle fatture emesse da ed oggetto della presente CP_1 ingiunzione. Da ultimo contestava il quantum della pretesa monitoria come incomprensibile duplicazione della richiesta di pagamento di fatture inesistenti. Pertanto, citando la parte opposta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 10.1.24, concludeva: Dichiarare preliminarmente la litispendenza ex art. 39 c.p.c.; Revocare il decreto ingiuntivo n°3075/22 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.U. dott.ssa Boccia 2^ sez. civ., rg.8027/22, in data 26.07.22 - in danno dell'opponente, in ragione della infondatezza e/o inesistenza del credito ex adverso azionato;
Condannare sempre e comunque essa convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al difensore. Si costituiva in giudizio la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, preliminarmente contestando l'eccezione di litispendenza sollevata ex adverso. All'uopo parte opposta osservava l'eccezione formulata dalla controparte fondarsi su di un presupposto erroneo, ossia che la domanda del presente giudizio fosse pendente in altro grado, ed espressamente dinanzi la Corte di Appello di Napoli. Di contro, rilevava che nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello, in impugnazione di ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 186 quater, la somma oggetto di decreto ingiuntivo per cui è opposizione, era portata in compensazione con le somme richieste dalla controparte, sotto forma di eccezione riconvenzionale Pertanto, non sussistere litispendenza tra i due giudizi. Nel merito reclamava la pretesa monitoria fondarsi sulle fatture e sui report legati alle campagne pubblicitarie rese dalla in favore della CP_1 Parte_1
Contestava non sussistere alcun contratto neanche riguardo alle fatture emesse dalla quindi, rivendicava una sostanziale uguaglianza nelle posizioni
Parte_1 processuali, eccependo che in relazione a tali rapporti non vi erano contratti per iscritto, in quanto non necessari. Segnatamente argomentava in merito alle fatture emesse dalla recare le stesse date, ed essere state emesse il 3
Parte_1 luglio 2019, successivamente alla data del 30 giugno 2019 di emissione delle fatture da parte della e dunque, facendo proprie le congetture di CP_1 controparte, deducendo che le fatture emesse dalla fossero
Parte_1 strumentali rispetto ad una possibile compensazione dei crediti. All'uopo richiamava una mail datata 23 maggio 2020, proveniente dalla ed in
Parte_1 particolare dalla casella di posta elettronica del sig. A.U. Parte_2 quale socio unico della ed indirizzata al sig. AU della
Parte_1 CP_2
ove rilevava esservi espresso riferimento e menzione, e dunque CP_1 riconoscimento, dell'esistenza degli accordi di collaborazione, definiti di co- marketing dallo stesso e delle relative compensazioni, con espresso Pt_2 riferimento alle operazioni di compensazione da effettuare tra le parti, quale piena prova dell'esistenza di quanto affermato dalla CP_1
Tutto quanto premesso, concludeva: -In via preliminare rigettare l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi la Corte di Appello di Napoli;
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Nel merito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo per le ragioni esposte…, con condanna alle spese di parte opponente. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e in data 19.06.25, trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3. In via preliminare va disattesa l'eccezione di litispendenza per come sollevata dalla opponente atteso che, da come si evince dalla documentazione prodotta, l'ordinanza ex art. 186 quater, avente idoneità ad acquisire efficacia di sentenza limitatamente all'oggetto dell'istanza richiesta, e relativamente al quale essere stato dedotto pendenza di giudizio di appello riguarda solo il credito €98.059,75 vantato dalla odierna opponente;
pertanto, la domanda riconvenzionale,
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dispiegata in quel giudizio, per come dedotto dalla odierna opponente, a ben vedere si appalesa come mera eccezione riconvenzionale. Occorre ricordare invero che la litispendenza ricorre quando fra due o più giudizi sussiste identità, oltre che dei soggetti, anche del petitum, inteso quale bene della vita del quale si chiede tutela, e della causa petendi, intesa come fatto costitutivo della domanda;
considerato che
, dal contenuto della proposta opposizione non si desume l'identità delle domande introduttive dei procedimenti richiamati da parte opponente (cfr. produzione introduttiva opponente ) la istanza deve essere disattesa. 4.Nel merito. L'opposizione si è rilevata fondata e va accolta per quanto in appresso osservato. Mette conto ribadire che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate. Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3581/2024 si è espressa su un interessante argomento per le aziende, pronunciando il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Con questo principio, dunque, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.). La fattura, tuttavia, di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, ossia, essa non fa piena prova dell'esistenza del credito, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito. Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria, ossia, con riferimento alla richiesta del decreto ingiuntivo, in relazione all'importo del credito. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile. Sul punto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” [Cassazione civile, sez. 3, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3581; Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801]. Fermo tutto quanto innanzi, la questione del valore delle fatture per la prova del credito, assume contorni particolari con riferimento alle fatture elettroniche, in formato XML che possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie. Inoltre, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, viene meno anche l'obbligo di conservare le scritture contabili richieste dall'art. 634, comma 2, c.p.c. per ottenere il decreto ingiuntivo, rendendo superflua la presentazione di estratti autentici delle scritture contabili (Trib. Verona, 29 novembre 2019; Trib. Padova, 8 agosto 2019; Ag. Entrate, prov., 30 aprile 2018, n. 89757). Tuttavia, la giurisprudenza di merito prevalente
– cui questo giudice intende aderire- adotta un approccio prudente, richiedendo un collegamento tra le fatture e le scritture contabili ufficiali per garantire una maggiore affidabilità del credito (Trib. Massa, 21 luglio 2023; Trib. Milano, 15 marzo 2022). Tale approccio si fonda sul principio generale secondo cui un documento formato dalla stessa parte non costituisce prova a suo favore, a meno che non sia corroborato da elementi aggiuntivi di credibilità, come la regolare tenuta delle scritture contabili. La Cassazione - con la già menzionata sentenza n. 3581/2024 - ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto,
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allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In sintesi, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile). Cio posto in punto di diritto, mette conto evidenziare in fatto che la originaria pretesa vantata tra origine da una mancata corresponsione di somme portate dalle fatture n. 501 del 30.6.2019, n. 500 del 30.6.2019, n. 499 del 30.6.2019, n.498 del 30.6.2019, n.503 del 30.6.2019, n. 504 del 30.6.2019, n. 502 del 30.6.2019. Orbene, tanto premesso e così addivenendo al caso che ci occupa, parte opponente con l'atto di citazione in opposizione ha del tutto disconosciuto i servizi e le prestazioni per come asseritamente prestati dalla ditta opposta;
di contro, l'opposta non ha adeguatamente provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria avanzata, non producendo alcun contratto scritto a sostegno della propria prospettazione. Ed invero al riguardo nessun valore può essere attribuito di per sé alle fatture, pure prodotte in fase monitoria dalla parte opposta, trattandosi di atti unilateralmente predisposti dal creditore e pure contestate dall'opponente. Mette invero conto evidenziare che a fronte del disconoscimento della prestazione resa, l'opposta nulla ha provato. Ed invero, a fronte della contestazione dell'opponente, l'opposta ha richiamato esclusivamente una email datata 23 maggio 2020, proveniente dalla ed in particolare dalla Parte_1 casella di posta elettronica del sig. A.U. quale socio unico Parte_2 della ed indirizzata al sig. AU della Parte_1 CP_2 CP_1 presumendo assurgere la stessa a prova dell'esistenza degli accordi di collaborazione, definiti di co-marketing tra le parti. Tuttavia, in assenza di ulteriore sostegno probatorio ed a fronte della contestazione sollevata dalla opponente non essendo state articolate neppure istanze istruttorie al riguardo, la predetta interlocuzione non può assurgere al valore di prova piena della effettiva prestazione dei servizi oggetto di pretesa creditoria. Ne deriva da tutto quanto esposto, che in mancanza di prova del credito, l'opposizione va accolta e va revocato l'opposto decreto ingiuntivo. 5. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 6.Le spese di lite. In ragione del rigetto della istanza di litispendenza per come articolata dalla opponente, si ritiene compensare le spese di lite nei limiti di un terzo di guisa che la residua parte delle spese segue il regime della soccombenza dell'opposta con liquidazione come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, nei valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della CP_1 opponente elle spese di lite, che liquida in euro 379,00 Parte_1 per spese ed euro 4.702,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore della società opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n. 11326/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 11326/2022 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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