Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5164/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Calvelli Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Umberto Ferrato e Gilda Avena resistente Oggetto: assegno ordinario di invalidità FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti ai fini di un riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato in fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti ai fini delle richieste provvidenze economiche. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo del suddetto requisito. Si è costituito l' in via preliminare eccependo l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
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Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del
2 giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, decreto emesso il 20.11.2024 e comunicato in pari data, il ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 03.12.2024, seguita dal ricorso depositato in data 23.12.2024.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta. Il consulente tecnico nominato nella fase di ATPO, dott. , ha Persona_1 diagnosticato che il ricorrente, il quale svolge attività di muratore, è affetto dalle seguenti patologie: “coxartrosi dx (secondaria a pregresso trauma già trattata chirurgicamente con successiva rimozione di viti); cecità occhio dx (esiti ferita penetrante sclerante); spondiloartrosi dorso lombare;
grave gonartrosi dx”.
Il CTU ha concluso, concordando con le conclusioni della commissione medica istituita presso l' nel senso che le suddette patologie non CP_1 determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente. In particolare il CTU ha rilevato, quanto all'apparato osteoarticolare:
“Paziente con minima ridotta escursione nei movimenti di flesso estensione del rachide. I movimenti di flesso-estensione, rotazione ed inclinazione laterale della testa nei limiti. Limitazione funzionale con algia modica nei movimenti che impegnano la spalla sx. Deambula in autonoma. Dolore alla digitopressione delle apofisi spinose cervico-dorsale e lombo sacrale di modica entità'. Algia movimenti di abduzione ed estensione ginocchio dx”.
Ebbene, rispondendo alle osservazioni della parte l'Ausiliare del Giudice ha correttamente evidenziato che” …il Sig. presentava in sede di Parte_1 visita condizioni cliniche discrete, in particolare si ritiene doveroso ribadire che la visita medica e l'esame obiettivo sono di fondamentale importanza nello stabilire l'entità di un quadro morboso. Orbene la spondiloartrosi e la gonartrosi e la cecità monooculare non determinano a carico del paziente esaminato una importante
3 riduzione delle sue capacità lavorative. La coxartrosi è stata trattata con posizionamento di endoprotesi”.
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione tautologica della ritenuta gravità delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione e non risultando, inoltre, che nelle more si sia verificato un aggravamento tale da poter ritenere che vi sia stata una riduzione significativa della capacità di lavoro della ricorrente. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di ATPO sono, dunque, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta non rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in base al documento allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 16.03.2025 (certificato del 04.11.2024) nel quale risultano diagnosticate le patologie già valutate dal CTU, senza che possa da esso desumersi un aggravamento delle patologie stesse. Il ricorso, deve, pertanto, essere respinto. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 18.03.2025
IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
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