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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6944/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'8/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6944/2022 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Marcucci
E
Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Urani
OGGETTO: Retribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. NA , in qualità di titolare della ditta individuale Beautiful CP_1
Hair con sede in Ardea Tor San Lorenzo n. 104, a corrispondere a
[...] la somma di € 24.233,31 oltre interessi legali sul capitale via via Parte_1 rivalutato dal dì della maturazione al saldo, per i titoli di cui in motivazione,
pagina 1 di 9 maturata da a titolo di differenze retributive e TFR durante il Parte_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 18.01.2020 al
31.12.2021, nonché a risarcire al medesimo lavoratore il danno da omessa contribuzione per il periodo per cui è causa, nell'ammontare che sarà determinato al momento del compimento del diritto alla pensione.
2. NA il resistente a risarcire al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 21.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri , titolare CP_1 dell'impresa individuale Beautiful Hair di cui è stato dipendente dal 18.01.2020 al
31.12.2021 in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a indeterminato svolgendo le mansioni di parrucchiere di cui al Livello 3 del CCNL Barbieri-Parrucchieri presso il
Salone di Ardea Tor San Lorenzo n. 104, nonché mansioni di estetica, benché sprovvisto della relativa qualifica ed occupandosi anche delle pulizie del negozio.
Riferisce di avere reso la prestazione di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 23:30 dal martedì alla domenica con 10 minuti di pausa per il pranzo, venendo sottoposto al potere direttivo e di controllo del titolare dell'esercizio . CP_1
Lamenta di essere stato retribuito in misura inadeguata rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo percepito, per tutta la durata del rapporto, la retribuzione mensile di circa 700-800 € netti. Lamenta, inoltre, di non avere mai fruito delle ferie spettanti, né della relativa indennità sostitutiva, e di non avere percepito il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Sulla base di tale premessa, chiede la condanna del resistente al pagamento in suo favore del credito retributivo maturato nel periodo di cui innanzi, pari alla somma complessiva di € 24.233,31 lordi, oltre accessori, per i titoli di cui ai conteggi in atti, nonché al versamento dei contributi omessi ovvero in alternativa al risarcimento del danno da omessa contribuzione. Allega documentazione.
si costituisce in giudizio ed eccepisce, in via preliminare, la nullità del CP_1 ricorso per genericità. Nel merito non contesta l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente nel periodo dal 18.01.2020 al 31.12.2021 né le mansioni di parrucchiere svolte da di cui al 3° Livello del CCNL del Parte_1
pagina 2 di 9 Settore, purtuttavia sostiene che il lavoratore ha reso la prestazione per 20 ore settimanali, distribuite dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 14:00, e che le volte in cui ha prestato lavoro in eccedenza è stato adeguatamente retribuito. Sostiene, quindi, che il ricorrente non vanta alcun credito avendo percepito quanto a lui spettante, inclusa l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il TFR, come risulta dai bonifici di cui agli estratti conto che produce. Chiede, quindi, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova per testi, con la documentazione prodotta dai procuratori delle parti e a mezzo CTU contabile. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note autorizzate, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto infondata. Ed infatti, a norma del disposto dell'art. 414 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere, fra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” e “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sul quale si fonda la domanda con le relative conclusioni”, ciò al fine di assolvere ad una pluralità di funzioni che vanno opportunamente considerate così da individuare quando si verifica la sua nullità per mancato raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art.156
c.p.c.. La norma si pone come obiettivo principale quello di individuare l'oggetto del processo, ossia il diritto soggettivo del quale si chiede tutela, nonché la tutela richiesta, previa individuazione dei fatti storici che l'attore pone a fondamento della domanda in quanto costitutivi del diritto fatto valere. Inoltre l'onere previsto dall'articolo in esame a carico del ricorrente di indicare gli elementi di cui all'art. 414
n. 4, c.p.c., ha il duplice scopo di consentire al convenuto di difendersi compiutamente nella memoria di costituzione in cui il medesimo, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., deve, a pena di decadenza, prendere posizione (in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione) circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (nonché proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio), e di consentire al giudice di pervenire all'udienza edotto degli esatti termini della controversia al fine di: effettuare proficuamente l'interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione (ancorché non più obbligatorio), ammettere le prove nella coscienza della loro rilevanza o, eventualmente, di esercitare i poteri istruttori di ufficio. Tale rigido sistema di preclusioni e decadenze, è figlio dei principi di immediatezza e pagina 3 di 9 concentrazione correlati al predetto onere di allegazione, per cui la giurisprudenza prevalente a cui questo giudicante aderisce ritiene inammissibile una integrazione successiva del ricorso né che le carenze dell'atto introduttivo del giudizio possano essere sanate dalla costituzione del convenuto né dai poteri di iniziativa riconosciuti al giudice in materia di prova dal rito del lavoro.
Nel caso di specie dalla piana lettura del ricorso nel suo complesso si deduce con sufficiente determinazione sia la pretesa fatta valere dal ricorrente (causa petendi) sia il petitum, ed infatti il convenuto ha svolto in modo esaustivo le proprie difese.
Deve, quindi, concludersi che l'atto introduttivo del giudizio ha raggiunto il suo scopo.
Venendo al merito della controversia, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza - straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. Inoltre, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
In specie, considerato che il resistente non ha specificamente contestato -ai sensi dell'art. 115 c.p.c.- né l'esistenza, né la durata, né la natura subordinata del rapporto pagina 4 di 9 di lavoro intercorso con né, infine, le mansioni svolte dal Controparte_2 lavoratore, sussumibili nel 3° Livello del CCNL del settore, grava sulla ricorrente l'onere di provare la sola durata oraria giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa.
Al riguardo, i testimoni esaminati nel corso del giudizio hanno dichiarato quanto segue (le dichiarazioni vengono emendate dei soli errori di battitura):
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Sono amico e Testimone_1 connazionale del ricorrente. Fino a due anni fa' facevo un lavoro che mi consentiva due o tre volte a settimana di fare colazione con il ricorrente presso un Bar sito accanto al negozio di parrucchiere alle 8,00 di mattina e poi andava a lavorare a
Roma. Tornavo ad Ardea intorno a le 17,00 e il ricorrente di solito mi telefonava e io lo raggiungevo al negozio intorno alle 19,30 e aspettavo che finisse di fare le pulizie.
Di solito finiva intorno alle 20,00 ma nei periodi estivi poteva finire anche alle 21,00.
Ciò accadeva quasi tutte le sere della settimana. Aveva anche l'incarico di pulire il bagno e di spazzare l'area esterna alternandosi con l'altro dipendete di cui però ora non ricordo il nome. E' vero che il lunedì si occupava anche di fare la spesa dei prodotti per la pulizia del locale presso il negozio Risparmio Casa e sono a conoscenza del fatto in quanto alcune volte sono andato con lui e il titolare e quando il titolare si trovava fuori Ardea lo accompagnava io con la mia macchina in quanto lui non ha patente. Poso dire che da 5 o 6 anni che lo conosco non ha mai fatto ferie né mi risulta che gli venissero indennizzate. Prendeva qualche giorno di permesso ma non gli veniva pagato”.
teste di parte resistente, non parente indifferente: “Sono cliente del Testimone_2 negozio gestito da sin dall'apertura ma lo conosco da prima ossia da quando Pt_2 lavorava presso un parrucchiere di Lavinio di cui ero cliente. Posso dire che sulla porta del negozio è affisso un orario da cui risulta che apre alle 8,30 e chiude alle
19,30 dal martedì al sabato. Nulla so sul capitolo 2 in quanto non mi sono mai recata in negozio prima delle 9,00 ed era giù aperto. Poiché il ricorrente si occupava esclusivamente dei clienti uomini non so dire se alle 9,00 fosse o meno presente in negozio ma posso dire che altre volte in cui sono andata più tardi ricordo che era presente. E' vero che il negozio nel periodo estivo era aperto anche di domenica trattandosi di zona di mare (marina di Ardea) ma non so chi fesse presente non sono mai andata a fare i capelli. Non sono in grado di riferire nulla sull'orario in cui il ricorrente vessava di lavorare in quanto al più mi recavo presso il negozio all'ora di pranzo”.
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Sono stata Testimone_3
pagina 5 di 9 cliente del negozio di parrucchiere gestito da dall'estate del 2015 CP_1 fino a fine estate del 2021. Io mi recavo presso il salone soprattutto per le sopracciglia ma mi è capitato anche di fare i capelli. Preciso che delle sopracciglia se ne occupava personalmente il ricorrente invece della messa in piega a volte se ne è occupato lui altre volte una ragazza. Mi capitava di andare in negozio in orari diversi
e posso dire che era aperto fino alle 20,30 in quanto mi è capitato di andare anche alle 20,00 per cui presumo che il negozio chiudesse intorno alle 20,30. Credo che la mattina aprisse intorno alle 8,00. Come ho detto in tutto il periodo di cui innanzi ho sempre visto il ricorrente al lavoro. Mi è capitato durante le ore di pranzo vedere che lui e gli altri lavoranti mangiavano in negozio che non chiudeva per pranzo. Non so dire quanto durasse la pausa pranzo ma credo pochi minuiti in quanto se entrava un cliente smettevano di mangiare. L'ho visto anche pulire il negozio in orario prossimo alla chiusura. Non l'ho visto pulire il bagno ma l'ho visto spazzare e pulire l'area esterna. Nulla so sul capitolo 11. Posso dire che i colleghi si rivolgevano a lui come se fosse il titolare anche se il titolare era sempre presentare. Credo che anche il titolare sia un parrucchiere ma non l'ho mai visto al lavoro servire i clienti. Il parrucchiere non chiudeva neanche in estate e ho visto il ricorrente sempre al lavoro”.
teste di parte resistente, non parente indifferente: “Da 12 anni Testimone_4 gestisco un Ristorante di pesce ubicato sullo stesso lato della strada del Parrucchiere
a circa 20 metri di distanza nel condominio. Il mio locale apre alle 10 della mattina fino alle 15/16 e poi dalle 18,30 alle 23,00 tutti i giorni tranne il lunedì'. Non so dire a che ora chiudesse il parrucchiere ma so per certo che è aperto anche di pomeriggio in quanto ne sono cliente e lo frequento due volte a settimana. Non so dire la mattina ma credo che la sera il negozio venisse chiuso dal titolare in quanto CP_1 capita a volte che dopo la chiusura viene nel ristorante o per un caffè o per ordinare cibo da asporto. Io di solito mi recavo per il taglio dei capelli e la sistemazione della barba la mattina ed era presente un ragazzo indiano che a volte mi ha servito. Non so dire se lavorasse anche di pomeriggio io non l'ho mai visto. Io andavo anche la domenica e non l'ho mai visto al lavoro”.
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Ho fatto Testimone_5 ingresso in Italia nel 2015/2016 e sono andato ad abitare ad Ardea. Nel 2021 ho conosciuto il ricorrente che vedevo in giro a Tore Sn Lorenzo. Nello stesso periodo ho conosciuto . Frequento il negozio di parrucchiere di Parte_3 Parte_3 due volte al mese per il raglio dei capelli. Non so dire l'orario di apertura del negozio in quanto andavo intorno dopo le 17,00 mi è capitato di essere l'ultimo cliente per cui posso dire che chiudeva alle 19,00. Non so dire chi si occupasse dell'apertura e chiusura del negozio. Non conosce l'orario di lavoro del ricorrente ma posso dire di
pagina 6 di 9 non averlo mai visto al lavoro. Non mi è mai capitato di andare in negozio di domenica ma qualche volta l'ho visto aperto”.
Così riassunte le emergenze istruttorie della prova orale, e precisato che non sussistono ragioni di sospetto sulla attendibilità soggettive soggettiva dei testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, i quali hanno reso dichiarazioni sostanzialmente concordanti sia pure nei limiti della conoscenza diretta dei fatti di causa, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia fatto fronte con il dovuto rigore all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. fatta eccezione per la prestazione di lavoro nella giornata della domenica e nel periodo di sospensione delle attività commerciali disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid 19.
Sempre in punto di distribuzione degli oneri di cui all'art. 2697 c.c., si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Conseguentemente, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova già accennato, codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
Ai fini della quantificazione del credito retributivo maturato da è Controparte_3 stato, quindi, conferito incarico di CTU contabile chiedendo al perito dell'ufficio di accertare la retribuzione (orinaria, supplementare e straordinaria) spettante al ricorrente per la prestazione resa per 60 ore settimanali (dal martedì al sabato) di cui: 20 ore contrattualizzate;
20 di lavoro supplementare;
20 ore di lavoro straordinario, nonché di calcolare quanto al spettante al medesimo lavoratore a titolo di mensilità aggiuntive;
indennità per ferie e permessi non fruiti né indennizzati e TFR, detraendo dalle somme calcolate al lordo quelle nette corrisposte dal datore di lavoro risultanti dalle buste paga e dai bonifici prodotti pagina 7 di 9 dalla ditta resistente in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, ovvero il cui pagamento è stato spontaneamente ammesso dal lavoratore.
All'esito delle operazioni peritali, previo esame degli atti di causa e tenuto conto degli istituti previsti dal CCNL Barbieri-Parrucchieri vigente nel periodo in esame, il
CTU ha determinato le differenze retributive lorde spettanti al ricorrente nella somma complessiva di € 27.186,35 di cui: € 23.807,82 per differenze retributive ed €
3.378,53 a titolo di TFR per i titoli analiticamente indicati negli allegati n. 3 e 4 alla
Relazione definitiva.
Purtuttavia, tenuto conto del principio del "chiesto e pronunciato" sancito dall'art. 112 c.p.c. (che stabilisce che il giudice deve pronunciarsi solo su quanto richiesto dalle parti e non può andare oltre i limiti della domanda) non potendo attribuire un bene non richiesto o emettere una decisione che non trovi corrispondenza nella domanda presentata, va riconosciuto a il credito retributivo Parte_1 complessivo di € 24.233,31 rivendicato nel ricorso introduttivo del giudizio.
Né è possibile pervenire a diverse conclusioni in virtù della clausola contenuta nelle conclusioni di cui a pag. del 12 del ricorso (diverse somme risultanti di giustizia) trattandosi di mera clausola di mero stile posto che era possibile quantificare con esattezza il petitum. Diversamente non va considerata clausola di stile solo quando ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
In relazione alle riferite conclusioni del CTU ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base dei paramenti posti dal giudicante e del CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti. Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico e coerente. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
E' inoltre del tutto infondata la deduzione di cui alle note autorizzate depositate dal procuratore del resistente in data 3.07.2025 poiché dalla piana lettura del quesito posto al CTU riulta indicato come parametro orario quello delle 60 ore settimanali di cui 20 ore come da part-time contrattualizzato;
20 ore per lavoro supplementare
(ossia fino al raggiungimento del full-time) e 20 ore per lavoro straordinario eccedente il full-time.
Conclusivamente , in qualità di titolare della ditta individuale Beautiful CP_1
Hair, va condannato a corrispondere a la somma complessiva di € Parte_1
24.233,31 con la precisazione che, alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo pagina 8 di 9 dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che “l'accertamento
e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio
2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass.
n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, 38).
Il resistente va, infine, condannato a risarcire al lavoratore ricorrente il danno da omessa contribuzione per il periodo per cui è causa, nell'ammontare che sarà determinato al momento del compimento del diritto alla pensione.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del resistente.
Velletri, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'8/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6944/2022 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Marcucci
E
Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Urani
OGGETTO: Retribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. NA , in qualità di titolare della ditta individuale Beautiful CP_1
Hair con sede in Ardea Tor San Lorenzo n. 104, a corrispondere a
[...] la somma di € 24.233,31 oltre interessi legali sul capitale via via Parte_1 rivalutato dal dì della maturazione al saldo, per i titoli di cui in motivazione,
pagina 1 di 9 maturata da a titolo di differenze retributive e TFR durante il Parte_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 18.01.2020 al
31.12.2021, nonché a risarcire al medesimo lavoratore il danno da omessa contribuzione per il periodo per cui è causa, nell'ammontare che sarà determinato al momento del compimento del diritto alla pensione.
2. NA il resistente a risarcire al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 21.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri , titolare CP_1 dell'impresa individuale Beautiful Hair di cui è stato dipendente dal 18.01.2020 al
31.12.2021 in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a indeterminato svolgendo le mansioni di parrucchiere di cui al Livello 3 del CCNL Barbieri-Parrucchieri presso il
Salone di Ardea Tor San Lorenzo n. 104, nonché mansioni di estetica, benché sprovvisto della relativa qualifica ed occupandosi anche delle pulizie del negozio.
Riferisce di avere reso la prestazione di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 23:30 dal martedì alla domenica con 10 minuti di pausa per il pranzo, venendo sottoposto al potere direttivo e di controllo del titolare dell'esercizio . CP_1
Lamenta di essere stato retribuito in misura inadeguata rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo percepito, per tutta la durata del rapporto, la retribuzione mensile di circa 700-800 € netti. Lamenta, inoltre, di non avere mai fruito delle ferie spettanti, né della relativa indennità sostitutiva, e di non avere percepito il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Sulla base di tale premessa, chiede la condanna del resistente al pagamento in suo favore del credito retributivo maturato nel periodo di cui innanzi, pari alla somma complessiva di € 24.233,31 lordi, oltre accessori, per i titoli di cui ai conteggi in atti, nonché al versamento dei contributi omessi ovvero in alternativa al risarcimento del danno da omessa contribuzione. Allega documentazione.
si costituisce in giudizio ed eccepisce, in via preliminare, la nullità del CP_1 ricorso per genericità. Nel merito non contesta l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente nel periodo dal 18.01.2020 al 31.12.2021 né le mansioni di parrucchiere svolte da di cui al 3° Livello del CCNL del Parte_1
pagina 2 di 9 Settore, purtuttavia sostiene che il lavoratore ha reso la prestazione per 20 ore settimanali, distribuite dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 14:00, e che le volte in cui ha prestato lavoro in eccedenza è stato adeguatamente retribuito. Sostiene, quindi, che il ricorrente non vanta alcun credito avendo percepito quanto a lui spettante, inclusa l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il TFR, come risulta dai bonifici di cui agli estratti conto che produce. Chiede, quindi, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova per testi, con la documentazione prodotta dai procuratori delle parti e a mezzo CTU contabile. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note autorizzate, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto infondata. Ed infatti, a norma del disposto dell'art. 414 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere, fra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” e “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sul quale si fonda la domanda con le relative conclusioni”, ciò al fine di assolvere ad una pluralità di funzioni che vanno opportunamente considerate così da individuare quando si verifica la sua nullità per mancato raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art.156
c.p.c.. La norma si pone come obiettivo principale quello di individuare l'oggetto del processo, ossia il diritto soggettivo del quale si chiede tutela, nonché la tutela richiesta, previa individuazione dei fatti storici che l'attore pone a fondamento della domanda in quanto costitutivi del diritto fatto valere. Inoltre l'onere previsto dall'articolo in esame a carico del ricorrente di indicare gli elementi di cui all'art. 414
n. 4, c.p.c., ha il duplice scopo di consentire al convenuto di difendersi compiutamente nella memoria di costituzione in cui il medesimo, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., deve, a pena di decadenza, prendere posizione (in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione) circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (nonché proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio), e di consentire al giudice di pervenire all'udienza edotto degli esatti termini della controversia al fine di: effettuare proficuamente l'interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione (ancorché non più obbligatorio), ammettere le prove nella coscienza della loro rilevanza o, eventualmente, di esercitare i poteri istruttori di ufficio. Tale rigido sistema di preclusioni e decadenze, è figlio dei principi di immediatezza e pagina 3 di 9 concentrazione correlati al predetto onere di allegazione, per cui la giurisprudenza prevalente a cui questo giudicante aderisce ritiene inammissibile una integrazione successiva del ricorso né che le carenze dell'atto introduttivo del giudizio possano essere sanate dalla costituzione del convenuto né dai poteri di iniziativa riconosciuti al giudice in materia di prova dal rito del lavoro.
Nel caso di specie dalla piana lettura del ricorso nel suo complesso si deduce con sufficiente determinazione sia la pretesa fatta valere dal ricorrente (causa petendi) sia il petitum, ed infatti il convenuto ha svolto in modo esaustivo le proprie difese.
Deve, quindi, concludersi che l'atto introduttivo del giudizio ha raggiunto il suo scopo.
Venendo al merito della controversia, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza - straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. Inoltre, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
In specie, considerato che il resistente non ha specificamente contestato -ai sensi dell'art. 115 c.p.c.- né l'esistenza, né la durata, né la natura subordinata del rapporto pagina 4 di 9 di lavoro intercorso con né, infine, le mansioni svolte dal Controparte_2 lavoratore, sussumibili nel 3° Livello del CCNL del settore, grava sulla ricorrente l'onere di provare la sola durata oraria giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa.
Al riguardo, i testimoni esaminati nel corso del giudizio hanno dichiarato quanto segue (le dichiarazioni vengono emendate dei soli errori di battitura):
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Sono amico e Testimone_1 connazionale del ricorrente. Fino a due anni fa' facevo un lavoro che mi consentiva due o tre volte a settimana di fare colazione con il ricorrente presso un Bar sito accanto al negozio di parrucchiere alle 8,00 di mattina e poi andava a lavorare a
Roma. Tornavo ad Ardea intorno a le 17,00 e il ricorrente di solito mi telefonava e io lo raggiungevo al negozio intorno alle 19,30 e aspettavo che finisse di fare le pulizie.
Di solito finiva intorno alle 20,00 ma nei periodi estivi poteva finire anche alle 21,00.
Ciò accadeva quasi tutte le sere della settimana. Aveva anche l'incarico di pulire il bagno e di spazzare l'area esterna alternandosi con l'altro dipendete di cui però ora non ricordo il nome. E' vero che il lunedì si occupava anche di fare la spesa dei prodotti per la pulizia del locale presso il negozio Risparmio Casa e sono a conoscenza del fatto in quanto alcune volte sono andato con lui e il titolare e quando il titolare si trovava fuori Ardea lo accompagnava io con la mia macchina in quanto lui non ha patente. Poso dire che da 5 o 6 anni che lo conosco non ha mai fatto ferie né mi risulta che gli venissero indennizzate. Prendeva qualche giorno di permesso ma non gli veniva pagato”.
teste di parte resistente, non parente indifferente: “Sono cliente del Testimone_2 negozio gestito da sin dall'apertura ma lo conosco da prima ossia da quando Pt_2 lavorava presso un parrucchiere di Lavinio di cui ero cliente. Posso dire che sulla porta del negozio è affisso un orario da cui risulta che apre alle 8,30 e chiude alle
19,30 dal martedì al sabato. Nulla so sul capitolo 2 in quanto non mi sono mai recata in negozio prima delle 9,00 ed era giù aperto. Poiché il ricorrente si occupava esclusivamente dei clienti uomini non so dire se alle 9,00 fosse o meno presente in negozio ma posso dire che altre volte in cui sono andata più tardi ricordo che era presente. E' vero che il negozio nel periodo estivo era aperto anche di domenica trattandosi di zona di mare (marina di Ardea) ma non so chi fesse presente non sono mai andata a fare i capelli. Non sono in grado di riferire nulla sull'orario in cui il ricorrente vessava di lavorare in quanto al più mi recavo presso il negozio all'ora di pranzo”.
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Sono stata Testimone_3
pagina 5 di 9 cliente del negozio di parrucchiere gestito da dall'estate del 2015 CP_1 fino a fine estate del 2021. Io mi recavo presso il salone soprattutto per le sopracciglia ma mi è capitato anche di fare i capelli. Preciso che delle sopracciglia se ne occupava personalmente il ricorrente invece della messa in piega a volte se ne è occupato lui altre volte una ragazza. Mi capitava di andare in negozio in orari diversi
e posso dire che era aperto fino alle 20,30 in quanto mi è capitato di andare anche alle 20,00 per cui presumo che il negozio chiudesse intorno alle 20,30. Credo che la mattina aprisse intorno alle 8,00. Come ho detto in tutto il periodo di cui innanzi ho sempre visto il ricorrente al lavoro. Mi è capitato durante le ore di pranzo vedere che lui e gli altri lavoranti mangiavano in negozio che non chiudeva per pranzo. Non so dire quanto durasse la pausa pranzo ma credo pochi minuiti in quanto se entrava un cliente smettevano di mangiare. L'ho visto anche pulire il negozio in orario prossimo alla chiusura. Non l'ho visto pulire il bagno ma l'ho visto spazzare e pulire l'area esterna. Nulla so sul capitolo 11. Posso dire che i colleghi si rivolgevano a lui come se fosse il titolare anche se il titolare era sempre presentare. Credo che anche il titolare sia un parrucchiere ma non l'ho mai visto al lavoro servire i clienti. Il parrucchiere non chiudeva neanche in estate e ho visto il ricorrente sempre al lavoro”.
teste di parte resistente, non parente indifferente: “Da 12 anni Testimone_4 gestisco un Ristorante di pesce ubicato sullo stesso lato della strada del Parrucchiere
a circa 20 metri di distanza nel condominio. Il mio locale apre alle 10 della mattina fino alle 15/16 e poi dalle 18,30 alle 23,00 tutti i giorni tranne il lunedì'. Non so dire a che ora chiudesse il parrucchiere ma so per certo che è aperto anche di pomeriggio in quanto ne sono cliente e lo frequento due volte a settimana. Non so dire la mattina ma credo che la sera il negozio venisse chiuso dal titolare in quanto CP_1 capita a volte che dopo la chiusura viene nel ristorante o per un caffè o per ordinare cibo da asporto. Io di solito mi recavo per il taglio dei capelli e la sistemazione della barba la mattina ed era presente un ragazzo indiano che a volte mi ha servito. Non so dire se lavorasse anche di pomeriggio io non l'ho mai visto. Io andavo anche la domenica e non l'ho mai visto al lavoro”.
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Ho fatto Testimone_5 ingresso in Italia nel 2015/2016 e sono andato ad abitare ad Ardea. Nel 2021 ho conosciuto il ricorrente che vedevo in giro a Tore Sn Lorenzo. Nello stesso periodo ho conosciuto . Frequento il negozio di parrucchiere di Parte_3 Parte_3 due volte al mese per il raglio dei capelli. Non so dire l'orario di apertura del negozio in quanto andavo intorno dopo le 17,00 mi è capitato di essere l'ultimo cliente per cui posso dire che chiudeva alle 19,00. Non so dire chi si occupasse dell'apertura e chiusura del negozio. Non conosce l'orario di lavoro del ricorrente ma posso dire di
pagina 6 di 9 non averlo mai visto al lavoro. Non mi è mai capitato di andare in negozio di domenica ma qualche volta l'ho visto aperto”.
Così riassunte le emergenze istruttorie della prova orale, e precisato che non sussistono ragioni di sospetto sulla attendibilità soggettive soggettiva dei testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, i quali hanno reso dichiarazioni sostanzialmente concordanti sia pure nei limiti della conoscenza diretta dei fatti di causa, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia fatto fronte con il dovuto rigore all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. fatta eccezione per la prestazione di lavoro nella giornata della domenica e nel periodo di sospensione delle attività commerciali disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid 19.
Sempre in punto di distribuzione degli oneri di cui all'art. 2697 c.c., si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Conseguentemente, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova già accennato, codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
Ai fini della quantificazione del credito retributivo maturato da è Controparte_3 stato, quindi, conferito incarico di CTU contabile chiedendo al perito dell'ufficio di accertare la retribuzione (orinaria, supplementare e straordinaria) spettante al ricorrente per la prestazione resa per 60 ore settimanali (dal martedì al sabato) di cui: 20 ore contrattualizzate;
20 di lavoro supplementare;
20 ore di lavoro straordinario, nonché di calcolare quanto al spettante al medesimo lavoratore a titolo di mensilità aggiuntive;
indennità per ferie e permessi non fruiti né indennizzati e TFR, detraendo dalle somme calcolate al lordo quelle nette corrisposte dal datore di lavoro risultanti dalle buste paga e dai bonifici prodotti pagina 7 di 9 dalla ditta resistente in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, ovvero il cui pagamento è stato spontaneamente ammesso dal lavoratore.
All'esito delle operazioni peritali, previo esame degli atti di causa e tenuto conto degli istituti previsti dal CCNL Barbieri-Parrucchieri vigente nel periodo in esame, il
CTU ha determinato le differenze retributive lorde spettanti al ricorrente nella somma complessiva di € 27.186,35 di cui: € 23.807,82 per differenze retributive ed €
3.378,53 a titolo di TFR per i titoli analiticamente indicati negli allegati n. 3 e 4 alla
Relazione definitiva.
Purtuttavia, tenuto conto del principio del "chiesto e pronunciato" sancito dall'art. 112 c.p.c. (che stabilisce che il giudice deve pronunciarsi solo su quanto richiesto dalle parti e non può andare oltre i limiti della domanda) non potendo attribuire un bene non richiesto o emettere una decisione che non trovi corrispondenza nella domanda presentata, va riconosciuto a il credito retributivo Parte_1 complessivo di € 24.233,31 rivendicato nel ricorso introduttivo del giudizio.
Né è possibile pervenire a diverse conclusioni in virtù della clausola contenuta nelle conclusioni di cui a pag. del 12 del ricorso (diverse somme risultanti di giustizia) trattandosi di mera clausola di mero stile posto che era possibile quantificare con esattezza il petitum. Diversamente non va considerata clausola di stile solo quando ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
In relazione alle riferite conclusioni del CTU ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base dei paramenti posti dal giudicante e del CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti. Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico e coerente. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
E' inoltre del tutto infondata la deduzione di cui alle note autorizzate depositate dal procuratore del resistente in data 3.07.2025 poiché dalla piana lettura del quesito posto al CTU riulta indicato come parametro orario quello delle 60 ore settimanali di cui 20 ore come da part-time contrattualizzato;
20 ore per lavoro supplementare
(ossia fino al raggiungimento del full-time) e 20 ore per lavoro straordinario eccedente il full-time.
Conclusivamente , in qualità di titolare della ditta individuale Beautiful CP_1
Hair, va condannato a corrispondere a la somma complessiva di € Parte_1
24.233,31 con la precisazione che, alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo pagina 8 di 9 dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che “l'accertamento
e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio
2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass.
n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, 38).
Il resistente va, infine, condannato a risarcire al lavoratore ricorrente il danno da omessa contribuzione per il periodo per cui è causa, nell'ammontare che sarà determinato al momento del compimento del diritto alla pensione.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del resistente.
Velletri, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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