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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18954 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE FALCO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE FALCO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 28/10/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 12/06/2017. Aggiungevano che dal matrimonio erano nati due figli:
nato a [...] l'[...] e nata a [...] il [...]. Controparte_2 CP_3
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) la casa coniugale sita in Napoli, al Prolungamento Carlo de Marco n. 43 resta assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alla prole;
Parte_1
c) il sig. sposterà la sua residenza altrove;
CP_1
d) i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione degli stessi presso l'abitazione materna;
e) il sig. vedrà i minori a fine settimana alternati, dal venerdì ore 19,00 sino alla CP_1
domenica ore 20,00;
f) i figli minori trascorreranno col padre il pomeriggio del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore
20,00 o in un diverso giorno da concordarsi almeno 7 giorni prima in relazione alle esigenze dei piccoli;
g) per le festività Natalizie il sig. terrà con sé i figli ad anni alterni il 24/25 dicembre ed CP_1
il 31 dicembre /1 gennaio nonché il giorno della Befana sempre ad anni alterni;
h) per le festività Pasquale i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno di
Pasqua e del Lunedì in Albis;
i) per il periodo estivo le parti concordano che il sig. terrà con sé i minori 15 CP_1
giorni consecutivi e non da concordarsi con la sig.ra entro il 30 giugno di Parte_1
ciascun anno;
inoltre i minori trascorreranno con i rispettivi genitori i giorni dei compleanni ed onomastici;
l) il sig. verserà alla sig.ra ed a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento personale euro 100,00 mentre verserà alla stessa a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma di euro 400.00 mensili oltre aggiornamenti ISTAT come per legge;
m) il sig. inoltre contribuirà al pagamento del canone locatizio versando alla CP_1
sig.ra la somma di euro 300,00; Parte_1
n) le spese straordinarie necessarie per i figli saranno come da protocollo stilato tra Magistrato ed Avvocati del Tribunale di Napoli a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno;
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 47, parte II, S. A sez.G reg. Atti Matrimonio anno 2017); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.4.2025.
Il Giudice Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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