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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 295 /2025, promosso da:
con sede legale in LIVORNO alla VIA GIUSEPPE GARIBALDI 44 Controparte_1
Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4-8-2025 la società ha chiesto l'apertura Controparte_1 della propria liquidazione giudiziale stante la condizione di insolvenza conseguente alle notevoli difficoltà economiche in cui versa derivanti dalla cessione e contestuale liquidazione dei crediti fiscali sorti a fronte dei lavori eseguiti con il cd “ sconto in fattura” ai sensi dell'art 121 DL 34/2020 che, allo stato, richiedono tempi molto più lunghi con rendimenti sempre più contenuti.
La società ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, Controparte_1 quindi, questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società . Controparte_1
pagina 1 di 5 Preliminarmente va rilevato che, nel caso di specie, sussiste la competenza a decidere in capo al
Tribunale di Firenze, nonostante la società abbia sede legale a Livorno, atteso che la stessa ha trasferito la propria sede da Scandicci alla via dei Turri 29 a Livorno via Garibaldi 44 con atto del notaio Per_1 del 3-9-2024 annotato in Camera di Commercio il 12-9-2024, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art 28
CCII.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ esecuzione di servizi di consulenza tecnica per elaborare progetti di interni ( design) dall'ideazione, alla meta progettazione
….”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
pagina 2 di 5 Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia ( la dichiarazione IRAP del 2024 riporta un totale componenti negative di € 558.107).
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII oltre che lo stato d'insolvenza; la dichiarazione dei redditi 2024 relativa all'esercizio 2023 riporta, infatti, ricavi di
€ 559.347.
Appare, infatti, evidente dalle emergenze processuali che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'assenza di crediti, di risorse, e di liquidità impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con Controparte_1 sede legale in LIVORNO alla VIA GIUSEPPE GARIBALDI 44 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-12-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone pagina 4 di 5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6-8-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 295 /2025, promosso da:
con sede legale in LIVORNO alla VIA GIUSEPPE GARIBALDI 44 Controparte_1
Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4-8-2025 la società ha chiesto l'apertura Controparte_1 della propria liquidazione giudiziale stante la condizione di insolvenza conseguente alle notevoli difficoltà economiche in cui versa derivanti dalla cessione e contestuale liquidazione dei crediti fiscali sorti a fronte dei lavori eseguiti con il cd “ sconto in fattura” ai sensi dell'art 121 DL 34/2020 che, allo stato, richiedono tempi molto più lunghi con rendimenti sempre più contenuti.
La società ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, Controparte_1 quindi, questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società . Controparte_1
pagina 1 di 5 Preliminarmente va rilevato che, nel caso di specie, sussiste la competenza a decidere in capo al
Tribunale di Firenze, nonostante la società abbia sede legale a Livorno, atteso che la stessa ha trasferito la propria sede da Scandicci alla via dei Turri 29 a Livorno via Garibaldi 44 con atto del notaio Per_1 del 3-9-2024 annotato in Camera di Commercio il 12-9-2024, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art 28
CCII.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ esecuzione di servizi di consulenza tecnica per elaborare progetti di interni ( design) dall'ideazione, alla meta progettazione
….”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
pagina 2 di 5 Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia ( la dichiarazione IRAP del 2024 riporta un totale componenti negative di € 558.107).
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII oltre che lo stato d'insolvenza; la dichiarazione dei redditi 2024 relativa all'esercizio 2023 riporta, infatti, ricavi di
€ 559.347.
Appare, infatti, evidente dalle emergenze processuali che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'assenza di crediti, di risorse, e di liquidità impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con Controparte_1 sede legale in LIVORNO alla VIA GIUSEPPE GARIBALDI 44 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-12-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone pagina 4 di 5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6-8-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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