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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8743 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 7165/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 D'ONOFRIO LISETTA e BASILIO ZI, con elezione di domicilio in PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 4, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22-3-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con gravità, di cui alla domanda amministrativa del 28-4-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato il progressivo peggioramento delle condizioni psico fisiche dalla perizianda. E le censure, nel merito, rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che l'istante risulta affetta da: artrosi polidistrettuale (cod. 7001 per analogia), vasculopatia cerebrale cronica (cod. 1002); bpco in o2 saltuario (cod. 6407), cardiopatia ipertensiva valvolare dilatativa terza classe nyha (cod. 6443). Per quanto riguarda la artrosi polidistrettuale e la vasculopatia cerebrale cronica il CTU ha precisato che di queste patologie agli atti non vi era documentazione sanitaria clinica specialistica e strumentale probante, per cui la diagnosi medico-legale è stata effettuata sulla base dell'esame obiettivo peritale e sulla base del verbale di invalidità civile;
che per le patologie dell'apparato locomotore, come si evince dall'esame obiettivo, i movimenti del capo, del tronco, degli arti superiori e degli arti inferiori sono possibili, incompleti e dolenti;
la posizione eretta è ben mantenuta, i passaggi posturali sono possibili, con parziale aiuto ed appoggio di terzi, e la deambulazione è difficoltosa, incerta, a piccoli passi, con appoggio di terzi, non autonoma;
che nei Parte decreti di invalidità dell' del 27-7-2022, vi era stata diagnosi di “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo-mnesico e depressione involutiva senile. Cardiopatia ipertensiva in pregresso episodio di scompenso e trattata con impianto di AICD. IVC arti inferiori. Artrosi polidistrettuale. Insufficienza renale cronica di grado lieve. mitro-tricuspidalica. CP_3 BPCO con sindrome disventilatoria in trattamento con ossigenoterapia saltuaria”; che, pertanto, aveva ritenuto di attribuire un punteggio in percentuale, rispettivamente del 75% e del 70%. Quanto alla BPCO, il CTU ha evidenziato che trattasi di sofferenza bronchiale cronica di entità moderata, di tipo ostruttivo, per la quale, oltre alla già riscontrata carenza di documentazione sanitaria specialistica e strumentale, la valutazione era stata orientata tenendo in considerazione sia i Parte verbali del luglio 2022 che la visita geriatrica del 16-6-2022 e che all'esame obiettivo si era riscontrato broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado moderato con torace ipoespansibile, ipofonetico, e con reperto auscultatorio di respiro aspro e riduzione del M.V. su tutto l'ambito respiratorio, con attribuzione della percentuale del 45%. In relazione alla cardiopatia ipertensiva valvolare, il CTU ha chiarito che trattasi di patologia cronica di medio-grave entità, con diversi episodi di scompenso cardiaco, talvolta, con necessità di ricovero ospedaliero, in terapia con antiaggreganti NAO, beta-bloccanti, diuretici e antiipertensivi, fino a tutt'oggi, e ossigenoterapia gassosa saltuaria;
che, nel 2012, per cardiopatia dilatativa e tachiaritmie era stato applicato un dispositivo ICD, sostituito per usura nel 2022, in periodico controllo elettrofisiologico;
che a causa della severa dilatazione dell'atrio destro e sinistro la perizianda si trova in uno stato di fibrillazione atriale cronica permanente ( cartella clinica di ricovero presso Osp. Monaldi di Napoli con dimissioni in data 6/4/22 e diagnosi di “Scompenso cardiaco in paziente portatrice di ICD affetta da insufficienza mitralica di grado severo, insufficienza tricuspidalica torrenziale e fibrillazione atriale permanente. Insufficienza renale cronica”; ecocardiogramma del 22/12/2022 con diagnosi di “Miocardiopatia dilatativa severamente ipocinetica FE 23%. Insufficienza mitralica funzionale di grado medio-importante. Dilatazione biatriale. VCI lievemente dilatata ipomobile in respiro. PAPs 38 mmHg. Presenza di elettrocatetere da PMK nelle sezioni destre”; ecodoppler cardiaco e ecodoppler TSA e venoso arti inferiori del 5- 12-2022; ECG e visita cardiologica del 20-12-22; ECG e visita cardiologica del 26-10-22; ECG visita cardiologica ecocardiogramma dell' 8-2-22; ECG e visita cardiologica del 5-2-24; ECG e visita cardiologica ecocardiogramma del 5-6-24); che, in ragione della predetta documentazione, si attribuiva la percentuale dell'80%. Infine, dai tests ADL e IADL, eseguiti nel corso della nuova visita peritale, è emerso un ADL=3/6 e un IADL=1/8; in particolare, per le ADL risulta la necessità di assistenza per lavare più di una parte del corpo, di aiuto per vestirsi completamente, potendo invece recarsi in bagno senza
2 assistenza;
che si sposta dal letto senza assistenza;
è incontinente per le urine in portatrice di pannoloni, e per alimentarsi riceve assistenza a causa del tremore parkinsoniano delle mani;
per le IADL la perizianda può rispondere al telefono, ma non è capace di comporre i numeri, necessita di essere accompagnata per fare acquisti nei negozi, ha bisogno di avere cibi preparati e serviti, non partecipa ad alcuna operazione di governo della casa, tutta la biancheria deve essere lavata da altri, può spostarsi dal suo domicilio con taxi e con assistenza, non è in grado di prendere le medicine da sola, e non è capace di maneggiare i soldi per qualsiasi acquisto. Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento. In definitiva, il CTU ha ritenuto che l'istante, sulla scorta della documentazione medica esibita e dell'esame obiettivo, è totalmente inabile non potendo deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e svolgere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua;
che, inoltre, per la natura e la gravità delle infermità rilevate, sia, altresì, portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente (L. 104/92 comma 1 e 3, art. 3).
Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di giugno 2025, in rapporto all'epoca in cui erano presenti e/o documentate le patologie sopra discusse. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona_1
Non può, invece, dichiararsi il diritto della perizianda alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per un 4/5 le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Controparte_1 accompagnamento e dello status di disabile con gravità dalla data dell'1-7-2025; CP_ condanna l' alla rifusione, per 1/5, rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 26/11/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 7165/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 D'ONOFRIO LISETTA e BASILIO ZI, con elezione di domicilio in PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 4, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22-3-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con gravità, di cui alla domanda amministrativa del 28-4-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato il progressivo peggioramento delle condizioni psico fisiche dalla perizianda. E le censure, nel merito, rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che l'istante risulta affetta da: artrosi polidistrettuale (cod. 7001 per analogia), vasculopatia cerebrale cronica (cod. 1002); bpco in o2 saltuario (cod. 6407), cardiopatia ipertensiva valvolare dilatativa terza classe nyha (cod. 6443). Per quanto riguarda la artrosi polidistrettuale e la vasculopatia cerebrale cronica il CTU ha precisato che di queste patologie agli atti non vi era documentazione sanitaria clinica specialistica e strumentale probante, per cui la diagnosi medico-legale è stata effettuata sulla base dell'esame obiettivo peritale e sulla base del verbale di invalidità civile;
che per le patologie dell'apparato locomotore, come si evince dall'esame obiettivo, i movimenti del capo, del tronco, degli arti superiori e degli arti inferiori sono possibili, incompleti e dolenti;
la posizione eretta è ben mantenuta, i passaggi posturali sono possibili, con parziale aiuto ed appoggio di terzi, e la deambulazione è difficoltosa, incerta, a piccoli passi, con appoggio di terzi, non autonoma;
che nei Parte decreti di invalidità dell' del 27-7-2022, vi era stata diagnosi di “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo-mnesico e depressione involutiva senile. Cardiopatia ipertensiva in pregresso episodio di scompenso e trattata con impianto di AICD. IVC arti inferiori. Artrosi polidistrettuale. Insufficienza renale cronica di grado lieve. mitro-tricuspidalica. CP_3 BPCO con sindrome disventilatoria in trattamento con ossigenoterapia saltuaria”; che, pertanto, aveva ritenuto di attribuire un punteggio in percentuale, rispettivamente del 75% e del 70%. Quanto alla BPCO, il CTU ha evidenziato che trattasi di sofferenza bronchiale cronica di entità moderata, di tipo ostruttivo, per la quale, oltre alla già riscontrata carenza di documentazione sanitaria specialistica e strumentale, la valutazione era stata orientata tenendo in considerazione sia i Parte verbali del luglio 2022 che la visita geriatrica del 16-6-2022 e che all'esame obiettivo si era riscontrato broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado moderato con torace ipoespansibile, ipofonetico, e con reperto auscultatorio di respiro aspro e riduzione del M.V. su tutto l'ambito respiratorio, con attribuzione della percentuale del 45%. In relazione alla cardiopatia ipertensiva valvolare, il CTU ha chiarito che trattasi di patologia cronica di medio-grave entità, con diversi episodi di scompenso cardiaco, talvolta, con necessità di ricovero ospedaliero, in terapia con antiaggreganti NAO, beta-bloccanti, diuretici e antiipertensivi, fino a tutt'oggi, e ossigenoterapia gassosa saltuaria;
che, nel 2012, per cardiopatia dilatativa e tachiaritmie era stato applicato un dispositivo ICD, sostituito per usura nel 2022, in periodico controllo elettrofisiologico;
che a causa della severa dilatazione dell'atrio destro e sinistro la perizianda si trova in uno stato di fibrillazione atriale cronica permanente ( cartella clinica di ricovero presso Osp. Monaldi di Napoli con dimissioni in data 6/4/22 e diagnosi di “Scompenso cardiaco in paziente portatrice di ICD affetta da insufficienza mitralica di grado severo, insufficienza tricuspidalica torrenziale e fibrillazione atriale permanente. Insufficienza renale cronica”; ecocardiogramma del 22/12/2022 con diagnosi di “Miocardiopatia dilatativa severamente ipocinetica FE 23%. Insufficienza mitralica funzionale di grado medio-importante. Dilatazione biatriale. VCI lievemente dilatata ipomobile in respiro. PAPs 38 mmHg. Presenza di elettrocatetere da PMK nelle sezioni destre”; ecodoppler cardiaco e ecodoppler TSA e venoso arti inferiori del 5- 12-2022; ECG e visita cardiologica del 20-12-22; ECG e visita cardiologica del 26-10-22; ECG visita cardiologica ecocardiogramma dell' 8-2-22; ECG e visita cardiologica del 5-2-24; ECG e visita cardiologica ecocardiogramma del 5-6-24); che, in ragione della predetta documentazione, si attribuiva la percentuale dell'80%. Infine, dai tests ADL e IADL, eseguiti nel corso della nuova visita peritale, è emerso un ADL=3/6 e un IADL=1/8; in particolare, per le ADL risulta la necessità di assistenza per lavare più di una parte del corpo, di aiuto per vestirsi completamente, potendo invece recarsi in bagno senza
2 assistenza;
che si sposta dal letto senza assistenza;
è incontinente per le urine in portatrice di pannoloni, e per alimentarsi riceve assistenza a causa del tremore parkinsoniano delle mani;
per le IADL la perizianda può rispondere al telefono, ma non è capace di comporre i numeri, necessita di essere accompagnata per fare acquisti nei negozi, ha bisogno di avere cibi preparati e serviti, non partecipa ad alcuna operazione di governo della casa, tutta la biancheria deve essere lavata da altri, può spostarsi dal suo domicilio con taxi e con assistenza, non è in grado di prendere le medicine da sola, e non è capace di maneggiare i soldi per qualsiasi acquisto. Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento. In definitiva, il CTU ha ritenuto che l'istante, sulla scorta della documentazione medica esibita e dell'esame obiettivo, è totalmente inabile non potendo deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e svolgere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua;
che, inoltre, per la natura e la gravità delle infermità rilevate, sia, altresì, portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente (L. 104/92 comma 1 e 3, art. 3).
Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di giugno 2025, in rapporto all'epoca in cui erano presenti e/o documentate le patologie sopra discusse. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona_1
Non può, invece, dichiararsi il diritto della perizianda alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per un 4/5 le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Controparte_1 accompagnamento e dello status di disabile con gravità dalla data dell'1-7-2025; CP_ condanna l' alla rifusione, per 1/5, rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 26/11/2025 . il Giudice
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