Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2025, proposto dai sigg.ri LO IO, IB OR e CH RE, rappresentati e difesi dall’avv.to Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sez. lavoro, n. 346/2024, dep. il 18.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con la sentenza n. 346/2024, pubblicata il 18 giugno 2024, ha:
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire, in favore dei ricorrenti LO IO, IB OR e CH RE, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121°, della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta carta delle somme pari a € 1.500,00 (quanto al sig. LO IO), € 500,00 (quanto alla sig.ra IB OR), € 2.000,00 (quanto alla sig.ra CH RE), da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.118,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa).
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata il 10 luglio 2024 e il 19 settembre 2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Avvocatura dello Stato (uspvi@postacert.istruzione.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it).
3. I ricorrenti hanno quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 346/2024, disponendo l’accredito di n. 3 bonus da € 500,00 cadauno al ricorrente LO IO per un totale di € 1.500,00; n. 1 bonus da € 500,00 alla ricorrente IB OR, per un totale di € 500,00; n. 4 bonus da € 500,00 cadauno alla ricorrente CH RE, per un totale di € 2.000,00, il tutto tramite il sistema della carta elettronica del docente per i relativi servizi prestati nelle annate meglio descritte nel titolo esecutivo;
-prescrivere le modalità di esecuzione, anche mediante l’emanazione del provvedimento amministrativo in luogo dell’Amministrazione;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge e oltre alla rifusione del contributo unificato.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia il 19 settembre 2024;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10.7.2024 e 19.9.2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste e sulla proponibilità del ricorso collettivo da parte di tutti gli odierni ricorrenti nei cui confronti è rivolto l’unitario titolo esecutivo, e sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare di provvedere a costituire in favore dei sigg.ri LO IO, IB OR e CH RE la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta delle somme pari a:
-complessivi € 1.500,00, quanto al ricorrente LO IO, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo;
-complessivi € 500,00, quanto alla ricorrente IB OR, relativamente all’anno scolastico indicato nel titolo esecutivo;
-complessivi € 2.000,00, quanto alla ricorrente CH RE, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della parte ricorrente, tese alla emanazione del provvedimento amministrativo in luogo dell’Amministrazione, il Tribunale ritiene di nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 346/2024, pubblicata il 18 giugno 2024, provvedendo a costituire in favore dei sigg.ri LO IO, IB OR e CH RE la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta delle somme pari a complessivi € 1.500,00, quanto al ricorrente LO IO; a complessivi € 500,00, quanto alla ricorrente IB OR; a complessivi € 2.000,00, quanto alla ricorrente CH RE;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
ES IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea OR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO