Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 14353/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Andrea Natale Presidente dott.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 02/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14353 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare (art. 30), e vertente
TRA
, nato il [...] a [...]ù), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. IRENE C.F._1 P.IVA_1
PAGNOTTA, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo del presente giudizio, di seguito riportate: '- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la
- 1 -
30, c. 1, lett. c), D. Lgs. 286/98; - in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98, come introdotta dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020”, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa'”; conclusioni di parte resistente: “Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato all'esito di un'amplia istruttoria. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 25/02/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 286/1998, in quanto coniugato con la cittadina NA , nata il Parte_2
19/01/1969 regolarmente soggiornante. Con provvedimento recante prot. nr. 538/2023, reso in data 16/06/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 13/07/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, rappresentando che la documentazione posta a corredo della stessa era rimasta carente pur dopo la comunicazione dei motivi ostativi effettuata ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. La p.a. ha comunicato, altresì, all'interessato che non era più autorizzato a trattenersi sul T.N. dal momento della notifica del provvedimento in questione e che, salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto, nei suoi confronti, alla valutazione della posizione amministrativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva 115/2008 CE (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 538/2023 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 28/07/2023 e depositato il giorno 01/08/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 10 e 11, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 07/08/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 12/06/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa.
- 2 - Con provvedimento reso dal G.D. in data 13/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 02/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., autorizzando, al contempo, il deposito della documentazione tardivamente versata in atti nel periodo 14/06/2024- 28/10/2024.
**** L'impugnazione è fondata, per quanto di ragione, e va accolta per i motivi che seguono.
a) Dei motivi di diniego del rilascio del permesso di soggiorno richiesto nonché dei motivi di impugnazione
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare. In particolare, la p.a. ha dato atto della circostanza che «l'istanza è risultata carente della seguente documentazione: - dichiarazione dei redditi della coniuge, poiché quelli autocertificati sono insufficienti;
- contratto di locazione dell'alloggio indicato come domicilio, sito a Nichilino-Stupinigi (TO) in Piazza Principe Amedeo 3, primo piano, regolarmente registrato» (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 538/2023 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). La Questura ha precisato, infine di aver considerato che, ad integrazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l'interessato «ha prodotto le buste paga della coniuge relative ai medi di dicembre 2021 e gennaio 2022 e due contratti di lavoro diversi della coniuge, di cui l'ultima proroga di uno dei due risulta scaduta il 06/03/2023, mentre non è stato prodotto il contratto di locazione/comodato registrato, pertanto permangono gli anzidetti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al soggiorno» (ibidem). Ha quindi escluso che, nel caso di specie, «ricorr[a]no 'seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano', che precludano l'adozione del … provvedimento [di diniego]» (ibidem). Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto: «[di essere] cittadino peruviano, [di essere nato e cresciuto] a Lima. Qui, [egli] si [è sposato] con la sig.ra
[...]
e da tale unione [sono nati] i tre figli della coppia: Parte_2 Parte_3
nata in [...], il [...], attualmente residente in [...],
[...] CP_2
nato negli Stati Uniti d'America, il 18 dicembre 2001 e nata negli
[...] Parte_4
Stati Uniti d'America, nata il [...]. In Perù, [egli ha svolto] la professione di artigiano nel settore dell'edilizia, mentre la moglie [ha] lavora[to] come insegnante di inglese per le scuole
- 3 - dell'infanzia. Nel mese di febbraio 2019, attesa la presenza della sorella della moglie, , Persona_1 cittadina italiana, i coniugi [hanno deciso] di viaggiare insieme ai figli ed in Italia, CP_2 Pt_4 sistemandosi presso l'abitazione [di sua] cognata …, sita nel Comune di Nichelino, frazione di Stupinigi, in Piazza Principe Amedeo, n. 3, dove [hanno] registrava[to] la propria residenza. Qui, la coppia si [è presa] cura dei genitori della sig.ra entrambi titolari di un permesso per motivi Parte_2 familiari. Nel corso dello stesso 2019, [sua] moglie [è] diven[tata] titolare di un titolo di soggiorno per motivi familiari, rinnovato nel 2021. Rispettivamente nel 2020 e nel 2022, ed si [sono CP_2 Pt_4 allontanati] dall'Italia per recarsi negli Stati Uniti, trovando sistemazione in New Jersey, dove entrambi
[hanno frequentato] l'università e [hanno lavorato]. Il 16 agosto 2021 [egli] [ha] formalizza[to] la domanda di asilo politico e – divenuto titolare di un permesso per richiesta asilo – nel mese di gennaio 2022 [ha avviato] la propria attività individuale di ristrutturazione, manutenzione e costruzione di edifici, contribuendo al sostentamento dei familiari. Nel mese di novembre 2020, la sig.ra Parte_2
[ha sottoscritto] un contratto di lavoro per collaborazione domestica a tempo indeterminato.
[...]
Il 9 agosto 2022, inoltre, la stessa [ha] conclu[so] un altro contratto di lavoro domestico con l'agenzia di somministrazione “Serenità”. Nel mese di marzo 2023, [sua] moglie … [ha sottoscritto] un altro contratto di collaborazione domestica con la medesima agenzia, alle dipendenze di un'altra utente, il quale
[è stato] periodicamente rinnovato. Il 25 febbraio 2022, [egli] [ha] avanza[to] richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, attraverso la spedizione del kit postale. Successivamente, lo stesso [ha] rinuncia[to] alla domanda di protezione internazionale. Dalle verifiche effettuate, la Questura di [ha] riten[uto] insufficiente la documentazione prodotta dall'istante e in data 8 CP_1 settembre 2022 [gli ha] notifica[to] … una comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90. Il 15 settembre 2022, [egli] [ha] integra[to] la pratica producendo le buste paga della coniuge, relative ai medi di dicembre 2021 e gennaio 2022, e due contratti di lavoro della medesima. Il 27 marzo 2023 [il suo difensore] [ha trasmesso] a mezzo p.e.c. ulteriore documentazione a sostegno della [sua] domanda …, in particolare la dichiarazione di residenza rilasciata dall'ufficio anagrafe del Comune di Nichelino, la visura camerale dell'attività condotta e le fatture emesse dallo stesso nel corso del 2022, oltre al bilancio al dicembre 2022. Con provvedimento del 16 giugno 2023, notificato il 13 luglio 2023, la Questura di [ha] rigetta[to] [la sua] istanza» (pagg. 1- CP_1
3 del ricorso). Ha quindi articolato i seguenti motivi di impugnazione: a) “violazione di legge in relazione all'art. 30, c.
1. lett. c), d.lgs. n. 286/1998: erronea valutazione dei presupposti per rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari” sia sub specie di sussistenza di un reddito sufficiente al mantenimento di sé e dei familiari conviventi sia sub specie di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa (pagg.
3-6 del ricorso); b) “violazione di legge in relazione agli artt. 5, c. 9, 19, c 1.1. e 1.2., d.lgs. 286/98, 15, d.l. 130/20, conv. in l. 173/20 – omessa valutazione circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio di altro titolo di soggiorno” (pagg.
7-9 del ricorso). La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che «il sig. che ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2019, nel 2020 [ha proposto] Parte_1 istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 co. 2 l. 34/2020 che [è stata] respinta
- 4 - con decreto n. 521/2021 del 22.4.2021, non essendo stato precedentemente titolare di titolo di soggiorno, provvedimento non impugnato. Nel 2021 [ha] tenta[to] quindi di regolarizzarsi ad altro titolo formalizzando istanza di riconoscimento della protezione internazionale, procedura alla quale [ha rinunciato] volontariamente il 22.2.2022. Il 25.2.2022 [ha] inoltra[to] kit postale di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con la moglie, sig.ra Parte_2
a sua volta regolarmente soggiornante in forza di permesso di soggiorno per coesione famigliare
[...] con la sorella diventata cittadina italiana. La domanda [è stata] inoltrata incompleta della documentazione necessaria, sicché il Ministero dell'interno [ha] comunica[to] che la stessa non sarebbe stata accolta senza: A) la dichiarazione dei redditi della moglie, atteso che i redditi autocertificati erano risultati insufficienti (euro 8.000 circa per l'anno 2022 e neanche euro 200 per il 2023 – doc. 1) B) un documento che testimoniasse la disponibilità dell'alloggio coniugale dato che la dichiarazione redatta dalla Parrocchia Visitazione di Maria Vergine di Stupinigi risaliva al 2019 (doc. 2) ed era stato consegnato un certificato di residenza del 2021. (doc. 3) Ad integrazione lo straniero [ha prodotto] un contratto di lavoro della moglie stipulato nel 2020, atto del quale, tuttavia l'Amministrazione era già a conoscenza. Il 27.3.2023 il ricorrente, tramite difensore [ha] invia[to] alcune fatture relative alla ditta facente capo
[a lui]. Poiché le somme non trovavano riscontro né presso l'Agenzia delle Entrate né all' [è stato] CP_3 formalizzato il decreto di rigetto n. 538/2023 del 16.6.2023 notificato il 13.7.2023 (doc. 4) di cui è causa» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 12/06/2024). Ha argomentato, quindi, in ordine alla correttezza della decisione impugnata, evidenziando che, in relazione al tipo di permesso di soggiorno richiesto, «la normativa in esame è finalizzata a regolarizzare un nucleo famigliare che dia la garanzia di poter provvedere alla propria sussistenza e che abbia una idonea sistemazione abitativa. Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dal ricorrente. Vi è piena concordanza sul reddito della moglie relativo al 2022; pur tuttavia, nel 2023, al momento della formalizzazione del diniego, la medesima risultava avere percepito neanche 200 euro;
i dati prodotti nel ricorso sono dunque successivi alla valutazione dell'Amministrazione. Quanto ai redditi del ricorrente, la dichiarazione dei redditi è stata inoltrata all'Agenzia delle Entrate solo a settembre dello stesso anno (doc. 5) e le fatture inviate via pec erano dunque prive di significato, dato che dall'interrogazione al sistema telematico dell' risultava una cifra molto inferiore a quella asseritamente dichiarata. Stesse CP_3 considerazioni vanno svolte per quanto concerne la disponibilità alloggiativa: la documentazione prodotta in giudizio non era idonea a dimostrare che gli occupanti fossero sempre gli stessi e nel medesimo immobile. In conclusione, va stigmatizzata la inerzia e le omissioni del ricorrente nella produzione della documentazione specificatamente richiesta in fase procedimentale, senza che tuttavia nessuna osservazione sia stata svolta con riferimento alla impossibilità di ottenere la documentazione necessaria. A fronte della manifesta inerzia tenuta dal ricorrente durante il procedimento amministrativo, [la p.a. ha chiesto] a tutela dell'Erario statale, la revoca /il rigetto del beneficio dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 d.P.R. n. 115/2002 ove concesso/richiesto» (v. pagg.
2-8 della comparsa di costituzione depositata in data 12/06/2024).
- 5 - In corso di causa, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni già esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio e ha depositato ulteriore documentazione relativa alla sua situazione lavorativa e reddituale nonché alla sua nuova sistemazione alloggiativa.
b) Dell'oggetto del giudizio
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito delle domande, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. c), T.U.I. da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere i permessi di soggiorno richiesti. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
c) Delle fattispecie normative di riferimento e della scelta del rito
Venendo al merito della controversia, si osserva, dunque, per chiarezza espositiva, che la fattispecie astratta di riferimento – avendo il ricorrente, marito di cittadina extra UE regolarmente soggiornante, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare – è quella disciplinata dal combinato disposto dell'art. 30, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. L'azione spiegata, in via principale, dinanzi a questo Giudice va, dunque, ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit.
- 6 - Cionondimeno, la richiesta, formulata in via subordinata, di riconoscere, in capo all'odierno ricorrente, il diritto alla protezione c.d. speciale, ha comportato, in punto di rito, l'adozione delle forme di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011.
d) Degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e delle risultanze processuali inerenti alla domanda proposta in via principale
Tanto premesso, va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che “i procedimenti … di cui al sesto comma dell'art. 30 del T.U. sull'immigrazione attengono alla impugnativa dei 'provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare' che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche sa maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire [o, come nel caso di specie, venire meno] anche in corso di causa” (cfr. Cass., Sez. I civ., sentenza n. 5380/2006, che richiama Cass. n. 13510 del 21/07/2004 e Cass. n. 6938 del giorno 08/04/2004). Così definiti i termini della questione, venendo nuovamente al caso di specie, occorre dunque verificare se il ricorrente, anche nel corso del giudizio, sia riuscito a dimostrare di possedere i requisiti di idoneità alloggiativa e reddituali richiesti dalla normativa di riferimento e la cui carenza ha fondato il provvedimento di diniego. In base alla normativa sopra richiamata, è onere del ricorrente dimostrare la percezione di un reddito, derivante da fonti lecite, pari all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare che si intende ricongiungere. Come è noto, l'importo annuo dell'assegno sociale era nel 2020 pari a € 5977, 79, aumentato della metà per complessivi
€ 8.966.685, nel 2021 pari a € 5983,64, aumentato della metà per complessivi € 8.975,46, nel 2022 pari ad € 6.087,64, aumentato della metà per complessivi € 9.131.46, nel 2023 pari ad € 6.542,51 aumentato della metà per complessivi € 9.813,76, e nel 2024 pari a € 6.947,33 aumentato della metà per complessivi € 10.420,995. Ebbene, avuto precipuo riguardo al caso di specie, risulta raggiunta la prova in ordine alla disponibilità del ricorrente, all'attualità, di un reddito idoneo a mantenere se stesso e sua moglie, dal momento che, dalla documentazione, prodotta è emerso un reddito annuo conseguito da pari, nel 2023 (v. Parte_1 dichiarazione dei redditi PF 2024, relativa all'anno di imposta 2023, trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 03/10/2024), ad euro 20.445,00 annui. Nell'anno 2023,
[...]
, moglie dell'odierno ricorrente, Parte_2 ha invece percepito redditi per un importo pari ad euro 9.098,08 (v. estratto contributivo aggiornato al 27/09/2024 depositato in data 28/10/2024 come allegato n. 36). In CP_3 relazione all'anno 2024, l'odierno ricorrente ha poi prodotto fatture relative al periodo maggio-ottobre 2024 per un importo complessivo pari, per quel solo periodo, ad euro 7.810,00. , nel periodo Parte_2
01/01/2024-30/06/2024, ha percepito, invece, redditi pari ad euro 5.689,15. Dalla
- 7 - documentazione in atti, emerge, pertanto, che il ricorrente possiede, all'attualità, i redditi necessari per ottenere il permesso di soggiorno richiesto. D'altra parte, le emergenze processuali de quibus non sono state neppure contestate dalla p.a., che si è limitata a chiedere di stigmatizzare l'inerzia del richiedente e le omissioni che hanno caratterizzato la fase procedimentale. Si rimanda, sul punto, al chiaro tenore letterale della pag. 3 della comparsa di costituzione depositata in data 12/06/2024. Per quanto riguarda la sua sistemazione alloggiativa e la relativa idoneità, si rileva, tuttavia, che il ricorrente, ancora oggi, non ha colmato la lacuna documentale evidenziata dalla p.a.: più specificatamente, la documentazione allegata sub nn. 6 e 22 al ricorso può ritenersi completa e sufficiente in relazione alla sistemazione presso l'alloggio parrocchiale in Stupinigi. Cionondimeno, è ospitato dalla moglie, Parte_1 dal 01/12/2023, nel Comune di Moncalieri, alla via Strada Vignotto, n.
4. Il contratto di locazione ad uso abitazione sottoscritto da Parte_2
risulta sì regolarmente registrato in data 15/12/2023, ma non
[...]
è corredato della indispensabile idoneità alloggiativa Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta in via principale.
e) Della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale
Il ricorrente ha chiesto, infine, in via subordinata, il riconoscimento di una forma di protezione complementare, negata dalla p.a., in sede procedimentale, mediante ricorso ad una formula solo apparentemente ossequiosa del disposto di cui all'art. 5, co. 9, d.lgs. n. 286/1998. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare il giorno 25/02/2022 (v., sul punto, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 538/2023 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse
- 8 - alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, in via subordinata, sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un discreto grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Si richiama, a tal riguardo, quanto già esposto alla lett. d) del presente provvedimento che ha trovato puntuale riscontro nella documentazione depositata sub nn. 9 e 10 unitamente al ricorso nonché negli allegati nn. 23 e 24 depositati in data 13/06/2024, negli allegati nn. 33 e 34 depositati in data 16/06/2024 e negli allegati nn. 32-35 depositati in data 28/10/2024. Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a. non ha svolto, sul punto, alcuna specifica contestazione.
- 9 - È stato dimostrato, poi, l'avvenuto inserimento, con un discreto grado di radicamento, dei componenti del nucleo familiare del ricorrente. Anche in relazione a tale aspetto, si richiama, circa l'attività lavorativa proficuamente prestata dalla moglie dell'odierno ricorrente, quanto già esposto al paragrafo d) della presente sentenza, che ha trovato puntuale riscontro nella documentazione depositata sub nn. 11-17 unitamente al ricorso nonché negli allegati nn. 25-28 depositati in data 13/06/2024 e, infine, negli allegati nn. 36-38 depositati in data 28/10/2024. La suddetta situazione famigliare costituisce elemento indicativo della sussistenza, nel caso di specie, di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla vita privata del ricorrente, garantita dall'art. 8 CEDU. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta in via subordinata dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
f) Delle spese di lite
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, alla luce del fatto che i profili rilevanti in relazione alla domanda proposta in via principale sono stati valutati all'attualità nonché in considerazione del fatto che il ricorrente ha documentato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale mediante documentazione depositata solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. RIGETTA la domanda proposta in via principale;
-. ACCOGLIE la domanda subordinata formulata da Parte_1
, nato il [...] a [...]ù), C.F. , C.U.I.
[...] C.F._1
0614NVD, volta al riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020,
- 10 - convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. COMPENSA integralmente le spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 09/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Santamaria dott. Andrea Natale
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