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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21909/24 R.G.A.P. vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palma che lo rappresenta e difende per procura in Parte_1 calce al ricorso e presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, 244 elettivamente domicilia
Opponente E
in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura da intendersi in calce alla memoria, dall'avv. Giovanni Filippo Alfani, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Agostino Depretis, 88
Opposto – concessionario NONCHE'
in persona del Direttore Controparte_2 Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta procura CP_3 generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, il Persona_1 quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro
Opposto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.10.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 (d'ora in avanti ) e l' chiedendo previa sospensione del ruolo:a) accertare l'inesistenza, CP_4 CP_2 l'inammissibilta' ed l'infondatezza della pretesa creditoria di € 20.074,22 ,in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge della cartella n.071/2004/00411423/59 impugnata e di ogni altro atto alla stessa conseguente e/o collegato;
b) ordinare agli enti impositori di provvedere senza ulteriore ritardo all'immediato sgravio dei ruoli esattoriali ed il conseguente discarico delle somme di cui alla cartella n.: 071/2004/00411423/59, spese vinte da distrarsi.
Ha esposto: di aver ricevuto in data 25.09.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/90377568/82 con cui veniva a conoscenza per la prima volta di essere debitore verso l'erario del credito di cui alla cartella per un complessivo importo di € 20.074,22 (ventimilasettantaquattro/22);
Ha eccepito: 1) la nullita' dell'intimazione per inesistenza del ruolo esattoriale per mancata notifica della cartella n.071/2004/00411423/59 proponendo formale preventivo disconoscimento dei documenti prodotti dal concessionario;
2)l'inesistenza dell'originale delle cartella impugnata per inesistenza giuridica, la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) – la nullita' delle difese per violazione dell'art. 10 legge 23/2014; 3) l'indeterminabilita' delle sanzioni richieste e normativa applicabile, l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni applicate dall'agente della riscossione. Ha rassegnato le soprascritte conclusioni. Disattesa l'istanza di sospensione inaudita altera parte, nel costituirsi (stante la notifica del ricorso in data 21.2.25) l' ha eccepito la tardività dell'opposizione con consolidamento della pretesa e la presentazione CP_2 dell'istanza di dilazione in 72 rate promanante da controparte, la propria carenza di legittimazione passiva , la mancata prescrizione anche per la sospensione del termine dovuta alla normativa emergenziale Covid. Ha concluso in via principale, per il rigetto della domanda poiché inammissibile per tardività; in ogni caso, per la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine ad eccezioni di tipo formale relative alla procedura CP_2 coattiva;
nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza del solo Concessionario per la Riscossione, vinte le spese del giudizio. Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività della Controparte_5 notifica dello stesso, la ritualità della notifica della cartella, l'interruzione del termine prescrizionale mediante notifica di altre due intimazioni di pagamento, la irretrattabilità del credito, la sospensione dei termini di prescrizione, normativamente prevista sia con riferimento all'anno 2014 sia dalla normativa emergenziale Covid, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto nel merito perché infondato in fatto e diritto, spese vinte da distrarsi.
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale , è stata decisa mediante sentenza emessa all'esito della trattazione scritta.
L'opposizione va respinta.
In limine si osserva che la costituzione degli opposti, nonostante la tardiva notifica del ricorso introduttivo senza il rispetto del termine a comparire di trenta giorni, ha sanato qualsivoglia nullità.
Nel merito si osserva che nessuna valenza hanno le eccezioni di disconoscimento documentale preventivo che non ha cittadinanza nel codice di rito e tantomeno è espressione del principio di non contestazione. Di contro nessun disconoscimento specifico dei documenti prodotti dalle controparti è stato fatto nella prima difesa utile successiva alla loro costituzione . Vi è prova in atti che la cartella n. 071/2004/00411423/59 relativa a debiti contributivi con l' per CP_2 regolazione rata premio anno 2001, rata premio anno 2002 e sanzioni è stata ritualmente notificata il 3.6.2024 a mani della sorella convivente del destinatario. La cartella non fu impugnata tempestivamente ex art. 24, comma quinto, del D.lgs n. 46/99 sicchè il merito è divenuto irretrattabile. Peraltro anche un 'eventuale eccezione di prescrizione ovvero di illegittimità delle sanzioni doveva farsi valere con tempestivo ricorso. Invece, successivamente a tale notifica, il dopo aver ricevuto l'odierna intimazione di pagamento , in Pt_1 data 25.9.2024, presentò istanza di dilazione in data 7.10.2024 per 72 rate e solo dopo 8 giorni, il 15.10.2024 introdusse il presente giudizio. Tale circostanza specificamente allegata non è stata oggetto di specifica contestazione , sicchè se ne traggono almeno tre conclusioni : a) non risponde al vero che tali atti non siano mai stati notificati;
b) vi è interruzione della prescrizione derivante dalla richiesta di dilazione;
c) vi è grave violazione del dovere di lealtà processuale.
E' utile ripercorrere i principi generali del procedimento di riscossione tramite ruoli dei crediti di previdenza obbligatoria, che, non corrispondono affatto ai principi che regolano il procedimento di riscossione tramite ruoli dei tributi. Il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, ed in coerenza con il sistema di cognizione della giurisdizione ordinaria, caratterizzato dal fatto che il giudice conosce direttamente dei rapporti giuridici, e non solo dalla validità formale degli atti, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto al pagamento del contributo non è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti storici dai quali deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009), e lo stesso ruolo non è che un atto esecutivo auto formato (art. 49 DPR n. 602/73 c.m. dall'art.
1. del d.lgs n. 46/99) e non è, quindi, un provvedimento amministrativo (Cass. 13982/2007, 3486/2016). Da tale principio fondamentale segue che, a differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, la tutela del contribuente non si attua né necessariamente, né tantomeno esaustivamente, mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura;
azioni il cui felice esperimento può al massimo paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, ma non la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento, se il merito della pretesa non è contestato o, in caso di contestazione, l'Ente previdenziale dà prova del credito fatto valere (Cass. 14149/2012, 26395/2013). Le azioni esperibili dal contribuente cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. È l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato nel merito in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015). In tale contesto la natura e l'oggetto della domanda vanno pertanto ricostruiti, in coerenza col sistema sopra descritto, in relazione ai motivi della contestazione. Opposizione agli atti esecutivi Ora, il motivo afferente la mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e cartelle integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c). La contestazione circa la mancata o irregolare notifica è infondata come visto .
Opposizione a ruolo L'opposizione afferente al merito o al diritto di iscrizione a ruolo va respinta essendo decorso vanamente il termine perentorio di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione ex art. 24 d.lgs 46/99 sicchè la pretesa è cristallizzata e incontrovertibile. Invero la ritualità della notifica e la incontrovertibilità del merito che ne deriva, non consentono un recupero di tutela a mezzo dell'impugnativa mediante estratto di ruolo. Si richiama al riguardo la recentissima Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5443 che ha sancito: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sè autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016).
8. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass. 28/02/2018, n. 4614, Cass. 18/01/2018, n. 1144).
9. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass.19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione CP_6 senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
10. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. 11. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Opposizione all'esecuzione Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione che ha durata quinquennale.Invero dalla notifica dell'intimazione di pagamento (25.9.2024) è intervenuta l'istanza di dilazione di pagamento (7.10.2025) senza che sia decorso il quinquennio
L'accertamento della debenza dei contributi recati dall'intimazione di pagamento correlata alla cartella di cui sopra comporta la condanna dell'opponente al pagamento degli stessi con assorbenza di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai minimi per la serialità delle questioni. Esse vanno distratte a favore del procuratore antistatario del Concessionario
pqm
-rigetta l'opposizione e dichiara dovuto il credito in favore dell' per la cartella n. 071/2004/00411423/59 CP_2 richiamata dall'intimazione opposta e condanna l'opponente al pagamento della sorta capitale sanzioni e interessi;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascun opposto in € 1600,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore avv.Giovanni Filippo Alfani Si comunichi. Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il GdL
dott.ssa Alessandra Santulli 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21909/24 R.G.A.P. vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palma che lo rappresenta e difende per procura in Parte_1 calce al ricorso e presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, 244 elettivamente domicilia
Opponente E
in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura da intendersi in calce alla memoria, dall'avv. Giovanni Filippo Alfani, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Agostino Depretis, 88
Opposto – concessionario NONCHE'
in persona del Direttore Controparte_2 Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta procura CP_3 generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, il Persona_1 quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro
Opposto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.10.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 (d'ora in avanti ) e l' chiedendo previa sospensione del ruolo:a) accertare l'inesistenza, CP_4 CP_2 l'inammissibilta' ed l'infondatezza della pretesa creditoria di € 20.074,22 ,in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge della cartella n.071/2004/00411423/59 impugnata e di ogni altro atto alla stessa conseguente e/o collegato;
b) ordinare agli enti impositori di provvedere senza ulteriore ritardo all'immediato sgravio dei ruoli esattoriali ed il conseguente discarico delle somme di cui alla cartella n.: 071/2004/00411423/59, spese vinte da distrarsi.
Ha esposto: di aver ricevuto in data 25.09.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/90377568/82 con cui veniva a conoscenza per la prima volta di essere debitore verso l'erario del credito di cui alla cartella per un complessivo importo di € 20.074,22 (ventimilasettantaquattro/22);
Ha eccepito: 1) la nullita' dell'intimazione per inesistenza del ruolo esattoriale per mancata notifica della cartella n.071/2004/00411423/59 proponendo formale preventivo disconoscimento dei documenti prodotti dal concessionario;
2)l'inesistenza dell'originale delle cartella impugnata per inesistenza giuridica, la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) – la nullita' delle difese per violazione dell'art. 10 legge 23/2014; 3) l'indeterminabilita' delle sanzioni richieste e normativa applicabile, l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni applicate dall'agente della riscossione. Ha rassegnato le soprascritte conclusioni. Disattesa l'istanza di sospensione inaudita altera parte, nel costituirsi (stante la notifica del ricorso in data 21.2.25) l' ha eccepito la tardività dell'opposizione con consolidamento della pretesa e la presentazione CP_2 dell'istanza di dilazione in 72 rate promanante da controparte, la propria carenza di legittimazione passiva , la mancata prescrizione anche per la sospensione del termine dovuta alla normativa emergenziale Covid. Ha concluso in via principale, per il rigetto della domanda poiché inammissibile per tardività; in ogni caso, per la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine ad eccezioni di tipo formale relative alla procedura CP_2 coattiva;
nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza del solo Concessionario per la Riscossione, vinte le spese del giudizio. Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività della Controparte_5 notifica dello stesso, la ritualità della notifica della cartella, l'interruzione del termine prescrizionale mediante notifica di altre due intimazioni di pagamento, la irretrattabilità del credito, la sospensione dei termini di prescrizione, normativamente prevista sia con riferimento all'anno 2014 sia dalla normativa emergenziale Covid, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto nel merito perché infondato in fatto e diritto, spese vinte da distrarsi.
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale , è stata decisa mediante sentenza emessa all'esito della trattazione scritta.
L'opposizione va respinta.
In limine si osserva che la costituzione degli opposti, nonostante la tardiva notifica del ricorso introduttivo senza il rispetto del termine a comparire di trenta giorni, ha sanato qualsivoglia nullità.
Nel merito si osserva che nessuna valenza hanno le eccezioni di disconoscimento documentale preventivo che non ha cittadinanza nel codice di rito e tantomeno è espressione del principio di non contestazione. Di contro nessun disconoscimento specifico dei documenti prodotti dalle controparti è stato fatto nella prima difesa utile successiva alla loro costituzione . Vi è prova in atti che la cartella n. 071/2004/00411423/59 relativa a debiti contributivi con l' per CP_2 regolazione rata premio anno 2001, rata premio anno 2002 e sanzioni è stata ritualmente notificata il 3.6.2024 a mani della sorella convivente del destinatario. La cartella non fu impugnata tempestivamente ex art. 24, comma quinto, del D.lgs n. 46/99 sicchè il merito è divenuto irretrattabile. Peraltro anche un 'eventuale eccezione di prescrizione ovvero di illegittimità delle sanzioni doveva farsi valere con tempestivo ricorso. Invece, successivamente a tale notifica, il dopo aver ricevuto l'odierna intimazione di pagamento , in Pt_1 data 25.9.2024, presentò istanza di dilazione in data 7.10.2024 per 72 rate e solo dopo 8 giorni, il 15.10.2024 introdusse il presente giudizio. Tale circostanza specificamente allegata non è stata oggetto di specifica contestazione , sicchè se ne traggono almeno tre conclusioni : a) non risponde al vero che tali atti non siano mai stati notificati;
b) vi è interruzione della prescrizione derivante dalla richiesta di dilazione;
c) vi è grave violazione del dovere di lealtà processuale.
E' utile ripercorrere i principi generali del procedimento di riscossione tramite ruoli dei crediti di previdenza obbligatoria, che, non corrispondono affatto ai principi che regolano il procedimento di riscossione tramite ruoli dei tributi. Il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, ed in coerenza con il sistema di cognizione della giurisdizione ordinaria, caratterizzato dal fatto che il giudice conosce direttamente dei rapporti giuridici, e non solo dalla validità formale degli atti, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto al pagamento del contributo non è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti storici dai quali deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009), e lo stesso ruolo non è che un atto esecutivo auto formato (art. 49 DPR n. 602/73 c.m. dall'art.
1. del d.lgs n. 46/99) e non è, quindi, un provvedimento amministrativo (Cass. 13982/2007, 3486/2016). Da tale principio fondamentale segue che, a differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, la tutela del contribuente non si attua né necessariamente, né tantomeno esaustivamente, mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura;
azioni il cui felice esperimento può al massimo paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, ma non la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento, se il merito della pretesa non è contestato o, in caso di contestazione, l'Ente previdenziale dà prova del credito fatto valere (Cass. 14149/2012, 26395/2013). Le azioni esperibili dal contribuente cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. È l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato nel merito in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015). In tale contesto la natura e l'oggetto della domanda vanno pertanto ricostruiti, in coerenza col sistema sopra descritto, in relazione ai motivi della contestazione. Opposizione agli atti esecutivi Ora, il motivo afferente la mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e cartelle integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c). La contestazione circa la mancata o irregolare notifica è infondata come visto .
Opposizione a ruolo L'opposizione afferente al merito o al diritto di iscrizione a ruolo va respinta essendo decorso vanamente il termine perentorio di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione ex art. 24 d.lgs 46/99 sicchè la pretesa è cristallizzata e incontrovertibile. Invero la ritualità della notifica e la incontrovertibilità del merito che ne deriva, non consentono un recupero di tutela a mezzo dell'impugnativa mediante estratto di ruolo. Si richiama al riguardo la recentissima Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5443 che ha sancito: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sè autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016).
8. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass. 28/02/2018, n. 4614, Cass. 18/01/2018, n. 1144).
9. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass.19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione CP_6 senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
10. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. 11. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Opposizione all'esecuzione Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione che ha durata quinquennale.Invero dalla notifica dell'intimazione di pagamento (25.9.2024) è intervenuta l'istanza di dilazione di pagamento (7.10.2025) senza che sia decorso il quinquennio
L'accertamento della debenza dei contributi recati dall'intimazione di pagamento correlata alla cartella di cui sopra comporta la condanna dell'opponente al pagamento degli stessi con assorbenza di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai minimi per la serialità delle questioni. Esse vanno distratte a favore del procuratore antistatario del Concessionario
pqm
-rigetta l'opposizione e dichiara dovuto il credito in favore dell' per la cartella n. 071/2004/00411423/59 CP_2 richiamata dall'intimazione opposta e condanna l'opponente al pagamento della sorta capitale sanzioni e interessi;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascun opposto in € 1600,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore avv.Giovanni Filippo Alfani Si comunichi. Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il GdL
dott.ssa Alessandra Santulli 5