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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 558/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1 di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa per procura in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Alessandro Valentini, Giovanna Manzoli e Chiara Fini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle ultime in Torino, corso Bramante 88/90
APPELLANTE
CONTRO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12
, , , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , ,
[...] CP_19 CP_20 Controparte_21
, , , CP_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 CP_29
, , , ,
[...] CP_30 CP_31 CP_32 [...]
, , CP_33 Controparte_34 CP_35 [...]
, , , , CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40
, , , ,
[...] CP_41 Controparte_42 CP_43 [...]
[...
[...] , , , CP_44 Controparte_45 Controparte_46 [...]
, , , CP_47 Controparte_48 Controparte_49 [...]
, , , , CP_50 Controparte_51 CP_52 CP_53 tutti elettivamente domiciliati in Torino, Via San Quintino 40, presso lo studio dell'Avv.
Piero Nobile, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sofia
Mercaldo per procura in atti
APPELLATI
Oggetto: restituzione quota 5% destinata al c.d. Fondo BA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 21.11.2024
Per gli appellati: come da memoria depositata il 21.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, i sopra indicati appellati – tutti dipendenti o ex dipendenti dell' Parte_1 di Torino, con la qualifica di dirigenti medici o professori dell'Università degli studi di
Torino in convenzione presso le strutture dell'AOU – hanno adito il Tribunale di Torino al fine di ottenere sentenza di accertamento e declaratoria che nulla è dovuto alla convenuta a titolo restitutorio, con riferimento alla quota del 5% da destinarsi al c.d.
Fondo BA del compenso ricevuto per l'attività libero-professionale intramuraria
(c.d. ALPI), svolta dal 14/9/2012 al 17/2/2015 a seguito della ricezione delle raccomandate/pec nell'agosto 2022, a mezzo delle quali l suddetta ha avanzato CP_54
la richiesta restitutoria.
In via subordinata, i ricorrenti hanno contestato la sussistenza delle condizioni individuate dalla giurisprudenza europea e nazionale a delimitazione della ripetibilità dell'indebito da parte della PA.
L' di Torino si è Parte_1
costituita in giudizio assumendo di aver legittimamente costituito in mora i ricorrenti in relazione al preteso indebito oggettivo scaturito dalla mancata applicazione della trattenuta del 5% prescritta dall'art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/07 (c.d. Fondo BA) in caso di svolgimento di attività libero-professionale, intramuraria.
Il Tribunale, con sentenza n. 783/24 pubblicata il 23/05/2024, in accoglimento della domanda, ha accertato che i ricorrenti non sono tenuti a restituire la quota dei 5% dei compensi per l'attività libero-professionale intramuraria da loro svolta per il periodo
14/09/2012-17/02/2015 e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2 Propone appello l Parte_2
; resistono gli appellati.
[...]
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.
2. Il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 27883/2023, a mezzo della quale la
Suprema Corte ha in sostanza ritenuto che l'interpretazione logico-letterale della normativa di settore conduca a una lettura unitaria delle due parti che la compongono, ambedue introdotte dal d.l. n. 158/12, con l'effetto che la norma novellata, nel suo insieme, deve intendersi orientata a dettare i criteri con cui definire le tariffe da porre a carico dell'utente che fruisca della prestazione libero-professionale intramuraria, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Nella prima parte, il legislatore ha stabilito che gli importi da corrispondere da parte dell'assistito vengano determinati tenendo conto dei compensi del professionista, dell'équipe e del personale di supporto sanitario, dei costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli ulteriori costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende, in essi inclusi quelli per l'attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
nella seconda parte ha stabilito che, nell'applicazione dei predetti importi da versare a cura dell'assistito vi sia un'ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5% del compenso del libero professionista.
La Cassazione, in base a una lettura fondata sul testo normativo, ha ritenuto che il termine “importi” dovesse essere considerato ai fini della “tariffa”, dovendo il primo essere computato nella seconda, posta a carico degli utenti per la fruizione delle prestazioni intramoenia, e che l'accostamento della nuova trattenuta “BA” del 5% alla quota già prevista dall'art. 28 l. n. 488/99 rappresenti un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui l'onere derivante dalla “ulteriore quota” debba essere tenuto in conto in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza.
In base ai suddetti principi, il Tribunale ha inferito che l'ulteriore quota del 5%, introdotta allo scopo di sovvenzionare gli interventi di prevenzione o di riduzione delle liste di attesa, dovesse essere necessariamente calcolata – nella costruzione della tariffa a carico del beneficiario della prestazione libero professionale intramuraria – muovendo dal compenso del professionista.
3 Ha inoltre osservato che, nella specie, l'azienda ospedaliera convenuta e le organizzazioni sindacali avevano approvato un accordo intitolato “regolamento aziendale della attività libero-professionale intramuraria” in data 24/10/2124 (sub doc.
3 ricorrente e sub doc. 1 convenuta) che, nel revisionare l'impianto di costruzione delle tariffe, prevedeva che la quota del 5% fosse aggiunta al compenso del medico e che dal risultato di tale operazione dovesse poi essere calcolato l'importo finale a carico dell'utente.
Non essendo stato attuato il regolamento in questione, i beneficiari delle prestazioni non hanno corrisposto all'azienda sanitaria la quota destinata al c.d. Fondo BA.
Il Tribunale, richiamando sul punto un'altra decisione del Tribunale di Torino (cfr. sent.
607/2024), ha escluso (a fronte della necessità di un accordo sindacale) che il singolo dirigente medico potesse autonomamente “rettificare la tariffa in conseguenza dell'aumento ex lege”, ed ha ritenuto che il mancato adeguamento delle tariffe al suddetto accordo fosse da imputare all'azienda ospedaliera che, per contro, non poteva pretendere di ridurre in via unilaterale l'onorario spettante ai dirigenti medici per recuperare la c.d. quota BA.
3. L' di Torino Parte_1
appella la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:
1) per avere adottato un'interpretazione della legge in contrasto con l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione: sostiene che, aderendo all'impostazione della S.C., il Tribunale abbia sostanzialmente subordinato la trattenuta pari al 5% sul compenso dei medici (che non assolve a interessi privatistici, ma a quelli della salute pubblica) al raggiungimento dell'accordo sindacale, mentre né l'an né il quantum della percentuale di prelievo possono essere oggetto di trattativa e accordo tra le parti sociali, in quanto la quota da prelevare è dovuta e predeterminata per legge. Sostiene che aderendo all'impostazione della S.C. seguita dal Tribunale si viene ad alterare l'equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, nonché il principio di neutralità economica (requisito per la resa del servizio ALPI), vanificando l'intento del legislatore, che era quello di intervenire per cercare di correggere le lacune e le disfunzioni del sistema sanitario pubblico, come emerge – in base ad un'interpretazione teleologica e sistematica - dalla lettura coordinata della norma con l'art. 1, comma 4, lett. G), della legge 120/2007, che prevede che il ricorso alla libera professione intramuraria “sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito
4 dell'attività istituzionale”. Pertanto – secondo l'appellante - la quota del 5% può essere calcolata solo sulla base del compenso del libero professionista e non sull'intera tariffa a carico del paziente-utente.
L'interpretazione della norma “costituzionalmente orientata” deve dunque, secondo l'appellante, tenere conto che la trattenuta del 5% sul compenso del medico è
“vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa” e detta finalità non può essere elusa, come avverrebbe seguendo l'interpretazione della
S.C.;
2) in subordine, per avere respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'azienda convenuta nel corso dell'udienza di discussione e riproposta nel presente grado d'appello: più precisamente, l'interpretazione della S.C., fatta propria dal
Tribunale, è in contrasto con gli artt. 32, 2, 3, 97 e 119 Cost., per le stesse ragioni indicate nel motivo sub 1), qualora si ritenga impossibile fornire della norma un'interpretazione “costituzionalmente orientata”;
3) per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, da un lato, ha subordinato l'applicabilità della trattenuta del 5% alla sottoscrizione di un accordo sindacale e, dall'altro, prescindendo dai principi in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ha accollato esclusivamente in capo all'azienda le conseguenze dell'inapplicabilità di tale accordo, in particolare ritenendo, con riferimento al periodo successivo all'adozione del regolamento del 24.10.2014, che il mancato adeguamento delle tariffe alle previsioni contenute in detto regolamento dovesse essere imputato esclusivamente all' . Pt_1
Secondo l'appellante il Tribunale ha posto alla base della propria decisione circostanze di fatto errate e non provate (e cioè: i) che il dirigente medico non fosse il soggetto deputato all'incasso, mentre era proprio lui a riscuotere direttamente dal paziente la tariffa;
ii) che egli non potesse chiedere di “rettificare in aumento la tariffa” già autorizzata, potendo solo individuare la misura dell'onorario; e iii) che fosse unicamente l a dover modificare il “tariffario”, mentre, all'epoca, la Pt_1
determinazione della tariffa veniva effettuata in contraddittorio tra uffici della libera professione e dirigenti medici e dunque questi ultimi in ogni momento avrebbero potuto chiedere, mediante la compilazione di un apposito modulo, di adeguare, in aumento, le tariffe già autorizzate), e, comunque, smentite dalla normativa nazionale, secondo cui la definizione della tariffa dev'esse concordata dalle parti, e dalle clausole
5 dell'accordo sindacale del 24.10.2014, prodotto nel giudizio di primo grado anche dai ricorrenti.
La sentenza, secondo l'appellante, è inoltre viziata in diritto, in quanto, pur partendo dal principio formulato dalla S.C. - secondo cui la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo sindacale, ancorché la stessa non sia stata espressamente indicata in sede di determinazione della tariffa -, ha, in modo erroneo e contraddittorio, ritenuto che il mancato adeguamento delle tariffe dovesse essere imputato esclusivamente all' , omettendo di considerare che la mancata trattenuta da Pt_1 parte dell'Amministrazione costituisce il pagamento di somme non dovute, il cui recupero ex art. 2033 c.c. è doveroso in quanto correlato al prevalente interesse pubblico di non gravare l'erario di spese indebite, e trascurando comunque di considerare la mancata cooperazione degli appellati, in violazione delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337, 1375, 1227 e 2055 c.c. nella fase di applicazione delle tariffe, di talché gli appellati sono responsabili, almeno successivamente all'accordo dell'ottobre 2014 (siglato con le oo.ss. della dirigenza medica che li rappresentavano), quantomeno, nella misura del 50%.
4. I primi due motivi - da esaminare congiuntamente per la loro connessione vertendo entrambi sulla corretta interpretazione della normativa e sulla compatibilità della stessa con le disposizioni costituzionali – sono infondati.
4.1. Per dimostrare l'infondatezza di detti motivi, ritiene il Collegio che possa senz'altro ribadirsi (anche i sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.) quanto già statuito da questa
Corte in causa analoga con la sentenza n. 44/25, che si riporta di seguito, pronunciata nei confronti dell'attuale appellante.
L'appello in esame ripropone le questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/07 così come modificata dal d.l. n. 158/12 che, in sintesi, tende ad accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e a escludere che la quota del
5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente; l'appellante sostiene una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti, pena la violazione degli articoli della Costituzione sopra indicati.
«Una siffatta interpretazione - sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' - è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 Pt_1
6 come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023;
Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti
7 ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”).
Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. “BA” di nuova introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del
2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
8 A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta
“BA” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “BA” definita direttamente ex lege come percentuale prefissata del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
9 1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n.
158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994, n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero
10 professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale.
La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo “BA” a sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione
Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se
11 operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' ricorrente, si pone in Pt_1
contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all' il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 [riguardo anche Pt_1 all'efficacia di eventuali pregressi accordi sindacali, n.d.e.]; la Cassazione (rif. tra le altre 28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L.
16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
12 Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l possa applicare la trattenuta di Parte_3 cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata [sottolineature dell'estensore, n.d.e.]».
4.2. Gli stralci, sottolineati dall'estensore della presente pronuncia, contenuti nel precedente di questa corte territoriale, che richiamano le argomentazioni della S.C., consentono di escludere la fondatezza dei sospetti di incostituzionalità sostenuti dall'appellante.
La S.C. ha infatti ritenuto, in modo condivisibile, che le parti, e in primo luogo gli enti pubblici (tra cui, dunque, l'azienda appellante), “sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione” e che “l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative
13 di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione
Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale”.
Il finanziamento delle iniziative di prevenzione e di riduzione delle liste di attesa (che, come osservato dagli appellanti, rientra nella missione istituzionale delle aziende sanitarie, tenute, come evidenziato dalla S.C., alla programmazione di detti interventi nel rispetto della contabilità gestionale), dunque, non grava sul medico che effettua la prestazione, bensì, in ultima analisi, sugli utenti del servizio intra moenia, nel senso che la tariffa che questi ultimi debbono corrispondere all'azienda sanitaria dev'essere determinata partendo dall'onorario del medico ed aggiungendo ad esso i costi aziendali e gli altri costi indicati nella prima parte dell'art. 1 comma 4 lett. c) L. 120/2007 come novellato dal decreto BA, nonché, ai sensi della seconda parte della medesima disposizione, l'“ulteriore quota” del 5% del compenso del libero professionista, che si aggiunge a quella già prevista dalla disciplina contrattuale, da destinare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa.
È dunque corretta e condivisibile l'osservazione degli appellati secondo cui l'interpretazione della norma sostenuta dal Tribunale sulla scorta del citato orientamento di legittimità non altera l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, poiché, in base a detta interpretazione, la quota del 5% introdotta dal decreto
BA incide sulla determinazione della tariffa che l'utente è tenuto a pagare e, pertanto, l'eventuale mancato incasso delle somme da parte dell'azienda non dipende dalla formulazione della norma né dalla sua interpretazione, bensì dalla sua corretta applicazione: infatti, se la tariffa viene calcolata partendo dall'onorario ed aggiungendo ad esso, oltre ai costi indicati nella prima parte della lett. c) del 1° comma dell'art. 4
D.L. 120/2017, la quota del compenso del libero professionista, essa sarà comprensiva anche di detta quota e pertanto anche l'importo da calcolare in misura percentuale sul compenso del medico rimarrà a carico dell'utente che paga la tariffa composta da tutte dette voci.
4.3. È infondato anche il terzo motivo di appello.
14 Sotto il profilo di fatto, non è vero che il Tribunale abbia posto alla base della propria decisione circostanze non provate ed anzi smentite dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti.
Nel proprio atto introduttivo i ricorrenti avevano dedotto che: il medico domanda all'utente il pagamento della prestazione secondo le tariffe emanate dalla sua
[...]
e definite in sede di contrattazione integrativa;
l'utente versa tramite Parte_3 pagamento elettronico il dovuto;
l'Azienda sanitaria riceve il corrispettivo e corrisponde al dirigente, con il listino paga delle competenze maturate nel mese, il compenso a lui dovuto per l'attività resa, al netto di tutte le altre voci che compongono la tariffa e che, pertanto, non è mai il dirigente a trattenere quanto a lui dovuto a titolo di onorario dal pagamento effettuato dall'utente (v. punti 12 e 13 ricorso di primo grado).
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio e non ha svolto specifiche contestazioni su dette affermazioni attoree.
Nell'appello l'azienda afferma per la prima volta che il professionista, in qualità di agente contabile, provvedeva, sulla base della tariffa che aveva definito in fase di autorizzazione, ad incassare la stessa dall'utente e a riversarla all ai fini dei Pt_1 relativi riparti (v. punto 8 dell'appello).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dette circostanze non possono considerarsi non contestate dalla controparte: le modalità di incasso delle prestazioni descritte dall'appellante sono infatti ricavate dal contenuto dell'accordo sindacale del
24.10.2014, il quale, tuttavia, non è mai stato recepito dall'azienda in un proprio regolamento (l'azienda ha invece recepito l'accordo del 17.2.2015 stipulato con le oo.ss. del comparto) e, comunque, come osservato dagli appellati, per stessa ammissione dell'azienda (v. memoria di costituzione in primo grado, pag. 18 capo 10), detto accordo non è mai stato applicato.
Dunque, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può considerarsi esistente la condizione individuata dalla S.C. per l'applicazione della trattenuta del 5%, ossia l'intervento di un accordo collettivo successivo all'introduzione della norma, tanto più che, in forza dell'accordo del 2014, la quota BA si sarebbe dovuta aggiungere al compenso del professionista, si veda la tabella contenuta nell'art.
4.1. a pag. 42, che prevede che “La costruzione delle tariffe per l'attività individuale è strutturata a partire dal compenso richiesto dal professionista (dirigente medico o dirigente sanitario non medico) e in funzione di alcuni parametri descritti nei paragrafi precedenti;
in generale la tariffa sarà determinata dalla somma delle seguenti voci”; voci (tra cui
15 quella relativo al “Fondo riduzione liste di attesa” pari al 5%) che, come emerge dalla tabella, si aggiungevano all'“onorario richiesto”.
Non è pertanto configurabile una situazione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., né un obbligo dei medici di attivarsi nella riscossione delle tariffe calcolate ricomprendendo anche la quota del 5%, poiché, dopo l'entrata in vigore del decreto
BA, l'azienda non ha applicato (non avendo recepito l'accordo sindacale del
24.10.2014) una regolamentazione della tariffa comprensiva dell'“ulteriore quota” pari al 5% del compenso del medico.
5. Per tutte le superiori considerazioni l'appello dev'essere respinto;
la complessità delle questioni affrontate legittima la compensazione integrale delle spese del grado, rimanendo a carico di parte appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 9 aprile 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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