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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 305/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 305/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SIMONETTI ALCIDE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. SIMONETTI ALCIDE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/2/2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto matrimonio in data 23/6/1996, che dalla unione erano nati i figli _1
e , tutti maggiorenni ed autosufficienti, e rappresentavano di
[...] Persona_2 Per_3
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spezzano Albanese alla Via Orazio Rinaldi
n. 32 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a vita natural CP_1
durante”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(CS) il 18/05/1971 e nata a [...] il [...] CP_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 10 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 305/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SIMONETTI ALCIDE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. SIMONETTI ALCIDE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/2/2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto matrimonio in data 23/6/1996, che dalla unione erano nati i figli _1
e , tutti maggiorenni ed autosufficienti, e rappresentavano di
[...] Persona_2 Per_3
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spezzano Albanese alla Via Orazio Rinaldi
n. 32 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a vita natural CP_1
durante”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(CS) il 18/05/1971 e nata a [...] il [...] CP_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 10 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento