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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 05/08/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
202/2024 r.g.c. e 205/2024 r.g.c.
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in grado di appello promosse con citazione notificata l'11/10/2024 ed iscritta a ruolo in data 16/10/2024 al n. 202/2024
r.g.c. e con citazione notificata il 13/10/2024 ed iscritta a ruolo in data
19/10/2024 al n. 205/2024 r.g.c.; promosse da
Parte_1 (cod. fisc. Codice Fiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cinzia Zampiccoli (cod. fisc.
[...]
C.F._2 ed Andrea Tabarelli de Fatis (cod. fisc. C.F. 3
[...] ) con studio in Arco (TN), via Negrelli n. 31, ove ha eletto domicilio, giusta procura allegata sub A) al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. dd.17.11.2023;
appellante ed appellata
CONTRO
(c.f. C.F._4 Controparte_1
(c.f. C.F._5 ); CP_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Venturini (C.F. C.F. 6 ), del Foro di Rovereto, con studio in 38066 Riva del Garda (TN) Viale Prati n. 29, ed ivi elettivamente domiciliati in forza di procure speciali agli atti;
appellati
E
' in persona del suo c.f. CP_3 C.F._7 "
Controparte_4 (c.f. Amministratore di Sostegno Avv.
() rappresentata e difesa dal medesimo Avv. [...] C.F._8 C.F._8 ), che agisce in proprio e presso il CP_4 (c.f.
cui studio in Mori (TN) via G. Garibaldi n. 10 è elettivamente domiciliata;
appellata ed appellante
E
Controparte_5
convenuta contumace
OGGETTO: servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Parte_1
"Contrariis reiectis, rigettate le avverse domande tutte, Voglia l'Ill.ma
Corte di Appello di Trento:
ordinare l'espunzione dal fascicolo del documento sub "E" prodotto dagli appellati unitamente alle note perControparte_1 CP_6
l'udienza del 20.02.25, non avendo i medesimi formulato istanza ex art. 153, co. 2 c.p.c.;
- riformare, per i motivi svolti, la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto sub n. 270/2024 nella causa sub R.G. n. 854/2023, in data 12.09.2024,
notificata in data 16.09.24, quanto ai capi 6.2 (punti 1, 2 e 3), 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.5., 6.6 e 6.6.1 e, per l'effetto, accogliere le domande tutte formulate in primo grado che di seguito si riportano:
1) accertare e dichiarare che la scala esterna di accesso alle pp.mm. 4 e 8 della p.ed. 1834 C.C. Riva è stata realizzata e conseguentemente accertare e dichiarare essere scaduto il termine di validità della servitù temporanea di passo a piedi costituita a carico della p.m. 10 ed a favore della p.m. 4, giusto atto di donazione dd. 17.09.04;
2) accertare e dichiarare che a carico della p.m. 10 della p.ed. 1834 C.C.
Riva non grava alcuna servitù di passo a favore della 4 e della p.m. 8 p.m. della p.ed. 1834 C.C. Riva, ordinando conseguentemente la cessazione di ogni passaggio;
3) accertare e dichiarare sussistere in capo alla signora Controparte_1
l'obbligo di realizzare sul cortile di pertinenza della p.m. 8 il cancelletto di accesso alla via pubblica (via Isonzo), secondo il progetto allegato sub 3) e conseguentemente condannare la signora Controparte_1 a realizzare il cancelletto de quo;
4) accertare e dichiarare che la p.m. 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva è giuridicamente interclusa e conseguentemente costituire a favore della p.m.
4 della p.ed. 1834 ed a carico della p.m. 8 (cancelletto e scala esterna) la servitù di passo e ripasso a piedi;
5) ai fini dell'intavolazione della servitù coattiva sulla scala esterna p.m. 8, ordinare a Controparte_1 la modifica del piano di casa materialmente divisa in relazione alla p.m. 8, alla luce del progetto concessionato (all. 3), con inserimento della scala esterna, e la relativa intavolazione.
In via istruttoria: omissis
CP_3
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_2 ei limiti della presente difesa e rigettare le domande tutte formulate anche per conto dei signori [...] CP 1 e Parte_3 e per i motivi esposti nei precedenti atti difensivi tutti accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
in via principale e nel merito, in riforma della impugnata sentenza a verbale n.270/2024 resa inter partes dal Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paoli, nella causa ex art. 281 sexies c.p.c. già pendente sub R.G. n. 854/2023, datata 12/09/2024, notificata dalla Cancelleria ex art. 16 del D.L. 179/2012 in data 13/09/2024
e dai resistenti nelle persone dei signori Controparte_7 il 16/09/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, già proposte anche con atto di appello dd. 13/10/2024 sub RG 205/2024, che di seguito si riportano:
"accolta l'eccezione preliminare di improcedibilità delle domande di parte ricorrente per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in ordine alla costituzione di diritti reali, con assunzione di ogni conseguente provvedimento di legge;
nel merito,
- rigettarsi nei limiti del diritto di difesa le domande di parte ricorrente, tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CNPA come per legge;
nel merito,
- rigettarsi nei limiti del diritto di difesa le domande di parte resistente nelle persone dei signori tutte, in quanto Controparte_1 e CP_6 "
infondate in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CNPA come per legge nel merito,
- accertato e dichiarato lo stato di interclusione della porzione materiale 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva e l'assenza di qualsivoglia accesso alla via pubblica (via Isonzo), costituire servitù coattiva di passo e ripasso a piedi a favore della p.m. 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva ed a carico della scala esterna di pertinenza della p.ed. 8 della p.ed. 1834 C.C. Riva di proprietà della signora ed a carico del sedimeControparte_1
di immediata pertinenza della p.m. 10 della p.ed. 1834 C.C. Riva di proprietà della signora Parte_1 già strutturato come viale e munito di cancelletto in uscita sulla pubblica via (via Isonzo); nel merito, in via subordinata,
- accertato e dichiarato lo stato di interclusione della porzione materiale 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva e l'assenza di qualsivoglia accesso alla via pubblica (via Isonzo), costituire servitù coattiva di passo e ripasso a piedi a favore della p.m. 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva a carico della p.m. 8 di proprietà della signora Controparte_1 e/o della p.m. 10 di proprietà della signora Parte_1 entrambe della p.ed. 1834 C.C. Riva, stabilendo contestualmente il percorso ove il detto passaggio debba avvenire nel rispetto dei criteri di legge mediante l'individuazione del tracciato che meglio possa conciliare il requisito della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica con quello del minor danno al fondo sul quale il passaggio venisse consentito e stabilire altresì l'estensione, esistenza e modalità di esercizio della costituenda servitù tenuto conto altresì delle attuali prescrizioni urbanistiche e edilizie applicabili al caso di specie;
nonché, in particolar modo per i motivi dedotti e documentati in narrativa, anche delle esigenze di accessibilità in senso lato e quindi in un'ottica di prevenzione vedi sent. Corte Cost.; il tutto, ponendo a carico della p.m. 8 e della p.m. 10 della p.ed. 1834 C.C. Riva e/o a carico della proprietà confinante che risultasse soccombente i costi necessari per l'eventuale realizzazione delle opere utili a tale fine, a partire dalla spesa della consulenza tecnica"; con vittoria di compensi e spese oltre il rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e CNPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: omissis
Controparte_1 e CP_6
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza disattesa, così disporre:
In via preliminare e pregiudiziale, in rito:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla signora Parte_1 (RG 202/2024) e dalla signora CP_3 (RG
205/2024) per tutti i motivi rappresentati in narrativa di entrambe le comparse di costituzione;
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda nuova formulata dall'appellante, signora Parte_1 sub n. 5) delle conclusioni formulate in atto di citazione in appello di data 11.10.2024.
In via principale nel merito:
- Rigettare l'appello proposto sia dalla signora Parte_1 (RG CP_3 (RG 205/2024) e tutte le 202/2024) e sia dalla signora domande ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili, improcedibili, nonché totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in narrativa di entrambe le comparse di costituzione;
- Respingere tutte le istanze istruttorie già rigettate in primo grado.
- Confermare la pronuncia di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori, come per legge, di primo e secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proprietaria della p.m. 10 della p.ed. 1834 CC Arco,Parte_1 in forza di atto di donazione del 17/9/2004 dal padre Controparte_8 e dalla madre CP_3 adì il tribunale di Rovereto per chiedere che venisse accertata l'estinzione della servitù temporanea di passo a piedi a carico della p.m. 10 della p.ed. 1834, in comproprietà dei genitori, e a favore della p.m. 4 della stessa p.ed., costituita con l'atto di donazione, per sentir accertare l'inesistenza di servitù di passo a carico della sua p.m. 10 e a favore della p.m. 4, nonché l'obbligo della sorella Controparte_1 proprietaria della p.m. 8 della p.ed. 1834, di realizzare un autonomo cancello di ingresso sulla pubblica via e di costituire coattivamente a favore della p.ed. 4, a carico della scala esterna e del costruendo cancelletto della p.m. 8 una servitù di passaggio a piedi.
Espose che con atto del 29/7/2003 i genitori avevano donato a sua sorella la p.m. 8 (piano sottotetto), ed avevano costituito servitù di passo a _1
piedi e con mezzo a carico del cortile p.m. 4, piano primo, e della p.m. 8
(gravata di usufrutto in favore di CP_6 ); che nel marzo 2004 i suoi genitori, comproprietari della p.m. 4, e la sorella _1 , proprietaria della p.m. 8, avevano iniziato il risanamento conservativo con sopraelevazione dell'intera ped. 1834, in cui era prevista la realizzazione di una scala esterna e di un cancelletto, opere necessarie per rendere la p.m. 8 autonoma e dotarla di proprio accesso alla pubblica via dal proprio cortile, e che la scala esterna era stata realizzata nel 2005, mentre non era stato realizzato il cancelletto;
che con atto del 17/9/2004 i genitori le avevano donato la neo- costituita p.m. 10, a piano rialzato, e costituito due servitù a favore della propria p.m. e a carico della p.m. 4, una di passo a piedi e l'altra di passo a piedi e con mezzi nonché una servitù di passo a piedi a carico della p.m. 10
e a favore della p.m. 4; che tale ultima servitù si era estinta per decorrenza del termine, coincidendo, il termine finale, con la realizzazione del nuovo accesso esterno che _1 si era obbligata a realizzare e che in parte aveva realizzato (scala); che a seguito del decesso del padre leiControparte_8
e la sorella CP_1 erano divenute comproprietarie, insieme alla madre, della p.m. 4 della p.ed. 1834; che tale porzione, per effetto dell'estinzione della servitù temporanea di passaggio, era interclusa, stante la materiale chiusura del collegamento con la p.m. 10.
CP_6 Controparte_1 si erano costituiti resistendo alle domande, dopo averne eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
in via riconvenzionale subordinata avevano chiesto, in caso di accertamento dell'interclusione della p.m. 4, di costituire servitù di passo a piedi a carico della scala interna della p.m. 10 a favore della p.m. 4
4 di eliminare la porta finestra di Parte_4
accesso alla scala esterna p.m. 8, erché realizzata senza permesso a costruire.
Si era costituita anche CP_3 con il proprio amministratore di sostegno;
dopo aver eccepito l'improcedibilità delle domande di parte attrice per mancato esperimento della mediazione, aveva contestato che fosse stata costituita nel 2004 servitù a carico della p.m. 10 a favore della
4, aveva Parte_4
indicato quale via più breve e di minor danno alla pubbl: a via quella passante sulla scala esterna della p.m. 8 e sul cortile sul cancelletto esterno della p.m 10. Su tali basi la convenuta CP 3 aveva chiesto la costituzione della servitù coattiva di passo a pi ai lungo tale percorso o di quello di maggior brevità e minor danno pr. il fondo servente.
Disposta l'integrazione del con* addittorio nei confronti della [...]
"Controparte_5 creditore ipotecario, disattese le eccezioni in rito, il tribunale di Rovereto, con 'a sentenza gravata, respinse le domande di
Parte_1 e quella di CP_3 e condannò entrambe a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 e CP_6
La sentenza è stata impugnata, con separati atti di citazione in appello, sia da Parte_1 che da CP_3
ha lamentato: Parte_1 con il primo motivo, l'erroneità della qualificazione data dal
4 e a favore Parte_4
della p.m. 10 di cui all'atto di donazione del 17 9/2004, come servitù perpetua, perché la servitù non era stata ntavolata (come imposto dall'art. 2 r.d. 499/1929 per la costit zione del diritto) e si trattava quindi di servitù meramente obbligatoria incompatibile con un obbligo di natura permanente;
con il secondo motivo che, ove anche si fosse voluto ritenere costituita la servitù pur in mancanza di intavolazione, la sentenza era errata laddove la aveva riter uta priva di termine e quindi perpetua, ignorando la volontà delle parti in violazione dell'art. 1362 c.c. e deponendo molteplici elementi a favore della temporaneità della servitù ha fatto riferimento, in tal senso, alla tavola di progetto del marzo 2004, alla planimetria con specifiche vergate dall'arch. all'effettiva realizzazione della scalaPer_1
4 sin dal dicembre 2004, al piano di casa Parte_4
materialmente Civia, all'avvenuta chiusura del vano di
collegamento tra il piano rialzato e il piano primo, alle stesse difese svolte in giudizio dalla controparte, in quanto nessuna delle parti aveva nai qualificato come perpetua la servitù: il primo
Giudice a rebbe dovuto pertanto, nel rispetto della volontà delle parti. ir dividuare nella esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui alla concessione n. 240/2004 il termine della servitù temporanea;
cca il terzo motivo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna di Controparte_1 alla realizzazione di un cancelletto di accesso alla pubblica via sul cortile di pertinenza della p.m. 8, ignorando gli accordi raggiunti tra le parti e che la stessa Controparte_1 non aveva contestato,
4 la scala Parte_4 esterna e il realizzando nuovo cancelletto con accesso alla pubblica via;
il primo Giudice aveva errato nell'ignorare le conseguenze del non avere l'appellata contestato il fatto dedotto dall'appellante sull'assunzione di tale obbligo di realizzazione del cancelletto, e del resto la stessa Controparte_1 non aveva formulato alcuna domanda volta ad ottenere la servitù di passo sul cortile e sul cancelletto da realizzare sul cortile della p.m. 8. Parte_1 ha quindi concluso deducendo che, all'accoglimento dei
4 interclusa, doveva essere costituita Parte_4
la servitù coattiva di passaggio sulla scala esterna e sul cortile della p.m. 8.
Ha inoltre dedotto che, non essen 10 stata intavolata né accatastata la scala esterna della p.m. 8, ai fini dell intavolazione della servitù era necessaria i la modifica del piano di casa materialmente divisa alla luce del progetto concessionato, con inserimento della scala esterna e relativa intavolazione.
Controparte_1 F CP_6 si sono costituiti ed hanno resistito all'appello. Hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe, insistendo anche in via istruttoria per l'ammissione delle prove orali articolate in primo grado e non ammesse.
Hanno eccepito la novità e conseguente inammissibilità della domanda riguardante la condanna alla modifica del piano di casa.
Hanno contestato che fosse ammissibile l'argomento relativo alla individuazione del termine della servitù temporanea ed hanno comunque contestato che tale termine potesse essere desunto dal documento indicato prodotto sub 5) dalla stessa parte.da Parte_1
4 fosse interclusa, in quanto dotata di accesso Parte_4
alla pubblica via, gode 10 della proprietà esclusiva dell'area esterna alla
4, una scala di Parte_4
proprietà per accesso;
hanno precisato che 1- ... 4 era un unico alloggio con la p .n. 10, priva di individu ¹¨ urbanistica e che l'abitazione al primo piano era frutto di un abuso edilizio ed aveva il proprio accesso da una scala interna per volontà dei donanti, che mai avevano voluto o autorizzato l'ingresso al loro appartamento da scala esterna.
Hanno evidenziato che nella costituzione della servitù temporanea i genitori non avevano indicato termine di estinzione e che tale termine non poteva essere collegato alla costruzione della scala esterna;
la fattispecie andava invece ricondotta alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., stante la presenza della scala di
4 e la p.m. 10, già appartenenti ai medesimi Parte_4
proprietari.
Fermo il rigetto della domar da di accertamento dello stato di interclusione della p.m. 4, Controparte_1 e CP_6 hanno poi eccepito che la scala esterna non presentava le caratteristiche tecnico-strutturali per assolvere la funzione di accesso a due unità abitative, per cui era richiesta un'ampiezza minima di 120 cm, non fattibile nella fattispecie;
hanno aggiunto che abusivamente i comproprietari della p.m. 4 avevano trasformato in po ta una finestra, creando un affaccio sulla scala esterna e conseguente possibilità di passaggio, sopportato -malvolentieri- solo in ragione dei rapporti parentali;
hanno aggiunto che l'abuso era stato segnalato alle autorità ed era stato avviato l'iter per l'applicazione di sanzione e per l'ordine di rimessione in pristino.
Opponer.dosi alla celebrazione di istruttoria come da richiesta di parte appellante, hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita altresì CP_3 Ha concordato per la correttezza dell'appello di Parte_1 nella parte in cui non era stata dichiarata
4 e nella parte in cui era stata erroneamente ritenuta Parte_4
perpetua la ser itù accordata solo come temporanea. Si è richiamata all'atto di appelle autonomamente proposto contro la stessa sentenza. CP_3 ha infatti proposto appello con citazione ritualmente notificata alle controparti, iscritto con il n. 205/2024 r.g..
Nel suo appello CP_3 ha impugnato la sentenza nella parte in cui era stato dichiarato che la servitù temporanea di passo a piedi fosse priva di termine, e quindi perpetua, e che per l'effetto la p.m. 4 non fosse interclusa;
ha quindi censurato la sentenza per erronea qualificazione giuridica dei fatti, per erronea valutazione dei documenti, per violazione degli artt. 1027
c.c., 2 r.d. 499/1929 e 1362 c.c., deducendo che le parti avevano voluto costituire una servitù solo temporanea di passaggio a carico dellap.m. 10 e
4, trattandosi di servitù irregolare di mero contenuto Parte_4
obbligatorio risaler te al 2004 e quindi prescritto;
ha aggiunto che erano stati realizzati lavori nella villetta, per cui l'appartamento p.m. 10 di [...]
Parte_1 era del tutto autonomo e senza sbocchi all'interno, mentre dal dicembre 2005 era stata realizzata la scala esterna da cui si accedeva sia alla
4, pianc primo, che al piano sottotetto, p.m. 8, e sin da allora lei Parte_4
accedeva alla via pubblica utilizzando la scala esterna e attraversando il cancelletto che dava sulla proprietà di aggiungendo che Parte_1
né Parte_1 né Controparte_1 avevano esposto e CP_6
rimostranze quando la finestra era stata trasformata in porta secondo Parte_5 Di talil'intenzione, da sempre manifestata, dei coniugi evidenze non aveva tenuto conto il giudice, pervenendo alla conclusione della natura perpetua della servitù, mentre le conclusioni sarebbero state opposte se fosse stata correttamente accertata la temporaneità del diritto, ovvero lo stato di interclusione della p.m. 4; da qui la domanda di accertamento dello stato di interclusione e di costituzione di servitù coattiva a carico della scala esterna di pertinenza della p.m. 8 e del sedime p.m. 10, già strutturato come viale e munito di cancelletto. Ha rassegnato quindi le conclusioni come riportate in epigrafe. Si sono costituiti Controparte 1 e CP_6 nonché [...]
,
ciascuna delle parti riproponendo le difese svolte nel Parte_1
procedimento di appello n. 202/2024 r.g..
Gli appelli, siccome proposti contro la medesima sentenza, sono stati riuniti e pervengono in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, hanno appellato la sentenza sia proprietaria della p.m. 10, cheParte_1 CP_3
4. Entrambe le appellanti contestano la Parte_4
sussistenza della servitù di pa saggio sulla scala interna di collegamento tra
4, ritenuta invece Parte_4
sussistente nella sentenza gravata, e, sul presup sto dello stato di chiedono che sia costitu* a servitù di passaggio a Parte_4 وه
carico della scala este na alla palazzina, parte ella p.m. 8 di proprietà di
Controparte_1 c'n usufrutto di chiede CP_6 Parte_1
anche, in riforma della sentenza gravat, che sia accertato l'obbligo di
Controparte_1 di realizzare un car celletto di accesso alla pubblica via sul suo cortile,p.m. 8.
Gli apr elli possono essere congiuntamente esaminati, vertendo sulla medesima cuestione, nella parte relativa all'esistenza o meno della servitù
4 e la p.m. 10 e allo stato Parte_4
Parte_4 4.
Nell'atto di donazione del 17/9/204 Controparte_8 e CP_3
a Parte_1 avente J ggetto la neo-costituita p.m. 10 dalla
4, fu tra a o costituita a carico della scala p.m. 10 e a Parte_4
Δ servitù temporanea di passo a piedi", riguardante Parte_4
anche di mp , cortile e scala esterna a piano rialzato di proprietà della stess p. 1C, come evidenziato in retino quadrettato nella planimetria del seter re 2004 a firma dell'arch. Persona_2 In punto di fatto è pacifico che il passaggio attraverso tale scala interna sia stato effettivamente praticato e che dopo alcuni mesi dalla stipula della donazione fu obliterato, con interventi di sistemazione interna;
dal momento della chiusura del passaggio interno tra le due pp.mm., l'accesso
4 veniva praticato passando sulla realizzata scala esterna di Parte_4
proprietà della p.m. 8, grazie all'apertura di una porta sul pianerottolo della
4, laddove prima era presente una finestra. Parte_4
Il primo Giudice ha ritenuto che la servitù di passaggio sulla scala interna p.m. 10, ad onta dell'attributo "temporanea", stante la mancata indicazione di un termine, sia da qualificare come servitù perpetua. Tale servitù non risulta comunque intavolata.
Va in primo luogo affrontata la questione dell'esistenza/inesistenza
4 a primo piano Parte_4
e l'unità a piano terra p.m. 10, e la sua natura, aspetti s cui si incentrano i primi due motivi dell'appello di ei motivo di appello di Parte_1
avente ad oggetto l'interclusione della p.m. 4 (stato avente CP_3
appunto come presupposto l'inesistenza la servitù di passaggio in oggetto).
Ritiene la Corte che la servitù passaggio sulla scala interna tra le due pp.mm. non sia stata costitui a in base al contratto di donazione del
17/9/2004 sopra citato.
A norma dell'art. 2 del R.D. 499/1929, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobi¹. non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario;
l'iscrizione non è quindi soltanto una condicio juris per l'effetto traslativo (o costitutivo, come nel caso della servitù), bensì uno degli elementi della fattispecie, che concorre a determinarne il contenuto;
come insegnato dalla S.C., nel regime tavolare
(RD 28 marzo 1929 n. 499 e successive modificazioni, in particolare legge
4 dicembre 1956 n. 1376, legge 29 ottobre 1974 n. 594, legge 8 agosto 1977 n. 574), vigente nei territori italiani già facenti parte dell'impero austro- ungarico, il consenso, manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto di trasferimento di diritto immobiliare, non è di per sé sufficiente a perfezionare un acquisto di diritto reale, in quanto tale consenso dà vita soltanto a un diritto di natura personale e obbligatoria, mentre gli effetti reali si conseguono con la iscrizione tavolare, che ha valore costitutivo. Del
pari, gli effetti delle modificazioni o della estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti, sono subordinati alla relativa iscrizione tavolare, che ha valore costitutivo (cfr. CASS. 12382/2005); ed ancora, nei territori dello
Stato italiano nei quali vige il sistema tavolare, il consenso delle parti che abbiano concluso un contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili cui non abbia fatto seguito l'intavolazione, pur dando vita ad un diritto di natura meramente personale, consente al suo titolare di esercitarlo immediatamente, prima ancora dell'iscrizione nel libro fondiario, nei confronti dell'alienante, dei suoi successori universali e di quelli particolari che abbiano assunto l'obbligo corrispondente;
ne consegue che l'istanza del titolare stesso, diretta ad ottenere l'intavolazione, si risolve nell'esercizio di una semplice facoltà, inerente all'acquisito diritto, la quale è per sua natura imprescrittibile ...
(così CASS. 4062/1990; così anche CASS. 295/1980).
Orbene, nella fattispecie, in applicazione di tali principi, data la mancata iscrizione della servitù in contestazione nel Libro fondiario, tale diritto reale non si è costituito, sussistendo tuttavia la facoltà del titolare del diritto personale sorto in virtù del contratto (titolo) di agire per l'intavolazione (sede in cui dovrebbe trovare risoluzione anche la questione posta dal termine “temporanea” affiancato alla servitù in oggetto, da riferirsi, in assenza di un termine, ad una condizione risolutiva non esplicitata). Ma, nella fattispecie in esame, le titolari del fondo dominante,
e in particolare (mentre la terzaControparte_1 e CP_3 comproprietaria della p.m. 4 è anche proprietaria del fondo dominante per cuiper la sua posizione ci sarebbe parziale estinzione del diritto di servitù per confusione) non hanno proposto istanza di l'intavolazione, di tal ché non si è in presenza dell'esercizio della facoltà del titolare del diritto negoziato per ottenerne l'iscrizione nel Libro Fondiario. La servitù di
4 e 10, non iscritta, non è Parte_4
pertanto validamente costituita su base contra' .uale.
Ciò non impedisce di prendere a considerazione l'avvenuta costituzione della servitù sulla scala di co legamento tra le due pp.mm. in base ad un diverso fatto generatore, o vero per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. In tal senso l'espresso riferimento operato a tale istituto dagli appell .ci Controparte_1 e in CP_6
questo grado;
gli stessi, in prime cure, pur senza esplicitare il riferimento a tale fatto costitutivo della servitù, e resistendo alla domande di negatoria
4 non poteva dirsi Parte_4
interclusa, in quanto dotata di due accessi, uno e erno, abusivo, ed uno interno (appunto, la scala di collegamento con ' p.m. 10).
In punto di diritto si rammenta che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categori dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della so'a indicazione del relativo contenuto sì
come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria,
usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, vice ersa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr. CASS. 23565/2019; CASS. 3192/2003).
Orbene, come dianzi esposto, è pacifico che al momento della donazione
4, di cui Parte_4 Pt_1
originariamente si componeva l'unitario appartamento costi ente la p.m.
4, esisteva la scala di collegamento (sulla quale, tra l'altro era costituita la Parte_4
"servitù temporanea” di passaggio). Tale scala costitui a opera visibile e permanente atta a comprovare l'assoggettamento del fondo p.m. 10 al
4, così come individuati nel piano di casa Parte_4
materialmente divisa de l'arch. del settembre 2004 a Persona_2
seguito della suddivisione dell'originariament unitario appartamento p.m. 3
4. In tale stato di fatto, dal momento del' alienazione dell'unità distinta Parte_4
come p.m. 10, è venu ta ad esistenza la se vitù di passaggio per destinazione del padre di famig'ia, tale la parte al enante, originariamente proprietaria
4 prima dell'escorporazione, con formazione della p.m. 10, Parte_4
così ricorrendo, a fattispecie del' art. 1062 c.c. (La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmen e divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che quest ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù).
Per opinare in senso contrario a nulla conduce che i genitori donanti si fossero prefigurati, già al momento della donazione, che la p.m. 10 sarebbe stata successivamente servita da un accesso diverso (ovvero la scala esterna poi realizzata da Controparte_1 ), e che non volessero quindi destinare stabilmente la scala interna di pertinenza della neoformata p.m. 10 a servizio della loro unità (come desumibile dal termine “temporanea" della servitù inserito nel contratto di donazione), attesa l'irrilevanza della volontà del disponente nella costituzione della servitù secondo la fattispecie dell'art. 1062 c.c.; come insegna la S.C., infatti, La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta,
dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione); cfr. CASS. 4646/2024; CASS. 10662/2015).
Osserva ancora la Corte che non è posta la questione della prescrizione della servitù lungo la scala per non uso (rispetto alla quale, peraltro, non sarebbero decorsi i 20 anni necessari).
Conseguentemente, deve ritenersi che esista la servitù di passaggio a
4 e a carico della p.m. 10, lungo la scala interna di Parte_4
collegamento tra le due unità, come evidenziata nel piano di casa materialmente Civisa dell'arch. del settembre 2004,Persona_2
menzionato ne. contratto di donazione, costituita a titolo originario e come tale sussister ce indipendentemente dalla intavolazione.
4 non è pertanto intercluso, fruendo di tale servitù Parte_4
costituita per desti azione del padre di famiglia.
L'accertamento dell'insussistenza della servitù di passaggio di origine Parte_1 resta così superato dal contrattuale, come richiesto da rigetto dil'appello di CP_3 non sussistendo lo stato di interclusione della p.m. 4; resta altresì assorbita la domanda subordinata svolta da CP_3 reiterata in questo grado, avente sempre come presupposto lo stato di interclusione della p.m.
4. Infondato risulta poi il terzo motivo di appello di Parte_1
riguardante l'asserito obbligo, assunto da Controparte_1 di realizzare
,
un cancelletto di accesso da e per la pubblica via sul cortile di pertinenza della p.m. 8.
,Nella prospettazione di Parte_1 la sorella CP_1 negli accordi con i genitori, si sarebbe assunta l'obbligo di realizzare opere atte
4, appartamento Parte_4
dei genitori, a carico del proprio fondo p.m. 8, in sostit zione della servitù
"temporanea" prevista nel contratto di donazion del 17/9/2004, e il cancelletto sarebbe stata quindi un'opera da des nare all'esercizio della servitù; si sarebbe in presenza di accordi prelim nari alla costituzione della servitù di passaggio a carico del fondo p.m. §.
L'appellante sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ignorato gli accordi raggiunti dalle parti, ovvero ai genitori donanti e da [...] desunti dal progetto di risanamento della p.ed. 1834 CC Riva, _1
seguito dalla concessione edilizia 240/04 del 10/6/2004, in cui era prevista la realizzazione della scala esterna a servizio del primo piano e del piano sottotetto, la chiusura di una finestra del primo piano, l'apertura di una porta al primo piano e la realizzazione di un cancelletto esterno;
si richiama inoltre al documento sv's 5), planimetria con appunti manoscritti dall'arch. Per_1 per spiegar le servitù a carico e a favore della p.m. 10, che si sarebbero andate a costituire.
La valenza del documento da ultimo citato è nulla, così come ritenuto in prime cure, ai fini della costituzione di diritti reali, atteso che a tale fine è necessaria la forma scritta ad substantiam, e nella fattispecie si dispone solo di appunti pacificamente neppure provenienti dalla mano di
[...]
-
senza alcuna sottoscrizione della stessa. _1
Per quanto riguarda poi la valenza delle tavole di progetto, ove erano previste, oltre alla scala a servizio dell'ultimo piano (p.m. 8 di [...] CP_1 anche la chiusura di una finestra e l'apertura di una porta sul
4), e Parte_4
l'apertura di un altro cancelletto di accesso dalla pubblica via, os erva la
Corte che la presentazione del progetto di accompagnamento dell'istanza di concessione edilizia è un atto rivolto alla P.A. non produttiv, di obblighi di natura civilistica per i firmatari, ponendosi sul diverso piano della regolarità urbanistica ed amministrativa degli interventi edilizi sulla proprietà privata ed esprimendo l'intento del proprie ario di far eseguire determinare opere sul proprio immobile;
tale ir ento, e le successive realizzazioni (o mancate realizzazioni) riguardar > unicamente il piano del rapporto del richiedente con la P.A., ma no. si sostanziano in obblighi assunti nei confronti di altri firmatari delle avole progettuali.+
Ciò posto, difetta la forma scritta ad substantiam necessaria per la costituzione di un diritto reale, quale la servitù, richiesta anche per contratti preliminari di costituzione di servit, giacché il contratto preliminare deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo. Nessun rilievo può quindi assumere l'asserita “non contestazione" dell'obbligo di realizzare il cancelletto da parte di Controparte_1 nei propri atti difensivi in prime cure, atteso che la mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non può tener luogo dell'accordo in forma scritta ad substantiam richiesta per un accordo avente ad oggetto la costituzione della servitù o l'obbligo di stipulare un contratto per la costituzione della servitù.
Sebbene con diversa motivazione, la sentenza gravata deve essere pertanto confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si pongono a carico di
[...]
n solido, a favore dei vittoriosiParte_1 e CP_3 Controparte_1
,in misura liquidata in dispositivo. e CP_6 e di Sussistono i presupposti per l'imposizione a carico di Parte_1 del doppio del contributo unificato a mente dell'art. 13 co. 1 CP_3
quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
[...] e da CP_3 avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n.
270/2024 del 12/9/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Rigetta gli appelli e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
Condanna Parte_1 e CP_3 in solido a rifondere le spese
Controparte_1 e CP_6 , liquidatedel presente grado di giudizio a in € 5.810,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione a carico di Parte_1 CP_3 del doppio del contributo unificato a mente dell'art.[...] e
13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Trento, 17/7/2025
Il presidente Il c. est.
dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Dr.ssa Adriana De Tommaso
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in grado di appello promosse con citazione notificata l'11/10/2024 ed iscritta a ruolo in data 16/10/2024 al n. 202/2024
r.g.c. e con citazione notificata il 13/10/2024 ed iscritta a ruolo in data
19/10/2024 al n. 205/2024 r.g.c.; promosse da
Parte_1 (cod. fisc. Codice Fiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cinzia Zampiccoli (cod. fisc.
[...]
C.F._2 ed Andrea Tabarelli de Fatis (cod. fisc. C.F. 3
[...] ) con studio in Arco (TN), via Negrelli n. 31, ove ha eletto domicilio, giusta procura allegata sub A) al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. dd.17.11.2023;
appellante ed appellata
CONTRO
(c.f. C.F._4 Controparte_1
(c.f. C.F._5 ); CP_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Venturini (C.F. C.F. 6 ), del Foro di Rovereto, con studio in 38066 Riva del Garda (TN) Viale Prati n. 29, ed ivi elettivamente domiciliati in forza di procure speciali agli atti;
appellati
E
' in persona del suo c.f. CP_3 C.F._7 "
Controparte_4 (c.f. Amministratore di Sostegno Avv.
() rappresentata e difesa dal medesimo Avv. [...] C.F._8 C.F._8 ), che agisce in proprio e presso il CP_4 (c.f.
cui studio in Mori (TN) via G. Garibaldi n. 10 è elettivamente domiciliata;
appellata ed appellante
E
Controparte_5
convenuta contumace
OGGETTO: servitù
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Parte_1
"Contrariis reiectis, rigettate le avverse domande tutte, Voglia l'Ill.ma
Corte di Appello di Trento:
ordinare l'espunzione dal fascicolo del documento sub "E" prodotto dagli appellati unitamente alle note perControparte_1 CP_6
l'udienza del 20.02.25, non avendo i medesimi formulato istanza ex art. 153, co. 2 c.p.c.;
- riformare, per i motivi svolti, la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto sub n. 270/2024 nella causa sub R.G. n. 854/2023, in data 12.09.2024,
notificata in data 16.09.24, quanto ai capi 6.2 (punti 1, 2 e 3), 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.5., 6.6 e 6.6.1 e, per l'effetto, accogliere le domande tutte formulate in primo grado che di seguito si riportano:
1) accertare e dichiarare che la scala esterna di accesso alle pp.mm. 4 e 8 della p.ed. 1834 C.C. Riva è stata realizzata e conseguentemente accertare e dichiarare essere scaduto il termine di validità della servitù temporanea di passo a piedi costituita a carico della p.m. 10 ed a favore della p.m. 4, giusto atto di donazione dd. 17.09.04;
2) accertare e dichiarare che a carico della p.m. 10 della p.ed. 1834 C.C.
Riva non grava alcuna servitù di passo a favore della 4 e della p.m. 8 p.m. della p.ed. 1834 C.C. Riva, ordinando conseguentemente la cessazione di ogni passaggio;
3) accertare e dichiarare sussistere in capo alla signora Controparte_1
l'obbligo di realizzare sul cortile di pertinenza della p.m. 8 il cancelletto di accesso alla via pubblica (via Isonzo), secondo il progetto allegato sub 3) e conseguentemente condannare la signora Controparte_1 a realizzare il cancelletto de quo;
4) accertare e dichiarare che la p.m. 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva è giuridicamente interclusa e conseguentemente costituire a favore della p.m.
4 della p.ed. 1834 ed a carico della p.m. 8 (cancelletto e scala esterna) la servitù di passo e ripasso a piedi;
5) ai fini dell'intavolazione della servitù coattiva sulla scala esterna p.m. 8, ordinare a Controparte_1 la modifica del piano di casa materialmente divisa in relazione alla p.m. 8, alla luce del progetto concessionato (all. 3), con inserimento della scala esterna, e la relativa intavolazione.
In via istruttoria: omissis
CP_3
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_2 ei limiti della presente difesa e rigettare le domande tutte formulate anche per conto dei signori [...] CP 1 e Parte_3 e per i motivi esposti nei precedenti atti difensivi tutti accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
in via principale e nel merito, in riforma della impugnata sentenza a verbale n.270/2024 resa inter partes dal Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paoli, nella causa ex art. 281 sexies c.p.c. già pendente sub R.G. n. 854/2023, datata 12/09/2024, notificata dalla Cancelleria ex art. 16 del D.L. 179/2012 in data 13/09/2024
e dai resistenti nelle persone dei signori Controparte_7 il 16/09/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, già proposte anche con atto di appello dd. 13/10/2024 sub RG 205/2024, che di seguito si riportano:
"accolta l'eccezione preliminare di improcedibilità delle domande di parte ricorrente per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in ordine alla costituzione di diritti reali, con assunzione di ogni conseguente provvedimento di legge;
nel merito,
- rigettarsi nei limiti del diritto di difesa le domande di parte ricorrente, tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CNPA come per legge;
nel merito,
- rigettarsi nei limiti del diritto di difesa le domande di parte resistente nelle persone dei signori tutte, in quanto Controparte_1 e CP_6 "
infondate in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CNPA come per legge nel merito,
- accertato e dichiarato lo stato di interclusione della porzione materiale 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva e l'assenza di qualsivoglia accesso alla via pubblica (via Isonzo), costituire servitù coattiva di passo e ripasso a piedi a favore della p.m. 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva ed a carico della scala esterna di pertinenza della p.ed. 8 della p.ed. 1834 C.C. Riva di proprietà della signora ed a carico del sedimeControparte_1
di immediata pertinenza della p.m. 10 della p.ed. 1834 C.C. Riva di proprietà della signora Parte_1 già strutturato come viale e munito di cancelletto in uscita sulla pubblica via (via Isonzo); nel merito, in via subordinata,
- accertato e dichiarato lo stato di interclusione della porzione materiale 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva e l'assenza di qualsivoglia accesso alla via pubblica (via Isonzo), costituire servitù coattiva di passo e ripasso a piedi a favore della p.m. 4 della p.ed. 1834 C.C. Riva a carico della p.m. 8 di proprietà della signora Controparte_1 e/o della p.m. 10 di proprietà della signora Parte_1 entrambe della p.ed. 1834 C.C. Riva, stabilendo contestualmente il percorso ove il detto passaggio debba avvenire nel rispetto dei criteri di legge mediante l'individuazione del tracciato che meglio possa conciliare il requisito della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica con quello del minor danno al fondo sul quale il passaggio venisse consentito e stabilire altresì l'estensione, esistenza e modalità di esercizio della costituenda servitù tenuto conto altresì delle attuali prescrizioni urbanistiche e edilizie applicabili al caso di specie;
nonché, in particolar modo per i motivi dedotti e documentati in narrativa, anche delle esigenze di accessibilità in senso lato e quindi in un'ottica di prevenzione vedi sent. Corte Cost.; il tutto, ponendo a carico della p.m. 8 e della p.m. 10 della p.ed. 1834 C.C. Riva e/o a carico della proprietà confinante che risultasse soccombente i costi necessari per l'eventuale realizzazione delle opere utili a tale fine, a partire dalla spesa della consulenza tecnica"; con vittoria di compensi e spese oltre il rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e CNPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: omissis
Controparte_1 e CP_6
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza disattesa, così disporre:
In via preliminare e pregiudiziale, in rito:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla signora Parte_1 (RG 202/2024) e dalla signora CP_3 (RG
205/2024) per tutti i motivi rappresentati in narrativa di entrambe le comparse di costituzione;
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda nuova formulata dall'appellante, signora Parte_1 sub n. 5) delle conclusioni formulate in atto di citazione in appello di data 11.10.2024.
In via principale nel merito:
- Rigettare l'appello proposto sia dalla signora Parte_1 (RG CP_3 (RG 205/2024) e tutte le 202/2024) e sia dalla signora domande ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili, improcedibili, nonché totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in narrativa di entrambe le comparse di costituzione;
- Respingere tutte le istanze istruttorie già rigettate in primo grado.
- Confermare la pronuncia di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori, come per legge, di primo e secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proprietaria della p.m. 10 della p.ed. 1834 CC Arco,Parte_1 in forza di atto di donazione del 17/9/2004 dal padre Controparte_8 e dalla madre CP_3 adì il tribunale di Rovereto per chiedere che venisse accertata l'estinzione della servitù temporanea di passo a piedi a carico della p.m. 10 della p.ed. 1834, in comproprietà dei genitori, e a favore della p.m. 4 della stessa p.ed., costituita con l'atto di donazione, per sentir accertare l'inesistenza di servitù di passo a carico della sua p.m. 10 e a favore della p.m. 4, nonché l'obbligo della sorella Controparte_1 proprietaria della p.m. 8 della p.ed. 1834, di realizzare un autonomo cancello di ingresso sulla pubblica via e di costituire coattivamente a favore della p.ed. 4, a carico della scala esterna e del costruendo cancelletto della p.m. 8 una servitù di passaggio a piedi.
Espose che con atto del 29/7/2003 i genitori avevano donato a sua sorella la p.m. 8 (piano sottotetto), ed avevano costituito servitù di passo a _1
piedi e con mezzo a carico del cortile p.m. 4, piano primo, e della p.m. 8
(gravata di usufrutto in favore di CP_6 ); che nel marzo 2004 i suoi genitori, comproprietari della p.m. 4, e la sorella _1 , proprietaria della p.m. 8, avevano iniziato il risanamento conservativo con sopraelevazione dell'intera ped. 1834, in cui era prevista la realizzazione di una scala esterna e di un cancelletto, opere necessarie per rendere la p.m. 8 autonoma e dotarla di proprio accesso alla pubblica via dal proprio cortile, e che la scala esterna era stata realizzata nel 2005, mentre non era stato realizzato il cancelletto;
che con atto del 17/9/2004 i genitori le avevano donato la neo- costituita p.m. 10, a piano rialzato, e costituito due servitù a favore della propria p.m. e a carico della p.m. 4, una di passo a piedi e l'altra di passo a piedi e con mezzi nonché una servitù di passo a piedi a carico della p.m. 10
e a favore della p.m. 4; che tale ultima servitù si era estinta per decorrenza del termine, coincidendo, il termine finale, con la realizzazione del nuovo accesso esterno che _1 si era obbligata a realizzare e che in parte aveva realizzato (scala); che a seguito del decesso del padre leiControparte_8
e la sorella CP_1 erano divenute comproprietarie, insieme alla madre, della p.m. 4 della p.ed. 1834; che tale porzione, per effetto dell'estinzione della servitù temporanea di passaggio, era interclusa, stante la materiale chiusura del collegamento con la p.m. 10.
CP_6 Controparte_1 si erano costituiti resistendo alle domande, dopo averne eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
in via riconvenzionale subordinata avevano chiesto, in caso di accertamento dell'interclusione della p.m. 4, di costituire servitù di passo a piedi a carico della scala interna della p.m. 10 a favore della p.m. 4
4 di eliminare la porta finestra di Parte_4
accesso alla scala esterna p.m. 8, erché realizzata senza permesso a costruire.
Si era costituita anche CP_3 con il proprio amministratore di sostegno;
dopo aver eccepito l'improcedibilità delle domande di parte attrice per mancato esperimento della mediazione, aveva contestato che fosse stata costituita nel 2004 servitù a carico della p.m. 10 a favore della
4, aveva Parte_4
indicato quale via più breve e di minor danno alla pubbl: a via quella passante sulla scala esterna della p.m. 8 e sul cortile sul cancelletto esterno della p.m 10. Su tali basi la convenuta CP 3 aveva chiesto la costituzione della servitù coattiva di passo a pi ai lungo tale percorso o di quello di maggior brevità e minor danno pr. il fondo servente.
Disposta l'integrazione del con* addittorio nei confronti della [...]
"Controparte_5 creditore ipotecario, disattese le eccezioni in rito, il tribunale di Rovereto, con 'a sentenza gravata, respinse le domande di
Parte_1 e quella di CP_3 e condannò entrambe a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 e CP_6
La sentenza è stata impugnata, con separati atti di citazione in appello, sia da Parte_1 che da CP_3
ha lamentato: Parte_1 con il primo motivo, l'erroneità della qualificazione data dal
4 e a favore Parte_4
della p.m. 10 di cui all'atto di donazione del 17 9/2004, come servitù perpetua, perché la servitù non era stata ntavolata (come imposto dall'art. 2 r.d. 499/1929 per la costit zione del diritto) e si trattava quindi di servitù meramente obbligatoria incompatibile con un obbligo di natura permanente;
con il secondo motivo che, ove anche si fosse voluto ritenere costituita la servitù pur in mancanza di intavolazione, la sentenza era errata laddove la aveva riter uta priva di termine e quindi perpetua, ignorando la volontà delle parti in violazione dell'art. 1362 c.c. e deponendo molteplici elementi a favore della temporaneità della servitù ha fatto riferimento, in tal senso, alla tavola di progetto del marzo 2004, alla planimetria con specifiche vergate dall'arch. all'effettiva realizzazione della scalaPer_1
4 sin dal dicembre 2004, al piano di casa Parte_4
materialmente Civia, all'avvenuta chiusura del vano di
collegamento tra il piano rialzato e il piano primo, alle stesse difese svolte in giudizio dalla controparte, in quanto nessuna delle parti aveva nai qualificato come perpetua la servitù: il primo
Giudice a rebbe dovuto pertanto, nel rispetto della volontà delle parti. ir dividuare nella esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui alla concessione n. 240/2004 il termine della servitù temporanea;
cca il terzo motivo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna di Controparte_1 alla realizzazione di un cancelletto di accesso alla pubblica via sul cortile di pertinenza della p.m. 8, ignorando gli accordi raggiunti tra le parti e che la stessa Controparte_1 non aveva contestato,
4 la scala Parte_4 esterna e il realizzando nuovo cancelletto con accesso alla pubblica via;
il primo Giudice aveva errato nell'ignorare le conseguenze del non avere l'appellata contestato il fatto dedotto dall'appellante sull'assunzione di tale obbligo di realizzazione del cancelletto, e del resto la stessa Controparte_1 non aveva formulato alcuna domanda volta ad ottenere la servitù di passo sul cortile e sul cancelletto da realizzare sul cortile della p.m. 8. Parte_1 ha quindi concluso deducendo che, all'accoglimento dei
4 interclusa, doveva essere costituita Parte_4
la servitù coattiva di passaggio sulla scala esterna e sul cortile della p.m. 8.
Ha inoltre dedotto che, non essen 10 stata intavolata né accatastata la scala esterna della p.m. 8, ai fini dell intavolazione della servitù era necessaria i la modifica del piano di casa materialmente divisa alla luce del progetto concessionato, con inserimento della scala esterna e relativa intavolazione.
Controparte_1 F CP_6 si sono costituiti ed hanno resistito all'appello. Hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe, insistendo anche in via istruttoria per l'ammissione delle prove orali articolate in primo grado e non ammesse.
Hanno eccepito la novità e conseguente inammissibilità della domanda riguardante la condanna alla modifica del piano di casa.
Hanno contestato che fosse ammissibile l'argomento relativo alla individuazione del termine della servitù temporanea ed hanno comunque contestato che tale termine potesse essere desunto dal documento indicato prodotto sub 5) dalla stessa parte.da Parte_1
4 fosse interclusa, in quanto dotata di accesso Parte_4
alla pubblica via, gode 10 della proprietà esclusiva dell'area esterna alla
4, una scala di Parte_4
proprietà per accesso;
hanno precisato che 1- ... 4 era un unico alloggio con la p .n. 10, priva di individu ¹¨ urbanistica e che l'abitazione al primo piano era frutto di un abuso edilizio ed aveva il proprio accesso da una scala interna per volontà dei donanti, che mai avevano voluto o autorizzato l'ingresso al loro appartamento da scala esterna.
Hanno evidenziato che nella costituzione della servitù temporanea i genitori non avevano indicato termine di estinzione e che tale termine non poteva essere collegato alla costruzione della scala esterna;
la fattispecie andava invece ricondotta alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., stante la presenza della scala di
4 e la p.m. 10, già appartenenti ai medesimi Parte_4
proprietari.
Fermo il rigetto della domar da di accertamento dello stato di interclusione della p.m. 4, Controparte_1 e CP_6 hanno poi eccepito che la scala esterna non presentava le caratteristiche tecnico-strutturali per assolvere la funzione di accesso a due unità abitative, per cui era richiesta un'ampiezza minima di 120 cm, non fattibile nella fattispecie;
hanno aggiunto che abusivamente i comproprietari della p.m. 4 avevano trasformato in po ta una finestra, creando un affaccio sulla scala esterna e conseguente possibilità di passaggio, sopportato -malvolentieri- solo in ragione dei rapporti parentali;
hanno aggiunto che l'abuso era stato segnalato alle autorità ed era stato avviato l'iter per l'applicazione di sanzione e per l'ordine di rimessione in pristino.
Opponer.dosi alla celebrazione di istruttoria come da richiesta di parte appellante, hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita altresì CP_3 Ha concordato per la correttezza dell'appello di Parte_1 nella parte in cui non era stata dichiarata
4 e nella parte in cui era stata erroneamente ritenuta Parte_4
perpetua la ser itù accordata solo come temporanea. Si è richiamata all'atto di appelle autonomamente proposto contro la stessa sentenza. CP_3 ha infatti proposto appello con citazione ritualmente notificata alle controparti, iscritto con il n. 205/2024 r.g..
Nel suo appello CP_3 ha impugnato la sentenza nella parte in cui era stato dichiarato che la servitù temporanea di passo a piedi fosse priva di termine, e quindi perpetua, e che per l'effetto la p.m. 4 non fosse interclusa;
ha quindi censurato la sentenza per erronea qualificazione giuridica dei fatti, per erronea valutazione dei documenti, per violazione degli artt. 1027
c.c., 2 r.d. 499/1929 e 1362 c.c., deducendo che le parti avevano voluto costituire una servitù solo temporanea di passaggio a carico dellap.m. 10 e
4, trattandosi di servitù irregolare di mero contenuto Parte_4
obbligatorio risaler te al 2004 e quindi prescritto;
ha aggiunto che erano stati realizzati lavori nella villetta, per cui l'appartamento p.m. 10 di [...]
Parte_1 era del tutto autonomo e senza sbocchi all'interno, mentre dal dicembre 2005 era stata realizzata la scala esterna da cui si accedeva sia alla
4, pianc primo, che al piano sottotetto, p.m. 8, e sin da allora lei Parte_4
accedeva alla via pubblica utilizzando la scala esterna e attraversando il cancelletto che dava sulla proprietà di aggiungendo che Parte_1
né Parte_1 né Controparte_1 avevano esposto e CP_6
rimostranze quando la finestra era stata trasformata in porta secondo Parte_5 Di talil'intenzione, da sempre manifestata, dei coniugi evidenze non aveva tenuto conto il giudice, pervenendo alla conclusione della natura perpetua della servitù, mentre le conclusioni sarebbero state opposte se fosse stata correttamente accertata la temporaneità del diritto, ovvero lo stato di interclusione della p.m. 4; da qui la domanda di accertamento dello stato di interclusione e di costituzione di servitù coattiva a carico della scala esterna di pertinenza della p.m. 8 e del sedime p.m. 10, già strutturato come viale e munito di cancelletto. Ha rassegnato quindi le conclusioni come riportate in epigrafe. Si sono costituiti Controparte 1 e CP_6 nonché [...]
,
ciascuna delle parti riproponendo le difese svolte nel Parte_1
procedimento di appello n. 202/2024 r.g..
Gli appelli, siccome proposti contro la medesima sentenza, sono stati riuniti e pervengono in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, hanno appellato la sentenza sia proprietaria della p.m. 10, cheParte_1 CP_3
4. Entrambe le appellanti contestano la Parte_4
sussistenza della servitù di pa saggio sulla scala interna di collegamento tra
4, ritenuta invece Parte_4
sussistente nella sentenza gravata, e, sul presup sto dello stato di chiedono che sia costitu* a servitù di passaggio a Parte_4 وه
carico della scala este na alla palazzina, parte ella p.m. 8 di proprietà di
Controparte_1 c'n usufrutto di chiede CP_6 Parte_1
anche, in riforma della sentenza gravat, che sia accertato l'obbligo di
Controparte_1 di realizzare un car celletto di accesso alla pubblica via sul suo cortile,p.m. 8.
Gli apr elli possono essere congiuntamente esaminati, vertendo sulla medesima cuestione, nella parte relativa all'esistenza o meno della servitù
4 e la p.m. 10 e allo stato Parte_4
Parte_4 4.
Nell'atto di donazione del 17/9/204 Controparte_8 e CP_3
a Parte_1 avente J ggetto la neo-costituita p.m. 10 dalla
4, fu tra a o costituita a carico della scala p.m. 10 e a Parte_4
Δ servitù temporanea di passo a piedi", riguardante Parte_4
anche di mp , cortile e scala esterna a piano rialzato di proprietà della stess p. 1C, come evidenziato in retino quadrettato nella planimetria del seter re 2004 a firma dell'arch. Persona_2 In punto di fatto è pacifico che il passaggio attraverso tale scala interna sia stato effettivamente praticato e che dopo alcuni mesi dalla stipula della donazione fu obliterato, con interventi di sistemazione interna;
dal momento della chiusura del passaggio interno tra le due pp.mm., l'accesso
4 veniva praticato passando sulla realizzata scala esterna di Parte_4
proprietà della p.m. 8, grazie all'apertura di una porta sul pianerottolo della
4, laddove prima era presente una finestra. Parte_4
Il primo Giudice ha ritenuto che la servitù di passaggio sulla scala interna p.m. 10, ad onta dell'attributo "temporanea", stante la mancata indicazione di un termine, sia da qualificare come servitù perpetua. Tale servitù non risulta comunque intavolata.
Va in primo luogo affrontata la questione dell'esistenza/inesistenza
4 a primo piano Parte_4
e l'unità a piano terra p.m. 10, e la sua natura, aspetti s cui si incentrano i primi due motivi dell'appello di ei motivo di appello di Parte_1
avente ad oggetto l'interclusione della p.m. 4 (stato avente CP_3
appunto come presupposto l'inesistenza la servitù di passaggio in oggetto).
Ritiene la Corte che la servitù passaggio sulla scala interna tra le due pp.mm. non sia stata costitui a in base al contratto di donazione del
17/9/2004 sopra citato.
A norma dell'art. 2 del R.D. 499/1929, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobi¹. non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario;
l'iscrizione non è quindi soltanto una condicio juris per l'effetto traslativo (o costitutivo, come nel caso della servitù), bensì uno degli elementi della fattispecie, che concorre a determinarne il contenuto;
come insegnato dalla S.C., nel regime tavolare
(RD 28 marzo 1929 n. 499 e successive modificazioni, in particolare legge
4 dicembre 1956 n. 1376, legge 29 ottobre 1974 n. 594, legge 8 agosto 1977 n. 574), vigente nei territori italiani già facenti parte dell'impero austro- ungarico, il consenso, manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto di trasferimento di diritto immobiliare, non è di per sé sufficiente a perfezionare un acquisto di diritto reale, in quanto tale consenso dà vita soltanto a un diritto di natura personale e obbligatoria, mentre gli effetti reali si conseguono con la iscrizione tavolare, che ha valore costitutivo. Del
pari, gli effetti delle modificazioni o della estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti, sono subordinati alla relativa iscrizione tavolare, che ha valore costitutivo (cfr. CASS. 12382/2005); ed ancora, nei territori dello
Stato italiano nei quali vige il sistema tavolare, il consenso delle parti che abbiano concluso un contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili cui non abbia fatto seguito l'intavolazione, pur dando vita ad un diritto di natura meramente personale, consente al suo titolare di esercitarlo immediatamente, prima ancora dell'iscrizione nel libro fondiario, nei confronti dell'alienante, dei suoi successori universali e di quelli particolari che abbiano assunto l'obbligo corrispondente;
ne consegue che l'istanza del titolare stesso, diretta ad ottenere l'intavolazione, si risolve nell'esercizio di una semplice facoltà, inerente all'acquisito diritto, la quale è per sua natura imprescrittibile ...
(così CASS. 4062/1990; così anche CASS. 295/1980).
Orbene, nella fattispecie, in applicazione di tali principi, data la mancata iscrizione della servitù in contestazione nel Libro fondiario, tale diritto reale non si è costituito, sussistendo tuttavia la facoltà del titolare del diritto personale sorto in virtù del contratto (titolo) di agire per l'intavolazione (sede in cui dovrebbe trovare risoluzione anche la questione posta dal termine “temporanea” affiancato alla servitù in oggetto, da riferirsi, in assenza di un termine, ad una condizione risolutiva non esplicitata). Ma, nella fattispecie in esame, le titolari del fondo dominante,
e in particolare (mentre la terzaControparte_1 e CP_3 comproprietaria della p.m. 4 è anche proprietaria del fondo dominante per cuiper la sua posizione ci sarebbe parziale estinzione del diritto di servitù per confusione) non hanno proposto istanza di l'intavolazione, di tal ché non si è in presenza dell'esercizio della facoltà del titolare del diritto negoziato per ottenerne l'iscrizione nel Libro Fondiario. La servitù di
4 e 10, non iscritta, non è Parte_4
pertanto validamente costituita su base contra' .uale.
Ciò non impedisce di prendere a considerazione l'avvenuta costituzione della servitù sulla scala di co legamento tra le due pp.mm. in base ad un diverso fatto generatore, o vero per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. In tal senso l'espresso riferimento operato a tale istituto dagli appell .ci Controparte_1 e in CP_6
questo grado;
gli stessi, in prime cure, pur senza esplicitare il riferimento a tale fatto costitutivo della servitù, e resistendo alla domande di negatoria
4 non poteva dirsi Parte_4
interclusa, in quanto dotata di due accessi, uno e erno, abusivo, ed uno interno (appunto, la scala di collegamento con ' p.m. 10).
In punto di diritto si rammenta che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categori dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della so'a indicazione del relativo contenuto sì
come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria,
usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, vice ersa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr. CASS. 23565/2019; CASS. 3192/2003).
Orbene, come dianzi esposto, è pacifico che al momento della donazione
4, di cui Parte_4 Pt_1
originariamente si componeva l'unitario appartamento costi ente la p.m.
4, esisteva la scala di collegamento (sulla quale, tra l'altro era costituita la Parte_4
"servitù temporanea” di passaggio). Tale scala costitui a opera visibile e permanente atta a comprovare l'assoggettamento del fondo p.m. 10 al
4, così come individuati nel piano di casa Parte_4
materialmente divisa de l'arch. del settembre 2004 a Persona_2
seguito della suddivisione dell'originariament unitario appartamento p.m. 3
4. In tale stato di fatto, dal momento del' alienazione dell'unità distinta Parte_4
come p.m. 10, è venu ta ad esistenza la se vitù di passaggio per destinazione del padre di famig'ia, tale la parte al enante, originariamente proprietaria
4 prima dell'escorporazione, con formazione della p.m. 10, Parte_4
così ricorrendo, a fattispecie del' art. 1062 c.c. (La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmen e divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che quest ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù).
Per opinare in senso contrario a nulla conduce che i genitori donanti si fossero prefigurati, già al momento della donazione, che la p.m. 10 sarebbe stata successivamente servita da un accesso diverso (ovvero la scala esterna poi realizzata da Controparte_1 ), e che non volessero quindi destinare stabilmente la scala interna di pertinenza della neoformata p.m. 10 a servizio della loro unità (come desumibile dal termine “temporanea" della servitù inserito nel contratto di donazione), attesa l'irrilevanza della volontà del disponente nella costituzione della servitù secondo la fattispecie dell'art. 1062 c.c.; come insegna la S.C., infatti, La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta,
dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione); cfr. CASS. 4646/2024; CASS. 10662/2015).
Osserva ancora la Corte che non è posta la questione della prescrizione della servitù lungo la scala per non uso (rispetto alla quale, peraltro, non sarebbero decorsi i 20 anni necessari).
Conseguentemente, deve ritenersi che esista la servitù di passaggio a
4 e a carico della p.m. 10, lungo la scala interna di Parte_4
collegamento tra le due unità, come evidenziata nel piano di casa materialmente Civisa dell'arch. del settembre 2004,Persona_2
menzionato ne. contratto di donazione, costituita a titolo originario e come tale sussister ce indipendentemente dalla intavolazione.
4 non è pertanto intercluso, fruendo di tale servitù Parte_4
costituita per desti azione del padre di famiglia.
L'accertamento dell'insussistenza della servitù di passaggio di origine Parte_1 resta così superato dal contrattuale, come richiesto da rigetto dil'appello di CP_3 non sussistendo lo stato di interclusione della p.m. 4; resta altresì assorbita la domanda subordinata svolta da CP_3 reiterata in questo grado, avente sempre come presupposto lo stato di interclusione della p.m.
4. Infondato risulta poi il terzo motivo di appello di Parte_1
riguardante l'asserito obbligo, assunto da Controparte_1 di realizzare
,
un cancelletto di accesso da e per la pubblica via sul cortile di pertinenza della p.m. 8.
,Nella prospettazione di Parte_1 la sorella CP_1 negli accordi con i genitori, si sarebbe assunta l'obbligo di realizzare opere atte
4, appartamento Parte_4
dei genitori, a carico del proprio fondo p.m. 8, in sostit zione della servitù
"temporanea" prevista nel contratto di donazion del 17/9/2004, e il cancelletto sarebbe stata quindi un'opera da des nare all'esercizio della servitù; si sarebbe in presenza di accordi prelim nari alla costituzione della servitù di passaggio a carico del fondo p.m. §.
L'appellante sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ignorato gli accordi raggiunti dalle parti, ovvero ai genitori donanti e da [...] desunti dal progetto di risanamento della p.ed. 1834 CC Riva, _1
seguito dalla concessione edilizia 240/04 del 10/6/2004, in cui era prevista la realizzazione della scala esterna a servizio del primo piano e del piano sottotetto, la chiusura di una finestra del primo piano, l'apertura di una porta al primo piano e la realizzazione di un cancelletto esterno;
si richiama inoltre al documento sv's 5), planimetria con appunti manoscritti dall'arch. Per_1 per spiegar le servitù a carico e a favore della p.m. 10, che si sarebbero andate a costituire.
La valenza del documento da ultimo citato è nulla, così come ritenuto in prime cure, ai fini della costituzione di diritti reali, atteso che a tale fine è necessaria la forma scritta ad substantiam, e nella fattispecie si dispone solo di appunti pacificamente neppure provenienti dalla mano di
[...]
-
senza alcuna sottoscrizione della stessa. _1
Per quanto riguarda poi la valenza delle tavole di progetto, ove erano previste, oltre alla scala a servizio dell'ultimo piano (p.m. 8 di [...] CP_1 anche la chiusura di una finestra e l'apertura di una porta sul
4), e Parte_4
l'apertura di un altro cancelletto di accesso dalla pubblica via, os erva la
Corte che la presentazione del progetto di accompagnamento dell'istanza di concessione edilizia è un atto rivolto alla P.A. non produttiv, di obblighi di natura civilistica per i firmatari, ponendosi sul diverso piano della regolarità urbanistica ed amministrativa degli interventi edilizi sulla proprietà privata ed esprimendo l'intento del proprie ario di far eseguire determinare opere sul proprio immobile;
tale ir ento, e le successive realizzazioni (o mancate realizzazioni) riguardar > unicamente il piano del rapporto del richiedente con la P.A., ma no. si sostanziano in obblighi assunti nei confronti di altri firmatari delle avole progettuali.+
Ciò posto, difetta la forma scritta ad substantiam necessaria per la costituzione di un diritto reale, quale la servitù, richiesta anche per contratti preliminari di costituzione di servit, giacché il contratto preliminare deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo. Nessun rilievo può quindi assumere l'asserita “non contestazione" dell'obbligo di realizzare il cancelletto da parte di Controparte_1 nei propri atti difensivi in prime cure, atteso che la mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non può tener luogo dell'accordo in forma scritta ad substantiam richiesta per un accordo avente ad oggetto la costituzione della servitù o l'obbligo di stipulare un contratto per la costituzione della servitù.
Sebbene con diversa motivazione, la sentenza gravata deve essere pertanto confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si pongono a carico di
[...]
n solido, a favore dei vittoriosiParte_1 e CP_3 Controparte_1
,in misura liquidata in dispositivo. e CP_6 e di Sussistono i presupposti per l'imposizione a carico di Parte_1 del doppio del contributo unificato a mente dell'art. 13 co. 1 CP_3
quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
[...] e da CP_3 avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n.
270/2024 del 12/9/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Rigetta gli appelli e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
Condanna Parte_1 e CP_3 in solido a rifondere le spese
Controparte_1 e CP_6 , liquidatedel presente grado di giudizio a in € 5.810,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione a carico di Parte_1 CP_3 del doppio del contributo unificato a mente dell'art.[...] e
13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Trento, 17/7/2025
Il presidente Il c. est.
dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Dr.ssa Adriana De Tommaso