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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3000 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f. ) con il dom. proc. avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Amantea, delega in atti
-attrice opponente- contro
Controparte_1
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Donato Mastrogiovanni, delega
[...] P.IVA_1
in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2019, emesso dall'intestato Tribunale con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 63 disp. att. c.c., con cui le era stato intimato il pagamento in favore del Controparte_1
pagina 1 di 4 della somma di € 8.111,79 (oltre interessi e spese) a titolo di quote condominiali, ordinarie e straordinarie, non versate, eccependo in compensazione al credito azionato in via monitoria il proprio credito di € 11.348,59 pari a quanto dovutole dal a titolo di risarcimento del danno per infiltrazioni, giusta quantificazione CP_1
effettuata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo (n.r.g.
5377/2013) proposto dalla condomina avanti al Tribunale di Salerno.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, parte convenuta instava per il rigetto dell'opposizione rilevando come il controcredito opposto in compensazione fosse solo “presunto” ed ancora sub judice, atteso che pendeva il giudizio di merito introdotto a seguito al procedimento di ATP.
Deduceva pertanto che, in assenza dei presupposti di certezza e liquidità del controcredito, non poteva operare alcuna compensazione e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto
(cfr. ordinanza del 16.8.2019) ed esperito il procedimento di mediazione, dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
14.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
Ad un credito certo, liquido ed esigibile, nonché assolutamente pacifico, azionato dal l'attrice ha opposto in compensazione con un controcredito risarcitorio il CP_1
cui accertamento, ad opera di altro giudice, è avvenuto in via definitiva solo nel corso del presente giudizio a seguito della pronuncia della sentenza n. 2088/2020 del
25.8.2020 (emessa dal Tribunale di Salerno nella causa n.r.g. 8095/2015), non appellata e dunque passata in cosa giudicata.
Ebbene, premesso l'ormai consolidato principio (Cassazione S.U. 23225/2016) per cui ai fini della operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere pagina 2 di 4 incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur), perché esso diviene liquido ed esigibile solo al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della relativa domanda, va fatta applicazione dei seguenti principi di diritto (Cassazione n. 30677/2023):
1) la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva satisfattoria deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili, quali requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi;
2) la compensazione legale si distingue da quella giudiziale, perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di “pronta e facile liquidazione”;
3) se manca del tutto il requisito della certezza, anche nella accezione precisata tipica della compensazione giudiziale, l'eccezione di compensazione non è proficuamente in nessun modo proponibile, posto che la disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso addirittura l'an del controcredito.
Quanto esposto comporta che se al momento della scadenza dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo e del maturare comunque della preclusione nel giudizio di opposizione al decreto, non esisteva e dunque non era in nessun modo
“certo” il controcredito, questo può essere fatto valere solo in sede esecutiva.
Invero, qualora la coesistenza dei crediti reciproci sia anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo, il fatto estintivo deve essere eccepito proponendo opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.; altrimenti il giudicato che si formerà sul provvedimento monitorio coprirà anche l'eccezione che si sarebbe potuta dedurre. Qualora, invece, il fatto estintivo dell'obbligazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo, lo stesso potrà essere
pagina 3 di 4 dedotto in sede esecutiva (ex plurimis, Cassazione n. 28509/2018).
In definitiva, preso atto che al momento della proposizione dell'opposizione il controcredito dell'attrice non era né certo, né liquido né esigibile in quanto sub judice,
l'opposizione va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con l'applicazione dei valori minimi per la fase trattazione/istruttoria per non essere stato svolto alcun incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2019 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 20.1.2019 con clausola di provvisoria esecuzione che, per l'effetto, conferma; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Donato Parte_1
Mastrogiovanni, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in €
4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 27.10.2025
IL GIUDICE
NI ON
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3000 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f. ) con il dom. proc. avv.to Anna Parte_1 C.F._1
Amantea, delega in atti
-attrice opponente- contro
Controparte_1
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Donato Mastrogiovanni, delega
[...] P.IVA_1
in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2019, emesso dall'intestato Tribunale con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 63 disp. att. c.c., con cui le era stato intimato il pagamento in favore del Controparte_1
pagina 1 di 4 della somma di € 8.111,79 (oltre interessi e spese) a titolo di quote condominiali, ordinarie e straordinarie, non versate, eccependo in compensazione al credito azionato in via monitoria il proprio credito di € 11.348,59 pari a quanto dovutole dal a titolo di risarcimento del danno per infiltrazioni, giusta quantificazione CP_1
effettuata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo (n.r.g.
5377/2013) proposto dalla condomina avanti al Tribunale di Salerno.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, parte convenuta instava per il rigetto dell'opposizione rilevando come il controcredito opposto in compensazione fosse solo “presunto” ed ancora sub judice, atteso che pendeva il giudizio di merito introdotto a seguito al procedimento di ATP.
Deduceva pertanto che, in assenza dei presupposti di certezza e liquidità del controcredito, non poteva operare alcuna compensazione e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto
(cfr. ordinanza del 16.8.2019) ed esperito il procedimento di mediazione, dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
14.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
Ad un credito certo, liquido ed esigibile, nonché assolutamente pacifico, azionato dal l'attrice ha opposto in compensazione con un controcredito risarcitorio il CP_1
cui accertamento, ad opera di altro giudice, è avvenuto in via definitiva solo nel corso del presente giudizio a seguito della pronuncia della sentenza n. 2088/2020 del
25.8.2020 (emessa dal Tribunale di Salerno nella causa n.r.g. 8095/2015), non appellata e dunque passata in cosa giudicata.
Ebbene, premesso l'ormai consolidato principio (Cassazione S.U. 23225/2016) per cui ai fini della operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere pagina 2 di 4 incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur), perché esso diviene liquido ed esigibile solo al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della relativa domanda, va fatta applicazione dei seguenti principi di diritto (Cassazione n. 30677/2023):
1) la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva satisfattoria deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili, quali requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi;
2) la compensazione legale si distingue da quella giudiziale, perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di “pronta e facile liquidazione”;
3) se manca del tutto il requisito della certezza, anche nella accezione precisata tipica della compensazione giudiziale, l'eccezione di compensazione non è proficuamente in nessun modo proponibile, posto che la disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso addirittura l'an del controcredito.
Quanto esposto comporta che se al momento della scadenza dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo e del maturare comunque della preclusione nel giudizio di opposizione al decreto, non esisteva e dunque non era in nessun modo
“certo” il controcredito, questo può essere fatto valere solo in sede esecutiva.
Invero, qualora la coesistenza dei crediti reciproci sia anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo, il fatto estintivo deve essere eccepito proponendo opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.; altrimenti il giudicato che si formerà sul provvedimento monitorio coprirà anche l'eccezione che si sarebbe potuta dedurre. Qualora, invece, il fatto estintivo dell'obbligazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo, lo stesso potrà essere
pagina 3 di 4 dedotto in sede esecutiva (ex plurimis, Cassazione n. 28509/2018).
In definitiva, preso atto che al momento della proposizione dell'opposizione il controcredito dell'attrice non era né certo, né liquido né esigibile in quanto sub judice,
l'opposizione va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con l'applicazione dei valori minimi per la fase trattazione/istruttoria per non essere stato svolto alcun incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2019 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 20.1.2019 con clausola di provvisoria esecuzione che, per l'effetto, conferma; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Donato Parte_1
Mastrogiovanni, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in €
4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 27.10.2025
IL GIUDICE
NI ON
pagina 4 di 4