Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2024 REG.RIC.
N. 01590/2024 REG.RIC.
N. 01704/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2024, proposto da
SI AR ZI ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Angeleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2024, proposto da
AR ET IE Di TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Angeleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2024, proposto da
MA TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Angeleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1495 del 2024:
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Ivrea, Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Magda D’AMELIO, n. 326 depositata l’11.09.2023 (R.G. n. 823/2022) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto di SI AR ZI ZZ di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l’effetto
b) condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015;
c) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquidava in Euro 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Luca ANGELERI.
quanto al ricorso n. 1590 del 2024:
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Torino – Sezione: Lavoro – G.L. Dott.ssa Sonia SALVATORI n. 958 depositata il 12.04.2024 (R.G. n. 8303/2023) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente [DI NATALE AR ET IE], con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
b) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
c) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite che liquidava in euro 1.030,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Luca Angeleri.
quanto al ricorso n. 1704 del 2024:
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Ivrea, Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Magda D’AMELIO, n. 313 depositata il 05.09.2023 (R.G. n. 1095/2022) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto di MA VA di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l’effetto
b) condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura di Euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali, e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015;
c) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquidava in Euro 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Luca ANGELERI.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso, sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, sia della oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie, per come rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 500,00 (cinquecento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo AR Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO