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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1230/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2457/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19022300021214 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6081/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo –n. 19022300021214 –per omessa denuncia Anno 2023, emesso il 27/6/2023 e notificato in data 21/7/2023, relativo a TA.RI. anno di imposta 2023. Premesso che l'imposizione tributaria riguardava una area adibita a parcheggio, ad essa concessa in locazione dal Consorzio_2, a sua volta concessionario del Comune di Caserta, la contribuente deduceva la inesistenza della obbligazione tributaria, essendosi previsto in sede di convenzione, datata 1 luglio 2013, intervenuta tra l'ente ed il consorzio citato, la esenzione dal pagamento del tributo per tutto il periodo della concessione.
La contribuente lamentava, poi, “l'erroneità dell'atto impugnato con riferimento tanto alla determinazione delle aree tassabili, quanto alla legittimità ed alla correttezza della tariffa applicata” in quanto tra le superfici assoggettate ad imposizione venivano ricomprese aree escluse dall'applicazione della TARI in quanto
“accessorie alle aree operative e comunque non produttive di rifiuti”, e risultando la tariffa applicata “eccessiva e non conforme al principio costituzionale e comunitario della proporzionalità tra imposta ed inquinamento prodotto”.
Depositava controdeduzioni il concessionario, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2457/2024, depositata il 17/6/2024 la Corte di Giustizia Tributaria rigettava il ricorso, rilevando che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.
Né, rilevavano i primi giudici, giova alla ricorrente la previsione contenuta nella convenzione intervenuta in data 1 luglio 2013 tra il Comune di Caserta e l'originario concessionario, con la quale pure espressamente si prevedeva la esenzione dal pagamento del tributo per l'intero periodo di durata della concessione. Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa dal pagamento della TA.RI. trova disciplina nei commi 659
e 660 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, che ne subordinano la operatività ad espressa previsione del regolamento comunale: nello specifico, al di là delle ipotesi tassativamente elencate nel comma 659, la previsione di ulteriori riduzioni o agevolazioni resta subordinata, ai sensi del comma 660, anche alla sussistenza di apposita copertura finanziaria. Nel caso di specie, concludevano i primi giudici, in nessun modo risulta provato che il regolamento adottato dal Comune di Caserta preveda la agevolazione invocata dalla contribuente, che in realtà trova “fondamento” esclusivamente nella citata convenzione datata 1 luglio
2013.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante rappresenta che nell'ambito dell'affidamento in favore del Consorzio_2 della concessione relativa alla realizzazione e alla gestione di un parcheggio dislocato in parte sul piano di superficie ed in parte sul piano seminterrato della Indirizzo_1, in data 1.7.2013 il Comune di Caserta ed il Consorzio_2 sottoscrivevano un 2° atto aggiuntivo nel quale all'art. 8, ultimo periodo, si prevedeva che “In considerazione del fatto che nella redazione del piano economico-finanziario alla base del rapporto concessorio non si è tenuto conto di alcuna imposta e/o tassa di competenza comunale in relazione agli immobili gestiti direttamente e/o in subconcessione e/o in locazione, il Concessionario è espressamente esentato per tutto il periodo della concessione dal pagamento delle stesse per le aree destinate a parcheggi, commercio, ristoro”.
In data 20.7.2012 il Consorzio_2 concedeva in locazione alla società Ricorrente_1. P.A. le aree adibite a parcheggio realizzate a seguito dei lavori di riqualificazione di Indirizzo_1; tale contratto di locazione conteneva la previsione secondo cui “il complesso locato non è sottoposto al pagamento della TARSU, in quanto la tassa comunale non è inclusa tra gli oneri previsti dal piano economico – finanziario a carico del Concessionario”.
Nel caso di specie, deduce l'appellante, con Deliberazione C.G. 931 del 22/10/2000 il Comune di Caserta
(CE) ha approvato la proposta di opera pubblica da affidare a soggetti promotori ex art. 37 bis, L. 11/02/1994,
n.109 e ss.mm.ii. Con Verbale di Constatazione del 6/07/2001 è stata dichiarata deserta la gara indetta ex art. 37 quater, L. 109/1994, rimanendo così aggiudicatario della concessione il promotore Consorzio_2. Consorzio_2 (deliberazione G.C. 523 del 25/7/2001) il quale si proponeva per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere da eseguirsi in Indirizzo_1, in superficie e nell'interrato. In data 2/04/2003 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione rep. n. 20627 avente ad oggetto parti e condizioni per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di Riqualificazione Urbana della Indirizzo_1. Dalla mancata consegna dell'intera area ipogea adibita a mercato coperto (e previa esecuzione di lavori ordinati dalla P.A. ed eseguiti dal concessionario in anticipazione) sono derivati ritardi nella esecuzione delle attività di concessione che hanno determinato la necessità di adozione di un Atto aggiuntivo datato 5/06/2006 (prot.
n. 4026, registrato il 7/06/2006). Il Concessionario in data 10/04/2013, con nota assunta al prot. n. 29538, ha provveduto a consegnare il "Piano Economico Finanziario" dell'intervento in oggetto. Con la delibera di
G.C. n. 58 del 29/04/2013 e conseguente determinazione dirigenziale R.U. n. 930 del 22/05/2013 sono stati approvati il predetto progetto di variante, avente un costo complessivo pari a € 6.955.000.00 di cui solo
€ 1.032.913,80 a carico dell'amministrazione. L'art.8 del II atto aggiuntivo alla concessione n. rep 21138 del
1.7.2013 prevede poi espressamente che il corrispettivo della concessione è rappresentato oltre che dall'importo versato dal Comune pari a € 1.032.913,80 anche dagli introiti derivanti dallo sfruttamento economico degli immobili realizzati. Si prevede poi espressamente che, in considerazione del fatto che nella redazione del piano economico finanziario alla base del rapporto concessorio non si è tenuto conto di alcuna imposta e/o tassa di competenza comunale in relazione agli immobili gestiti direttamente e/o in subconcessione e/o in locazione, il Concessionario è espressamente esentato per tutto il periodo della concessione dal pagamento delle stesse per le aree destinate a parcheggi, commercio e ristoro.
Nel caso di specie si è previsto espressamente nell'ambito del rapporto concessorio che a fronte dell'impegno ad eseguire interventi pubblici per € 6.955.000.00, di cui € 5.922.086,3 a carico del concessionario, a quest'ultimo era riconosciuto il diritto di fruire di un contributo dell'ente locale per la realizzazione dell'investimento pubblico pari a € 1.032.913,80, degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico degli immobili realizzati e di disporre di un importo pari a quello dei tributi locali che non si era tenuti a pagare e ciò anche al fine della conservazione dell'equilibrio del piano economico finanziario. Trattasi di compensazione nei rapporti di dare ed avere funzionale al perseguimento di finalità pubblicistiche.
Nel caso di specie, conclude l'appellante, non si verte in tema di esenzione legale del tributo, ma di esercizio dell'autonomia negoziale dell'ente comunale ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis della Legge n. 241/1990, in sede di predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario della Concessione che si è tradotto nella compensazione parziale nei rapporti di dare e avere tra le parti.
Il concessionario si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In via preliminare, rileva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei motivi specifici d'impugnazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 546/1992, nel merito chiede il rigetto del gravame.
Parte appellata rappresenta che nel rigettare il ricorso introduttivo, i primi giudici hanno disatteso la citata convenzione datata 1 luglio 2013, basando la propria pronuncia sulla corretta interpretazione del regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della L. n. 147 del
2013, le quali sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, la vicenda in esame trova la sua origine nell'ambito dell'affidamento in favore del Consorzio_2 della concessione relativa alla realizzazione e alla gestione di un parcheggio dislocato in parte sul piano di superficie ed in parte sul piano seminterrato della Indirizzo_1 in Caserta.
Con Deliberazione C.G. 931 del 22/10/2000, il Comune di Caserta ha approvato la proposta di opera pubblica da affidare a soggetti promotori ex art. 37 bis, L. 11/02/1994, n.109. Con Verbale di Constatazione del
6/07/2001 è stata dichiarata deserta la gara indetta ex art. 37 quater, L. 109/1994, rimanendo così aggiudicatario della concessione il promotore Consorzio_2 (deliberazione G.C. 523 del 25/7/2001), il quale si proponeva per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere da eseguirsi in Indirizzo_1, in superficie e nell'interrato. In data 2/04/2003 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione rep. n. 20627 avente ad oggetto parti e condizioni per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di
Riqualificazione Urbana della Indirizzo_1. Dalla mancata consegna dell'intera area ipogea adibita a mercato coperto (e previa esecuzione di lavori ordinati dalla P.A. ed eseguiti dal concessionario in anticipazione) sono derivati ritardi nella esecuzione delle attività di concessione che hanno determinato la necessità di adozione di un Atto aggiuntivo datato 5/06/2006 (prot. n. 4026, registrato il 7/06/2006). Il
Concessionario in data 10/04/2013, con nota assunta al prot. n. 29538, ha provveduto a consegnare il "Piano
Economico Finanziario" dell'intervento in oggetto. Con la delibera di G.C. n. 58 del 29/04/2013 e conseguente determinazione dirigenziale R.U. n. 930 del 22/05/2013 sono stati approvati il predetto progetto di variante, avente un costo complessivo pari a € 6.955.000.00 di cui solo € 1.032.913,80 a carico dell'amministrazione.
In data 1.7.2013, il Comune di Caserta ed il Consorzio_2 sottoscrivevano un secondo atto aggiuntivo nel quale all'art. 8, ultimo periodo, si prevedeva che “In considerazione del fatto che nella redazione del piano economico-finanziario alla base del rapporto concessorio non si è tenuto conto di alcuna imposta e/
o tassa di competenza comunale in relazione agli immobili gestiti direttamente e/o in subconcessione e/o in locazione, il Concessionario è espressamente esentato per tutto il periodo della concessione dal pagamento delle stesse per le aree destinate a parcheggi, commercio, ristoro”.
In data 20.7.2012 il Consorzio_2 concedeva in locazione alla società Ricorrente_1 s.p.a. le aree adibite a parcheggio realizzate a seguito dei lavori di riqualificazione di Indirizzo_1; tale contratto di locazione disponeva quanto segue “Il complesso locato non è sottoposto al pagamento della TARSU, in quanto la tassa comunale non è inclusa tra gli oneri previsti dal piano economico – finanziario a carico del
Concessionario”.
Tanto premesso, l'appellante assume che l'art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997, nel prevedere la potestà regolamentare dei Comuni relativamente alle proprie entrate, anche tributarie, non esclude, tuttavia, che l'amministrazione comunale in relazione a specifiche fattispecie caratterizzate anche da crediti nei confronti dell'amministrazione concedente ed impositrice di tributi locali possa prevedere l'estinzione del credito per compensazione, o forfetizzare nel canone concessorio e/o negli obblighi posti a carico del concessionario il tributo locale medesimo, prevedendo per tale motivo che il medesimo non vada pagato materialmente.
Nel caso in esame, assume l'appellante, trattasi di compensazione nei rapporti di dare ed avere, funzionale al perseguimento di finalità pubblicistiche;
non si verte in tema di esenzione legale del tributo, ma di esercizio dell'autonomia negoziale dell'ente comunale ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis della Legge n. 241/1990, in sede di predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario della Concessione che si è tradotto nella compensazione parziale nei rapporti di dare e avere tra le parti.
La tesi di parte appellante non appare, tuttavia, condivisibile.
Rileva, invero, il Collegio che la materia tributaria, come sancito dall'art. 23 della Costituzione, è coperta da riserva di legge, da intendersi come riserva “relativa”, nel senso che opera per le norme impositive in senso stretto (quelle che regolano l'an e il quantum della prestazione), potendo la legge ordinaria assegnare a fonti di rango inferiore l'integrazione di aspetti secondari della disciplina.
Al pari delle norme impositive, anche le norme di agevolazione tributaria sono sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., in quanto realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo
(Corte Cost. sent .n. 123 del 2010).
Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte primaria.
Nell'esercizio della funzione regolamentare e attuativa dei rapporti tributari occorre assicurare, altresì, la concreta applicazione del più generale principio di eguaglianza, che in tale ambito è espressione dei principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di imparzialità nell'azione della Pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).
La necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in disposizioni imperative di legge, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l'ente impositore, comporta l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di esercitare i poteri conferitigli senza alcun potere discrezionale. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.
Come correttamente affermato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - con parere n. 140/2018/PAR, «il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore».
Nel caso che ci occupa, la disposizione contrattuale richiamata si pone in contrasto con il principio della indisponibilità del credito tributario, che come detto, pone l'Amministrazione locale nella condizione di non poter disporre dell'an e del quantum di un tributo.
Assolutamente generica, appare, poi, la doglianza relativa alla tassazione anche di aree accessorie (quindi, non produttive di rifiuti), rispetto a quelle operative, in assenza di qualsivoglia prova concreta a riscontro delle deduzioni di parte appellante.
Le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti e quindi assoggettate a tassazione.
Correttamente è stata, poi, applicata la tariffa G3.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “L'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui al D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass.
2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta” (così Cass. civ., Sez. VI, Ord. n.
5744/2023).
Il Comune di Caserta, ha modificato il regolamento TARI, prevedendo espressamente nel regolamento approvato con Delibera di CC n. 65/2022 all'art. 12 in aggiunta alla ctg A4 Depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi la ctg G3 Parcheggi a pagamento scoperti e coperti.
Ritiene, infine, la Corte – e può trovare sul punto accoglimento la richiesta di parte appellante - di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della buona fede della contribuente, avendo la stessa fatto affidamento sul contenuto dell'atto stipulato, in data 1.7.2013, tra il Comune di Caserta ed il
Consorzio_2
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1230/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2457/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19022300021214 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6081/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo –n. 19022300021214 –per omessa denuncia Anno 2023, emesso il 27/6/2023 e notificato in data 21/7/2023, relativo a TA.RI. anno di imposta 2023. Premesso che l'imposizione tributaria riguardava una area adibita a parcheggio, ad essa concessa in locazione dal Consorzio_2, a sua volta concessionario del Comune di Caserta, la contribuente deduceva la inesistenza della obbligazione tributaria, essendosi previsto in sede di convenzione, datata 1 luglio 2013, intervenuta tra l'ente ed il consorzio citato, la esenzione dal pagamento del tributo per tutto il periodo della concessione.
La contribuente lamentava, poi, “l'erroneità dell'atto impugnato con riferimento tanto alla determinazione delle aree tassabili, quanto alla legittimità ed alla correttezza della tariffa applicata” in quanto tra le superfici assoggettate ad imposizione venivano ricomprese aree escluse dall'applicazione della TARI in quanto
“accessorie alle aree operative e comunque non produttive di rifiuti”, e risultando la tariffa applicata “eccessiva e non conforme al principio costituzionale e comunitario della proporzionalità tra imposta ed inquinamento prodotto”.
Depositava controdeduzioni il concessionario, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2457/2024, depositata il 17/6/2024 la Corte di Giustizia Tributaria rigettava il ricorso, rilevando che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.
Né, rilevavano i primi giudici, giova alla ricorrente la previsione contenuta nella convenzione intervenuta in data 1 luglio 2013 tra il Comune di Caserta e l'originario concessionario, con la quale pure espressamente si prevedeva la esenzione dal pagamento del tributo per l'intero periodo di durata della concessione. Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa dal pagamento della TA.RI. trova disciplina nei commi 659
e 660 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, che ne subordinano la operatività ad espressa previsione del regolamento comunale: nello specifico, al di là delle ipotesi tassativamente elencate nel comma 659, la previsione di ulteriori riduzioni o agevolazioni resta subordinata, ai sensi del comma 660, anche alla sussistenza di apposita copertura finanziaria. Nel caso di specie, concludevano i primi giudici, in nessun modo risulta provato che il regolamento adottato dal Comune di Caserta preveda la agevolazione invocata dalla contribuente, che in realtà trova “fondamento” esclusivamente nella citata convenzione datata 1 luglio
2013.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante rappresenta che nell'ambito dell'affidamento in favore del Consorzio_2 della concessione relativa alla realizzazione e alla gestione di un parcheggio dislocato in parte sul piano di superficie ed in parte sul piano seminterrato della Indirizzo_1, in data 1.7.2013 il Comune di Caserta ed il Consorzio_2 sottoscrivevano un 2° atto aggiuntivo nel quale all'art. 8, ultimo periodo, si prevedeva che “In considerazione del fatto che nella redazione del piano economico-finanziario alla base del rapporto concessorio non si è tenuto conto di alcuna imposta e/o tassa di competenza comunale in relazione agli immobili gestiti direttamente e/o in subconcessione e/o in locazione, il Concessionario è espressamente esentato per tutto il periodo della concessione dal pagamento delle stesse per le aree destinate a parcheggi, commercio, ristoro”.
In data 20.7.2012 il Consorzio_2 concedeva in locazione alla società Ricorrente_1. P.A. le aree adibite a parcheggio realizzate a seguito dei lavori di riqualificazione di Indirizzo_1; tale contratto di locazione conteneva la previsione secondo cui “il complesso locato non è sottoposto al pagamento della TARSU, in quanto la tassa comunale non è inclusa tra gli oneri previsti dal piano economico – finanziario a carico del Concessionario”.
Nel caso di specie, deduce l'appellante, con Deliberazione C.G. 931 del 22/10/2000 il Comune di Caserta
(CE) ha approvato la proposta di opera pubblica da affidare a soggetti promotori ex art. 37 bis, L. 11/02/1994,
n.109 e ss.mm.ii. Con Verbale di Constatazione del 6/07/2001 è stata dichiarata deserta la gara indetta ex art. 37 quater, L. 109/1994, rimanendo così aggiudicatario della concessione il promotore Consorzio_2. Consorzio_2 (deliberazione G.C. 523 del 25/7/2001) il quale si proponeva per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere da eseguirsi in Indirizzo_1, in superficie e nell'interrato. In data 2/04/2003 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione rep. n. 20627 avente ad oggetto parti e condizioni per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di Riqualificazione Urbana della Indirizzo_1. Dalla mancata consegna dell'intera area ipogea adibita a mercato coperto (e previa esecuzione di lavori ordinati dalla P.A. ed eseguiti dal concessionario in anticipazione) sono derivati ritardi nella esecuzione delle attività di concessione che hanno determinato la necessità di adozione di un Atto aggiuntivo datato 5/06/2006 (prot.
n. 4026, registrato il 7/06/2006). Il Concessionario in data 10/04/2013, con nota assunta al prot. n. 29538, ha provveduto a consegnare il "Piano Economico Finanziario" dell'intervento in oggetto. Con la delibera di
G.C. n. 58 del 29/04/2013 e conseguente determinazione dirigenziale R.U. n. 930 del 22/05/2013 sono stati approvati il predetto progetto di variante, avente un costo complessivo pari a € 6.955.000.00 di cui solo
€ 1.032.913,80 a carico dell'amministrazione. L'art.8 del II atto aggiuntivo alla concessione n. rep 21138 del
1.7.2013 prevede poi espressamente che il corrispettivo della concessione è rappresentato oltre che dall'importo versato dal Comune pari a € 1.032.913,80 anche dagli introiti derivanti dallo sfruttamento economico degli immobili realizzati. Si prevede poi espressamente che, in considerazione del fatto che nella redazione del piano economico finanziario alla base del rapporto concessorio non si è tenuto conto di alcuna imposta e/o tassa di competenza comunale in relazione agli immobili gestiti direttamente e/o in subconcessione e/o in locazione, il Concessionario è espressamente esentato per tutto il periodo della concessione dal pagamento delle stesse per le aree destinate a parcheggi, commercio e ristoro.
Nel caso di specie si è previsto espressamente nell'ambito del rapporto concessorio che a fronte dell'impegno ad eseguire interventi pubblici per € 6.955.000.00, di cui € 5.922.086,3 a carico del concessionario, a quest'ultimo era riconosciuto il diritto di fruire di un contributo dell'ente locale per la realizzazione dell'investimento pubblico pari a € 1.032.913,80, degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico degli immobili realizzati e di disporre di un importo pari a quello dei tributi locali che non si era tenuti a pagare e ciò anche al fine della conservazione dell'equilibrio del piano economico finanziario. Trattasi di compensazione nei rapporti di dare ed avere funzionale al perseguimento di finalità pubblicistiche.
Nel caso di specie, conclude l'appellante, non si verte in tema di esenzione legale del tributo, ma di esercizio dell'autonomia negoziale dell'ente comunale ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis della Legge n. 241/1990, in sede di predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario della Concessione che si è tradotto nella compensazione parziale nei rapporti di dare e avere tra le parti.
Il concessionario si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In via preliminare, rileva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei motivi specifici d'impugnazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 546/1992, nel merito chiede il rigetto del gravame.
Parte appellata rappresenta che nel rigettare il ricorso introduttivo, i primi giudici hanno disatteso la citata convenzione datata 1 luglio 2013, basando la propria pronuncia sulla corretta interpretazione del regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della L. n. 147 del
2013, le quali sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, la vicenda in esame trova la sua origine nell'ambito dell'affidamento in favore del Consorzio_2 della concessione relativa alla realizzazione e alla gestione di un parcheggio dislocato in parte sul piano di superficie ed in parte sul piano seminterrato della Indirizzo_1 in Caserta.
Con Deliberazione C.G. 931 del 22/10/2000, il Comune di Caserta ha approvato la proposta di opera pubblica da affidare a soggetti promotori ex art. 37 bis, L. 11/02/1994, n.109. Con Verbale di Constatazione del
6/07/2001 è stata dichiarata deserta la gara indetta ex art. 37 quater, L. 109/1994, rimanendo così aggiudicatario della concessione il promotore Consorzio_2 (deliberazione G.C. 523 del 25/7/2001), il quale si proponeva per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere da eseguirsi in Indirizzo_1, in superficie e nell'interrato. In data 2/04/2003 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione rep. n. 20627 avente ad oggetto parti e condizioni per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di
Riqualificazione Urbana della Indirizzo_1. Dalla mancata consegna dell'intera area ipogea adibita a mercato coperto (e previa esecuzione di lavori ordinati dalla P.A. ed eseguiti dal concessionario in anticipazione) sono derivati ritardi nella esecuzione delle attività di concessione che hanno determinato la necessità di adozione di un Atto aggiuntivo datato 5/06/2006 (prot. n. 4026, registrato il 7/06/2006). Il
Concessionario in data 10/04/2013, con nota assunta al prot. n. 29538, ha provveduto a consegnare il "Piano
Economico Finanziario" dell'intervento in oggetto. Con la delibera di G.C. n. 58 del 29/04/2013 e conseguente determinazione dirigenziale R.U. n. 930 del 22/05/2013 sono stati approvati il predetto progetto di variante, avente un costo complessivo pari a € 6.955.000.00 di cui solo € 1.032.913,80 a carico dell'amministrazione.
In data 1.7.2013, il Comune di Caserta ed il Consorzio_2 sottoscrivevano un secondo atto aggiuntivo nel quale all'art. 8, ultimo periodo, si prevedeva che “In considerazione del fatto che nella redazione del piano economico-finanziario alla base del rapporto concessorio non si è tenuto conto di alcuna imposta e/
o tassa di competenza comunale in relazione agli immobili gestiti direttamente e/o in subconcessione e/o in locazione, il Concessionario è espressamente esentato per tutto il periodo della concessione dal pagamento delle stesse per le aree destinate a parcheggi, commercio, ristoro”.
In data 20.7.2012 il Consorzio_2 concedeva in locazione alla società Ricorrente_1 s.p.a. le aree adibite a parcheggio realizzate a seguito dei lavori di riqualificazione di Indirizzo_1; tale contratto di locazione disponeva quanto segue “Il complesso locato non è sottoposto al pagamento della TARSU, in quanto la tassa comunale non è inclusa tra gli oneri previsti dal piano economico – finanziario a carico del
Concessionario”.
Tanto premesso, l'appellante assume che l'art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997, nel prevedere la potestà regolamentare dei Comuni relativamente alle proprie entrate, anche tributarie, non esclude, tuttavia, che l'amministrazione comunale in relazione a specifiche fattispecie caratterizzate anche da crediti nei confronti dell'amministrazione concedente ed impositrice di tributi locali possa prevedere l'estinzione del credito per compensazione, o forfetizzare nel canone concessorio e/o negli obblighi posti a carico del concessionario il tributo locale medesimo, prevedendo per tale motivo che il medesimo non vada pagato materialmente.
Nel caso in esame, assume l'appellante, trattasi di compensazione nei rapporti di dare ed avere, funzionale al perseguimento di finalità pubblicistiche;
non si verte in tema di esenzione legale del tributo, ma di esercizio dell'autonomia negoziale dell'ente comunale ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis della Legge n. 241/1990, in sede di predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario della Concessione che si è tradotto nella compensazione parziale nei rapporti di dare e avere tra le parti.
La tesi di parte appellante non appare, tuttavia, condivisibile.
Rileva, invero, il Collegio che la materia tributaria, come sancito dall'art. 23 della Costituzione, è coperta da riserva di legge, da intendersi come riserva “relativa”, nel senso che opera per le norme impositive in senso stretto (quelle che regolano l'an e il quantum della prestazione), potendo la legge ordinaria assegnare a fonti di rango inferiore l'integrazione di aspetti secondari della disciplina.
Al pari delle norme impositive, anche le norme di agevolazione tributaria sono sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., in quanto realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo
(Corte Cost. sent .n. 123 del 2010).
Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte primaria.
Nell'esercizio della funzione regolamentare e attuativa dei rapporti tributari occorre assicurare, altresì, la concreta applicazione del più generale principio di eguaglianza, che in tale ambito è espressione dei principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di imparzialità nell'azione della Pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).
La necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in disposizioni imperative di legge, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l'ente impositore, comporta l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di esercitare i poteri conferitigli senza alcun potere discrezionale. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.
Come correttamente affermato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - con parere n. 140/2018/PAR, «il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore».
Nel caso che ci occupa, la disposizione contrattuale richiamata si pone in contrasto con il principio della indisponibilità del credito tributario, che come detto, pone l'Amministrazione locale nella condizione di non poter disporre dell'an e del quantum di un tributo.
Assolutamente generica, appare, poi, la doglianza relativa alla tassazione anche di aree accessorie (quindi, non produttive di rifiuti), rispetto a quelle operative, in assenza di qualsivoglia prova concreta a riscontro delle deduzioni di parte appellante.
Le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti e quindi assoggettate a tassazione.
Correttamente è stata, poi, applicata la tariffa G3.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “L'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui al D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass.
2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta” (così Cass. civ., Sez. VI, Ord. n.
5744/2023).
Il Comune di Caserta, ha modificato il regolamento TARI, prevedendo espressamente nel regolamento approvato con Delibera di CC n. 65/2022 all'art. 12 in aggiunta alla ctg A4 Depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi la ctg G3 Parcheggi a pagamento scoperti e coperti.
Ritiene, infine, la Corte – e può trovare sul punto accoglimento la richiesta di parte appellante - di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della buona fede della contribuente, avendo la stessa fatto affidamento sul contenuto dell'atto stipulato, in data 1.7.2013, tra il Comune di Caserta ed il
Consorzio_2
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio