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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 608/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. UG RI UR Presidente Rel. Dr.ssa ES Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 608/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AR EL del foro di Roma RICORRENTE E
( nato a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA ES VA GI del Foro di Tivoli RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1
ON in data 08.07.2001 (anno 2001,n.2, parte II, serie A, Uff.1), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 chiedendo la conferma di quanto già stabilito in sede di separazione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, avanzava specifiche richieste di merito Nel corso del processo, confermata da entrambe la richiesta di divorzio, le stesse trasmettevano note scritte contenenti le seguenti conclusioni congiunte alle quali si riportavano:
1) Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e ognuno provvederà al proprio mantenimento;
2) Disporre che ciascuno dei genitori versi esclusivamente il 50% delle spese straordinarie occorrenti, preventivamente documentate ed approvate, per il figlio maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
3) Disporre che ciascun genitore provveda alla figlia della coppia , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, in modo diretto ed autonomo ed a richiesta della stessa;
Spese legali compensate”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , atto celebrato in ON in Parte_1 Controparte_1 data 8.7.2001 (anno 2001,n.2, parte II, serie A, Uff.1),
2. ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del
IL PRESIDENTE est.
UG RI UR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. UG RI UR Presidente Rel. Dr.ssa ES Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 608/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AR EL del foro di Roma RICORRENTE E
( nato a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA ES VA GI del Foro di Tivoli RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1
ON in data 08.07.2001 (anno 2001,n.2, parte II, serie A, Uff.1), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 chiedendo la conferma di quanto già stabilito in sede di separazione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, avanzava specifiche richieste di merito Nel corso del processo, confermata da entrambe la richiesta di divorzio, le stesse trasmettevano note scritte contenenti le seguenti conclusioni congiunte alle quali si riportavano:
1) Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e ognuno provvederà al proprio mantenimento;
2) Disporre che ciascuno dei genitori versi esclusivamente il 50% delle spese straordinarie occorrenti, preventivamente documentate ed approvate, per il figlio maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
3) Disporre che ciascun genitore provveda alla figlia della coppia , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, in modo diretto ed autonomo ed a richiesta della stessa;
Spese legali compensate”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , atto celebrato in ON in Parte_1 Controparte_1 data 8.7.2001 (anno 2001,n.2, parte II, serie A, Uff.1),
2. ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del
IL PRESIDENTE est.
UG RI UR