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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 394/2023 R.G., promossa da
Parte_1
[...]
(C.F. ), in persona del Ministro
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-Appellante-
Contro
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Bongiovanni;
(C.F. ), (C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_4 C.F._4
), rappresentate e difese dall'avv. Fabio Iacono;
[...]
-Appellate-
e nei confronti di
DOCENTI di scuola primaria partecipanti alle procedure di mobilità AA.SS.
1 2017/2018 e 2018/2019.
-Appellati contumaci-
OGGETTO: Pubblico impiego – Mobilità aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 personale docente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, le odierne appellate – docenti di ruolo di scuola primaria – lamentavano di non aver ottenuto il movimento richiesto presso l della Provincia di , stante l'illegittimo Parte_1 Pt_1
accantonamento di posti in favore dei docenti da immettere in ruolo, e chiedevano l'accertamento del proprio diritto al trasferimento in provincia di sui posti Pt_1
della scuola primaria, tipologia posto comune, presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nelle domande di mobilità dove si sarebbero registrati posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per gli aa.ss. 2017/2018
e 2018/2019, ovvero, in subordine, presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze nelle domande di mobilità dove si sarebbero registrati ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di , con condanna del al Pt_1 Parte_1
risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'alt. 1226 cod. civ.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità oggetto del contenzioso, il giudice adito, con sentenza n. 307/2023 del
10.4.2023, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro sollevata dal e, previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale CP_5
docente per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui prevedeva l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo, dichiarava il diritto delle appellate al trasferimento interprovinciale di cui alle domande amministrative per gli aa.ss.
2017/2018 e 2018/2019 e, per l'effetto, condannava il convenuto ad Parte_1
adottare ogni provvedimento consequenziale al trasferimento delle ricorrenti nella provincia di , per i posti nella scuola primaria su tipologia posto comune in Pt_1
ragione delle preferenze dalle stesse espresse, alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità azionata o, in alternativa, alla data della sentenza;
2 rigettava la domanda risarcitoria in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova dei pregiudizi specificamente sofferti dalle ricorrenti e del relativo nesso eziologico con la condotta del;
compensava le spese di lite. Parte_1
In particolare, il giudicante reputava illegittima la riserva di posti prevista dal CCNI mobilità 2017/2018, in contrasto con l'art. 470 del D. Lgs. n. 297 del 1994, affermando la prevalenza della previsione legislativa in ordine alla mobilità che, contrariamente alla contrattazione collettiva, accordava in maniera del tutto inequivocabile preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovevano essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. Riteneva che tale vincolo normativo ponesse la pubblica amministrazione nell'impossibilità di riservare alle immissioni in ruolo l'assegnazione in via prioritaria e di prevalenza dei posti vacanti e disponibili rispetto alla mobilità, sia provinciale che interprovinciale (richiamando sul punto la sentenza n. 272/2019 del
Tribunale di Prato – sez. Lavoro).
Riteneva, pertanto, che le immissioni in ruolo erano state ritenute dal legislatore del tutto residuali ed operanti esclusivamente all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili;
che la clausola di contingentamento delle disponibilità dei posti riservati alla mobilità interprovinciale e provinciale in una percentuale che risultava inferiore alle immissioni in ruolo, risultando in palese contrasto con la disposizione di legge menzionata, doveva, pertanto, essere disapplicata ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, nonché del richiamato art. 40, comma 3 quinquies del D. Lvs. 165/2001.
Impugnava tale pronuncia parte soccombente, con ricorso del 19.5.2023, instando per la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio;
resisteva parte appellata, che chiedeva il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado.
Nessuno si costituiva in giudizio per i docenti partecipanti alle procedure di mobilità relative agli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi
3 dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Tribunale, a mente dell'art. 470 D.Lgs. 297/1994, afferma che le immissioni in ruolo dovrebbero avvenire sui posti residuati dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale di ciascun anno.
Sostiene l'appellante che l'art. 8 del C.C.N.I. non può ritenersi in contrasto con l'art. 470, co.1, del T.U. 297/1994, anche alla luce delle norme entrate in vigore successivamente, implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della normativa previgente ad opera della legge n. 107/2015, del C.C.N.L., comparto scuola, 1994-
1997, del C.C.N.L., comparto scuola, 2016 - 2018. In particolare, la citata legge ha anche stabilito nuovi criteri di immissione in ruolo mediante concorsi pubblici, modificando l'art.400 D.Lgs. 297/1994 e prevedendo: a) la determinazione del fabbisogno;
b) l'indizione di concorso su numero di posti;
c) l'immissione in ruolo sui posti messi a concorso.
Deduce che la L. 107/2015 ha riverberato i propri effetti sul sistema di reclutamento dei docenti, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, stabilendo che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale. Ritiene che l'art. 400 T.U. è stato, quindi, profondamente modificato dalla L.107/2015, proprio nella parte in cui espressamente dispone che i concorsi siano indetti “per tutti i posti liberi e vacanti e disponibili” e che i concorsi tengano conto di quanto previsto dall'art. 442, il quale,
a seguito di modifiche e abrogazioni successivamente intervenute, prevede che “i criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del della pubblica Parte_1
istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica”. Rileva, infine, che l'art. 22, comma 4, lettera A1, del C.C.N.L. 2016/2018 demanda espressamente al livello della contrattazione nazionale integrativa la definizione di procedure e criteri di mobilità, con l'invito a tener conto del vincolo dei posti vacanti
4 e disponibili nell'ambito della dotazione organica dell'autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti
(ATA), nonché ai concorsi e alle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale (All.D).
Ritiene, pertanto, che l'art. 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente non ha violato nessuna norma e, in particolare, l'art. 470 del D.Lgs. 297/1994, avendo disciplinato le immissioni in ruolo e la mobilità in modo equilibrato, in coerenza con la nuova riforma della l.107/2015, con l'abrogazione dell'art. 470 d.lgs. 297/1994, nonché in linea con il nuovo CCNL, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa le procedure per le immissioni in ruolo e la mobilità territoriale e professionale.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il tribunale richiama l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 al fine di delimitare l'ambito di operativa dell'art. 8 del CCNI, ravvisando il limite della contrattazione collettiva nelle disposizioni dell'art. 470 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 30, comma 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001.
Sostiene che la disciplina della mobilità contenuta all'art. 30 del Dl.gs. 165/2021 non è applicabile alla mobilità territoriale del personale scolastico. Precisa che l'art. 30, rubricato passaggio diretto tra amministrazioni diverse, disciplina, appunto, il passaggio tra differenti pubbliche amministrazioni, da effettuarsi previo esperimento di apposito bando selettivo da parte dell'Amministrazione ricevente;
che si tratta, dunque, di un diretto passaggio datoriale da una amministrazione ad altra non ontologicamente assimilabile alla mera mobilità all'interno della medesima amministrazione e di natura unicamente territoriale. Ritiene applicabile la normativa di settore rappresentata dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 311, che, all'art.1, commi 47, 95 e 101, espressamente esclude tale procedura di passaggio nel caso di istituzioni scolastiche.
Osserva che tale ricostruzione giuridica è altresì avvalorata dalla nota del
Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 14115 dell'11/04/2015: “per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli pubblici non economici, stante la disposizione di cui al comma 101 dell'art.1, essa potrà
5 essere attuata nei confronti dei dipendenti pubblici provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola”, nonché da diverse pronunce di merito (Tribunale di Ragusa, sentenza n..283/2020, Tribunale di Siracusa, sentenza n. 1256/2021).
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.1. In tema di rapporti tra la normativa di riferimento (D.L.vo 297/1994) e la contrattazione collettiva integrativa di settore, è necessario premettere il principio di diritto, di recente affermato dalla Suprema Corte, Sez. L., con sentenza n. 1055 del
10/01/2024, secondo il quale “6.2 Dal combinato disposto degli artt. 40, co. 1, d. Igs.
n. 165/2001, 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l'evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione in un senso o nell'altro degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre
2022, n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105, sulla
6 distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento).
3.2 Venendo al caso di specie, l'art. 8 del CCNI Mobilità per l'anno scolastico
2017/18, in tema di “sedi disponibili per le operazioni di mobilità”, per la parte d'interesse dispone:
“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
... OM ... 6. Per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
7. I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
8. La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali...”.
L'accantonamento di una percentuale delle disponibilità al termine dei trasferimenti provinciali a beneficio delle immissioni in ruolo è stata ritenuta in sentenza in contrasto con il disposto di cui all'art. 470 D.L.vo 297/1994, che recita:“1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_6
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra
[...]
mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La richiamata disposizione contrattuale, prevedendo l'accantonamento di una percentuale delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali in favore delle immissioni in ruolo autorizzate, è stata ritenuta in contrasto con
7 l'opposto principio sancito dalla norma primaria, considerata cogente per la contrattazione collettiva, secondo il quale gli accordi tra il Parte_1
e le Organizzazioni sindacali debbano tendere al superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo prevedendo che queste ultime “... siano effettuate sui posti residui che rimangono «vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”, con conseguente prevalenza della mobilità.
3.3 L'assunto, come dedotto dall'appellante, non può essere condiviso.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni della sentenza n. 378/2024 della Corte di appello di Venezia, pronunciatasi su analoga questione.
In particolare, la Corte di appello di Venezia ha richiamato, preliminarmente, quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma
7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli” (tra le più recenti Cass.,
1055/2024 del 10.1.2024).
In maniera più puntuale, ma pur sempre con riferimento ad operazioni di mobilità disciplinate dalla contrattazione collettiva (Cass., 7354/2024) la giurisprudenza di legittimità ha, per quanto qui rileva, affermato che: “Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si
8 procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”.
La stessa Corte territoriale, inoltre, muovendo dal tenore dell'art. 470 del D.Lgs n.
297/1994, ha richiamato gli argomenti già esposti dalla Corte di appello di IA con sentenza n. 96/21: “L'appellante afferma che tale disposizione ha introdotto il principio di priorità di tutte le operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo e sostiene che la disposizione sarebbe una norma imperativa inderogabile dalla contrattazione collettiva, pena la nullità ex art. 1418, co. 1., cod. civ. In particolare, sarebbe nulla la disciplina prevista all'art. 8, comma 5, del CCNI mobilità 2019/2022 che, regolando la materia delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, ha previsto che «per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali» ...
OM ... il motivo non è fondato. Infatti, l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Insomma, l'art. 470, co .1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che
9 del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs.165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il
CCNI per la mobilità 2019/2022 l'accantonamento del 50% … delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015
e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L.
107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018,
1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023,
2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025
…»). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del
[...]
per realizzare l'incremento della dotazione organica Controparte_7
disposto dalla L. 107/2015”.
Analogo orientamento ha espresso in tema la giurisprudenza amministrativa. In particolare, con sentenza n. 13742/2020 il TAR Lazio (pure richiamata dalla Corte di appello di Venezia nella pronuncia citata) ha affermato che: “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato.
Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che
10 rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto, anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”.
Di analogo tenore è la pronuncia resa dal Consiglio di Stato (nel giudizio di impugnazione della sentenza n. 13742/2020 sopra richiamata), con sentenza n.
1348/2023 del 7.2.2023: “A parere del Collegio, la scelta contrattuale di continuare ad applicare alla mobilità il criterio delle “quote”, espressione dell'autonomia negoziale, rientra nelle attribuzioni che la legge ha riservato alla contrattazione collettiva, di definire tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Il che non significa che il suindicato superamento della ripartizione dei posti non debba essere attuato, bensì che la contrattazione collettiva debba stabilirne i tempi e le modalità, con la conseguenza che le parti dovranno, per l'avvenire, regolamentare i rapporti collettivi in modo tale da assicurare in tempi brevi il definitivo raggiungimento dell'obiettivo
11 espressamente fissato dalla legge. D'altra parte, l'art.30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla indizione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili debbano essere destinati alla mobilità né ne indica specifiche percentuali, lasciando all'amministrazione (in questo caso alla contrattazione collettiva) la individuazione delle modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici. Ciò posto deve convenirsi con quanto sostanzialmente evidenziato nell'ordinanza n. 3722/2019, ossia, che le ordinanze impugnate si limitano a recepire quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, pertanto non possono ritenersi illegittime laddove, come opina la parte appellante, non si sono fatte carico di affermare espressamente la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”. 7) Come noto la contrattazione integrativa, disciplinando le operazioni di mobilità territoriale e professionale, ha previsto una prima fase di mobilità comunale, una seconda fase di mobilità provinciale ed una terza fase di mobilità interprovinciale e professionale, in concorrenza con le immissioni in ruolo, secondo quote concordate. Tale sistema appare coerente e armonico con quanto disposto dall'art. 465 d.l. vo n.297/94. Anche sul punto si condividono le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di IA (sentenza 390/2019 del 31.10.2019) secondo cui: “Del resto, l'inconsistenza della doglianza circa l'illegittimità e l'irrazionalità della disposizione pattizia di svolgere prima la mobilità provinciale poi quella interprovinciale emerge dalle disposizioni dello stesso T.U. in materia di istruzione.
Infatti, l'art. 465, co. 1 Dlgs 297/94 prevede che «sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia».
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte dalle odierne appellate in primo grado vanno rigettate.
12 5. La novità della questione interpretativa prospettata e dell'orientamento condiviso dal Collegio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado (cfr. precedente di questo Ufficio sent. n. 506/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 394/2023 R.G., promossa da
Parte_1
[...]
(C.F. ), in persona del Ministro
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-Appellante-
Contro
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Bongiovanni;
(C.F. ), (C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_4 C.F._4
), rappresentate e difese dall'avv. Fabio Iacono;
[...]
-Appellate-
e nei confronti di
DOCENTI di scuola primaria partecipanti alle procedure di mobilità AA.SS.
1 2017/2018 e 2018/2019.
-Appellati contumaci-
OGGETTO: Pubblico impiego – Mobilità aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 personale docente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, le odierne appellate – docenti di ruolo di scuola primaria – lamentavano di non aver ottenuto il movimento richiesto presso l della Provincia di , stante l'illegittimo Parte_1 Pt_1
accantonamento di posti in favore dei docenti da immettere in ruolo, e chiedevano l'accertamento del proprio diritto al trasferimento in provincia di sui posti Pt_1
della scuola primaria, tipologia posto comune, presso uno degli istituti facenti parte delle preferenze espresse nelle domande di mobilità dove si sarebbero registrati posti disponibili e vacanti al termine delle procedure di mobilità per gli aa.ss. 2017/2018
e 2018/2019, ovvero, in subordine, presso uno qualunque degli istituti richiesti quali preferenze nelle domande di mobilità dove si sarebbero registrati ulteriori posti vacanti e disponibili per la provincia di , con condanna del al Pt_1 Parte_1
risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'alt. 1226 cod. civ.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità oggetto del contenzioso, il giudice adito, con sentenza n. 307/2023 del
10.4.2023, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro sollevata dal e, previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale CP_5
docente per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui prevedeva l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo, dichiarava il diritto delle appellate al trasferimento interprovinciale di cui alle domande amministrative per gli aa.ss.
2017/2018 e 2018/2019 e, per l'effetto, condannava il convenuto ad Parte_1
adottare ogni provvedimento consequenziale al trasferimento delle ricorrenti nella provincia di , per i posti nella scuola primaria su tipologia posto comune in Pt_1
ragione delle preferenze dalle stesse espresse, alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità azionata o, in alternativa, alla data della sentenza;
2 rigettava la domanda risarcitoria in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova dei pregiudizi specificamente sofferti dalle ricorrenti e del relativo nesso eziologico con la condotta del;
compensava le spese di lite. Parte_1
In particolare, il giudicante reputava illegittima la riserva di posti prevista dal CCNI mobilità 2017/2018, in contrasto con l'art. 470 del D. Lgs. n. 297 del 1994, affermando la prevalenza della previsione legislativa in ordine alla mobilità che, contrariamente alla contrattazione collettiva, accordava in maniera del tutto inequivocabile preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovevano essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. Riteneva che tale vincolo normativo ponesse la pubblica amministrazione nell'impossibilità di riservare alle immissioni in ruolo l'assegnazione in via prioritaria e di prevalenza dei posti vacanti e disponibili rispetto alla mobilità, sia provinciale che interprovinciale (richiamando sul punto la sentenza n. 272/2019 del
Tribunale di Prato – sez. Lavoro).
Riteneva, pertanto, che le immissioni in ruolo erano state ritenute dal legislatore del tutto residuali ed operanti esclusivamente all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili;
che la clausola di contingentamento delle disponibilità dei posti riservati alla mobilità interprovinciale e provinciale in una percentuale che risultava inferiore alle immissioni in ruolo, risultando in palese contrasto con la disposizione di legge menzionata, doveva, pertanto, essere disapplicata ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, nonché del richiamato art. 40, comma 3 quinquies del D. Lvs. 165/2001.
Impugnava tale pronuncia parte soccombente, con ricorso del 19.5.2023, instando per la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio;
resisteva parte appellata, che chiedeva il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado.
Nessuno si costituiva in giudizio per i docenti partecipanti alle procedure di mobilità relative agli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi
3 dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Tribunale, a mente dell'art. 470 D.Lgs. 297/1994, afferma che le immissioni in ruolo dovrebbero avvenire sui posti residuati dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale di ciascun anno.
Sostiene l'appellante che l'art. 8 del C.C.N.I. non può ritenersi in contrasto con l'art. 470, co.1, del T.U. 297/1994, anche alla luce delle norme entrate in vigore successivamente, implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della normativa previgente ad opera della legge n. 107/2015, del C.C.N.L., comparto scuola, 1994-
1997, del C.C.N.L., comparto scuola, 2016 - 2018. In particolare, la citata legge ha anche stabilito nuovi criteri di immissione in ruolo mediante concorsi pubblici, modificando l'art.400 D.Lgs. 297/1994 e prevedendo: a) la determinazione del fabbisogno;
b) l'indizione di concorso su numero di posti;
c) l'immissione in ruolo sui posti messi a concorso.
Deduce che la L. 107/2015 ha riverberato i propri effetti sul sistema di reclutamento dei docenti, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, stabilendo che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale. Ritiene che l'art. 400 T.U. è stato, quindi, profondamente modificato dalla L.107/2015, proprio nella parte in cui espressamente dispone che i concorsi siano indetti “per tutti i posti liberi e vacanti e disponibili” e che i concorsi tengano conto di quanto previsto dall'art. 442, il quale,
a seguito di modifiche e abrogazioni successivamente intervenute, prevede che “i criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del della pubblica Parte_1
istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica”. Rileva, infine, che l'art. 22, comma 4, lettera A1, del C.C.N.L. 2016/2018 demanda espressamente al livello della contrattazione nazionale integrativa la definizione di procedure e criteri di mobilità, con l'invito a tener conto del vincolo dei posti vacanti
4 e disponibili nell'ambito della dotazione organica dell'autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti
(ATA), nonché ai concorsi e alle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale (All.D).
Ritiene, pertanto, che l'art. 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente non ha violato nessuna norma e, in particolare, l'art. 470 del D.Lgs. 297/1994, avendo disciplinato le immissioni in ruolo e la mobilità in modo equilibrato, in coerenza con la nuova riforma della l.107/2015, con l'abrogazione dell'art. 470 d.lgs. 297/1994, nonché in linea con il nuovo CCNL, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa le procedure per le immissioni in ruolo e la mobilità territoriale e professionale.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il tribunale richiama l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 al fine di delimitare l'ambito di operativa dell'art. 8 del CCNI, ravvisando il limite della contrattazione collettiva nelle disposizioni dell'art. 470 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 30, comma 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001.
Sostiene che la disciplina della mobilità contenuta all'art. 30 del Dl.gs. 165/2021 non è applicabile alla mobilità territoriale del personale scolastico. Precisa che l'art. 30, rubricato passaggio diretto tra amministrazioni diverse, disciplina, appunto, il passaggio tra differenti pubbliche amministrazioni, da effettuarsi previo esperimento di apposito bando selettivo da parte dell'Amministrazione ricevente;
che si tratta, dunque, di un diretto passaggio datoriale da una amministrazione ad altra non ontologicamente assimilabile alla mera mobilità all'interno della medesima amministrazione e di natura unicamente territoriale. Ritiene applicabile la normativa di settore rappresentata dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 311, che, all'art.1, commi 47, 95 e 101, espressamente esclude tale procedura di passaggio nel caso di istituzioni scolastiche.
Osserva che tale ricostruzione giuridica è altresì avvalorata dalla nota del
Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 14115 dell'11/04/2015: “per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli pubblici non economici, stante la disposizione di cui al comma 101 dell'art.1, essa potrà
5 essere attuata nei confronti dei dipendenti pubblici provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola”, nonché da diverse pronunce di merito (Tribunale di Ragusa, sentenza n..283/2020, Tribunale di Siracusa, sentenza n. 1256/2021).
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.1. In tema di rapporti tra la normativa di riferimento (D.L.vo 297/1994) e la contrattazione collettiva integrativa di settore, è necessario premettere il principio di diritto, di recente affermato dalla Suprema Corte, Sez. L., con sentenza n. 1055 del
10/01/2024, secondo il quale “6.2 Dal combinato disposto degli artt. 40, co. 1, d. Igs.
n. 165/2001, 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l'evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione in un senso o nell'altro degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre
2022, n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105, sulla
6 distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento).
3.2 Venendo al caso di specie, l'art. 8 del CCNI Mobilità per l'anno scolastico
2017/18, in tema di “sedi disponibili per le operazioni di mobilità”, per la parte d'interesse dispone:
“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
... OM ... 6. Per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
7. I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
8. La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali...”.
L'accantonamento di una percentuale delle disponibilità al termine dei trasferimenti provinciali a beneficio delle immissioni in ruolo è stata ritenuta in sentenza in contrasto con il disposto di cui all'art. 470 D.L.vo 297/1994, che recita:“1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_6
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra
[...]
mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La richiamata disposizione contrattuale, prevedendo l'accantonamento di una percentuale delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali in favore delle immissioni in ruolo autorizzate, è stata ritenuta in contrasto con
7 l'opposto principio sancito dalla norma primaria, considerata cogente per la contrattazione collettiva, secondo il quale gli accordi tra il Parte_1
e le Organizzazioni sindacali debbano tendere al superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo prevedendo che queste ultime “... siano effettuate sui posti residui che rimangono «vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”, con conseguente prevalenza della mobilità.
3.3 L'assunto, come dedotto dall'appellante, non può essere condiviso.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni della sentenza n. 378/2024 della Corte di appello di Venezia, pronunciatasi su analoga questione.
In particolare, la Corte di appello di Venezia ha richiamato, preliminarmente, quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma
7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli” (tra le più recenti Cass.,
1055/2024 del 10.1.2024).
In maniera più puntuale, ma pur sempre con riferimento ad operazioni di mobilità disciplinate dalla contrattazione collettiva (Cass., 7354/2024) la giurisprudenza di legittimità ha, per quanto qui rileva, affermato che: “Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si
8 procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”.
La stessa Corte territoriale, inoltre, muovendo dal tenore dell'art. 470 del D.Lgs n.
297/1994, ha richiamato gli argomenti già esposti dalla Corte di appello di IA con sentenza n. 96/21: “L'appellante afferma che tale disposizione ha introdotto il principio di priorità di tutte le operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo e sostiene che la disposizione sarebbe una norma imperativa inderogabile dalla contrattazione collettiva, pena la nullità ex art. 1418, co. 1., cod. civ. In particolare, sarebbe nulla la disciplina prevista all'art. 8, comma 5, del CCNI mobilità 2019/2022 che, regolando la materia delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, ha previsto che «per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali» ...
OM ... il motivo non è fondato. Infatti, l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Insomma, l'art. 470, co .1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che
9 del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs.165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il
CCNI per la mobilità 2019/2022 l'accantonamento del 50% … delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015
e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L.
107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018,
1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023,
2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025
…»). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del
[...]
per realizzare l'incremento della dotazione organica Controparte_7
disposto dalla L. 107/2015”.
Analogo orientamento ha espresso in tema la giurisprudenza amministrativa. In particolare, con sentenza n. 13742/2020 il TAR Lazio (pure richiamata dalla Corte di appello di Venezia nella pronuncia citata) ha affermato che: “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato.
Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che
10 rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto, anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”.
Di analogo tenore è la pronuncia resa dal Consiglio di Stato (nel giudizio di impugnazione della sentenza n. 13742/2020 sopra richiamata), con sentenza n.
1348/2023 del 7.2.2023: “A parere del Collegio, la scelta contrattuale di continuare ad applicare alla mobilità il criterio delle “quote”, espressione dell'autonomia negoziale, rientra nelle attribuzioni che la legge ha riservato alla contrattazione collettiva, di definire tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Il che non significa che il suindicato superamento della ripartizione dei posti non debba essere attuato, bensì che la contrattazione collettiva debba stabilirne i tempi e le modalità, con la conseguenza che le parti dovranno, per l'avvenire, regolamentare i rapporti collettivi in modo tale da assicurare in tempi brevi il definitivo raggiungimento dell'obiettivo
11 espressamente fissato dalla legge. D'altra parte, l'art.30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla indizione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili debbano essere destinati alla mobilità né ne indica specifiche percentuali, lasciando all'amministrazione (in questo caso alla contrattazione collettiva) la individuazione delle modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici. Ciò posto deve convenirsi con quanto sostanzialmente evidenziato nell'ordinanza n. 3722/2019, ossia, che le ordinanze impugnate si limitano a recepire quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, pertanto non possono ritenersi illegittime laddove, come opina la parte appellante, non si sono fatte carico di affermare espressamente la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”. 7) Come noto la contrattazione integrativa, disciplinando le operazioni di mobilità territoriale e professionale, ha previsto una prima fase di mobilità comunale, una seconda fase di mobilità provinciale ed una terza fase di mobilità interprovinciale e professionale, in concorrenza con le immissioni in ruolo, secondo quote concordate. Tale sistema appare coerente e armonico con quanto disposto dall'art. 465 d.l. vo n.297/94. Anche sul punto si condividono le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di IA (sentenza 390/2019 del 31.10.2019) secondo cui: “Del resto, l'inconsistenza della doglianza circa l'illegittimità e l'irrazionalità della disposizione pattizia di svolgere prima la mobilità provinciale poi quella interprovinciale emerge dalle disposizioni dello stesso T.U. in materia di istruzione.
Infatti, l'art. 465, co. 1 Dlgs 297/94 prevede che «sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia».
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte dalle odierne appellate in primo grado vanno rigettate.
12 5. La novità della questione interpretativa prospettata e dell'orientamento condiviso dal Collegio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado (cfr. precedente di questo Ufficio sent. n. 506/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
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