Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27783/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27783 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 28.10.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], res.te in Pozzuoli Parte_1
(NA), alla Via Curzio Malaparte n.8, C.F. , elett.te C.F._1 domiciliato in Napoli, alla Piazza Nazionale n.54, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Paparo, C.F. dal quale è rapp.to e difeso, C.F._2
giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E con sede legale e direzione in Controparte_1
Bologna alla via Stalingrado n°45 (P.IVA: ), in persona del suo P.IVA_1
procuratore ad negotia e legale rappresentante sig. , rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Pasquale Raganati (C.F.: , con C.F._3
studio in Napoli alla via Scarlatti n. 32, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
, nata a [...] il [...], res.te in 80010 Quarto CP_3
(NA), alla Via A. De Gasperi n.30, C.F. C.F._4
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18083/2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 22.06.2021.
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
25.10.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la e Controparte_1 CP_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal veicolo Fiat Panda, Tg.
EX 734 LR di sua proprietà, a seguito del sinistro verificatosi in data
14.04.2017, alle ore 8.40 circa, alla Via Curzio Malaparte in Pozzuoli (NA).
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del motociclo BMW 600, Tg. ED 06478, di proprietà di assicurato per la R.C.A. con la CP_3 Controparte_1
., nel rientrare nella propria corsia dopo un tentativo di sorpasso, tagliava
[...]
la strada al motociclo RI Speed TR 1050, Tg. EB 47819, urtando, con la propria parte anteriore destra, la sua parte laterale-posteriore sinistra;
- che, per effetto dell'urto, il conducente del motociclo RI Speed TR sbandava a destra andando ad impattare, con la propria parte anteriore laterale destra, la parte posteriore sinistra dell'auto Fiat Panda Tg. EX 734 LR, di proprietà dell'istante, ferma in sosta al margine destro della strada e con il lato destro accostato ad esso;
- che, per effetto dell'urto, l'auto Fiat Panda subiva gravi danni alla parte posteriore sinistra, in particolare, al parafango posteriore sinistro, al paraurti posteriore ed alla modanatura paracolpi paraurti posteriore.
Tanto premesso, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti dal proprio autoveicolo quantificati nella misura di € 1.760,45 I.V.A. esclusa, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_4
della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
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CO LE restava invece contumace.
Escusso il teste, il Giudice di Pace con la sentenza n. 18083/2021 pubblicata in data 22.06.2021, rigettava la domanda attorea, ritenendo che non fosse stata raggiunta con sufficiente certezza la prova delle modalità del sinistro e del nesso di causalità, e condannava l'attore alle spese di lite.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello il Parte_1 chiedendone l'integrale riforma per non aver il Giudice di Pace correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita anche in questo giudizio la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
regolarmente citata, non si è costituita, restando contumace. CP_3
Ricostruiti dalle parti gli atti inerenti al procedimento di primo grado, la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del
28.10.2024.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a lui favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Va rilevato come il giudice di prime cure abbia ritenuto non provato l'evento storico e il nesso di causalità del sinistro per cui è causa.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado, atteso che non risulta superato il vaglio di attendibilità del
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teste, unitamente alla complessiva valutazione di altre circostanze, di cui si darà conto nel seguito.
Invero, il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro. Tes_1
Tuttavia, le sue dichiarazioni appaiono effettivamente generiche in alcuni passaggi. Il teste non specificava, invero, la direzione di marcia dei veicoli coinvolti, ma soprattutto dichiarava che “la moto che sorpassava urtava
l'altra moto alla parte laterale destra”.
La dichiarazione resa, innanzitutto, non conferma quanto dedotto in citazione, ossia che il motociclo RI Speed TR veniva urtato alla sua parte laterale-posteriore sinistra.
Ma, soprattutto, appare alquanto inverosimile che il motoveicolo RI, per effetto dell'urto, ricevuto alla propria parte destra dal motoveicolo BMW
600, come dichiarato dal teste, sia poi andato a collidere, sempre con la propria parte destra, contro la parte posteriore sinistra del veicolo Fiat Panda, di proprietà del , ferma in sosta al margine destro della strada, Parte_1
subendo, secondo quanto dichiarato, uno spostamento sulla destra anziché sulla sinistra, come la dinamica prospettata, invece, suggerirebbe.
Al di là delle dichiarazioni rese dal teste, non si può non tenere conto di una circostanza fondamentale. Il teste escusso, invero, dichiarava di non aver mai testimoniato innanzi ad un ufficio giudiziario, laddove dall'esame della visura della Banca Dati IVASS risulta, al contrario, che lo stesso aveva reso testimonianza in almeno un'altra occasione e in relazione ad altro incidente verificatosi in data 22/4/2017, ovvero a distanza di otto giorni dal sinistro che ci occupa. Il Giudice di Pace ha giustamente tenuto in considerazione questa circostanza di non poco conto che fa sorgere dubbi sull'attendibilità del teste.
Non da ultimo, poi il teste, si riferiva genericamente a due moto, una che sorpassava e una che veniva sorpassata senza specificare il modello e il colore, limitandosi a dire che la moto che sorpassava era di grossa cilindrata, salvo tuttavia ricordare perfettamente che l'auto danneggiata di proprietà dell'odierno appellante era una Fiat Panda.
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Infine, appare curioso che il sia stato coinvolto in 74 sinistri (come Parte_1
emerge dalla visura della banca dati IVASS) in cui tra l'altro non vi è mai stato l'intervento delle autorità, salvo in due casi.
Alla luce dei rilievi che precedono la domanda va, pertanto, rigettata atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto di un teste - della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (valore della controversia fino a
5.200,00).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di CP_3
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in € 1.278,00 per Controparte_1
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compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 12.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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