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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 611/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via
Arsenale n. 21
APPELLANTE
CONTRO
, residente in Torino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1
XX Settembre n. 51, presso lo studio dell'Avv. Roberto Guarino, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 19.12.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 24.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 3195/2024 del 3.12.2024, in accoglimento del ricorso proposto da , ha accertato la sussistenza del nesso causale Controparte_1
tra le trasfusioni ricevute dalla ricorrente durante il periodo di ricovero presso l'Ospedale S. Anna di Torino nel periodo 14 ottobre – 3 dicembre 1980 e l'infermità con danni irreversibili da epatite post trasfusionale, con diritto della ricorrente ai benefici dalla L. 210/1992.
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Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione del convenuto di tardività della Parte_1
domanda, in quanto, pur essendo stata la patologia diagnosticata nel 2001 (il riscontro della positività all'anti-HCV risultava documentato il 14.2.2001), soltanto il 10.9.2018 i controlli a cui la ricorrente si era sottoposta avevano evidenziato un “importante aumento delle transaminasi con deterioramento della funzione epatica per danno cellulare”, ossia una situazione di danno irreversibile, e quindi permanente, all'integrità fisica;
poiché, secondo il Tribunale, il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 3 comma 1 L. 210/1992 decorre da detta data, la domanda amministrativa proposta il
26.7.2019 deve ritenersi tempestiva.
Il Tribunale ha infine rilevato che la competente Commissione Medica Ospedaliera
2ˆdel Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, con verbale ML/V n.
MI120001734 del 7.6.2021, aveva ritenuto altamente probabile il collegamento causale tra l'infezione virale e le trasfusioni subìte ed aveva ritenuto l'ascrivibilità della medesima alla settima categoria della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ed ha pertanto accolto il ricorso.
2. Propone appello il;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza del 3.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. Il Ministero appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) per avere erroneamente ritenuto la domanda tempestiva nonostante l'appellata avesse la consapevolezza dell'infezione da HCV già dalla prima diagnosi ricevuta in data 14.2.2001 e si sia sottoposta, nel corso degli anni, a controlli periodici;
pertanto ella era consapevole della patologia da cui era affetta, delle possibili cause e delle sua probabile evoluzione, considerato che il dies a quo del termine di decadenza va individuato – in conformità con la giurisprudenza di legittimità - nel momento in cui nell'interessato è maturata la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con altro grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza.
Secondo l'appellante la conoscenza qualificata della patologia e della sua possibile correlazione con la terapia trasfusionale dev'essere fatta risalire al più tardi al
14.2.2001, momento in cui è stata riscontrata per la prima volta la positività degli anti
HCV, tanto più che, essendo stata ricoverata per un'epatite già nel 1976, l'appellata era a conoscenza della sintomatologia dell'infezione da virus HCV;
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2) per avere erroneamente ritenuto esistente il nesso causale, senza neppure esperire una CTU medico-legale, sulla sola scorta di quanto rilevato dalla Commissione Medica
Ospedaliera 2ˆ del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, con verbale
ML/V n. MI120001734 del 7.6.2021, trascurando di considerare il parere espresso all'esito del giudizio di revisione con decreto ML/V N Ml123001928 del 2.11.2023, che
– a differenza del precedente parere –, si è basato sulla documentazione completa, comprensiva della documentazione relativa all'avvenuto ricovero dell'appellata dal 27 luglio al 28 agosto 1976, a seguito del quale l'appellata venne dimessa con diagnosi di epatite virale;
omettendo di considerare l'ulteriore ricovero del 14.10.1978 durante il quale l'appellata venne sottoposta a taglio cesareo;
e trascurando inoltre di considerare che all'epoca il virus HCV non era noto nel mondo scientifico e pertanto non poteva essere rilevato e che le cause del contagio da HBV e HCV indicavano numerosi fattori di rischio, tra i quali quello per emotrasfusione non era statisticamente il più rilevante.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R.
n. 834 del 1981” (Cass. 27565/2019, conformi Cass, 17800/2016, Cass. 27874/2019).
È vero – come osservato dall'appellante – che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della decorrenza del termine di decadenza non è indispensabile l'effettiva conoscenza ma è sufficiente la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza (v. in tal senso Cass. 29453/2020).
Tuttavia, la conoscibilità riguarda non la mera esistenza della patologia (e quindi la positività agli anti HCV), bensì tutti gli elementi di cui si è sopra detto e quindi anche la correlazione con le trasfusioni e la natura irreversibile del danno nonché l'ascrivibilità
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della patologia ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella
B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella
A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 (v. pronunce della S.C. sopra citate). Anche la pronuncia di legittimità invocata dall'appellante afferma che “… il diritto non sorge se non vi sia superamento di quella soglia e quindi neppure può parlarsi di termini di decadenza, se non dal momento in cui quel superamento si verifichi ed esso sia percepibile e conoscibile dall'interessato, come spiega anche la giurisprudenza, secondo la quale «l'affermazione di una soglia minima di indennizzabilità comporta anche ... che il termine di decadenza di tre (e dieci) anni, di cui all'art. 3, comma 1, si sposta in avanti nel senso che comincia da decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della soglia»
(Cass. S.U. 8064/2010 cit.)” (Cass. 29453/2020 cit.).
Il non svolge specifiche critiche nei confronti della sentenza nella parte in cui Parte_1 ritiene necessaria, al fine della decorrenza del termine di decadenza, l'esistenza di una situazione di danno irreversibile (e non la mera esistenza di una patologia o la sua cronicizzazione); pertanto, essendo l'assenza di danno irreversibile (e quindi la conoscenza di tale danno) un aspetto non specificamente contestato dall'appellante il
Tribunale, in applicazione dei principi affermati dalla S.C., ha correttamente individuato il dies a quo del termine triennale di decadenza nel momento in cui i controlli hanno evidenziato l'“importante aumento delle transaminasi con deterioramento della funzione epatica per danno cellulare” (10.9.2018).
Quindi, mentre in epoca anteriore l'appellata era consapevole dell'esistenza della patologia epatica (risultando positiva all'anti-HCV), e per questa ragione si è sottoposta a controlli periodici per monitorare l'evoluzione della patologia pur senza che essa presentasse sintomi e senza, dunque, venire sottoposta a terapie, soltanto una volta venuta a conoscenza di essere affetta da una patologia che ha determinato un danno irreversibile può ritenersi integrata la condizione richiesta dalla S.C. ai fini della decorrenza del termine triennale di decadenza.
Del resto, la sottoposizione a controlli periodici in assenza di sintomatologia, e senza necessità di assunzione di terapie, è indice esclusivamente della cronicizzazione della malattia, ma non, invece, dell'esistenza di un danno irreversibile.
5. È infondato anche il secondo motivo di appello.
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Il Tribunale si è basato sul giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera
2ˆ del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano (verbale ML/V n.
MI120001734 del 7.6.2021) in merito all'esistenza del nesso causale.
In detto verbale la C.M.O. ha ritenuto che “esiste nesso causale tra le trasfusioni e
l'infermità con danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali …”. Invero, “tenuto conto dell'eziopatogenesi dell'infermità (meccanismo di trasmissione per via parentale, specie attraverso l'uso di derivati ematici), considerato l'elevato numero di trasfusioni subite (venticinque) e che tali trasfusioni sono avvenute in epoca in cui non erano previsti controlli virologici, come poi regolamentati dalla Legge 107/90, si ritiene altamente probabile che l'infezione virale sia casualmente collegabile alle trasfusioni subite. La probabilità è suffragata, oltre che da considerazioni di carattere di ordine epidemiologico (alta endemia nel periodo considerato ed assenza di disponibilità di test antiepatite) anche dal fatto che studi consolidati relativi al carattere evolutivo di questa affezione hanno dimostrato che soltanto in piccola percentuale di pazienti al contagio segue un'epatite acuta, mentre una maggioranza dei casi di infezione
l'infezione decorre in maniera asintomatica per i primi due decenni”.
In sede di revisione la CMO (v. decreto ML/V N Ml123001928 del 2.11.2023) ha ritenuto di mutare il proprio giudizio sull'esistenza del nesso causale sulla base della documentazione relativa al ricovero dell'appellata nel 1976 nel corso del quale era stata individuata una patologia HBV correlata.
Tuttavia - come evidenziato dalla difesa dell'appellata mediante richiamo alle relazioni dei propri consulenti, citate nella memoria difensiva e depositate come docc. 8 e 9 – nel corso di quel ricovero era stata individuata una epatopatia HBV correlata e non era stata riscontrata positività ad epatopatia non A non B, termine con cui all'epoca veniva indicata una epatopatia da virus differente da HAV e HBV ma non ancora identificato
(il virus dell'epatite C è stato scoperto soltanto nel 1989), possibilità già in essere all'epoca della diagnosi di epatopatia HBV correlata. In particolare, fino al 1990-1991
(quando sono stati disponibili i primi test diagnostici per il virus dell'epatite C) “era impossibile determinare se una sacca di sangue fosse infetta o meno dall'HCV; si sapeva nondimeno che le trasfusioni potevano spesso trasmettere un'epatite virale la cui origine era sconosciuta, che veniva appunto chiamata epatite nonA/non-B a significare che essa era dovuta ad un virus diverso dai virus dell'epatite A e dell'epatite
B, già identificabili nelle sacche di sangue dagli anni 1970” (v. relazione prof. ). Per_1
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D'altra parte, “Dagli anni 1990, dopo la scoperta dell'HCV ed il riconoscimento che questo corrispondeva al virus non-A/non-B, le sacche di sangue contenenti HCV sono state eliminate e l'incidenza dell'epatite trasfusionale da HCV è drammaticamente crollata. … Tuttavia, il rischio era altissimo quando nel 1980 la signora è CP_1
stata abbondantemente trasfusa, ben più alto di ogni altra modalità di trasmissione non trasfusionale, come confermato da tutta la letteratura medica che si è dedicata all'argomento” (v. ancora relazione Prof. richiamata nella memoria Per_1 dell'appellante e i dati statistici ivi riportati, non specificamente contestati dall'appellante).
Pertanto, non essendo stata diagnosticata nel corso di quel ricovero una epatopatia non A non B (e quindi la positività al virus che in seguito è stato identificato come virus dell'epatite C), la positività accertata in quell'occasione non incide sull'accertamento del nesso causale tra le trasfusioni avvenute durante il periodo 14 ottobre – 3 dicembre
1980 come svolto dalla CMO il 7.6.2021.
Il collegio ritiene inoltre condivisibile l'osservazione dell'appellata secondo cui la graduatoria dei fattori di trasmissione del virus dell'epatite C citata nel decreto ML/V N
Ml123001928 del 2.11.2023 e richiamata nell'appello (in base alla quale l'emotrasfusione presenta un indice di rischio associato ai casi di epatite pari al 2%, a fronte di altri fattori – uso di droghe, intervento chirurgico, dure odontoiatriche, esposizioni parentali, più di un partner sessuale nell'ultimo anno – a cui sono attribuiti percentuali molto più elevate), essendo basata su una pubblicazione del 2003, non può in alcun modo rispecchiare la situazione esistente prima della scoperta dell'HCV.
È infatti evidente che a partire dalla scoperta del virus dell'epatite C (1990) il sangue destinato dalle trasfusioni è stato sottoposto a controlli sulla presenza di quel virus e pertanto, eliminate le sacche di sangue infette, il rischio di contrarre l'HCV per emotrasfusioni è diventato molto basso, mentre in epoca precedente, non essendo possibile individuare detto virus perché non ancora conosciuto ed identificato, la percentuale di rischio era necessariamente molto alta.
Detta scala di fattori di rischio non può pertanto essere utilizzata al fine di verificare l'esistenza del nesso causale con riferimento alla situazione dell'appellata.
Il secondo parere della CMO è pertanto basato su criteri e presupposti errati ed è quindi condivisibile la decisione del Tribunale di basarsi sul primo parere della stessa
CMO e dunque di ritenere - non risultando fattori di rischio diversi dalle trasfusioni per
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cui è causa, e pertanto in base al criterio del “più probabile che non” - esistente il nesso causale tra queste ultime e l'epatite da cui è affetta l'appellata.
6. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 3.4.2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Patrizia Visaggi
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