Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2156/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo ex art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Tra le parti:
Avv. Costantino Matteo Vocino Parte_1
e
Avv.ti Andrea Fenzi e Andrea Giordano Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/25, Parte_1 emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il 20/01/25, con cui gli è stato ordinato di pagare alla 22.398,39 euro, oltre interessi e Controparte_1 spese legali, per fornitura di energia elettrica a favore della società in nome collettivo
“FERRI RENZO E C. s.n.c”, all'interno della quale l'opponente ricopriva la carica di socio legale rappresentante. L'ingiunzione di pagamento è stata rivolta personalmente a Parte_1 quale socio illimitatamente responsabile della sopra citata società (cancellata, alla data di proposizione del rito monitorio, dalla Camera di Commercio - prod.1 parte opponente). L'importo oggetto del decreto opposto è stato determinato in base a 14 fatture emesse, nel periodo intercorrente tra il 25/08/2022 e il 04/04/2024, da e non saldate da CP_1
Pt_1
La fonte del rapporto tra le parti è costituita dal contratto di fornitura di energia elettrica del 20/11/2020, risolto a seguito della comunicazione di del 01/12/2022 (prod.8 CP_1 parte opposta), in conseguenza dei ripetuti inadempimenti della società. A seguito della risoluzione del contratto, si è instaurato tra le medesime un nuovo rapporto di somministrazione nell'ambito del “Servizio Tutele Graduali”. Nel corso del presente giudizio, in data 04/06/202, si è svolto tra le parti l'incontro di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, con esito negativo.
***
Nel merito l'opposizione è fondata su tre eccezioni.
1. Contestazione sull'entità del credito. La prima eccezione proposta dall'opponente afferisce all'entità del credito azionato in sede monitoria. A tal proposito il afferma che avrebbe erroneamente emesso fatture per Pt_1 CP_1 somme già oggetto di precedenti pagamenti, con conseguente erronea quantificazione, in fase monitoria, del credito vantato dalla medesima. Sul punto occorre rilevare, come eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, che le fatture citate dall'opponente sono differenti rispetto a quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, come attestato dalle produzioni nn.
2-7 del ricorso. La sola fattura coincidente tra decreto ingiuntivo e opposizione risulta essere quella identificata tramite n. 202212268296 del 10/08/2022 (prod.8 ricorso) e ha ad oggetto un importo di 14.856,77 euro. Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio debba essere ridotto, rispetto al ricorso, esclusivamente alla sopra menzionata fattura. Inoltre, la produzione n. 14 di parte ricorrente costituisce affermazione di debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, nella parte in cui l'opponente scrive “…io voglio e devo pagarvi ma mi dovete mettere in condizioni di poterlo fare secondo le regole”. Ulteriormente, in conclusione, le contestazioni svolte in ricorso sono generiche, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
2. Contestazione sul diniego alla voltura.
La seconda censura inerisce alla mancata esecuzione, da parte di della richiesta CP_1 avanzata dal di modifica dell'intestazione dell'utenza in questione, in Pt_1 considerazione dell'estinzione della società in nome collettivo in cui egli rivestiva il ruolo di socio unico amministratore. Tale comportamento viene qualificato dall'opponente in termini di condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto l'intestazione delle fatture alla società successivamente cancellata gli avrebbe impedito la conoscenza delle medesime. Però, sulla doglianza in esame risulta dirimente la produzione n. 7 di parte opposta, e cioè la comunicazione pec del 7/12/2022 con la quale ha indicato CP_1 specificatamente la procedura da seguire al fine di effettuare la voltura richiesta, nonché le modalità per reperire, tra le altre, la fattura oggetto di contestazione (202212268296 del 10/08/2022) mediante accesso all'area riservata del portale inserendo gli identificativi SDI indicati all'interno della comunicazione medesima. Ne deriva con tutta evidenza come nessuna condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede possa essere imputata alla società opposta, dal momento che il non Pt_1 ha spiegato perché non ha seguito tale procedura.
3. Eccezione di compensazione. Il terzo motivo di opposizione concerne l'operatività della compensazione tra il credito oggetto del decreto ingiuntivo ed un credito asseritamente esistente in capo all'opponente fondato su “un ragionevole presumibile omesso storno di importi già addebitati nelle fatture precedenti” (pagina 10 ricorso in opposizione). L'eccezione è generica, non essendo in alcun modo indicato nel suo ammontare il contro credito che si oppone in compensazione, con conseguente impossibilità per chi scrive di vagliare la sussistenza dei requisiti di applicabilità della causa estintiva del credito invocata.
4. Sulla domanda riconvenzionale. Nel ricorso l'opponente propone anche in via riconvenzionale la domanda di restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo, alla luce della richiesta di ricalcolo degli importi effettivamente dovuti.
Sul punto possono essere riproposte le medesime considerazioni di cui al precedente punto 3, in quanto la domanda è connessa alla prioritaria eccezione di compensazione e riguarda le eventuali somme risultanti in eccesso all'esito dell'applicazione del calcolo compensativo. Constatata l'impossibilità di applicare la compensazione per mancata indicazione del contro credito, è evidente anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale, la quale risulta totalmente indeterminata e sfornita di prova dei relativi elementi costitutivi.
Al rigetto dell'opposizione per le ragioni di cui sopra conseguono la conferma del decreto opposto, la relativa declaratoria di provvisoria esecutività, e la condanna dell'opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite della presente fase di opposizione, nonché della fase di mediazione, secondo i valori medi dello scaglione riferibili all'importo del decreto opposto, con aggiornamento al 2022.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da contro il decreto Parte_1 ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di controparte delle spese di lite della presente fase di opposizione, nonché della fase di mediazione, che liquida in 6.400,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 12/06/25
Il Giudice
Andrea Del Nevo
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio Gloria Lo Giudice