Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 723/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 723/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1882/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 29/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2023 – notificata in data 23/05/2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Mobilio ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via F. Cantarella nr. 7, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Maio ed elettivamente CP_1 domiciliato in Mercato San Severino (SA), alla Via S. Rocco nr. 32, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1882/2023 del Tribunale di Salerno -
Violazione delle distanze legali
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello di Salerno in data 03/07/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1882/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
29/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2023 – notificata in data 23/05/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Previo accertamento che la struttura realizzata da in Mercato san Severino nell'immobile segnato nel N C E Parte_1
U al foglio 14, part. 236 sub 4 e 7, in alluminio anodizzato di dimensioni m.
3.50x0.08x2.40 composta da n.5 pannelli del tipo plexiglas ubicata al secondo piano della propria unità immobiliare, a scopo di protezione dalla pioggia costituisce una costruzione in violazione delle distanze legali rispetto all'immobile di proprietà dell'attore lo CONDANNA a retrocedere la struttura fino alla linea di rispetto CP_1 della distanza legale tra le due proprietà ex art 873 c.c. 2) Condanna parte convenuta alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite che si quantificano in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15% dell'onorario oltre IvA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art
93 c.p.c.; 3) Pone definitivamente a carico del convenuto il compenso al CTU già liquidato con separato decreto, con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
14/05/2012 e iscritto a ruolo in data 16/05/2012, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Mercato San Severino, Parte_1 esponendo di essere proprietario di unità immobiliare per civile abitazione, identificata nel
N.C.E.U. al fg. 14, part. 236, sub. 5 e 6, costituente porzione di un fabbricato, sito in Comune di Mercato San Severino, in località Sant'Eustachio, alla S. Felice n. 72; riferiva che nel medesimo fabbricato vi era altra unità immobiliare per civile abitazione, identificata in
N.C.E.U. al fg. 14, part. 236, sub. 4 e 7, di proprietà del convenuto . Parte_1
Esponeva l'attore che nel mese di dicembre 2011, l aveva realizzato una struttura Parte_1 in alluminio anodizzato (veranda) con pannelli del tipo plexiglass, di dimensioni 4,60 x 1,10
x 2,40 mt., situata al 2° piano, sulla copertura del vano scala, al lato Sud-Est, ed in parte a confine con la proprietà del;
lamentava, nello specifico, che la veranda in questione CP_1 fuoriusciva per circa 0,30 mt. dall'allineamento con la proprietà attorea e non rispettava la distanza di 10,00 mt. dai fabbricati viciniori secondo la normativa dello strumento urbanistico pag. 2/6 del Comune di Mercato San Severino, vigente all'epoca dei fatti, in violazione dunque delle distanze legali. Alcun esito positivo aveva sortito il tentativo di mediazione esperito dall'attore. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Mercato San Severino, 1) di dichiarare i lavori di realizzazione della veranda abusivi ed illegittimi in quanto in violazione delle distanze legali, 2) di condannare l alla rimozione della veranda e/o alla sua Parte_1 riduzione alla linea di rispetto delle distanze legali, 3) con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. tecnica. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 03/10/2012, si costituiva in giudizio , quale parte convenuta, che nel merito chiedeva il Parte_1 rigetto della spiegata domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed accessori di legge. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
il procedimento perveniva all'udienza del 14/12/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1882/2023 emessa e depositata telematicamente in data 29/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2023 – notificata in data 23/05/2023, il Tribunale di Salerno, qualificata l'opera realizzata dall' quale costruzione, Parte_1 accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto a retrocedere la struttura fino alla linea di rispetto delle distanze legali tra gli immobili e/o alla demolizione in caso di insussistenza di interesse, poneva le spese di C.T.U. a carico del convenuto e condannava alle spese di lite quantificate in € 3.809,00. Con la proposizione del presente gravame,
l'odierno appellante, , censurava l'impugnata sentenza sulla base delle Parte_1 motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Revocare ovvero riformare la sentenza n. 1882/2023, resa dal Tribunale di Salerno G.U. dott. Gustavo Danise e per l'effetto dichiarare la legittimità della struttura oggetto di contestazione;
spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge del doppio grado”. In via istruttoria, chiedeva valutarsi l'opportunità di ammissione di nuova C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 22/11/2023, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che nel merito chiedeva di CP_1
pag. 3/6 rigettare l'interposto gravame, con vittoria delle spese ed onorari di causa. Fissata la prima udienza per il 11/01/2024 e differita al 08/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 09/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del
09/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In primo grado la domanda è stata posta da in relazione alla costruzione di una veranda in CP_1 proprietà ritenuta essere in violazione delle distanze, con invasione della Parte_1 proprietà altrui per circa 30 cm. Il convenuto ha sostenuto che la veranda non fosse fissa al suolo, e con aperture su due lati. La sentenza di primo grado ha riscontrato la natura di costruzione dell'opera, e pertanto, sulla scorta delle risultanze della consulenza d'ufficio ha affermato la violazione delle distanze, con ordine di arretramento della struttura alle distanze di cui all'art. 873 c.c. rispetto alla proprietà di . Con il motivo di appello si CP_1 contesta il richiamo alla consulenza per definire la struttura come aumento di volumetria, fissa al suolo e pertanto opera da realizzarsi nel rispetto delle distanze tra costruzioni. In particolare il motivo si sofferma sulla struttura realizzata in conformità delle autorizzazioni amministrative ed ai regolamenti del comune di Mercato San Severino, alla circostanza che la stessa sia aperta su due lati, e non sia infissa nel solaio per garantirne la staticità, così contestando le conclusioni della consulenza, recepite dal primo giudice con il sostegno delle rappresentazioni fotografiche. Invero, proprio dalle fotografie è dato desumere che la struttura è un corpo avanzante in metallo, con parte anteriore chiusa da vetri, a quadri, e aperta su due lati, ma infissa nella muratura verticale, e nel pavimento, al di là delle fioriere.
Essa ha una sua funzione non solo decorativa, come si denota dalle foto, ma di servizio rispetto all'abitazione principale, non solo di protezione dalla pioggia, ma anche di locale caldaia e per deposito e lavanderia. Esso dunque ha incrementato il volume a servizio dell'appartamento e come tale costituisce costruzione e deve rispettare le distanze. Invero, la pag. 4/6 natura precaria dell'opera non deriva solo dalle sue caratteristiche fisiche, quanto dalla sua stabile destinazione funzionale a servizio del bene, aumentandone la comodità di fruizione.
Inoltre, l'opera deve essere facilmente amovibile, senza uno stabile collegamento al terreno.
Necessitano di permesso a costruire le verande che trasformino in modo permanente un balcone o un terrazzo attraverso l'interclusione permanente di uno spazio libero, e non sono dotate del requisito di precarietà e temporaneità di cui all'art. 3 comma 1 lett. 5 e 6 coma 1 lett. e bis dpr n. 380/2001. (Cass. n. 3966/2022) Infatti, la realizzazione di verande che determino aumento di volume e modifica della sagoma della costruzione devono essere sostenute dal permesso a costruire, essendo delle nuove costruzioni(Consiglio di Stato n.
469/2022- Cass. n. 14329/2008) Ciò posto, la sentenza di primo grado non merita censura, ne vi è necessità di un approfondimento istruttorio, a mezzo nuova consulenza, venendo chiaramente in evidenza la natura dell'opera, anche dalla descrizione dello stesso appellante,
e dalle foto in atti, e dalla creazione di un nuovo volume, con modifica della sagoma del fabbricato, a servizio permanente della proprietà dell'appellante. L'appello va rigettato e le spese liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, e secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1882/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 29/04/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2023 – notificata in data 23/05/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 5.000,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
pag. 5/6 Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 05 / 03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6