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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2101/17 R. G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
promossa da
, nato a [...] il giorno 11.11.1953 (C. F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, C.F._1
dall'avv. Alfredo Fisichella, elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele
Orlando, 26, presso lo studio del suo procuratore,
OPPONENTE
contro nato a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
), quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, C.F._2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Russo,
elettivamente domiciliato in Zafferana Etnea, via Roma, 241, presso lo studio del suo procuratore;
1 OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.01.2017 e poi rinotificato in data 23.04.2018, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5573/2016 (n. 18432/2016 R.
[...]
G.) messo dal Tribunale di Catania il 01.12.2016 e notificato in data 28.12.2016, con il quale
Giudice presso il Tribunale di Catania aveva intimato ad esso opponente il pagamento in favore di , quale titolare dell'omonima impresa individuale, della somma di Controparte_1
euro 24.807,00, per lavori di falegnameria portati dalla fattura n. 6/2016; oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 540,00 per onorari in euro
145,50 per esborsi, oltre il 12,5% per spese generali, IVA e CPA.
Eccepiva l'opponente preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita.
Eccepiva il difetto di prova del credito, non risultando le fatture prodotte in atti né gli estratti autentici delle scritture contabili idonee a tal fine.
Nel merito, eccepiva la sussistenza di vizi delle opere realizzate.
Proponeva domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 23.04.2018 e l'inesistenza della prima notifica.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto.
2 Denegata dal G. I. la provvisoria esecutività del d. i. opposto, la causa veniva istruita con produzione documentale.
Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo formulata dall'opposta.
Tale eccezione va disattesa, per le ragioni che seguono.
La notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo effettuata in data 27.01.2017 è nulla, in quanto, quale destinatario, è stato indicato lo stesso opponente , presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Vincenzo Russo. Pertanto, non risulta notificata all'opposto, essendovi incertezza assoluta in ordine al destinatario dell'atto.
In tale ipotesi non si ravvisa inesistenza dell'atto di opposizione bensì nullità della sua notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c.
Il Giudice di merito, rilevata la nullità della notifica, deve quindi, ordinarne la rinnovazione che, se regolarmente effettuata, impedisce ogni forma di decadenza (Cass. Civ. n. 6410/98, 9233/09).
Tali principi di carattere generale sono espressione del principio generale previsto dall'art. 291
c.p.c. e non trovano eccezione o deroga nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il giudice può sempre ordinare la rinnovazione della notifica, che va eseguita nel termine perentorio appositamente concesso ancorché la seconda notificazione sia stata effettuata oltre il termine prescritto per l'opposizione stessa (Cass. Civ. n. 22113 del 29.10.2015, n.
4379 del 24.02.2014 e, da ultimo, Cass. Civ. n. 19259/21).
La seconda notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo risulta effettuata nel termine assegnato. L'atto di opposizione non è affetto da alcuna nullità, essendo stati individuati tutti gli elementi necessari, mediante la trascrizione dell'originario atto di opposizione, l'indicazione
3 dell'ordinanza del G. I. che aveva rilevato la nullità della notificazione dell'atto di opposizione e rinviato ad altra udienza per la comparizione delle parti e la trattazione, la citazione in giudizio per l'udienza fissata dal G. I. e le domande proposte.
Inoltre, l'opposto si è costituito in giudizio, spiegando difese nel merito e proposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, l'opposizione risulta validamente notificata, avendo la stessa raggiunto lo scopo per cui era stata predisposta e notificata.
Passando all'esame del merito della controversia, l'opposizione appare infondata e va, pertanto,
rigettata, per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento solo formalmente l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete addurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito,
trovando applicazione i criteri di cui all'art. 2697 c. c. in tema di onere probatorio previsto per l'adempimento contrattuale.
Quanto all'onere probatorio gravante sul creditore – opposto (il quale, trattandosi di azione di adempimento contrattuale, deve provare il rapporto, il proprio adempimento e dedurre l'inadempimento del debitore), esso risulta essere stato assolto, atteso che l'esistenza del rapporto non è stata contestata dall'opponente.
È, altresì, provato l'adempimento, ovvero l'esatto adempimento, posto che risulta l'avvenuta esecuzione dei lavori di falegnameria e anche la loro esecuzione a regola d'arte, in quanto non risulta che l'opponente avesse, prima della notifica del decreto ingiuntivo e la proposizione dell'opposizione, denunciato eventuali vizi delle opere realizzate (la lettera in atti, documento n. 2
del fascicolo di parte opponente, è del maggio 2016, ossia di diversi anni successiva alla consegna delle opere e, in ogni caso, con contiene alcuna denuncia di vizi, essendovi scritto, genericamente,
“si riscontano gravi difetti ed imperfezioni nel lavoro svolto”).
4 Pertanto, l'onere probatorio posto a carico dell'opposto può dirsi assolto, con la conseguenza che la proposta opposizione deve essere rigettata.
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente volta alla restituzione della somma asseritamente pagata in eccedenza, posto che, dalla documentazione in atti, non è dato evincersi il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori commissionati, atteso che la perizia giurata depositata dall'opponente non dà contezza dell'eventuale diminuzione del corrispettivo per i difetti riscontrati (diversità di colore di alcuni infissi) né da contezza con parametri oggettivi dei prezzi dei singoli manufatti, limitandosi ad una descrizione sommaria degli stessi ed affermando che il valore (complessivo) indicato è il frutto di indagini svolte presso altri falegnami di fiducia consultati dal tecnico che l'ha redatta.
Risulta che il corrispettivo dei lavori sia pari a euro 51.807,00, somma portata dalla fattura azionata con il procedimento monitorio. Non risulta che l'opponente abbia contestato prima del maggio
2016, l'importo del corrispettivo delle opere commissionate.
Riguardo al valore delle opere commissionate e realizzate, valgono le considerazioni già svolte in ordine alla domanda riconvenzionale.
Riguardo alle somme versate dall'opponete quali acconti, dalla documentazione in atti (v. ricevute a firma in atti), risulta che questa sono pari a euro 29.888,00 e non 27.000,00, per Controparte_1
come indicato dall'opposto.
Ritenuto che l'importo richiesto con il d. i. opposto è pari ad euro 24.807.00 (euro 51.807.00 – euro
27.000,00); che l'opponente non ha fornito prova del pagamento di alcuna somma, a saldo di quanto dovuto, all'opposta per l'esecuzione dei lavori in questione;
che la somma dovuta è pari ad euro
21.919,00 (euro 51.807.00 – euro 29.888,00), quindi inferiore, anche se di poco, a quella ingiunta;
che pertanto, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato, con la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 21.919,00, oltre interessi nella misura legale, dalla scadenza della fattura al soddisfo.
5 Le spese del giudizio monitorio, atteso il parziale rigetto dell'opposizione, vanno poste a carico dell'opponente.
Le spese del presente giudizio di opposizione, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono e liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , così statuisce: Parte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 5573/2016 (n. 18432/2016 R. G.) messo dal Tribunale di Catania
il 01.12.2016 e notificato in data 28.12.2016;
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Parte_1 Controparte_1
, della somma di euro 21.919,00, oltre interessi nella misura legale, dalla scadenza della
[...]
fattura al soddisfo, quale residuo per i lavori di falegnameria eseguiti e commissionati dall'opponente;
3. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano, per la fase di opposizione, in complessivi euro 1.600,00 per compensi,
oltre 15% a titolo di spese forfetarie sui compensi, oltre C.P.A. ed IVA di legge, e, per la fase monitoria, così come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
4. Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Catania il 25.06.2025
Il G.O.T.
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