TRIB
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/04/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. BAGALINI OTELLO, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BAGALINI STEFANO e dall'avv. BAGALINI MARCO giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. e Partita Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cipollini giusta procura in atti;
convenuto
Controparte_2
convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la compagnia di Parte_1
assicurazioni e deducendo di essere nipote di , che, in data CP_1 Controparte_2 Persona_1
25.03.2019 era investito dall'automezzo Fiat Scudo tg. DC998GT condotto e di proprietà del sig.
[...]
, assicurato con la a seguito del quale, in data 22.6.2022 decedeva. CP_2 CP_1
Pertanto, tenuto conto dello stretto rapporto dedotto tra nonno e nipote, dell'agonia patita dal congiunto e da tutti i cari dello stesso nei tre messi che hanno condotto al decesso, concludeva Persona_1 chiedendo “accertata e dichiarata la verificazione del sinistro avvenuto il 25-03-2019 nel territorio urbano di Centobuchi di Monteprandone (AP) tra il sig. e l'automezzo tg. DC998GT, Persona_1
condotto e di proprietà del sig. ; accertata e dichiarata la colpa esclusiva del sig. Controparte_2 [...]
quale conducente e proprietario dell'automezzo tg. DC998GT non-ché la sussistenza del CP_2
nesso causale tra il sinistro e la conseguente morte del sig. a segui-to delle lesioni Persona_1
pagina 1 di 8 riportate; accertato e dichiarato il configurarsi del diritto al risarcimento dei danni iure proprio in capo al sig. nipote del defunto;
per l'effetto, condannare le parti convenute Parte_1 [...]
quale assicuratore per la RCA ed il sig. , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni in favore della parte attrice, danni che, salvo miglior quantificazione, si richiedono nella misura di euro 117.680,40 (centodiciassettemilaseicentoot-tanta/40), ovvero a quella diversa e minor somma di giustizia, oltre agli interessi da capitalizzarsi annualmente e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo ed agli interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da di-strarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la che, pur non contestando l'an della responsabilità Controparte_1 del conducente dell'auto, riteneva insussistente il danno nella misura richiesta in assenza di prova di un rapporto profondo e costante tra la vittima dell'illecito e il congiunto ed in considerazione, soprattutto, dell'età avanzata della vittima primaria dell'illecito e dell'assenza di convivenza tra nonno e nipote.
Concludeva, dunque, chiedendo “a) in via principale, rigettare le pretese di parte attrice così come formulate perché infondate, in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese, in ogni caso, accertare l'effettivo danno non patrimoniale patito dal sig. e per Parte_1
l'effetto liquidare in suo favore la somma che per il Giudice parrà di Giustizia;
con compensazione almeno parziale delle spese di lite.”
Nessuno si costituiva per cosicchè, con provvedimento del 28.10.2022 ne era dichiara Controparte_2
la contumacia.
Ammesse la prova testi richiesta dalla parte attrice, il procedimento era chiamato all'udienza del
19.1.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, in quella sede, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
La dinamica del sinistro, la responsabilità del conducente, odierno convenuto contumace, CP_2
e la sussistenza del rapporto di parentela (nella specie nonno-nipote) tra la vittima primaria
[...] dell'illecito e l'odierno attore, non sono state oggetto di contestazione con la Persona_1 Parte_1
conseguenza che, ex art. 115 c.p.c., le predette circostanze andranno certamente poste a fondamento della presente decisione.
Ciò di cui si discute, nel presente procedimento, è l'esistenza del diritto del nipote a percepire il risarcimento del danno per la perdita del nonno.
pagina 2 di 8 È ormai pacifico che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la lesione alla possibilità di continuare a godere dei reciproci affetti in corso che costituisce,
a differenza del danno morale soggettivo, una “dimensione oggettiva” del pregiudizio. In altri termini, la “privazione” dell'affetto del congiunto rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto (Cass. civ., n. 18284/2021; Cass. civ. n. 12897/2022).
Non può ragionevolmente dubitarsi, infatti, che il decesso di un congiunto determini un sicuro sfasamento degli equilibri sociali e relazionali di tutta la famiglia. L'interesse che viene leso è infatti quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia oltre che l'interesse all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela
è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, infatti, è ormai orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano.
Ciò non significa, tuttavia, che tale pregiudizio rappresenti un danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti, senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (ex multis
Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009) posto che, è ovvio, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va (quantomeno) allegato e, poi, provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ciò posto è chiaro, da un lato, che trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la sola presenza di un legame di parentela qualificato è elemento idoneo a fondare la presunzione sull'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto ( Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n.25541 Cassazione civile sez. III,
15/07/2022, n.22397), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite convivessero o meno, né che abitassero in città diverse, posto che tali circostanze, è chiaro, non potrebbero incidere sull'an ma, eventualmente, sul quantum debeatur.
Dall'altro che tanto più stretto è il legame familiare tra congiunti tanto più difficile sarà fornire la prova dell'assenza di ogni tipo di rapporto ovvero dell'esistenza di rapporti a tal punto conflittuali da escludere qualunque danno parentale.
Si è detto, in particolare, (Cass. civ. ordinanza n. 12681/2021) che si tratta, pur sempre, di un danno- conseguenza, sicché tale pregiudizio "è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza" del pagina 3 di 8 rapporto concretamente dedotto prova che può raggiungersi a mezzo di "presunzioni in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta", facendo applicazione della "massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie". E ciò senza aporisticamente escludere che, qualora emerga, nel corso dell'istruttoria che le conseguenze patite dal congiunto, a seguito della lesione al proprio diritto di intrattenere solide e continuative relazioni familiari, vadano oltre l'ordinario, il parente avrà certamente diritto di ottenere un risarcimento che va oltre i parametri medi qualora abbia innanzitutto dedotto e, secondariamente dimostrato, in questo caso in maniera specifica (e non, dunque, per presunzioni), le ragioni giustificative della non ordinarietà delle conseguenze dell'illecito.
Chiariti tali aspetti, in considerazione della peculiarità dei “beni” da risarcirsi per equivalente è chiaro che il criterio di liquidazione non potrà che essere equitativo, come in tutti i casi nei quali a subire una compromissione sia un valore della persona non suscettibile di valutazione economica secondo criteri di mercato.
Su tale scia, in omaggio al più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte - in base al quale “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021) – ritiene questo giudice di dover in liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2022.
Ed infatti, si ritiene – in disparte la questione relativa all'individuazione, in concreto, dei parametri di liquidazione per il nipote di cui si dirà – che proprio l'applicazione dei criteri di cui alle predette
Tabelle permettano di assicurare la concreta valorizzazione delle specifiche circostanze emerse nel caso di specie, liquidando tutto il danno ma solo il danno. L'esistenza di (maggiormente) stringenti limiti entro cui l'equità del giudice può esplicarsi, consente di valorizzare gli aspetti del rapporto effettivamente esistenti, adattando in maniera più puntuale il risarcimento al caso di specie.
pagina 4 di 8 Si è passati, infatti, dalla forbice degli importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al
2021, con un valore medio e uno massimo ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori
a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto.
Va altresì chiarito come, in verità, anche le citate “nuove” Tabelle del 2022 non prendano in considerazione il danno subito dal nipote per la perdita del nonno.
Ma ciò, di certo, non potrebbe significare che gli stessi sono esclusi dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno “parentale” per la perdita del nonno.
È pacifico, infatti, che il danno da perdita del rapporto parentale competa anche ai nipoti per la perdita dei nonni allorquando venga provata l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, anche in mancanza di convivenza abitativa. Si è detto, sul punto, che anche in tal caso vi sia una presunzione di pregiudizio non patrimoniale, in capo al nipote, a seguito della morte dei nonni essendo, nella generalità dei casi, queste ultime delle importanti figure di riferimento nella vita di un individuo, non potendosi disconoscere l'importante rapporto di affetto e solidarietà familiare esistente tra tali congiunti indipendentemente dalla coabitazioone fatta salva, ovviamente, anche in questo caso, la prova contraria e, nel quantum la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (Cassazione civile sez. III, 07/12/2017, n.29332).
Deve affermarsi, infatti, che seppur l'esistenza della convivenza possa dirsi un importante indizio dello stretto rapporto esistente tra due congiunti la stessa non potrebbe costituire un connotato minimo di esistenza del citato rapporto. E' ormai chiaro che la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non potrebbe, oggi, essere limitata alla "famiglia nucleare", dovendosi invece estendere anche “fuori” dallo stretto nucleo dei conviventi, in presenza di un rapporto parentale e di una relazione affettiva
(nello stesso senso, già Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230)
D'altro canto, la figura dei nonni – figura ritenuta di grande importanza ed a tutti gli effetti nell'alveo del tessuto affettivo e familiare – ha di recente avuto sempre maggiore riconoscimento sia a livello sovranazionale che, conseguentemente, a livello nazionale. Già nella CEDU si sottolinea il rilievo di un rapporto nonno-nipote ove si prevede, all'art. 8 il “il diritto al rispetto della vita privata e familiare” e, all'art. 24, i “diritti del minore” norme interpretate dalla Corte EDU quale obbligo per gli Stati (nel caso pagina 5 di 8 di specie proprio l'Italia) di garantire la prosecuzione dei rapporti parentali e affettivi con gli ascendenti
(v. Corte EDU, 20 gennaio 2015, ric. 10/2010, M. e N. c. Italia).
Pertanto, il nostro ordinamento si è avviato verso un ripensamento dei confini delle relazioni affettive familiari che ha portato alla previsione di un vero e proprio diritto dei nonni di mantenere relazioni affettive e di frequentazione con il minore anche dopo il dissolvimento della famiglia nucleare, quando il conflitto dei genitori potrebbe rendere il mantenimento di quelle relazioni più problematiche.
Alla luce di quanto sopra, dunque, alcun dubbio può sorgere in ordine al diritto di ad Parte_1
ottenere il risarcimento del danno per lesione del proprio rapporto con il nonno.
Ne discende che, in assenza di specifici criteri tabellari che abbiano preso in considerazione il peculiare rapporto nipote/nonno, si ritiene di dover ricorrere alla affine tabella relativa alla liquidazione del danno subito dal nonno o dal fratello per la perdita del congiunto, seppur con gli opportuni correttivi, necessari ad assicurare la più volte richiamata esigenza di evitare ingiuste locupletazioni ma, al tempo stesso, di risarcire tutti i danni.
È evidente, infatti, come la premorienza di un nipote rispetto ad un nonno non possa essere parificata all'evento opposto. E' “normale”, in base all'id quod plerumque accidit, che l'evento “perdita del nipote” sia di gran lunga più doloroso ed inaspettato rispetto all'inversa ipotesi della “perdita del nonno” in quanto, il primo, è contrario al normale accadimento delle cose umane, come tale inaspettato e vissuto come profondamente ingiusto.
Diverso è il caso della premorienza del nonno che, seppur vissuta con grande dolore e sgomento, consiste pur sempre in un evento certamente atteso, soprattutto quando il nonno, come nel caso di specie, ha 88 anni.
Ne discende che, ad avviso di questo Giudice, al fine di adattare le citate tabelle dettate per il caso del danno iure proprio del nonno per la perdita del nipote, occorrerà decurtare i valori ivi indicati di 1/3, diminuzione che, si ritiene, permetta di adattare il criterio dettato in via generale alla peculiare fattispecie presa oggi in esame.
Ciò chiarito, dunque, valorizzando i parametri di cui si è detto (l'età della vittima primaria;
l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta) tenuto conto che il nonno aveva, al tempo del decesso 88 anni (8 punti) e che il nipote ne aveva 16 (26 punti); considerato che non vi era rapporto di convivenza
(0 punti) e che al nonno sono sopravvissuti numerosi familiari (0 punti), si ritiene che al nipote della vittima primaria dell'illecito, per la lesione del proprio rapporto con il nonno vada riconosciuto un importo complessivo di € 37.991,2 (2/3 di € 56.986,80, partendo da un punto base di € 1.461,20), dovendosi assegnare, nel caso di specie, un valore di 20 punti (in una scala da 0 a 30) al parametro pagina 6 di 8 relativo alla qualità ed intensità del rapporto, in considerazione del peculiare ruolo che il nonno ha avuto nella vita del nipote. In relazione a tale ultimo parametro, in particolare, relativo al criterio della qualità e intensità della relazione affettiva, va subito detto come lo stesso, si ritiene, debba includere sia la sofferenza interiore patita - da provare anche presuntivamente - sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), sicché per l'attribuzione dei punti sarà necessario considerare sia le circostanze obiettive che le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento, ad esempio alle frequentazioni e/o ai contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici); alla condivisione dei fini settimana, delle festività e delle vacanze;
alla condivisione di attività lavorativa oppure di hobby o di sport, ad una eventuale attività di assistenza sanitaria o domestica, ad una penosità particolare durata della malattia della vittima primaria, laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Sul punto, è emerso (vedi prova testimoniale – testi escussi all'udienza del 24.3.2023 e del 15.9.2023) nel corso dell'istruttoria che nonno e nipote, pur non vivendo nello stesso luogo, si sentivano spesso al telefono, trascorrevano insieme i fine settimana, le festività e le vacanze anche in considerazione delle ottime condizioni di salute del nonno;
è emerso altresì che il nipote, durante tutta la degenza ospedaliera, è stato a fianco al proprio congiunto, andandolo a trovare spesso. Allo stesso modo è emerso (vedi prova testimoniale e documentazione in atti) lo sconforto del giovane (all'epoca Pt_1 dell'accaduto di 16 anni) a fronte della notizia del decesso del proprio caro, evidentemente figura di riferimento per il ragazzo, dopo i tre mesi di ricoveri.
Sull'importo liquidato andranno aggiunti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (il decesso avvenuto il 22.6.2022) e maggiorata degli interessi legali maturati sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, divenendo il credito di valuta.
Per ciò che concerne le spese di lite, tenuto conto della circostanza che parte convenuta, pur avendo negato il risarcimento in sede stragiudiziale – rendendo necessaria l'instaurazione della presente lite –, costituitasi in giudizio, più che negare, in assoluto, il diritto del nipote al risarcimento del danno contestava il quantum richiesto dalla parte attrice, ritiene questo giudice equo compensare le stesse in misura di 1/2, dovendosi porre l'ulteriore misura di ½ in capo alla parte convenuta.
Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (tenuto conto di quanto liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 923 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti dell'attore della complessiva somma di euro € 37.991,2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice ½ delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 2.538,50 (1/2 di euro € 5.077,00) per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 23 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. BAGALINI OTELLO, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BAGALINI STEFANO e dall'avv. BAGALINI MARCO giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. e Partita Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cipollini giusta procura in atti;
convenuto
Controparte_2
convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la compagnia di Parte_1
assicurazioni e deducendo di essere nipote di , che, in data CP_1 Controparte_2 Persona_1
25.03.2019 era investito dall'automezzo Fiat Scudo tg. DC998GT condotto e di proprietà del sig.
[...]
, assicurato con la a seguito del quale, in data 22.6.2022 decedeva. CP_2 CP_1
Pertanto, tenuto conto dello stretto rapporto dedotto tra nonno e nipote, dell'agonia patita dal congiunto e da tutti i cari dello stesso nei tre messi che hanno condotto al decesso, concludeva Persona_1 chiedendo “accertata e dichiarata la verificazione del sinistro avvenuto il 25-03-2019 nel territorio urbano di Centobuchi di Monteprandone (AP) tra il sig. e l'automezzo tg. DC998GT, Persona_1
condotto e di proprietà del sig. ; accertata e dichiarata la colpa esclusiva del sig. Controparte_2 [...]
quale conducente e proprietario dell'automezzo tg. DC998GT non-ché la sussistenza del CP_2
nesso causale tra il sinistro e la conseguente morte del sig. a segui-to delle lesioni Persona_1
pagina 1 di 8 riportate; accertato e dichiarato il configurarsi del diritto al risarcimento dei danni iure proprio in capo al sig. nipote del defunto;
per l'effetto, condannare le parti convenute Parte_1 [...]
quale assicuratore per la RCA ed il sig. , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni in favore della parte attrice, danni che, salvo miglior quantificazione, si richiedono nella misura di euro 117.680,40 (centodiciassettemilaseicentoot-tanta/40), ovvero a quella diversa e minor somma di giustizia, oltre agli interessi da capitalizzarsi annualmente e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo ed agli interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da di-strarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la che, pur non contestando l'an della responsabilità Controparte_1 del conducente dell'auto, riteneva insussistente il danno nella misura richiesta in assenza di prova di un rapporto profondo e costante tra la vittima dell'illecito e il congiunto ed in considerazione, soprattutto, dell'età avanzata della vittima primaria dell'illecito e dell'assenza di convivenza tra nonno e nipote.
Concludeva, dunque, chiedendo “a) in via principale, rigettare le pretese di parte attrice così come formulate perché infondate, in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese, in ogni caso, accertare l'effettivo danno non patrimoniale patito dal sig. e per Parte_1
l'effetto liquidare in suo favore la somma che per il Giudice parrà di Giustizia;
con compensazione almeno parziale delle spese di lite.”
Nessuno si costituiva per cosicchè, con provvedimento del 28.10.2022 ne era dichiara Controparte_2
la contumacia.
Ammesse la prova testi richiesta dalla parte attrice, il procedimento era chiamato all'udienza del
19.1.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, in quella sede, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
La dinamica del sinistro, la responsabilità del conducente, odierno convenuto contumace, CP_2
e la sussistenza del rapporto di parentela (nella specie nonno-nipote) tra la vittima primaria
[...] dell'illecito e l'odierno attore, non sono state oggetto di contestazione con la Persona_1 Parte_1
conseguenza che, ex art. 115 c.p.c., le predette circostanze andranno certamente poste a fondamento della presente decisione.
Ciò di cui si discute, nel presente procedimento, è l'esistenza del diritto del nipote a percepire il risarcimento del danno per la perdita del nonno.
pagina 2 di 8 È ormai pacifico che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la lesione alla possibilità di continuare a godere dei reciproci affetti in corso che costituisce,
a differenza del danno morale soggettivo, una “dimensione oggettiva” del pregiudizio. In altri termini, la “privazione” dell'affetto del congiunto rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto (Cass. civ., n. 18284/2021; Cass. civ. n. 12897/2022).
Non può ragionevolmente dubitarsi, infatti, che il decesso di un congiunto determini un sicuro sfasamento degli equilibri sociali e relazionali di tutta la famiglia. L'interesse che viene leso è infatti quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia oltre che l'interesse all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela
è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, infatti, è ormai orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano.
Ciò non significa, tuttavia, che tale pregiudizio rappresenti un danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti, senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (ex multis
Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009) posto che, è ovvio, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va (quantomeno) allegato e, poi, provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ciò posto è chiaro, da un lato, che trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la sola presenza di un legame di parentela qualificato è elemento idoneo a fondare la presunzione sull'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto ( Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n.25541 Cassazione civile sez. III,
15/07/2022, n.22397), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite convivessero o meno, né che abitassero in città diverse, posto che tali circostanze, è chiaro, non potrebbero incidere sull'an ma, eventualmente, sul quantum debeatur.
Dall'altro che tanto più stretto è il legame familiare tra congiunti tanto più difficile sarà fornire la prova dell'assenza di ogni tipo di rapporto ovvero dell'esistenza di rapporti a tal punto conflittuali da escludere qualunque danno parentale.
Si è detto, in particolare, (Cass. civ. ordinanza n. 12681/2021) che si tratta, pur sempre, di un danno- conseguenza, sicché tale pregiudizio "è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza" del pagina 3 di 8 rapporto concretamente dedotto prova che può raggiungersi a mezzo di "presunzioni in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta", facendo applicazione della "massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie". E ciò senza aporisticamente escludere che, qualora emerga, nel corso dell'istruttoria che le conseguenze patite dal congiunto, a seguito della lesione al proprio diritto di intrattenere solide e continuative relazioni familiari, vadano oltre l'ordinario, il parente avrà certamente diritto di ottenere un risarcimento che va oltre i parametri medi qualora abbia innanzitutto dedotto e, secondariamente dimostrato, in questo caso in maniera specifica (e non, dunque, per presunzioni), le ragioni giustificative della non ordinarietà delle conseguenze dell'illecito.
Chiariti tali aspetti, in considerazione della peculiarità dei “beni” da risarcirsi per equivalente è chiaro che il criterio di liquidazione non potrà che essere equitativo, come in tutti i casi nei quali a subire una compromissione sia un valore della persona non suscettibile di valutazione economica secondo criteri di mercato.
Su tale scia, in omaggio al più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte - in base al quale “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021) – ritiene questo giudice di dover in liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2022.
Ed infatti, si ritiene – in disparte la questione relativa all'individuazione, in concreto, dei parametri di liquidazione per il nipote di cui si dirà – che proprio l'applicazione dei criteri di cui alle predette
Tabelle permettano di assicurare la concreta valorizzazione delle specifiche circostanze emerse nel caso di specie, liquidando tutto il danno ma solo il danno. L'esistenza di (maggiormente) stringenti limiti entro cui l'equità del giudice può esplicarsi, consente di valorizzare gli aspetti del rapporto effettivamente esistenti, adattando in maniera più puntuale il risarcimento al caso di specie.
pagina 4 di 8 Si è passati, infatti, dalla forbice degli importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al
2021, con un valore medio e uno massimo ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori
a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto.
Va altresì chiarito come, in verità, anche le citate “nuove” Tabelle del 2022 non prendano in considerazione il danno subito dal nipote per la perdita del nonno.
Ma ciò, di certo, non potrebbe significare che gli stessi sono esclusi dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno “parentale” per la perdita del nonno.
È pacifico, infatti, che il danno da perdita del rapporto parentale competa anche ai nipoti per la perdita dei nonni allorquando venga provata l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, anche in mancanza di convivenza abitativa. Si è detto, sul punto, che anche in tal caso vi sia una presunzione di pregiudizio non patrimoniale, in capo al nipote, a seguito della morte dei nonni essendo, nella generalità dei casi, queste ultime delle importanti figure di riferimento nella vita di un individuo, non potendosi disconoscere l'importante rapporto di affetto e solidarietà familiare esistente tra tali congiunti indipendentemente dalla coabitazioone fatta salva, ovviamente, anche in questo caso, la prova contraria e, nel quantum la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (Cassazione civile sez. III, 07/12/2017, n.29332).
Deve affermarsi, infatti, che seppur l'esistenza della convivenza possa dirsi un importante indizio dello stretto rapporto esistente tra due congiunti la stessa non potrebbe costituire un connotato minimo di esistenza del citato rapporto. E' ormai chiaro che la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non potrebbe, oggi, essere limitata alla "famiglia nucleare", dovendosi invece estendere anche “fuori” dallo stretto nucleo dei conviventi, in presenza di un rapporto parentale e di una relazione affettiva
(nello stesso senso, già Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230)
D'altro canto, la figura dei nonni – figura ritenuta di grande importanza ed a tutti gli effetti nell'alveo del tessuto affettivo e familiare – ha di recente avuto sempre maggiore riconoscimento sia a livello sovranazionale che, conseguentemente, a livello nazionale. Già nella CEDU si sottolinea il rilievo di un rapporto nonno-nipote ove si prevede, all'art. 8 il “il diritto al rispetto della vita privata e familiare” e, all'art. 24, i “diritti del minore” norme interpretate dalla Corte EDU quale obbligo per gli Stati (nel caso pagina 5 di 8 di specie proprio l'Italia) di garantire la prosecuzione dei rapporti parentali e affettivi con gli ascendenti
(v. Corte EDU, 20 gennaio 2015, ric. 10/2010, M. e N. c. Italia).
Pertanto, il nostro ordinamento si è avviato verso un ripensamento dei confini delle relazioni affettive familiari che ha portato alla previsione di un vero e proprio diritto dei nonni di mantenere relazioni affettive e di frequentazione con il minore anche dopo il dissolvimento della famiglia nucleare, quando il conflitto dei genitori potrebbe rendere il mantenimento di quelle relazioni più problematiche.
Alla luce di quanto sopra, dunque, alcun dubbio può sorgere in ordine al diritto di ad Parte_1
ottenere il risarcimento del danno per lesione del proprio rapporto con il nonno.
Ne discende che, in assenza di specifici criteri tabellari che abbiano preso in considerazione il peculiare rapporto nipote/nonno, si ritiene di dover ricorrere alla affine tabella relativa alla liquidazione del danno subito dal nonno o dal fratello per la perdita del congiunto, seppur con gli opportuni correttivi, necessari ad assicurare la più volte richiamata esigenza di evitare ingiuste locupletazioni ma, al tempo stesso, di risarcire tutti i danni.
È evidente, infatti, come la premorienza di un nipote rispetto ad un nonno non possa essere parificata all'evento opposto. E' “normale”, in base all'id quod plerumque accidit, che l'evento “perdita del nipote” sia di gran lunga più doloroso ed inaspettato rispetto all'inversa ipotesi della “perdita del nonno” in quanto, il primo, è contrario al normale accadimento delle cose umane, come tale inaspettato e vissuto come profondamente ingiusto.
Diverso è il caso della premorienza del nonno che, seppur vissuta con grande dolore e sgomento, consiste pur sempre in un evento certamente atteso, soprattutto quando il nonno, come nel caso di specie, ha 88 anni.
Ne discende che, ad avviso di questo Giudice, al fine di adattare le citate tabelle dettate per il caso del danno iure proprio del nonno per la perdita del nipote, occorrerà decurtare i valori ivi indicati di 1/3, diminuzione che, si ritiene, permetta di adattare il criterio dettato in via generale alla peculiare fattispecie presa oggi in esame.
Ciò chiarito, dunque, valorizzando i parametri di cui si è detto (l'età della vittima primaria;
l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta) tenuto conto che il nonno aveva, al tempo del decesso 88 anni (8 punti) e che il nipote ne aveva 16 (26 punti); considerato che non vi era rapporto di convivenza
(0 punti) e che al nonno sono sopravvissuti numerosi familiari (0 punti), si ritiene che al nipote della vittima primaria dell'illecito, per la lesione del proprio rapporto con il nonno vada riconosciuto un importo complessivo di € 37.991,2 (2/3 di € 56.986,80, partendo da un punto base di € 1.461,20), dovendosi assegnare, nel caso di specie, un valore di 20 punti (in una scala da 0 a 30) al parametro pagina 6 di 8 relativo alla qualità ed intensità del rapporto, in considerazione del peculiare ruolo che il nonno ha avuto nella vita del nipote. In relazione a tale ultimo parametro, in particolare, relativo al criterio della qualità e intensità della relazione affettiva, va subito detto come lo stesso, si ritiene, debba includere sia la sofferenza interiore patita - da provare anche presuntivamente - sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), sicché per l'attribuzione dei punti sarà necessario considerare sia le circostanze obiettive che le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento, ad esempio alle frequentazioni e/o ai contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici); alla condivisione dei fini settimana, delle festività e delle vacanze;
alla condivisione di attività lavorativa oppure di hobby o di sport, ad una eventuale attività di assistenza sanitaria o domestica, ad una penosità particolare durata della malattia della vittima primaria, laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Sul punto, è emerso (vedi prova testimoniale – testi escussi all'udienza del 24.3.2023 e del 15.9.2023) nel corso dell'istruttoria che nonno e nipote, pur non vivendo nello stesso luogo, si sentivano spesso al telefono, trascorrevano insieme i fine settimana, le festività e le vacanze anche in considerazione delle ottime condizioni di salute del nonno;
è emerso altresì che il nipote, durante tutta la degenza ospedaliera, è stato a fianco al proprio congiunto, andandolo a trovare spesso. Allo stesso modo è emerso (vedi prova testimoniale e documentazione in atti) lo sconforto del giovane (all'epoca Pt_1 dell'accaduto di 16 anni) a fronte della notizia del decesso del proprio caro, evidentemente figura di riferimento per il ragazzo, dopo i tre mesi di ricoveri.
Sull'importo liquidato andranno aggiunti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (il decesso avvenuto il 22.6.2022) e maggiorata degli interessi legali maturati sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, divenendo il credito di valuta.
Per ciò che concerne le spese di lite, tenuto conto della circostanza che parte convenuta, pur avendo negato il risarcimento in sede stragiudiziale – rendendo necessaria l'instaurazione della presente lite –, costituitasi in giudizio, più che negare, in assoluto, il diritto del nipote al risarcimento del danno contestava il quantum richiesto dalla parte attrice, ritiene questo giudice equo compensare le stesse in misura di 1/2, dovendosi porre l'ulteriore misura di ½ in capo alla parte convenuta.
Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (tenuto conto di quanto liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 923 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti dell'attore della complessiva somma di euro € 37.991,2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice ½ delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 2.538,50 (1/2 di euro € 5.077,00) per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 23 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8