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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4538/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. LA VITA LOREDANA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA FILANDA N. 15 20010 ARLUNO presso il difensore avv. LA VITA LOREDANA GIOVANNA (revocata)
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO Controparte_1 C.F._2
SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA CERVA 18 MILANO presso il difensore avv.
CORIGLIANO SIMONA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: pronunciare sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento in favore del signor il terreno agricolo sito in Milano, adibito ad orto, sito in Milano, F 455, P 191 e 170, partita Pt_1
325959, classe 3, superficie 430 mq.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, nella persona della Dott.ssa Antonella Cozzi, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previo, occorrendo, mutamento del rito:
I. Nel merito.
- In via principale: dato atto e accertato che il terreno adibito ad orto e l'autovettura Opel sono stati solo assegnati al marito e che alcun obbligo di trasferire la propria quota di proprietà del terreno è previsto in capo alla signora nelle condizioni di separazione, omologate e confermate nella Parte_2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6971/2009; conseguentemente e per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal signor nei confronti della signora Pt_1 [...]
poiché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e condannare il Parte_2 pagina 1 di 4 ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice voglia trasferire la quota di proprietà del terreno di proprietà della signora al signor dato atto e accertato che la Parte_2 Pt_1 signora ha dichiarato di voler vendere la quota del terreno di sua proprietà a titolo oneroso, Parte_2 condannare il signor a corrispondere alla signora la somma di € 5.500,00.= o la Pt_1 Parte_2 diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, come per legge. II. In via istruttoria: la deducente chiede che il Giudice: a) ordini l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, R.G. 32979/2008, Tribunale di
Milano, sez. 9^ Civ., Dott.ssa Manfredini;
b) ordini ex art. 210 c.p.c. al signor Parte_1 l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi e/o dei modelli 730 relativi ai redditi del 2021- 2023; c) ammetta C.T.U. tecnica, volta a quantificare, secondo quesiti meglio formulandi, il valore economico del terreno agricolo, adibito ad orto, sito in Milano, F 455, P 191 e 170, partita P.IVA_1 classe 3, superficie 430 mq.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. agiva ex art. 2932 c.c. nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di trasferimento in proprio Parte_2
favore della quota di proprietà del 50% del terreno agricolo adibito ad orto sito in Milano, in esecuzione dell'obbligazione assunta dalla sig.ra all'art. 3 delle condizioni di separazione Parte_2
come omologate dal Tribunale ordinario di Milano in data 26.11.2004.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e Parte_2
in diritto.
Concessi i termini ex art. 281 undecies c.p.c. il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
In data 2.04.2025 l'avv. La Vita Loredana Giovanna depositava in atti l'intervenuta revoca del mandato da parte del suo assistito ed in data 16.04.2025 precisava le conclusioni come da foglio telematicamente depositato.
All'esito della discussione orale all'udienza del 17.04.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe, ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
*
Il ricorrente fonda la propria domanda sul verbale di omologazione delle condizioni di separazione del
27.09.2004 intervenuto tra gli allora coniugi e e segnatamente sulla condizione di Pt_1 Parte_2 separazione di cui al punto 3 con cui le parti stabilivano che “il terreno adibito ad orto e l'autovettura
Opel intestata al marito, sono assegnati al marito che provvederà a tutte le spese e gli oneri relativi”.
In particolare, il ricorrente assume che, per il tramite della separazione consensuale, la sig.ra avrebbe contratto nei suoi confronti un'obbligazione di trasferimento della propria quota Parte_2
del 50% di un terreno agricolo, sito in Milano, tra loro in comproprietà.
pagina 2 di 4 La domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto è infondata.
Sebbene infatti la Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che con l'accordo raggiunto in sede di separazione i coniugi possono altresì regolare i loro rapporti economici, operando tra loro trasferimenti immobiliari diretti ovvero costituendo contratti a contenuto obbligatorio “suscettibili di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo” (Cass. 22559 del 26/07/2023), tuttavia, nel caso in esame, non si rinvengono, né disposizioni di trasferimento diretto di immobili, né tantomeno disposizioni costitutive di obbligazioni.
Invero, nella separazione consensuale (doc. 1 parte ricorrente) i sig.ri e Pt_1 Parte_2
convenivano tra loro la mera “assegnazione” del terreno adibito ad orto a favore del sig. e la Pt_1
sola clausola di assegnazione di immobile è inidonea a costituire un'obbligazione di trasferimento immobiliare suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Risulta infatti che, diversamente dalla tesi del ricorrente, con detta pattuizione gli allora coniugi avessero voluto concedere al sig. solamente un temporaneo godimento esclusivo del terreno de Pt_1
quo e non invece il trasferimento della proprietà dello stesso.
Tale interpretazione trova conferma nel fatto che successivamente, in sede di divorzio, il sig. Pt_1 aveva proposto domanda di “assegnazione definitiva” dell'anzidetto terreno (doc. 3 parte resistente).
Giova infine evidenziare che, peraltro, nel corso del procedimento di divorzio l'odierno ricorrente rinunciava a suddetta domanda di assegnazione definitiva del terreno agricolo.
Invero nella sentenza di divorzio il Tribunale di Milano dava atto che, all'udienza del 21.04.2009, “le parti dichiaravano di insistere per la declaratoria sullo status. Con rinuncia nella presente causa ad ogni altra domanda” (doc. 6 parte resistente), con la conseguenza che - pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio - nessun altro provvedimento veniva assunto dal giudice “stante
l'intervenuta rinuncia alle altre domande”.
La rinuncia in sede di divorzio da parte dell'odierno ricorrente alla domanda di assegnazione del terreno de quo tacita definitivamente qualsivoglia pretesa giuridica voglia avanzare sulla proprietà dello stesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a
26.000,00, della non complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e della decisione con discussione orale, che giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda del ricorrente;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 2540,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 22 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4538/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. LA VITA LOREDANA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA FILANDA N. 15 20010 ARLUNO presso il difensore avv. LA VITA LOREDANA GIOVANNA (revocata)
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO Controparte_1 C.F._2
SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA CERVA 18 MILANO presso il difensore avv.
CORIGLIANO SIMONA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: pronunciare sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento in favore del signor il terreno agricolo sito in Milano, adibito ad orto, sito in Milano, F 455, P 191 e 170, partita Pt_1
325959, classe 3, superficie 430 mq.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, nella persona della Dott.ssa Antonella Cozzi, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previo, occorrendo, mutamento del rito:
I. Nel merito.
- In via principale: dato atto e accertato che il terreno adibito ad orto e l'autovettura Opel sono stati solo assegnati al marito e che alcun obbligo di trasferire la propria quota di proprietà del terreno è previsto in capo alla signora nelle condizioni di separazione, omologate e confermate nella Parte_2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6971/2009; conseguentemente e per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal signor nei confronti della signora Pt_1 [...]
poiché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e condannare il Parte_2 pagina 1 di 4 ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice voglia trasferire la quota di proprietà del terreno di proprietà della signora al signor dato atto e accertato che la Parte_2 Pt_1 signora ha dichiarato di voler vendere la quota del terreno di sua proprietà a titolo oneroso, Parte_2 condannare il signor a corrispondere alla signora la somma di € 5.500,00.= o la Pt_1 Parte_2 diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, come per legge. II. In via istruttoria: la deducente chiede che il Giudice: a) ordini l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, R.G. 32979/2008, Tribunale di
Milano, sez. 9^ Civ., Dott.ssa Manfredini;
b) ordini ex art. 210 c.p.c. al signor Parte_1 l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi e/o dei modelli 730 relativi ai redditi del 2021- 2023; c) ammetta C.T.U. tecnica, volta a quantificare, secondo quesiti meglio formulandi, il valore economico del terreno agricolo, adibito ad orto, sito in Milano, F 455, P 191 e 170, partita P.IVA_1 classe 3, superficie 430 mq.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. agiva ex art. 2932 c.c. nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di trasferimento in proprio Parte_2
favore della quota di proprietà del 50% del terreno agricolo adibito ad orto sito in Milano, in esecuzione dell'obbligazione assunta dalla sig.ra all'art. 3 delle condizioni di separazione Parte_2
come omologate dal Tribunale ordinario di Milano in data 26.11.2004.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e Parte_2
in diritto.
Concessi i termini ex art. 281 undecies c.p.c. il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
In data 2.04.2025 l'avv. La Vita Loredana Giovanna depositava in atti l'intervenuta revoca del mandato da parte del suo assistito ed in data 16.04.2025 precisava le conclusioni come da foglio telematicamente depositato.
All'esito della discussione orale all'udienza del 17.04.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe, ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
*
Il ricorrente fonda la propria domanda sul verbale di omologazione delle condizioni di separazione del
27.09.2004 intervenuto tra gli allora coniugi e e segnatamente sulla condizione di Pt_1 Parte_2 separazione di cui al punto 3 con cui le parti stabilivano che “il terreno adibito ad orto e l'autovettura
Opel intestata al marito, sono assegnati al marito che provvederà a tutte le spese e gli oneri relativi”.
In particolare, il ricorrente assume che, per il tramite della separazione consensuale, la sig.ra avrebbe contratto nei suoi confronti un'obbligazione di trasferimento della propria quota Parte_2
del 50% di un terreno agricolo, sito in Milano, tra loro in comproprietà.
pagina 2 di 4 La domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto è infondata.
Sebbene infatti la Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che con l'accordo raggiunto in sede di separazione i coniugi possono altresì regolare i loro rapporti economici, operando tra loro trasferimenti immobiliari diretti ovvero costituendo contratti a contenuto obbligatorio “suscettibili di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo” (Cass. 22559 del 26/07/2023), tuttavia, nel caso in esame, non si rinvengono, né disposizioni di trasferimento diretto di immobili, né tantomeno disposizioni costitutive di obbligazioni.
Invero, nella separazione consensuale (doc. 1 parte ricorrente) i sig.ri e Pt_1 Parte_2
convenivano tra loro la mera “assegnazione” del terreno adibito ad orto a favore del sig. e la Pt_1
sola clausola di assegnazione di immobile è inidonea a costituire un'obbligazione di trasferimento immobiliare suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Risulta infatti che, diversamente dalla tesi del ricorrente, con detta pattuizione gli allora coniugi avessero voluto concedere al sig. solamente un temporaneo godimento esclusivo del terreno de Pt_1
quo e non invece il trasferimento della proprietà dello stesso.
Tale interpretazione trova conferma nel fatto che successivamente, in sede di divorzio, il sig. Pt_1 aveva proposto domanda di “assegnazione definitiva” dell'anzidetto terreno (doc. 3 parte resistente).
Giova infine evidenziare che, peraltro, nel corso del procedimento di divorzio l'odierno ricorrente rinunciava a suddetta domanda di assegnazione definitiva del terreno agricolo.
Invero nella sentenza di divorzio il Tribunale di Milano dava atto che, all'udienza del 21.04.2009, “le parti dichiaravano di insistere per la declaratoria sullo status. Con rinuncia nella presente causa ad ogni altra domanda” (doc. 6 parte resistente), con la conseguenza che - pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio - nessun altro provvedimento veniva assunto dal giudice “stante
l'intervenuta rinuncia alle altre domande”.
La rinuncia in sede di divorzio da parte dell'odierno ricorrente alla domanda di assegnazione del terreno de quo tacita definitivamente qualsivoglia pretesa giuridica voglia avanzare sulla proprietà dello stesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a
26.000,00, della non complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e della decisione con discussione orale, che giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda del ricorrente;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 2540,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 22 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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