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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5711/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ODIERNA UGO e dall'avv. LEPERINO Parte_1
ALFONSO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 3.5.2024 parte ricorrente ha allegato di lavorare alle dipendenze di parte resistente con inquadramento nella categoria BS fascia economica 2 con profilo professionale di “Operatore socio sanitario” presso il Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore;
di aver percepito l'indennità giornaliere quale turnista pari ad € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro nonché l'indennità di terapia intensiva pari ad € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro;
che nella base di calcolo per la retribuzione spettante durante le ferie non sono state computate tali indennità; che tali indennità sono connaturate alle mansioni svolte ed al turno di servizio espletato e, pertanto, rientrano nella nozione europea di retribuzione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
Ciò premesso ha chiesto quindi l'accertamento del suo diritto alle indennità sopra menzionate e alle conseguenti differenze retributive, con condanna generica e vittoria di spese
Cont
.L regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Disposta trattazione scritta all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il diritto alle differenze retributive vantato da parte ricorrente in ragione dell'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione di riferimento per la determinazione del trattamento retributivo durante il godimento delle ferie, sia dell'indennità giornaliera per il lavoro dei turnisti sia dell'indennità di terapia intensiva e subintensiva di cui all'art. 86 co. 3 e co. 6 lett. a) C.C.N.L. del 21.5.2018.
In merito questo giudice intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale formatosi in sezione, recentemente confermato anche dalla Corte di Appello in sede di gravame
Deve in primo luogo richiamarsi, al fine di individuare gli elementi per il calcolo della retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale al lavoratore, la giurisprudenza della Corte di Legittimità, condivisa dal giudicante.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425) afferma, con motivazione che viene di seguito riportata per esigenze di chiarezza espositiva: “7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non Per_1
si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke,
C118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_2
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_2
retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). 11. L'obbligo di CP_2
monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per_3
e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive
[...] CP_2
precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_4
all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He,
C385/17). 1
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)….”.
Ne consegue – come puntualmente osservato dalla stessa Corte di Legittimità – che “deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_4
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.”
Orbene deve rilevarsi che nella fattispecie in esame le suddette indennità, previste dall'art. 86 co. 3 e co. 6 lett. a) C.C.N.L. del 21.5.2018, sono dirette a compensare le particolari modalità di esecuzione della prestazione del personale sanitario turnista e del personale che opera nelle terapie intensive e nelle sale operatorie.
Parte resistente non contesta, vista la contumacia, lo svolgimento delle anzidette mansioni da parte della ricorrente.
Né può ritenersi che le somme riconosciute dal contratto collettivo per l'espletamento delle suddette mansioni non devono essere computate al fine di individuare la retribuzione rilevante per calcolare il compenso da riconoscere durante il periodo di ferie annuali.
La suddetta deduzione non è condivisibile in base alla nozione di retribuzione da corrispondere al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, prevista con carattere imperativo ed incondizionato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Nella fattispecie concreta in esame le suddette indennità sono infatti dirette a compensare proprio le specifiche modalità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente quale lavoratore turnista e lavoratore che opera nelle terapie intensive e nelle sale operatorie. Ne consegue che vi è un nesso intrinseco tra le suddette indennità che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore ricorrente e l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e della giurisprudenza della Corte di
Giustizia richiamata dalla menzionata sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n.
13425, deve riconoscersi il diritto della ricorrente al computo anche delle suddette indennità nel calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante le ferie annuali Il giudicante condivide pertanto la giurisprudenza di merito prodotta da parte ricorrente (Trib. Napoli sent. 4248/2023) secondo cui “Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.”
La domanda va quindi accolta, .non essendovi contestazioni sulla quantificazione generica della indennità
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: accerta il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 6 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto condanna la in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive dal 6 aprile 2020 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali;
condanna l al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, in complessivi euro 1120,00 oltre IVA CPA
e rimborso con distrazione
Aversa 4.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5711/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ODIERNA UGO e dall'avv. LEPERINO Parte_1
ALFONSO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 3.5.2024 parte ricorrente ha allegato di lavorare alle dipendenze di parte resistente con inquadramento nella categoria BS fascia economica 2 con profilo professionale di “Operatore socio sanitario” presso il Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore;
di aver percepito l'indennità giornaliere quale turnista pari ad € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro nonché l'indennità di terapia intensiva pari ad € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro;
che nella base di calcolo per la retribuzione spettante durante le ferie non sono state computate tali indennità; che tali indennità sono connaturate alle mansioni svolte ed al turno di servizio espletato e, pertanto, rientrano nella nozione europea di retribuzione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
Ciò premesso ha chiesto quindi l'accertamento del suo diritto alle indennità sopra menzionate e alle conseguenti differenze retributive, con condanna generica e vittoria di spese
Cont
.L regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Disposta trattazione scritta all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il diritto alle differenze retributive vantato da parte ricorrente in ragione dell'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione di riferimento per la determinazione del trattamento retributivo durante il godimento delle ferie, sia dell'indennità giornaliera per il lavoro dei turnisti sia dell'indennità di terapia intensiva e subintensiva di cui all'art. 86 co. 3 e co. 6 lett. a) C.C.N.L. del 21.5.2018.
In merito questo giudice intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale formatosi in sezione, recentemente confermato anche dalla Corte di Appello in sede di gravame
Deve in primo luogo richiamarsi, al fine di individuare gli elementi per il calcolo della retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale al lavoratore, la giurisprudenza della Corte di Legittimità, condivisa dal giudicante.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425) afferma, con motivazione che viene di seguito riportata per esigenze di chiarezza espositiva: “7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non Per_1
si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke,
C118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_2
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_2
retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). 11. L'obbligo di CP_2
monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per_3
e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive
[...] CP_2
precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_4
all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He,
C385/17). 1
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)….”.
Ne consegue – come puntualmente osservato dalla stessa Corte di Legittimità – che “deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_4
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.”
Orbene deve rilevarsi che nella fattispecie in esame le suddette indennità, previste dall'art. 86 co. 3 e co. 6 lett. a) C.C.N.L. del 21.5.2018, sono dirette a compensare le particolari modalità di esecuzione della prestazione del personale sanitario turnista e del personale che opera nelle terapie intensive e nelle sale operatorie.
Parte resistente non contesta, vista la contumacia, lo svolgimento delle anzidette mansioni da parte della ricorrente.
Né può ritenersi che le somme riconosciute dal contratto collettivo per l'espletamento delle suddette mansioni non devono essere computate al fine di individuare la retribuzione rilevante per calcolare il compenso da riconoscere durante il periodo di ferie annuali.
La suddetta deduzione non è condivisibile in base alla nozione di retribuzione da corrispondere al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, prevista con carattere imperativo ed incondizionato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Nella fattispecie concreta in esame le suddette indennità sono infatti dirette a compensare proprio le specifiche modalità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente quale lavoratore turnista e lavoratore che opera nelle terapie intensive e nelle sale operatorie. Ne consegue che vi è un nesso intrinseco tra le suddette indennità che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore ricorrente e l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e della giurisprudenza della Corte di
Giustizia richiamata dalla menzionata sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n.
13425, deve riconoscersi il diritto della ricorrente al computo anche delle suddette indennità nel calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante le ferie annuali Il giudicante condivide pertanto la giurisprudenza di merito prodotta da parte ricorrente (Trib. Napoli sent. 4248/2023) secondo cui “Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.”
La domanda va quindi accolta, .non essendovi contestazioni sulla quantificazione generica della indennità
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: accerta il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 6 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto condanna la in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive dal 6 aprile 2020 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali;
condanna l al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, in complessivi euro 1120,00 oltre IVA CPA
e rimborso con distrazione
Aversa 4.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo