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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2327/2025 R.G. promosso da parte di: nata a [...] il [...], e residente a [...]del Reno – fraz. Dosso – Parte_1
(FE), in via Luigi Einaudi n. 12, Codice fiscale CodiceFiscale_1
e nato a [...], il [...], Codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a Terre del Reno – fraz. Dosso – (FE), in via Luigi Einaudi n. 12 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Lanzoni, con studio in Cento (Fe), Via G.
Marconi n. 9, C.F. , tel/fax 051/6831387, PEC C.F._3
ed ivi elettivamente domiciliati Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, rimanendo la moglie, sig.ra presso Pt_1
l'abitazione coniugale di sua proprietà.
1 2. La figlia essendo maggiorenne ed economicamente autosufficiente non viene affidata ad Per_1 alcuno dei coniugi ma manterrà la sua residenza stabile presso l'abitazione coniugale sino a che non avrà le risorse finanziarie per l'uscita di casa. Il padre, sig. potrà vederla e frequentarla Pt_3 concordando direttamente con lei tempi e modalità di visita.
3. La casa familiare sita in Terre del Reno – fraz. Dosso – (FE), in via Luigi Einaudi, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, in quanto proprietaria della stessa. Parte_1
4. Il sig. si impegna sin d'ora a cercare un nuovo immobile da acquistare e dove trasferirsi entro Pt_3 la data d'udienza di separazione;
si impegna pertanto a consegnare le chiavi dell'abitazione coniugale alla sig.ra entro e non oltre tale udienza. Pt_1
5. I coniugi , in detta sede, concordano, a definizione dei rapporti economici tra loro intercorsi durante il matrimonio, che la signora versi al sig. la complessiva somma di € 67.000,00 con le Pt_1 Pt_3 seguenti causali e nelle seguenti modalità: a) € 50.000,00 al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, a mezzo bonifico bancario istantaneo, a titolo di restituzione delle somme bonificate dal marito alla moglie sul conto corrente di quest'ultima nel periodo 2018/2019 e 2020 ai fini del loro investimento nel conto titolo detenuto dalla moglie;
b) € 17.000,00 all'udienza di separazione, sempre a mezzo bonifico bancario istantaneo e contestualmente alla consegna da parte del sig. alla Pt_2 moglie delle chiavi dell'abitazione coniugale, a titolo di contribuzione per l'acquisto di altro immobile che il marito dovrà acquistare entro la data d'udienza così come specificato nel punto 4.
6. La sig.ra essendo il marito privo di automezzo per circolare, gli lascerà in uso il proprio Pt_1 ciclo, modello Kymco Modello New People S200 sino a quando quest'ultimo non acquisterà un automezzo proprio.
7. I coniugi dichiarano di aver regolato economicamente i loro rapporti e di nulla pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo e ragione derivante dal loro matrimonio.
8. Le spese legali verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 25 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
23/01/2968, e nato a [...], il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Castel Maggiore (BO) il 10 giugno 2018, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore al n. 42 Parte II Serie C Anno 2018.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Maggiore, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2327/2025 R.G. promosso da parte di: nata a [...] il [...], e residente a [...]del Reno – fraz. Dosso – Parte_1
(FE), in via Luigi Einaudi n. 12, Codice fiscale CodiceFiscale_1
e nato a [...], il [...], Codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a Terre del Reno – fraz. Dosso – (FE), in via Luigi Einaudi n. 12 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Lanzoni, con studio in Cento (Fe), Via G.
Marconi n. 9, C.F. , tel/fax 051/6831387, PEC C.F._3
ed ivi elettivamente domiciliati Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, rimanendo la moglie, sig.ra presso Pt_1
l'abitazione coniugale di sua proprietà.
1 2. La figlia essendo maggiorenne ed economicamente autosufficiente non viene affidata ad Per_1 alcuno dei coniugi ma manterrà la sua residenza stabile presso l'abitazione coniugale sino a che non avrà le risorse finanziarie per l'uscita di casa. Il padre, sig. potrà vederla e frequentarla Pt_3 concordando direttamente con lei tempi e modalità di visita.
3. La casa familiare sita in Terre del Reno – fraz. Dosso – (FE), in via Luigi Einaudi, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, in quanto proprietaria della stessa. Parte_1
4. Il sig. si impegna sin d'ora a cercare un nuovo immobile da acquistare e dove trasferirsi entro Pt_3 la data d'udienza di separazione;
si impegna pertanto a consegnare le chiavi dell'abitazione coniugale alla sig.ra entro e non oltre tale udienza. Pt_1
5. I coniugi , in detta sede, concordano, a definizione dei rapporti economici tra loro intercorsi durante il matrimonio, che la signora versi al sig. la complessiva somma di € 67.000,00 con le Pt_1 Pt_3 seguenti causali e nelle seguenti modalità: a) € 50.000,00 al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, a mezzo bonifico bancario istantaneo, a titolo di restituzione delle somme bonificate dal marito alla moglie sul conto corrente di quest'ultima nel periodo 2018/2019 e 2020 ai fini del loro investimento nel conto titolo detenuto dalla moglie;
b) € 17.000,00 all'udienza di separazione, sempre a mezzo bonifico bancario istantaneo e contestualmente alla consegna da parte del sig. alla Pt_2 moglie delle chiavi dell'abitazione coniugale, a titolo di contribuzione per l'acquisto di altro immobile che il marito dovrà acquistare entro la data d'udienza così come specificato nel punto 4.
6. La sig.ra essendo il marito privo di automezzo per circolare, gli lascerà in uso il proprio Pt_1 ciclo, modello Kymco Modello New People S200 sino a quando quest'ultimo non acquisterà un automezzo proprio.
7. I coniugi dichiarano di aver regolato economicamente i loro rapporti e di nulla pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo e ragione derivante dal loro matrimonio.
8. Le spese legali verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 25 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
23/01/2968, e nato a [...], il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Castel Maggiore (BO) il 10 giugno 2018, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore al n. 42 Parte II Serie C Anno 2018.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Maggiore, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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