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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9784 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/06/2001 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2001, numero 198, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) La GN , si impegna a corrispondere al IG. CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 ogni mese tramite bonifico bancario, a titolo di mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_1
Pag. 2 di 3 indipendente, l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie.
b) Il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , a titolo Parte_1 CP_1
gratuito, la quota pari a ¼ del diritto di proprietà sul fabbricato posto in
Cagliari, via Monfalcone 27, piano primo, distinto in catasto urbano al foglio
10, part. 1809, sub. 16, mediante successivo atto di trasferimento le cui spese saranno interamente sostenute dalla IG.ra . CP_1
c) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
d) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9784 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/06/2001 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2001, numero 198, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) La GN , si impegna a corrispondere al IG. CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 ogni mese tramite bonifico bancario, a titolo di mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_1
Pag. 2 di 3 indipendente, l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie.
b) Il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , a titolo Parte_1 CP_1
gratuito, la quota pari a ¼ del diritto di proprietà sul fabbricato posto in
Cagliari, via Monfalcone 27, piano primo, distinto in catasto urbano al foglio
10, part. 1809, sub. 16, mediante successivo atto di trasferimento le cui spese saranno interamente sostenute dalla IG.ra . CP_1
c) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
d) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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