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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5069/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Camaiore (LU), il 22 maggio 2022, tra i
SI.ri e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Camaiore con Atto n. 15 parte 1 – Anno 2022, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Camaiore;
2) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La casa coniugale sita a Camaiore (LU)
Via Ghiaie 12 rimarrà nella disponibilità del comodatario Parte_1
3) i coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti;
4) il minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocato Persona_1 prevalentemente presso la madre, presso cui avrà la propria abitazione principale. Il minore, salvo
1 diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, il lunedì e il martedì all'uscita da scuola rimarrà dalla madre;
il mercoledì, all'uscita da scuola, verrà accudito dai nonni paterni sino al tardo pomeriggio, all'orario di uscita di lavoro della madre, quando la stessa lo riprenderà in custodia;
il giovedì, all'uscita da scuola, verrà preso in custodia dalla madre sino al tardo pomeriggio quando il padre lo prenderà in custodia con pernottamento presso la sua abitazione, il venerdì e il sabato all'uscita da scuola permarrà presso l'abitazione del padre dove pernotterà, mentre le domeniche saranno trascorse presso i genitori alternativamente e nello specifico tre domeniche al mese con la madre e una con il padre (le domeniche con il padre saranno due nei mesi con cinque domeniche). Il mese successivo lo schema infrasettimanale rimarrà invariato mentre, quanto alle domeniche il minore pernotterà presso la madre a domeniche alternate, trascorrendo complessivamente due domeniche con il padre e due con la madre (le domeniche con la madre saranno tre nei mesi con cinque domeniche).
Per quanto attiene le festività, il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come il capodanno e l'epifania. Similmente per le vacanze pasquali, per cui il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il lunedì dell'Angelo. Allorché il minore avrà trascorso il giorno di Natale con un genitore, trascorrerà con l'altro il giorno di Pasqua. Fermo quanto sopra, i ricorrenti, sempre nel rispetto del preminente interesse del figlio, in ragione dei propri orari flessibili di lavoro, potranno di volta in volta concordare settimanalmente i giorni e gli orari di permanenza del minore presso ciascun genitore.
I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nel tempo in cui lo avrà presso di sé. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il SI. si Parte_1 obbliga, in ogni caso, a corrispondere alla SI.ra la somma di € 300,00 mensili da Parte_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie in favore del figlio, così come stabilite dal
Protocollo del Tribunale di Lucca, nella misura del 50%. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvo le spese straordinarie che il predetto Protocollo del
Tribunale di Lucca dichiara rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi fra i genitori.
La residenza anagrafica del minore sarà mantenuta presso la madre, in un immobile da individuare nei pressi della casa coniugale e comunque nel Comune di Camaiore, dove manterrà la propria abitazione principale;
5) entrambi i coniugi consentono all'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto a soli fini turistici».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 22/5/2022, dal quale è nato il figlio PE
(nato l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 552/2024, pubblicata il 18/12/2024 e passata in giudicato in data
23/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
9/7/2025, poi posticipata al 16/7/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Camaiore (LU) in data 22/5/2022, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 15, Parte 1, dell'Anno 2022;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Camaiore (LU), il 22 maggio 2022, tra i
SI.ri e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Camaiore con Atto n. 15 parte 1 – Anno 2022, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Camaiore;
2) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La casa coniugale sita a Camaiore (LU)
Via Ghiaie 12 rimarrà nella disponibilità del comodatario Parte_1
3) i coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti;
4) il minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocato Persona_1 prevalentemente presso la madre, presso cui avrà la propria abitazione principale. Il minore, salvo
1 diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, il lunedì e il martedì all'uscita da scuola rimarrà dalla madre;
il mercoledì, all'uscita da scuola, verrà accudito dai nonni paterni sino al tardo pomeriggio, all'orario di uscita di lavoro della madre, quando la stessa lo riprenderà in custodia;
il giovedì, all'uscita da scuola, verrà preso in custodia dalla madre sino al tardo pomeriggio quando il padre lo prenderà in custodia con pernottamento presso la sua abitazione, il venerdì e il sabato all'uscita da scuola permarrà presso l'abitazione del padre dove pernotterà, mentre le domeniche saranno trascorse presso i genitori alternativamente e nello specifico tre domeniche al mese con la madre e una con il padre (le domeniche con il padre saranno due nei mesi con cinque domeniche). Il mese successivo lo schema infrasettimanale rimarrà invariato mentre, quanto alle domeniche il minore pernotterà presso la madre a domeniche alternate, trascorrendo complessivamente due domeniche con il padre e due con la madre (le domeniche con la madre saranno tre nei mesi con cinque domeniche).
Per quanto attiene le festività, il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come il capodanno e l'epifania. Similmente per le vacanze pasquali, per cui il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il lunedì dell'Angelo. Allorché il minore avrà trascorso il giorno di Natale con un genitore, trascorrerà con l'altro il giorno di Pasqua. Fermo quanto sopra, i ricorrenti, sempre nel rispetto del preminente interesse del figlio, in ragione dei propri orari flessibili di lavoro, potranno di volta in volta concordare settimanalmente i giorni e gli orari di permanenza del minore presso ciascun genitore.
I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nel tempo in cui lo avrà presso di sé. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il SI. si Parte_1 obbliga, in ogni caso, a corrispondere alla SI.ra la somma di € 300,00 mensili da Parte_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie in favore del figlio, così come stabilite dal
Protocollo del Tribunale di Lucca, nella misura del 50%. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvo le spese straordinarie che il predetto Protocollo del
Tribunale di Lucca dichiara rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi fra i genitori.
La residenza anagrafica del minore sarà mantenuta presso la madre, in un immobile da individuare nei pressi della casa coniugale e comunque nel Comune di Camaiore, dove manterrà la propria abitazione principale;
5) entrambi i coniugi consentono all'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto a soli fini turistici».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 22/5/2022, dal quale è nato il figlio PE
(nato l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 552/2024, pubblicata il 18/12/2024 e passata in giudicato in data
23/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
9/7/2025, poi posticipata al 16/7/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Camaiore (LU) in data 22/5/2022, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 15, Parte 1, dell'Anno 2022;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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