Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 624/2022 R.G.
promosso da
, (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , entrambi in proprio e quali eredi di
[...] C.F._2
(C.F. ),deceduta in Urbisaglia in data Persona_1 C.F._3
3.12.2021, rappresentati e difesi con poteri anche disgiunti dall'Avv. Vincenzo
Damiani ( cod. fisc. ) e dall'Avv. Alberto Cesarini (cod. C.F._4 fisc. ) del Foro di Macerata in virtù di delega in atti ed C.F._5 elettivamente domiciliati presso il loro studio in 62012 Civitanova Marche, Viale
San Luigi Versiglia n. 41
APPELLANTI
nei confronti di
APPELLATA
e di
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
I procuratori degli appellanti hanno concluso come da atto di appello e atto di riassunzione.
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di Controparte_1 costituzione depositata in data 05.07.2023;
Oggetto: impugnazione di testamento – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Macerata n.215/2022 pubblicata in data 02.03.2022
FATTI DI CAUSA
I)La sig.ra a seguito di sentenza della Corte di Controparte_1
Appello di Ancona n. 342/2019 dell'11/3/2019 di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per difetto di contraddittorio, riassumeva dinanzi al Tribunale di Macerata il giudizio convenendo i signori
, Parte_1 Parte_2 Persona_1 Controparte_2
, e , chiedendo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 accertare e dichiarare nullo, per difetto di forma ( art. 606 c.c.) e perché contenente disposizioni in favore di persone incerte (628 c.c.), il testamento olografo apparentemente redatto da il 27.11.1994,pubblicato a Persona_2
Corridonia il 2.3.2009 rep. n. 22943 racc. n. 6813 a ministero del Notaio
; in subordine, annullare l'impugnato testamento ex art. Persona_3 625 c.c. per erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione art. 625, cod. civ. con vittoria di spese e competenze professionali.
II)I convenuti , e figli di Pt_2 Per_1 Parte_1 Persona_4
fratello del del de cuius, si costituivano chiedendo, in via
[...] preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs.
n. 28/2010 nonché l'inammissibilità della domanda di disconoscimento del testamento olografo avanzata da con l'atto di citazione Controparte_1 in riassunzione stante la mancata proposizione della querela di falso;
nel merito, respingere le domande dell'attrice; in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o annullabilità della scheda olografa, accertare e dichiarare che gli odierni convenuti sono comunque tutti eredi legittimi del sig. essendo gli stessi figli di Persona_2 un suo fratello germano con ogni conseguente statuizione in ordine alla trascrizione della successione ai fini del trasferimento dell'attivo ereditario secondo le previsioni di legge e se del caso applicando anche il disposto dell'art. 720 c.c. e di apposita ctu;
nonché, accertata e dichiarata l' intervenuta declaratoria di nullità della sentenza n. 569/2013 del 15.4.2013 pronunciata dalla Corte di Appello con la sentenza 342/2019 dell'11/3/2019, condannare la sig.ra a rimborsare agli odierni convenuti, Controparte_1 in quota parte tra loro, l'importo complessivo delle spese di lite pari a €.
8.120,42 di cui all'atto di precetto del 14.11.2013, versate alla stessa per il tramite del suo legale a mezzo assegno circolare della Banca delle Marche spa n. 0730437443-08 del 28.11.2013 intestato allo studio legale Fatichenti di
Macerata il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Gli altri convenuti restavano contumaci.
III) All'esito della disposta CT grafologica e del provvedimento del 17 dicembre 2021 con cui, rilevata una possibile “causa di nullità del testamento relativa alla incertezza della data di formazione dell'atto” e visto l'art. 101 c.p.c., il tribunale assegnava alle parti termine per il deposito in cancelleria di note contenenti osservazioni sulla rilevata questione, veniva pronunciata sentenza n. 215/2022 del 02.03.22, pubblicata il 02/03/2022, di nullità del testamento in nome di deceduto a Macerata il Persona_2
9.11.08 e condanna dei convenuti Parte_1 Parte_2
e
[...] Persona_1 Controparte_4 Controparte_6 nonché e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 delle spese del giudizio.
IV)Avverso la richiamata sentenza propongono appello i sigg.ri Parte_1
e in proprio e quali eredi di
[...] Parte_2 Per_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma
[...] della gravata sentenza, rigettare la domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo del signor pubblicato a Corridonia il Persona_2
2.3.2009 rep. n. 22943 racc. n. 6813 a ministero del Notaio Persona_3
, avanzata dalla signora accertare e dichiarare
[...] Controparte_1 la validità del suindicato testamento olografo del signor e Persona_2 per l'effetto dichiarare eredi testamentari gli odierni appellanti;
in via subordinata, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti sono comunque tutti eredi legittimi del sig. essendo gli stessi figli di un suo Persona_2 fratello germano SI con ogni conseguente statuizione in CP_1 ordine alla trascrizione della successione legittima ai fini del trasferimento dell'attivo ereditario secondo le previsioni di legge e se del caso applicando anche il disposto dell'art. 720 c.c. e di apposita ctu;
accogliere la domanda di condanna della sig.ra a rimborsare agli odierni Controparte_1 appellanti, in quota parte tra loro, l'importo complessivo delle spese di lite pari a €. 8.120,42 di cui all'atto di precetto del 14.11.2013, versate alla stessa per il tramite del suo legale a mezzo assegno circolare della Banca delle
Marche spa n. 0730437443-08 del 28.11.2013 intestato allo studio legale
Fatichenti di Macerata, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi. V)La sig.ra costituendosi, ha contestato i motivi di Controparte_1 appello e ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
VI)Con ordinanza in data 12.10.2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della intervenuta dichiarazione dell'evento morte che aveva colpito il sig. Controparte_6
Il giudizio veniva riassunto dagli appellanti con ricorso depositato in data
09.01.2023 nei confronti dei sig.ri CP_1 Controparte_1 Controparte_2
e di figlia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 del de cuius.
La sig.ra si costituiva rilevando che gli appellanti Controparte_1 avevano notificato l'atto di riassunzione, entro un anno dalla morte del sig.
(deceduto il 22.8.2022) presso la residenza della Controparte_6 stessa senza fornire prova alcuna, né della sua qualità di erede, né di essere l'unica erede, nonché sollevando eccezione di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. in ragione della non validità della riassunzione e dell'intervenuto decorso del termine di tre mesi dall'interruzione e, infine, eccependo il difetto di legittimazione degli appellanti ad agire quali eredi di avendo i predetti omesso di dar prova della loro qualità di Persona_1 eredi della predetta, a nulla valendo in tal senso la documentazione prodotta.
Con ordinanza datata 12.07.2023 veniva dichiarata la contumacia di e e di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
VII)Preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) Dl
18/2020 e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente va esaminata l'eccezione di estinzione sollevata dalla difesa dell'appellata Controparte_1
A seguito di interruzione del giudizio pronunciata all'esito della dichiarazione del procuratore dell'appellata avente ad oggetto l'intervenuto decesso dell'appellato gli appellanti Controparte_6 hanno proceduto a notificare l'atto di riassunzione nei confronti di
[...]
quale erede del sig. Controparte_5 Controparte_6
La difesa di nel costituirsi in giudizio a seguito di Controparte_1 riassunzione, ha eccepito l'estinzione del giudizio rilevando che gli appellanti non hanno dato alcuna prova della qualità di erede ed unica erede di rivestita da provvedendo Controparte_6 Controparte_5 alla notificazione nei confronti della predetta affermando “che in realtà, per quanto a conoscenza di parte attrice, avente diritto del Sig. CP_6
(C.F. ), dovrebbe essere esclusivamente la figlia
[...] C.F._8
”. Controparte_5
All'esito di tale eccezione la difesa degli appellanti ha provveduto a depositare copia della denuncia di successione inoltrata da CP_5
all'Agenzia delle Entrate quale erede di
[...] Controparte_6
1.1)L'eccezione risulta infondata e va conseguentemente rigettata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità l termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio. Nella fattispecie in esame occorre considerare che il rapporto di filiazione di con il de cuius non è stato contestato, che il Controparte_5 chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di riassunzione, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam ( Cass. Sez. 2, Sentenza n.
25151 del 26/11/2014) e che dagli atti non emerge che Controparte_5 abbia rinunciato all'eredità, né è stata dedotta l'esistenza di
[...] ulteriori chiamati all'eredità mentre è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti nei cui confronti disporre eventualmente l'integrazione del contraddittorio sicché il giudizio può ritenersi ritualmente riassunto.
2)Quanto all'eccepito difetto di legittimazione degli appellanti va, in primo luogo, rilevato che gli appellati hanno contestato la legittimazione attiva degli appellanti soltanto successivamente all'interruzione e alla riassunzione del giudizio. Inoltre già in primo grado , e Parte_1 Pt_2 si erano costituiti quali eredi del loro padre Persona_1 Persona_4
fratello del de cuius, sicché il rapporto di parentela esistente
[...] fra loro risulta già accertato mentre l'evento morte che ha colpito la sorella deve ritenersi comprovato dalla dichiarazione sostitutiva Per_1 dell'atto di notorietà del 10.5.22 a firma del sig. in cui lo Parte_2 stesso ha peraltro dichiarato che lui ed il fratello sono gli Parte_1 unici eredi legittimi della sorella Persona_1
Anche tale seconda eccezione va, dunque, rigettata.
3) Parte appellante deduce i motivi di seguito illustrati:
3.1)Con il primo motivo: “1.1Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. mancata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato 1.2.Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.c. in quanto
l'attrice non ha mai chiesto l'annullamento del Controparte_1 testamento per un vizio di forma della data ma unicamente per la sola ipotesi prevista dall'art. 625 c.c.
1.3.errata e falsa interpretazione dell'art. 606 c.c. nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione posto che le patologie riguardanti la data del testamento non possono mai fondare una pronuncia di nullità” .
Gli appellanti evidenziano che l'attrice aveva Controparte_1 sempre e soltanto richiesto al Tribunale di Macerata la declaratoria di nullità del testamento olografo di e, solo in via gradata, il suo Persona_2 annullamento, ma unicamente per lo specifico motivo previsto dall'art. 625
c.c. in ragione dell'asserita erronea indicazione nella scheda olografa dell'erede o del legatario o della cosa oggetto della disposizione testamentaria e giammai per mancanza della data. Di conseguenza il
Tribunale di Macerata, nel dichiarare la nullità del testamento in ragione della ritenuta mancanza o incertezza sulla data di redazione dell'olografo
(1991 o 1994), aveva palesemente violato il principio di cui all'art. 112
c.p.c.
Gli appellanti hanno, quindi, ribadito che l'asserita mancanza della data, o comunque la sua presunta incertezza, non comporta mai la nullità del testamento olografo ma la sola annullabilità tanto più che nella fattispecie in esame il testamento olografo relitto dal de cuius pone soltanto il dubbio se la volontà testamentaria di sia stata espressa nel 1991 o nel Persona_2
1994, senza che peraltro tale circostanza assuma una qualsiasi rilevanza considerato che il testatore è deceduto nel 2008 senza aver mai mutato le proprie disposizioni di ultima volontà.
Il Tribunale di Macerata – secondo l'assunto degli appellanti - ha dunque palesemente violato e falsamente applicato l'art. 606 c.c. confondendo la fattispecie della nullità prevista dal primo comma con quella dell'annullamento per gli altri vizi di forma diversi dalla sottoscrizione e dall'autografia del testamento disciplinati dal secondo comma dello stesso articolo. Inoltre ha rilevato d'ufficio la nullità non considerando, però, che la mancanza o l'incertezza della data è annoverabile fra i requisiti formali la cui mancanza, ai sensi del comma 2 dell'art. 606 del c.c., determina l'annullabilità del testamento olografo e non la sua nullità. 3.2)Con il secondo motivo: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la sentenza n. 215/2022 del tribunale di macerata ha mal interpretato e confuso le risultanze della ctu sul testamento olografo piena validità della scheda testamentaria risultata sottoscritta e vergata di pugno dal de cuius nonché datata in modo esatto dallo stesso la correzione della cifra 1 di
1991 in 4 non è un elemento che può minimamente incidere sulla valida disposizione patrimoniale mortis causa espressa dal testatore la correzione dell'ultima cifra della data doveva e deve essere considerata irrilevante posto che essa non muta la sostanza del testamento”.
Secondo l'assunto degli appellanti la CT esperita in primo grado ha chiarito che il de cuius ha correttamente indicato la data di redazione del testamento in quella del 27.11.1991 mentre, rispetto alla correzione dell'ultima cifra 1 in 4, ha solo affermato che non era possibile esprimersi in ordine alla riconducibilità della stessa al testatore medesimo oppure ad un terzo soggetto sì da doversi ritenere insussistente la prova della non genuinità della rettifica dell'1 in 4 per cui il tribunale aveva travisato le conclusioni della perizia affermando erroneamente che la data dovesse considerarsi come non esistente con violazione del principio di conservazione del testamento posto che la CT, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, non aveva “aperto all'ipotesi di intervento di una mano terza” ma si era limitato ad osservare che “…cifra 1 sia fondatamente riconducibile al signor ma non è possibile Persona_2 esprimersi sulla cifra 4 e sul piccolo segmento” affermando, infine, che, a fronte di tutte le analogie emerse ”… il testamento non è frutto di falsificazione né tantomeno vi sia stato l'intervento di una terza mano, vista la grande omogeneità interna al testo e tra testo e firma”.
In ogni caso, sempre secondo quanto affermato dagli appellanti, il Tribunale di
Macerata, anche nella ipotesi di interpretazione della rettifica della data dell'anno nel testamento da parte di mano terza - circostanza non provata dall'attrice né tantomeno affermata dalla CT - avrebbe dovuto comunque concludere che la modifica della data dell'anno di stesura del testamento dal
1991 - accertata come data scritta tutta interamente di pugno dal testatore - attuata con l'apposizione della numero “4” nell'ultima Persona_2 cifra dell'anno rispetto alla quale la CT si era dichiarata impossibilitata ad effettuare l'attribuzione, non alterava e non altera in alcun modo l'originaria genuina volontà del de cuius di disporre del suo patrimonio dopo la sua morte avvenuta nel 2008 in favore degli eredi testamentari indicati.
3.3)Con il terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 602, 1362,
1367 e 1368 c.c.. per mancato rispetto del principio di conservazione degli effetti del testamento quale atto irripetibile di manifestazione delle ultime volontà del de cuius il requisito della data, deve essere valutato quale elemento di validità del testamento olografo solo nell'ipotesi in cui il suo accertamento sia determinante ai fini della incidenza di altri fatti giuridici sulla validità del medesimo ai sensi e per gli effetti della seconda parte dell'art. 602 codice civile, comma 3”.
Rilevano gli appellanti la violazione e falsa applicazione da parte degli appellanti degli artt. 602, 1362, 1367 e 1368 c.c.. per mancato rispetto del principio di conservazione del testamento posto che la mancanza,
l'incompletezza o l'erroneità della data nel testamento olografo comportano, ai sensi dell'articolo 606 codice civile, comma 2, l'annullabilità dell'atto, non la sua nullità, diversamente da quanto avviene per gli altri elementi, quali la sottoscrizione o l'olografia. Ribadiscono, inoltre, che il requisito della data deve essere, peraltro, valutato quale elemento di validità del testamento olografo solo nell'ipotesi in cui il suo accertamento sia determinante ai fini dell' incidenza di altri fatti giuridici sulla validità del medesimo come desumibile dalla seconda parte dell'articolo 602 c.c. , comma 3, per la quale la prova della non veridicità della data è ammessa solo quando si deve giudicare sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, aspetti quest'ultimi estranei al presente giudizio.
3.4)Con il quarto motivo: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Tutte le argomentazioni della sentenza impugnata, le massime di giurisprudenza citate dal giudice di primo grado non forniscono alcun sostegno alla dichiarazione di nullità del testamento”.
Gli appellanti evidenziano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata fondata sul richiamo di pronunce giurisprudenziale non correttamente interpretate in quanto o inconferenti rispetto al caso di specie o riguardanti ipotesi diversa di annullamento e non di nullità.
3.5) Con il quinto motivo gli appellanti insistono nella richiesta di accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate in primo grado per effetto dell'integrale riforma della sentenza impugnata e conseguente condanna di a rimborsare agli odierni appellanti, in quota parte tra Controparte_1 loro, l'importo complessivo delle spese di lite pari a €. 8.120,42 di cui all'atto di precetto del 14.11.2013, versate alla stessa per il tramite del suo legale a mezzo assegno circolare della Banca delle Marche spa 0730437443-08 del
28.11.2013 intestato allo studio legale Fatichenti di Macerata, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo. In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di conferma della nullità della scheda olografa, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti sono comunque tutti eredi legittimi di essendo gli stessi figli del suo Persona_2 fratello germano con ogni conseguente statuizione in Persona_5 ordine alla trascrizione della successione ai fini del trasferimento dell'attivo ereditario secondo le previsioni di legge e se del caso applicando il disposto dell'art. 720 c.c.
4) Osserva la difesa dell'appellata che in ordine Controparte_1 all'ultima cifra dell'anno nella data, la CT non è stata in grado di accertarne l'autografia, scrivendo prima che “Risulta difficile esprimersi” e poi che “non è possibile esprimersi sulla cifra “4” e sul piccolo segmento” e che, dunque, la data del testamento olografo non è stata accertata come scritta di mano del testatore per cui il testamento è nullo, ex art. 606 comma I c.c. in combinato disposto con l'art. 602 comma I c.c.. Rileva che gli appellanti oltre a prospettare una “personalissima” interpretazione della CT, in molte pagine dell'atto di impugnazione confondono ripetutamente la mancanza o l'incertezza o l'incompletezza della data con l'assenza di autografia sulla data mentre il difetto dell'atto impugnato non è (o meglio non è tanto) la data in sé, la sua certezza e/o incompletezza, ma l'autografia della data stessa, con la conseguente nullità, e non annullabilità del testamento, e potere di rilievo d'ufficio da parte del giudice in ogni grado del giudizio, pur in mancanza di eccezione di parte.
Rileva altresì che con le conclusioni precisate Controparte_1 con la memoria ex art. 183 c.p.c., aveva chiesto, in via gradata, la dichiarazione di nullità del testamento “...per ogni altro difetto di forma” per cui la domanda risultava proposta ancorché non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Peraltro, la difesa di Controparte_1 aveva sollevato “l'ipotesi della modifica della data ad opera di una mano diversa da quella del testatore” già nell'atto di citazione datato 1.4.2010, laddove, riportando le conclusioni della propria CTP dott.ssa aveva Per_6 scritto “5) Per mero scrupolo professionale, in relazione alla data del testamento in verifica, si rileva come, non avendo potuto visionare l'originale non è possibile affermare se le correzioni apportate siano state fatte con il medesimo mezzo scrittorio e nel medesimo contesto temporale”.
Parte appellata ha, quindi, argomentato in ordine alla richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale osservando che le spese di lite di cui alla sentenza n. 569/2013 del Tribunale di Macerata, oggetto della domanda di controparte di rimborso, hanno seguito il principio della soccombenza. In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento di tale domanda, la sig.ra
[...]
ha chiesto la condanna degli appellanti al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio nonché del procedimento n. 1062/2020 R.G. del Tribunale di Macerata, concluso con la sentenza n. 569/2013, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Quanto al richiesto accertamento della qualità di eredi legittimi del signor degli odierni appellanti, ha ribadito l'eccezione di intervenuta Persona_2 prescrizione del diritto ex art. 480 c.c., considerato che è Persona_2 deceduto il 9.11.2008 e , e Parte_1 Parte_2 Per_1
hanno invocato la qualifica de qua per la prima volta con la comparsa di
[...] costituzione e risposta del 29.11.2019, quindi oltre il termine decennale di legge.
Infine ha eccepito l'inammissibilità della domanda degli appellanti volta ad
“accertare e dichiarare la validità del testamento olografo relitto dal signor pubblicato in Corridonia il 2.3.2009 rep. n. 22943 racc. n. 6813 Persona_2
a ministero del Notaio e per l'effetto dichiarare eredi Persona_3 testamentari gli odierni appellanti” in quanto nuova perché formulata per la prima volta in atto di appello.
5) Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione da parte del primo giudice del disposto di cui all'art. 606 c.c. confondendo la fattispecie della nullità prevista dal primo comma con quella dell'annullamento per gli altri vizi di forma diversi dalla sottoscrizione e dall'autografia del testamento disciplinati dal secondo comma dello stesso articolo provvedendo a rilevare d'ufficio la nullità senza considerare, però, che la mancanza o l'incertezza della data, annoverabile fra i requisiti formali di cui al comma 2 dell'art. 606 del c.c., determina l'annullabilità del testamento olografo e non la sua nullità. Ciò in ragione anche dell'erronea individuazione da parte del primo giudice della domanda svolta dalla parte attrice atteso che l'attrice, diversamente da quanto evidenziato con la gravata sentenza ( laddove si è affermato che con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. avrebbe precisato le proprie domande chiedendo insieme alla nullità del testamento olografo per mancanza dell'autografia o della sottoscrizione in via gradata, al secondo comma, anche l'annullamento per ogni altro difetto di forma) aveva limitato la propria domanda alla sola ipotesi di asserita erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa oggetto della disposizione testamentaria ex art. 625 c.c. Mai la predetta appellata aveva fatto riferimento all'ipotesi di annullabilità ex art. 606 comma secondo c.c. per ogni altro difetto di forma avendo limitato l'azione di annullamento del testamento alla sola ipotesi dell'asserita erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 625 c.c.
Anche se le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, c.6 n.2, non richiamano l'annullamento dell'atto per ogni altro difetto di forma, nel corpo dell'atto era fatto riferimento alla dicitura “per ogni altro difetto di forma” utilizzata nel secondo comma dell'art. 606 c.c. ed era stato richiamato il contenuto della propria consulenza di parte in cui si affermava che il de cuius “... non ha scritto, né datato né sottoscritto il testamento in verifica...” e, in particolare, che non risultava intellegibile
“...l'anno ivi indicato, dal momento che, almeno apparentemente, contiene diversi segni grafici, vergati uno sull'altro, un “1” e un “4” in violazione degli artt. 602 e 606 c.c.” così da doversi ritenere prospettata in relazione all'azione di annullamento anche la sola mancanza di data.
Peraltro la Suprema Corte occorre considerare che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “La nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", anche le ragioni dell'annullamento. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare
l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione” ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33926 del
19/12/2019).
Il motivo va, pertanto respinto.
6) Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
Il Tribunale di Macerata ha dichiarato la nullità del testamento in esame affermando: “Nel caso in esame, pertanto, assume rilevanza l'incertezza relativa alla data (intesa sia come incertezza della data in sé – 1991 o 1994-, sia come possibile riconducibilità della cifra “4” alla mano di altra persona, secondo giudizio del CT in risposta al quesito del CTP nella parte in cui, dopo aver ricondotto la cifra “1” alla mano del de cuius, altrettanto non ha potuto affermare per la medesima cifra che sembra corretta in “4”, aprendo all'ipotesi della modifica ad opera di una mano diversa: sussiste pertanto il difetto del requisito essenziale della data cui deriva la nullità del testamento per difetto di forma. Stante il difetto di testamento valido il patrimonio ereditario andrà diviso secondo le norme codicistiche relative alla devoluzione senza testamento” .
Le censure sollevate dalla parte appellante rispetto alla ricostruzione dell'accertamento svolto dal CT appaiono fondate.
Si legge nelle conclusioni dell'elaborato redatto dall'ausiliare che
:”nL'esame del testamento in verifica datato “27.11.1991 (o 1994)” a firma
“ (contrassegnato X) rileva elementi che depongono a favore Persona_2 della spontaneità esecutiva. Dal confronto con le scritture comparative emerge che il testamento in verifica (X testo e X firma) mantenga coerenza con le connotazioni che caratterizzano le autografe. Le analogie riguardano vari generi grafologici: la forma, la dimensione, l'inclinazione, l'allineamento, la continuità, la conduzione del tratto, ossia il movimento, la pressione del tratto,
i piccoli segni (tagli delle “t”, puntini delle “i”, tratti terminali), le modalità formative delle lettere. A fronte della qualità e quantità delle concordanze emerse, è possibile concludere che il testamento non è frutto di falsificazione né tantomeno vi sia stato l'intervento di una terza mano, vista la grande omogeneità interna al testo e tra testo e firma. Le uniche anomalie riguardano
l'ultima cifra dell'anno nella data alla riga 1 e gli ultimi due zeri del numero
2.8000 alla riga 6, sui quali non è così facile esprimersi. È possibile però affermare, relativamente all'ultima cifra “1” dell'annualità, che vi siano indubbie corrispondenze con il primo “1” dell'annualità, oltre che con le medesime cifre del precedente numero “11”, ma non è possibile esprimersi sulla cifra “4” e sul piccolo segmento. È altresì possibile affermare che gli ultimi due zeri di “2.8000” possano ben essere stati aggiunti successivamente per maggiore correttezza e che tale aggiunta successiva ne abbia modificato alcune caratteristiche (inclinazione, spazio tra parole, movenze). Pertanto, in risposta al quesito: la scrittura e la sottoscrizione del testamento in esame datato “27-11-1991 (o 1994) sono riconducibili alla mano di Persona_2
L'ultima cifra “1” dell'annualità alla riga 1 del testamento è fondatamente riconducibile alla mano di come possono essere riconducibili al Persona_2 gli ultimi due zeri del numero “2.8000” alla riga 6 del testamento”. CP_1
Il CT ha, dunque, accertato con certezza la riconducibilità del testamento, anche quanto alla data “27.11.1991” alla mano del testatore mentre l'unica incertezza ha riguardato la cifra “4” apposta in corrispondenza dell'ultima cifra della data “1991” rispetto alla quale l'ausiliare non ha proceduto ad alcuna attribuzione.
L'affermazione del primo giudice secondo cui la CT avrebbe aperto all'ipotesi della modifica di tale ultima cifra ad opera di mano diversa non appare pienamente rispondente a quanto accertato dal CT non avendo l'ausiliare nemmeno escluso che potesse essere stata apposta dallo stesso testatore ed avendo al contempo affermato che ”… il testamento non
è frutto di falsificazione né tantomeno vi sia stato l'intervento di una terza mano, vista la grande omogeneità interna al testo e tra testo e firma”.
Condivisibile, risulta, dunque, quanto rilevato dalla parte appellante in ordine al fatto che quanto prospettato dal primo giudice rispetto all'ipotesi della modifica della data ad opera di una mano diversa da quella del testatore risulta una mera “illazione del tutto sfornita di qualsivoglia sostegno probatorio...”.
Va poi considerato che il fatto che la data “1991” sia certamente riconducibile alla mano del testatore fa verosimilmente ritenere, ove la cifra ”4” dovesse essere stata inserita da altra mano, che si sia trattato di correzione successiva all'apposizione della prima data sì da doversi escludere quanto prospettato dalla difesa dell'appellata circa il rilievo di tale evenienza rispetto al necessario carattere olografo del testamento.
In termini generali, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “...(ex multis, Cass. 29/10/2018, n. 27414, in connessione con Cass. 03/11/2008, n.
26406; in termini, Cass. 16/02/2022, n. 5091) che nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità;
l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno
l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione.
Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del
“de cuius”;
3.2. nella fattispecie concreta ... l'eterografia della data non costituisce un aspetto dirimente in assenza di contestazione circa la genuinità e la attribuibilità alla de cuius della restante parte della scheda, non essendo controversa la capacità di testare dell'autrice al momento della redazione dell'atto e, infine, non facendosi questione in punto di priorità di data tra più testamenti.” ( in motivazione Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30237 del
31/10/2023).
Tale principio può trovare piena applicazione nella fattispecie in esame in cui è deceduto il 9.11.2008, e dunque in epoca successiva sia Persona_2 all'anno 1991 che al 1994, senza che siano state sollevate eccezioni circa l'eventuale incapacità del testatore e senza che siano state redatte ulteriori schede testamentarie.
Assorbite le questioni non espressamente riproposte in grado di appello da parte appellata, le svolte argomentazioni, unite al rilievo che nella materia assume il principio di conservazione, impongono la riforma della gravata sentenza ed il rigetto della domanda svolta dall'attrice in primo grado.
7) Con il quinto motivo di appello è stata riproposta la domanda riconvenzionale di condanna al rimborso del complessivo importo di euro
8.120,42 di cui all'atto di precetto del 14.11.2013, versate alla controparte, per il tramite del proprio legale, a mezzo assegno circolare della Banca delle
Marche spa n. 0730437443-08 del 28.11.2013 intestato allo studio legale
Fatichenti ( all'epoca procuratore di , stante la Controparte_1 intervenuta declaratoria di nullità della sentenza n. 569/2013 del 15.4.2013 pronunciata dalla Corte di Appello con la sentenza 342/2019 dell'11/3/2019.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte “... il giudice
d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. Inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice (Cass. Sez. 6 -
2, 09/06/2017, n. 14495; Cass. Sez. 2, 16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 2,
05/05/2003, n. 6762)” ( in motivazione Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021).
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 569/2013 del 15.04.2013, aveva condannato i convenuti ( fra cui gli odierni appellanti) al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice La Corte di Controparte_1 appello con la richiamata sentenza n. 342/2019 dell'11.03.2019 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di contraddittorio, e disposto la totale compensazione delle spese del solo gravame rimettendo, quindi, al giudice della riassunzione, la statuizione in ordine alle spese di lite del primo grado del giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente giudizio di appello il tribunale ha provveduto soltanto in relazione alle spese del giudizio introdotto a seguito di rinvio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. ponendole a carico dei convenuti ( fra cui gli odierni appellanti) sulla base del principio della soccombenza senza nulla statuire in ordine alle spese dell'originario primo grado.
Con la proposizione della domanda riconvenzionale in esame gli odierni appellanti hanno investito il primo giudice della questione relativa alle spese di lite dell'originario primo grado del giudizio chiedendo il rimborso di quanto già versato in virtù del titolo dichiarato nullo.
L'effettivo versamento dell'importo richiesto non è stato contestato dalla difesa della sig.ra che ha, invece, osservato che le Controparte_1 spese avevano seguito il principio della soccombenza chiedendo, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento di tale domanda, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio nonché del procedimento n. 1062/2020 R.G. del Tribunale di
Macerata, concluso con la sentenza n. 569/2013, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Le spese di tale ultimo giudizio, considerato che la sentenza che lo ha definito è stata dichiarata nulla per difetto di contraddittorio, vanno interamente compensate fra le parti sulla base delle medesime ragioni indicate nella sentenza di appello per cui va accolta la domanda di restituzione pro quota di quanto versato a titolo di pagamento delle spese di lite di tale grado del giudizio con il riconoscimento degli interessi legali come da dispositivo. Il diverso criterio della soccombenza virtuale non risulta applicabile nella fattispecie in esame, in cui non si è addivenuti a declaratoria di cessazione della materia del contendere ma a nullità della sentenza per difetto di contraddittorio.
7)La domanda di accertamento di validità del testamento, in quanto implicante aspetti ulteriori rispetto a quelli già fatti oggetto di giudizio, va qualificata come nuova mentre deve, infine, ritenersi assorbita l' ulteriore richiesta oggetto di riconvenzionale avanzata in via subordinata per la denegata ipotesi di conferma della nullità della scheda olografa e volta ad ottenere la dichiarazione che gli odierni appellanti sono comunque tutti eredi legittimi del Sig. con ogni conseguente statuizione Persona_2 in ordine alla trascrizione della successione ai fini del trasferimento dell'attivo ereditario secondo le previsioni di legge e se del caso applicando il disposto dell'art. 720 c.c.. 8) La riforma della gravata sentenza impone una nuova statuizione delle spese di lite che, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia (indeterminabile, complessità media) e dei parametri ratione temporis applicabili, vanno poste a carico dell'odierna appellata
[...]
Controparte_1
La medesima disciplina va adottata quanto alle spese del presente grado del giudizio.
Nulla per le spese quanto alle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , nei confronti di
[...] Persona_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_5 di Macerata n.215/2022 pubblicata in data 02.03.2022, in riforma della gravata sentenza:
- respinge la domanda svolta da di nullità Controparte_1 del testamento olografo di deceduto a Macerata in Persona_2 data 09.11.2008;
- accoglie la domanda di restituzione della somma di euro 8.120,42 versata a titolo di rifusione delle spese di cui alla sentenza del
Tribunale di Macerata n. 569/2013 - che dichiara interamente compensate fra le parti - con gli interessi legali dal 28.11.2013 al pagamento;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
e di , in proprio e nella qualifica, le Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate, quanto al primo grado in euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase istruttoria, euro 1.900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado del giudizio in euro 1.400,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.300,00 per la fase decisionale, euro 777,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico