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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2024, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. 211/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Oggi 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita nella redazione del presente verbale, dal Funzionario addetto all'UPP, dr. ssa Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 211/2021 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
Marco d'ZI (ME) l'1.01.1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Benedetto Carroccio;
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
D'ZI (ME) il 18.11.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Salvatore Cinnera Martino;
– RESISTENTE–
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: l'avv. Carroccio per il ricorrente il quale si riporta in atti e chiede la decisione della causa.
Nessuno è comparso per l'avv. Cinnera Martino fino alle ore 12.20.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
pagina 1 di 9 TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: merito possessorio.
IN FATTO ED IN DIRITTO chiedeva la reintegra nel possesso della servitù di Controparte_1
passaggio, con cui accedeva al suo terreno, sito nel Comune di San Marco d'ZI, località Grotta o Grotte dal quale- a suo dire- era stato spogliato, per effetto dell'apposizione, da parte di , di un lucchetto, al cancello di Controparte_2
accesso, che gli aveva impedito il libero passaggio.
In particolare, il ricorrente deduceva: di essere proprietario, per successione legittima del proprio padre, del terreno, identificato al Catasto Terreni del Comune di Persona_1
S. Marco D'ZI, al fg. 27, p.lle 42 e 50, costituenti un unico fondo;
che la porzione dello stesso contraddistinta in Catasto dalla p.lla 42, confinava a Sud con il terreno riportato in Catasto al fg. 27, p.lle 589 e 590, di proprietà di;
che Controparte_2 quest'ultimo lo aveva acquistato da , , Org_1 Controparte_3
e con atto pubblico di compravendita del 24/07/2019 Persona_2 Persona_3 in Notar;
che, per oltre 30 anni e sino a pochi giorni dopo tale Persona_4 acquisto, il ricorrente aveva esercitato pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza molestie e/o turbative da parte di alcuno, il passaggio;
che, infatti, accedendo da una vecchia trazzera (oggi di proprietà comunale), con direzione sud-nord (monte - mare), giungeva al confine con la particella 590, oggi di proprietà del , ove erano CP_2 esistenti un cancello metallico grande, attraverso il quale passava sia a piedi che con mezzi meccanici, ed un cancello piccolo, attraverso il quale passava a piedi;
che tali cancelli erano stati entrambi installati da oltre trent'anni; che, quindi, percorrendo il tratto sud-nord (monte-mare) del terreno del , parcheggiava la sua autovettura in CP_2 adiacenza al capannone esistente sul fondo di cui alle p.lle 589 e 590; percorreva a piedi il breve tratto, che gli consentiva di giungere al suo fondo di cui alla p.lla 42, al quale accedeva attraverso un altro cancelletto in ferro apribile;
che, sino al 24.7.2019, data di acquisto del terreno, di cui alle particelle 589 e 590, da parte del , entrambi i CP_2 cancelli, posti a confine con la particella 590, non erano dotati di alcuna chiusura, né manuale né elettrica;
che solo il cancello piccolo veniva solitamente chiuso con una pagina 2 di 9 cordicella;
che, subito dopo l'acquisto del terreno da parte del , quest'ultimo CP_2 aveva provveduto ad apporre una chiusura manuale al cancello grande;
che, pertanto, da quel momento il aveva continuato ad esercitare la servitù di passaggio solo a CP_1
piedi attraverso il cancello piccolo;
che, in data 26.10.2020, si recava sul posto per accedere al proprio terreno e trovava anche il cancello piccolo chiuso con un lucchetto, senza che il avesse provveduto a consegnargli copia della chiave. CP_2
Ritenendo, pertanto, che la condotta posta in essere dal fosse illegittima, in CP_2 quanto idonea ad escludere l'accesso al proprio fondo e ad esercitare quindi il passaggio sulla stradella, chiedeva al Tribunale la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata a piedi per il tramite del cancello piccolo.
Si costituiva in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone il Controparte_2
rigetto.
In particolare, deduceva: che, sin dalla data di acquisto del terreno, avvenuta nel mese di luglio 2019, aveva provveduto alla sostituzione del chiavistello del cancello grande ed anche del lucchetto del cancello piccolo;
che, pertanto, sin da allora, erano rimasti chiusi;
che, in ogni caso, non esisteva alcun possesso della servitù di passaggio, atteso che il ricorrente si recava sul suo fondo solo eccezionalmente;
che non esisteva alcuna strada, né carrabile né pedonale, che conduceva al fondo del ricorrente e che comunque lo stesso aveva libero e facile accesso da altra “trazzera”, che costeggiava il fondo di sua proprietà.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc;
la vittoria delle spese e compensi di giudizio. Il procedimento possessorio veniva istruito con l'audizione degli informatori.
Con ordinanza del 18.11.2021, il Giudice accoglieva il ricorso possessorio, ordinando alla parte resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso, mediante consegna della chiave del lucchetto, apposto al cancello piccolo e condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il procedimento proseguiva nella successiva fase di merito, su iniziativa di
[...]
, il quale depositava ricorso ex art. 703, comma 4, con il quale chiedeva Controparte_2 la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da ed, in subordine, il CP_1 rigetto di tutte le domande, con condanna ex art. 96, comma 3 cpc, oltre vittoria di spese e compensi.
Anche nella fase di merito si costituiva , richiamando le Controparte_1 difese già svolte in precedenza e precisando ancora una volta che il presente giudizio pagina 3 di 9 aveva ad oggetto la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio e non l'usucapione di tale servitù.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande altrui e la conferma dell'ordinanza del
18.11.2021, emessa nella fase interdittale, con conseguente condanna della parte resistente anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc e al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
In corso di causa veniva altresì promosso ricorso ex art. 669 duodecies cpc da parte del con il quale veniva chiesto al Giudice di determinare le modalità esecutive CP_1 dell'ordinanza cautelare del 18.11.2021, stante la mancata esecuzione della stessa da parte del . CP_2
Con ordinanza del 17.3.2023, il Giudice, stante la disponibilità manifestata dalle parti, proponeva la definizione in via conciliativa del procedimento di attuazione, mediante consegna brevi manu delle chiavi del lucchetto da parte del;
la consegna CP_2 avveniva all'udienza del 24.3.2023 davanti al Giudice.
Era quindi dichiarata cessata la materia del contendere rispetto al ricorso volto alla attuazione e veniva rinviata al merito la decisione sulle spese di tale fase.
Nel corso della fase di merito, con provvedimento del 27.3.2023, veniva proposta alle parti, ex art. 185 bis cpc, una soluzione conciliativa dell'intera controversia, che, tuttavia, veniva accettata solo dall'originario ricorrente e non dalla parte CP_1 resistente, , il quale insisteva nelle proprie domande. Controparte_2
Venivano, quindi, ammesse le prove orali, articolate dalle parti, nelle rispettive memorie e, una volta espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis cpc, le parti concludevano come da verbale, e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
***
Il – introducendo il merito- come sopra esposto, ha eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso del CP_1
Tale eccezione è infondata per le motivazioni che seguono.
Occorre preliminarmente osservare come il giudizio possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cpc dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, pur essendo un giudizio bifasico, conserva tuttavia una struttura unitaria. pagina 4 di 9 Infatti, ad una fase iniziale sommaria, alla quale sono applicabili, ex art. 703, comma 2, cpc “in quanto compatibili”, gli artt. 669 bis cpc e seguenti, segue una fase di merito, ancorché eventuale, che costituisce solo una prosecuzione della prima fase e non un giudizio nuovo.
Ne consegue, pertanto, che la fase di merito ha ad oggetto l'approfondimento di tutte le questioni, sia di rito che di merito, già emerse nella fase sommaria, e, ove necessario,
l'espletamento di un'ulteriore attività istruttoria. Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21072 del 2021“Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni…” (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2021 n. 21072).
Nel caso in esame anche le dichiarazioni degli informatori, escussi nella prima fase, possono essere utilizzate come testimonianze;
essi, infatti, sono stati escussi, mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di circostanze specificamente capitolate ed ammesse dal Giudice.
Pertanto, la presente decisione potrà tener conto di tutta l'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito.
E' stato provato tramite i testimoni escussi che il si sarebbe avveduto CP_1 dell'avvenuto spoglio – per il tramite dell'apposizione di un lucchetto al cancello piccolo che consentiva il passaggio pedonale- nel mese di ottobre del 2020 e che prima di tale data il cancello era sprovvisto di lucchetto e chiuso solo con un fil di ferro che comunque ne consentiva il libero accesso.
Infatti, il testimone , escusso nella fase cautelare, ha espressamente Testimone_1 riferito che: “mi sono recato solo una volta in questo terreno, nel febbraio del 2020 per potare…alberi di ulivo…Ricordo che per accedere al terreno passavo attraverso un cancelletto chiuso con un fil di ferro. Non era un lucchetto”.
A ciò si aggiunga che le condizioni in cui è stato trovato il terreno in occasione del sopralluogo degli organi inquirenti effettuato in data 2 marzo 2021, ossia assai incolto con presenza di rovi e arbusti, non vale a dimostrare l'inutilizzabilità del fondo da parte del quanto piuttosto la mancata possibilità, di poter accedere, da tempo, ai luoghi CP_1
a causa dello spoglio perpetrato, ed in particolare la chiusura del cancello piccolo che ne impediva l'accesso.
pagina 5 di 9 Ed ancora, dalla testimonianza resa da emerge che la stessa si è recata Testimone_2
sul terreno in data 26.10.2020 e ha trovato il cancello piccolo chiuso con un lucchetto.
Alla luce di quanto sopra l'eccepita inammissibilità del ricorso per tardività deve essere rigettata.
Il ricorso possessorio va accolto nel merito, come già statuito nella fase sommaria.
Si osserva che l'oggetto del giudizio possessorio è rappresentato dalla situazione di fatto, definita come ius possessionis, a prescindere dalla legittimità dell'esercizio e dall'esistenza di un valido titolo che lo giustifichi.
Il giudizio possessorio, infatti, mira a tutelare una situazione di fatto, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non all'accertamento o alla costituzione di diritti reali.
Nel caso in esame, la reintegrazione ha ad oggetto il possesso della servitù di passaggio sulla stradella oggetto di causa, esercitato attraverso l'accesso, per il tramite di un cancello, indicato come “piccolo” in correlazione ad altro di maggiori dimensioni;
non assumono alcuna rilevanza le deduzioni del , in ordine all'esistenza di altri ed CP_2 ulteriori passaggi e/o stradella attraverso i quali poter accedere al fondo di proprietà della parte ricorrente.
Occorre, infatti, verificare se sussisteva il possesso, dedotto dal ricorrente, ossia il concreto esercizio da parte dello stesso del passaggio, secondo le modalità e tramite i luoghi espressamente indicati.
Proprio queste specifica situazione costituirà l'oggetto della tutela. L'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito, a cognizione piena, consente di ritenere provato il possesso del quantomeno CP_1 sino a febbraio 2020.
Tale possesso risulta provato già nella fase interdittale, in cui gli informatori sono stati escussi, come già detto, mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di circostanze specificamente capitolate ed ammesse dal Giudice.
Ulteriore conferma si ritrova nella presente fase di merito, dove sono stati sentiti anche ulteriori testimoni.
Va quindi confermata l'ordinanza del 18.11.2021, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate.
In particolare, si richiama la testimonianza resa da , escussa sia in Testimone_2 fase sommaria che nella fase di merito;
ella conferma la sussistenza del possesso per come reclamato in ricorso, nonché la sussistenza dei comportamenti attribuiti al . CP_2
pagina 6 di 9 L'analitica deposizione sui fatti di causa risulta confermata dalla dichiarazione resa dagli altri testimoni di parte ricorrente, e (quest'ultimo escusso solo Tes_1 Testimone_3
nella fase di merito), che hanno pienamente confermato la sussistenza del possesso della servitù di passaggio.
Viceversa, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente, sia in fase sommaria che nella fase di merito, appaiono poco credibili e alquanto contraddittorie.
In particolare, la deposizione resa dal testimone appare contraddittoria, Testimone_4 laddove da un lato afferma che da quando collaborava con il ossia dal 2018, il CP_2
cancello piccolo era stato sempre chiuso con un lucchetto.
Tuttavia, il terreno, risulta acquistato nel luglio 2019 ed è quindi improbabile che l'apposizione del lucchetto sia antecedente all'acquisto. L'inattendibilità del teste emerge inoltre dal fatto che, subito dopo aver dichiarato quanto sopra, si corregge ed afferma testualmente che: “E' vero che il ha apposto CP_2 un lucchetto per l'accesso pedonale. Infatti l'ho comprato io a Rocca di Caprileone e glielo ho consegnato. Non ricordo se era luglio 2019. Ciò è avvenuto subito dopo che il
ha comprato il terreno”. CP_2
Anche la deposizione resa da - avvenuta all'udienza del 28.7.2023 e Testimone_5
proseguita nella successiva del 3.11.2023- nulla prova in merito alle circostanze per come dedotte dal resistente- attore nella fase di merito, il teste ha testualmente riferito che: “il cancelletto è a tutt'oggi chiuso a chiave con il lucchetto e fino ad oggi nessun altro è passato tranne il ed io che ho la chiave” . CP_2
Da tale deposizione emerge come lo stesso riferisce circa lo stato dei luoghi esistente al momento della sua deposizione – ossia l'esistenza della chiusura a chiave del cancello con il lucchetto – ma non fornisce alcun elemento utile a far conoscere la reale situazione dei luoghi al momento in cui è sorta la controversia.
E' altresì provato lo spoglio perpetrato dal , essendo pacifico che egli abbia CP_2 volontariamente escluso il passaggio del tramite l'apposizione del lucchetto CP_1 ed ha persistito in tale intenzione, anche durante il presente procedimento,
Alla luce di tutto quanto sopra devono ritenersi accertati i presupposti per l'accoglimento delle domande per come avanzate da , e per Controparte_1
l'effetto va confermato il provvedimento di reintegra del 18.11.2021 reso da questo
Giudicante.
Le spese processuali, sia del presente giudizio che di quello promosso dal ex CP_1 art. 669 duodecies, nell'ambito del quale si rinviava al merito per la liquidazione delle pagina 7 di 9 spese, seguono la soccombenza della parte resistente e vanno poste a carico di quest'ultima, anche in considerazione del suo ingiustificato rifiuto ad accettare la proposta conciliativa.
Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, anche successivamente alla formulazione della proposta conciliativa;
riguardo al procedimento attuativo, le spese vanno compensate, in considerazione dell'accettazione della proposta conciliativa, ad opera di tutte le parti.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., proposta dal ricorrente per le stesse motivazioni di cui alla soccombenza delle CP_1 spese.
Come ribadito dalla Suprema Corte “ La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. sent. n. 3830 del 2021).
Nel caso in esame, nonostante l'esito della prima fase nonché dell'istruttoria, il CP_2 rifiutava ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata sulla base degli esiti istruttori.
Tenuto conto del valore della controversia (decisum), si ritiene di determinare il danno da risarcire in complessivi euro 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 211/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie la domanda di reintegrazione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del
18.11.2021, cron. n. 9212/2021, anche in relazione alle spese processuali;
dichiara compensate le spese processuali relativa al procedimento di attuazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese processuali della presente fase di merito, che liquida in Controparte_1 euro 6.637,00 – come da notula del difensore del ricorrente- oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 8 di 9 - condanna, inoltre, il resistente al risarcimento dei danni, a Controparte_2 favore di , ex art. 96 comma III cpc, liquidati in euro Controparte_1
1.500,00.
Così deciso il 24.04.2024.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Oggi 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita nella redazione del presente verbale, dal Funzionario addetto all'UPP, dr. ssa Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 211/2021 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
Marco d'ZI (ME) l'1.01.1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Benedetto Carroccio;
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
D'ZI (ME) il 18.11.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Salvatore Cinnera Martino;
– RESISTENTE–
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: l'avv. Carroccio per il ricorrente il quale si riporta in atti e chiede la decisione della causa.
Nessuno è comparso per l'avv. Cinnera Martino fino alle ore 12.20.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
pagina 1 di 9 TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: merito possessorio.
IN FATTO ED IN DIRITTO chiedeva la reintegra nel possesso della servitù di Controparte_1
passaggio, con cui accedeva al suo terreno, sito nel Comune di San Marco d'ZI, località Grotta o Grotte dal quale- a suo dire- era stato spogliato, per effetto dell'apposizione, da parte di , di un lucchetto, al cancello di Controparte_2
accesso, che gli aveva impedito il libero passaggio.
In particolare, il ricorrente deduceva: di essere proprietario, per successione legittima del proprio padre, del terreno, identificato al Catasto Terreni del Comune di Persona_1
S. Marco D'ZI, al fg. 27, p.lle 42 e 50, costituenti un unico fondo;
che la porzione dello stesso contraddistinta in Catasto dalla p.lla 42, confinava a Sud con il terreno riportato in Catasto al fg. 27, p.lle 589 e 590, di proprietà di;
che Controparte_2 quest'ultimo lo aveva acquistato da , , Org_1 Controparte_3
e con atto pubblico di compravendita del 24/07/2019 Persona_2 Persona_3 in Notar;
che, per oltre 30 anni e sino a pochi giorni dopo tale Persona_4 acquisto, il ricorrente aveva esercitato pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza molestie e/o turbative da parte di alcuno, il passaggio;
che, infatti, accedendo da una vecchia trazzera (oggi di proprietà comunale), con direzione sud-nord (monte - mare), giungeva al confine con la particella 590, oggi di proprietà del , ove erano CP_2 esistenti un cancello metallico grande, attraverso il quale passava sia a piedi che con mezzi meccanici, ed un cancello piccolo, attraverso il quale passava a piedi;
che tali cancelli erano stati entrambi installati da oltre trent'anni; che, quindi, percorrendo il tratto sud-nord (monte-mare) del terreno del , parcheggiava la sua autovettura in CP_2 adiacenza al capannone esistente sul fondo di cui alle p.lle 589 e 590; percorreva a piedi il breve tratto, che gli consentiva di giungere al suo fondo di cui alla p.lla 42, al quale accedeva attraverso un altro cancelletto in ferro apribile;
che, sino al 24.7.2019, data di acquisto del terreno, di cui alle particelle 589 e 590, da parte del , entrambi i CP_2 cancelli, posti a confine con la particella 590, non erano dotati di alcuna chiusura, né manuale né elettrica;
che solo il cancello piccolo veniva solitamente chiuso con una pagina 2 di 9 cordicella;
che, subito dopo l'acquisto del terreno da parte del , quest'ultimo CP_2 aveva provveduto ad apporre una chiusura manuale al cancello grande;
che, pertanto, da quel momento il aveva continuato ad esercitare la servitù di passaggio solo a CP_1
piedi attraverso il cancello piccolo;
che, in data 26.10.2020, si recava sul posto per accedere al proprio terreno e trovava anche il cancello piccolo chiuso con un lucchetto, senza che il avesse provveduto a consegnargli copia della chiave. CP_2
Ritenendo, pertanto, che la condotta posta in essere dal fosse illegittima, in CP_2 quanto idonea ad escludere l'accesso al proprio fondo e ad esercitare quindi il passaggio sulla stradella, chiedeva al Tribunale la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata a piedi per il tramite del cancello piccolo.
Si costituiva in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone il Controparte_2
rigetto.
In particolare, deduceva: che, sin dalla data di acquisto del terreno, avvenuta nel mese di luglio 2019, aveva provveduto alla sostituzione del chiavistello del cancello grande ed anche del lucchetto del cancello piccolo;
che, pertanto, sin da allora, erano rimasti chiusi;
che, in ogni caso, non esisteva alcun possesso della servitù di passaggio, atteso che il ricorrente si recava sul suo fondo solo eccezionalmente;
che non esisteva alcuna strada, né carrabile né pedonale, che conduceva al fondo del ricorrente e che comunque lo stesso aveva libero e facile accesso da altra “trazzera”, che costeggiava il fondo di sua proprietà.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc;
la vittoria delle spese e compensi di giudizio. Il procedimento possessorio veniva istruito con l'audizione degli informatori.
Con ordinanza del 18.11.2021, il Giudice accoglieva il ricorso possessorio, ordinando alla parte resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso, mediante consegna della chiave del lucchetto, apposto al cancello piccolo e condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il procedimento proseguiva nella successiva fase di merito, su iniziativa di
[...]
, il quale depositava ricorso ex art. 703, comma 4, con il quale chiedeva Controparte_2 la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da ed, in subordine, il CP_1 rigetto di tutte le domande, con condanna ex art. 96, comma 3 cpc, oltre vittoria di spese e compensi.
Anche nella fase di merito si costituiva , richiamando le Controparte_1 difese già svolte in precedenza e precisando ancora una volta che il presente giudizio pagina 3 di 9 aveva ad oggetto la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio e non l'usucapione di tale servitù.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande altrui e la conferma dell'ordinanza del
18.11.2021, emessa nella fase interdittale, con conseguente condanna della parte resistente anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc e al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
In corso di causa veniva altresì promosso ricorso ex art. 669 duodecies cpc da parte del con il quale veniva chiesto al Giudice di determinare le modalità esecutive CP_1 dell'ordinanza cautelare del 18.11.2021, stante la mancata esecuzione della stessa da parte del . CP_2
Con ordinanza del 17.3.2023, il Giudice, stante la disponibilità manifestata dalle parti, proponeva la definizione in via conciliativa del procedimento di attuazione, mediante consegna brevi manu delle chiavi del lucchetto da parte del;
la consegna CP_2 avveniva all'udienza del 24.3.2023 davanti al Giudice.
Era quindi dichiarata cessata la materia del contendere rispetto al ricorso volto alla attuazione e veniva rinviata al merito la decisione sulle spese di tale fase.
Nel corso della fase di merito, con provvedimento del 27.3.2023, veniva proposta alle parti, ex art. 185 bis cpc, una soluzione conciliativa dell'intera controversia, che, tuttavia, veniva accettata solo dall'originario ricorrente e non dalla parte CP_1 resistente, , il quale insisteva nelle proprie domande. Controparte_2
Venivano, quindi, ammesse le prove orali, articolate dalle parti, nelle rispettive memorie e, una volta espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis cpc, le parti concludevano come da verbale, e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
***
Il – introducendo il merito- come sopra esposto, ha eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso del CP_1
Tale eccezione è infondata per le motivazioni che seguono.
Occorre preliminarmente osservare come il giudizio possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cpc dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, pur essendo un giudizio bifasico, conserva tuttavia una struttura unitaria. pagina 4 di 9 Infatti, ad una fase iniziale sommaria, alla quale sono applicabili, ex art. 703, comma 2, cpc “in quanto compatibili”, gli artt. 669 bis cpc e seguenti, segue una fase di merito, ancorché eventuale, che costituisce solo una prosecuzione della prima fase e non un giudizio nuovo.
Ne consegue, pertanto, che la fase di merito ha ad oggetto l'approfondimento di tutte le questioni, sia di rito che di merito, già emerse nella fase sommaria, e, ove necessario,
l'espletamento di un'ulteriore attività istruttoria. Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21072 del 2021“Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni…” (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.07.2021 n. 21072).
Nel caso in esame anche le dichiarazioni degli informatori, escussi nella prima fase, possono essere utilizzate come testimonianze;
essi, infatti, sono stati escussi, mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di circostanze specificamente capitolate ed ammesse dal Giudice.
Pertanto, la presente decisione potrà tener conto di tutta l'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito.
E' stato provato tramite i testimoni escussi che il si sarebbe avveduto CP_1 dell'avvenuto spoglio – per il tramite dell'apposizione di un lucchetto al cancello piccolo che consentiva il passaggio pedonale- nel mese di ottobre del 2020 e che prima di tale data il cancello era sprovvisto di lucchetto e chiuso solo con un fil di ferro che comunque ne consentiva il libero accesso.
Infatti, il testimone , escusso nella fase cautelare, ha espressamente Testimone_1 riferito che: “mi sono recato solo una volta in questo terreno, nel febbraio del 2020 per potare…alberi di ulivo…Ricordo che per accedere al terreno passavo attraverso un cancelletto chiuso con un fil di ferro. Non era un lucchetto”.
A ciò si aggiunga che le condizioni in cui è stato trovato il terreno in occasione del sopralluogo degli organi inquirenti effettuato in data 2 marzo 2021, ossia assai incolto con presenza di rovi e arbusti, non vale a dimostrare l'inutilizzabilità del fondo da parte del quanto piuttosto la mancata possibilità, di poter accedere, da tempo, ai luoghi CP_1
a causa dello spoglio perpetrato, ed in particolare la chiusura del cancello piccolo che ne impediva l'accesso.
pagina 5 di 9 Ed ancora, dalla testimonianza resa da emerge che la stessa si è recata Testimone_2
sul terreno in data 26.10.2020 e ha trovato il cancello piccolo chiuso con un lucchetto.
Alla luce di quanto sopra l'eccepita inammissibilità del ricorso per tardività deve essere rigettata.
Il ricorso possessorio va accolto nel merito, come già statuito nella fase sommaria.
Si osserva che l'oggetto del giudizio possessorio è rappresentato dalla situazione di fatto, definita come ius possessionis, a prescindere dalla legittimità dell'esercizio e dall'esistenza di un valido titolo che lo giustifichi.
Il giudizio possessorio, infatti, mira a tutelare una situazione di fatto, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non all'accertamento o alla costituzione di diritti reali.
Nel caso in esame, la reintegrazione ha ad oggetto il possesso della servitù di passaggio sulla stradella oggetto di causa, esercitato attraverso l'accesso, per il tramite di un cancello, indicato come “piccolo” in correlazione ad altro di maggiori dimensioni;
non assumono alcuna rilevanza le deduzioni del , in ordine all'esistenza di altri ed CP_2 ulteriori passaggi e/o stradella attraverso i quali poter accedere al fondo di proprietà della parte ricorrente.
Occorre, infatti, verificare se sussisteva il possesso, dedotto dal ricorrente, ossia il concreto esercizio da parte dello stesso del passaggio, secondo le modalità e tramite i luoghi espressamente indicati.
Proprio queste specifica situazione costituirà l'oggetto della tutela. L'attività istruttoria espletata, sia nella fase sommaria che nel procedimento di merito, a cognizione piena, consente di ritenere provato il possesso del quantomeno CP_1 sino a febbraio 2020.
Tale possesso risulta provato già nella fase interdittale, in cui gli informatori sono stati escussi, come già detto, mediante l'assunzione dell'impegno di rito, sulla base di circostanze specificamente capitolate ed ammesse dal Giudice.
Ulteriore conferma si ritrova nella presente fase di merito, dove sono stati sentiti anche ulteriori testimoni.
Va quindi confermata l'ordinanza del 18.11.2021, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate.
In particolare, si richiama la testimonianza resa da , escussa sia in Testimone_2 fase sommaria che nella fase di merito;
ella conferma la sussistenza del possesso per come reclamato in ricorso, nonché la sussistenza dei comportamenti attribuiti al . CP_2
pagina 6 di 9 L'analitica deposizione sui fatti di causa risulta confermata dalla dichiarazione resa dagli altri testimoni di parte ricorrente, e (quest'ultimo escusso solo Tes_1 Testimone_3
nella fase di merito), che hanno pienamente confermato la sussistenza del possesso della servitù di passaggio.
Viceversa, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente, sia in fase sommaria che nella fase di merito, appaiono poco credibili e alquanto contraddittorie.
In particolare, la deposizione resa dal testimone appare contraddittoria, Testimone_4 laddove da un lato afferma che da quando collaborava con il ossia dal 2018, il CP_2
cancello piccolo era stato sempre chiuso con un lucchetto.
Tuttavia, il terreno, risulta acquistato nel luglio 2019 ed è quindi improbabile che l'apposizione del lucchetto sia antecedente all'acquisto. L'inattendibilità del teste emerge inoltre dal fatto che, subito dopo aver dichiarato quanto sopra, si corregge ed afferma testualmente che: “E' vero che il ha apposto CP_2 un lucchetto per l'accesso pedonale. Infatti l'ho comprato io a Rocca di Caprileone e glielo ho consegnato. Non ricordo se era luglio 2019. Ciò è avvenuto subito dopo che il
ha comprato il terreno”. CP_2
Anche la deposizione resa da - avvenuta all'udienza del 28.7.2023 e Testimone_5
proseguita nella successiva del 3.11.2023- nulla prova in merito alle circostanze per come dedotte dal resistente- attore nella fase di merito, il teste ha testualmente riferito che: “il cancelletto è a tutt'oggi chiuso a chiave con il lucchetto e fino ad oggi nessun altro è passato tranne il ed io che ho la chiave” . CP_2
Da tale deposizione emerge come lo stesso riferisce circa lo stato dei luoghi esistente al momento della sua deposizione – ossia l'esistenza della chiusura a chiave del cancello con il lucchetto – ma non fornisce alcun elemento utile a far conoscere la reale situazione dei luoghi al momento in cui è sorta la controversia.
E' altresì provato lo spoglio perpetrato dal , essendo pacifico che egli abbia CP_2 volontariamente escluso il passaggio del tramite l'apposizione del lucchetto CP_1 ed ha persistito in tale intenzione, anche durante il presente procedimento,
Alla luce di tutto quanto sopra devono ritenersi accertati i presupposti per l'accoglimento delle domande per come avanzate da , e per Controparte_1
l'effetto va confermato il provvedimento di reintegra del 18.11.2021 reso da questo
Giudicante.
Le spese processuali, sia del presente giudizio che di quello promosso dal ex CP_1 art. 669 duodecies, nell'ambito del quale si rinviava al merito per la liquidazione delle pagina 7 di 9 spese, seguono la soccombenza della parte resistente e vanno poste a carico di quest'ultima, anche in considerazione del suo ingiustificato rifiuto ad accettare la proposta conciliativa.
Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, anche successivamente alla formulazione della proposta conciliativa;
riguardo al procedimento attuativo, le spese vanno compensate, in considerazione dell'accettazione della proposta conciliativa, ad opera di tutte le parti.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., proposta dal ricorrente per le stesse motivazioni di cui alla soccombenza delle CP_1 spese.
Come ribadito dalla Suprema Corte “ La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. sent. n. 3830 del 2021).
Nel caso in esame, nonostante l'esito della prima fase nonché dell'istruttoria, il CP_2 rifiutava ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata sulla base degli esiti istruttori.
Tenuto conto del valore della controversia (decisum), si ritiene di determinare il danno da risarcire in complessivi euro 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 211/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie la domanda di reintegrazione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del
18.11.2021, cron. n. 9212/2021, anche in relazione alle spese processuali;
dichiara compensate le spese processuali relativa al procedimento di attuazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese processuali della presente fase di merito, che liquida in Controparte_1 euro 6.637,00 – come da notula del difensore del ricorrente- oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 8 di 9 - condanna, inoltre, il resistente al risarcimento dei danni, a Controparte_2 favore di , ex art. 96 comma III cpc, liquidati in euro Controparte_1
1.500,00.
Così deciso il 24.04.2024.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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